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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 17 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 6004/2024 R.G. e al n. 1453/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato a [...], l'[...], ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Fiorentino De Leo. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di invalidità - condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato (art.3 comma 3 legge n. 104/1992).
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 13.11.2024 Parte_1
esponeva che aveva presentato, in data 20.6.2023, domanda per l'accertamento della
[...] sussistenza del requisito sanitario utile per usufruire della pensione d'inabilità nonché per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della
L. 104/92; sottoposto a visita medica collegiale dalla competente Commissione Medica, gli veniva riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pario al
75% e la sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 1, della L. 104/92; aveva presentato, in data 11.3.2024, istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dei benefici richiesti ma che, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato negava la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92, riconoscendogli una percentuale di invalidità civile pari all'82% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa, e pari al 91% a decorrere da marzo 2024; aveva depositato, in data
14.10.2024, dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del c.t.u., rilevando che, in sede di osservazioni alla consulenza tecnica, era stato rilevato che dagli esami ematochimici prodotti risultava che l'insufficienza renale da egli sofferta si configurava nel quadro del IV stadio e che, per tale patologia, avrebbe dovuto essere riconosciuta una percentuale di invalidità compresa tra il 61% e il 70%. Osservava, inoltre, che anche l'incontinenza urinaria avrebbe CP_ dovuto essere oggetto di una specifica valutazione, in quanto le stesse linee guida prevedevano il riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 41% e il 50%.
Sottolineava, poi, che, sia dagli esami ematochimici più recenti effettuati presso il Policlinico
“G. Martino” di Messina, sia dal più recente certificato medico rilasciato dall'UOC di
Nefrologia e Dialisi del Policlinico di Messina, risultava accertato che egli ricorrente era affetto da: iperuricemia, insufficienza renale cronica al IV stadio, iperparatiroidismo secondario, iperpotassiemia, sideropenia, anemia secondaria ed infezioni ricorrenti delle vie urinarie.
Evidenziava, infine, che, per quanto riguardava l'incontinenza urinaria, dal documento di trasporto in atti risultava la consegna, ad egli ricorrente per conto dell'ASP di Messina, di 84 pants mutanda assorbente e 90 pannolini assorbente da uomo, il che confermava che la sua incontinenza era già in fase avanzata e che, per tale condizione, avrebbe dovuto essere riconosciuta una percentuale di invalidità compresa tra il 41% e il 50%. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi che egli ricorrente è in possesso, sin dalla data della domanda amministrativa del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini
2 riconoscimento della pensione di invalidità civile e delle condizioni sanitarie utili alla concessione dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92. Instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 24.1.2025 eccepiva, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non avendo il ricorrente provato né dedotto in merito il possesso dei requisiti socio-economici indispensabili per la verifica del proprio interesse ad agire;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 17.6.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è destituita di fondamento.
Ed invero, il c.t.u. nominato nella presente fase ha accertato che il ricorrente è affetto da “Iniziali note cliniche di artropatia degenerativa polidistrettuale a scarsa incidenza funzionale.
Cardiopatia ischemica cronica, già sottoposta a rivascolarizzazione miocardica mediante angioplastica e posizionamento di stent ed in atto valutabile alla II^ classe funzionale N.Y.H.A.
Modeste note cliniche e strumentali (TC) di broncopneumopatia enfisematosa. Insufficienza renale cronica. Prostatite cronica. Disturbo ansioso–depressivo reattivo di lieve entità”.
Il c.t.u. ha quindi accertato che tutte queste morbosità, secondo il calcolo riduzionistico, determinano una invalidità pari all'84%, e che allo stato attuale il ricorrente non necessita di
“… un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” confermando, pertanto, la sussistenza delle sole condizioni sanitarie, già riconosciute nella fase sommaria, previste dall'art. 3 comma 1 della legge n. 104/92.
L'esame medico-legale condotto dal c.t.u., sulla base di un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti appare completo ed approfondito. Il c.t.u. ha condotto un'analisi attenta e scrupolosa di tutti i referti prodotti esaminando in maniera attenta e analitica le patologie descritte.
Deve pertanto ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, peraltro rimasto indenne da censure specifiche, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e
3 completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- Tali considerazioni rendono superfluo ogni ulteriore accertamento ed impongono il rigetto della domanda attorea.
6.- Per la liquidazione delle spese di lite, ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 11.3.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 13.11.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.;
- pone a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto. CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 18 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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