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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/07/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3770/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3770/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Roberto Rossi che la rappresenta a difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 19.5.1970 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Valeria Goglio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
A) dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 01.12.1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in Controparte_1 Parte_1 data 21.06.1997 in Besana in Brianza (Mi), registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Besana in Brianza nel registro degli atti di matrimonio nell'anno 1997 con atto n. 28, P. II, serie A - alle condizioni di cui ai punti da 1 a 12;
pagina 1 di 4 B) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.39 n. 1238”.
“1. Il figlio di maggiore età da qualche mese vive a Barcellona (Spagna) dove si è trasferito Per_1 per trovare occupazione lavorativa ed attualmente sta svolgendo dei lavori saltuari;
2. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., così come riformato dal D. Lgs. n. 154/13; pertanto le decisioni in ordine all'educazione, all'istruzione, alla salute del figlio e, comunque, tutte le decisioni di maggiore importanza in ordine alla sua vita e/o afferenti ad atti di gestione straordinaria saranno prese congiuntamente dai genitori.
3. manterrà la propria residenza anagrafica presso la residenza della madre in Carate Brianza Per_2 (MB) Via Filzi Fabio n. 17, dove resterà collocato prevalentemente con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé con le modalità di cui al successivo punto 8, fatto salvo ogni diverso miglior accordo tra i genitori, tenendo conto delle esigenze ed impegni del figlio;
4. Il Signor si obbliga a corrispondere alla Signora Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , entro il quindicesimo giorno di
[...] Per_2 ogni mese, la somma di Euro 356,70 (trecentocinquantasei/70). Tale obbligazione decorrerà dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e tale contributo sarà corrisposto fino all'indipendenza economica del figlio e comunque non oltre il raggiungimento del 26° anno di età (ossia fino al 30.04.2034). La predetta somma sarà annualmente rivalutata, a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza, secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), e sarà versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora avente il seguente IBAN: Parte_1 [...].
5. Il Signor si obbliga altresì a corrispondere direttamente al figlio Controparte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a titolo di contributo al suo Per_1 mantenimento, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, la somma di Euro 356,70 (trecentocinquantasei/70), mentre la mamma rimetterà al figlio un importo commisurato alle sue capacità economiche. Tale obbligazione decorrerà dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e il contributo sarà corrisposto fino all'indipendenza economica del figlio e comunque non oltre il raggiungimento del 26° anno di età (ossia fino al 07.09.2027). La predetta somma sarà annualmente rivalutata, a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza, secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), e sarà versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al figlio , avente il seguente Per_1 IBAN: [...]. Nell'eventualità in cui dovesse trovare un impiego Per_1 stabile tale da assicurargli l'indipendenza economica, i genitori potranno convenire una diminuzione dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio.
6. l'assegno unico universale verrà percepito dalla sig.ra quale ulteriore Parte_1 contributo al mantenimento del figlio;
7. il signor si obbliga a contribuire al 70% delle spese straordinarie Controparte_1 sostenute nell'interesse figlio minore e del figlio maggiorenne . Le spese straordinarie Per_2 Per_1 saranno individuate e ripartite in conformità alle "Linee Guida condivise concernenti le spese per i pagina 2 di 4 figli" sottoscritte dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza, nella loro versione vigente. Le modalità di rendicontazione, documentazione e rimborso di tali spese sono quelle previste dalle medesime Linee Guida, che si intendono qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante del presente accordo;
8. Il padre ha il diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore in tempi da concordarsi con la Per_2 madre, nel rispetto primario delle esigenze e dei ritmi di vita del minore.
In via ordinaria, e salvo diverso miglior accordo tra i genitori, le modalità di frequentazione si articolano come segue:
- Durante la settimana:
Il padre potrà frequentare il figlio , senza pernottamento, con modalità da concordarsi di volta Per_2 in volta con la madre, tenendo in considerazione la volontà espressa dal minore, i suoi impegni e le sue esigenze;
-Nei fine settimana:
I genitori si alterneranno nella frequentazione del figlio durante il fine settimana. Nel fine Per_2 settimana spettante al padre, quest'ultimo trascorrerà con il figlio la giornata del sabato, escluso il pernottamento, salvo diverso accordo.
- Durante le Festività:
Le festività (Natale, fine e inizio anno, epifania, Pasqua, compleanni dei genitori e dei figli, ponti festivi) saranno trascorse in alternanza tra i genitori, con specifico riferimento al figlio minore . Per_2 Il calendario dettagliato delle festività e le relative modalità di frequentazione saranno concordate tra i genitori con congruo anticipo.
- Durante le Vacanze estive:
Durante il periodo delle vacanze estive, il figlio minore trascorrerà almeno una settimana nel Per_2 mese di giugno con il padre.
- Resta inteso che ogni decisione relativa alle modalità di visita e frequentazione dovrà avere come primario riferimento il superiore interesse del figlio minore;
Per_2
9. I ricorrenti si danno reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per il figlio minore e si impegnano a nuovamente prestare il consenso all'atto della richiesta da parte dell'ente pubblico competente;
10. I sig.ri e dichiarano di essere Controparte_1 Parte_1 economicamente indipendenti e danno atto di aver già definito tra loro ogni rapporto di natura economico-patrimoniale ivi compresa ogni reciproca pretesa di natura assistenziale, risarcitoria, compensativa e quindi di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno divorzile, dichiarando di nulla hanno più a pretendere vicendevolmente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque dipendente o connessa con il precorso rapporto di coniugio.
11. Le parti danno atto di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
12. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. pagina 3 di 4 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 14.12.2017 (R.G. 11759/2017). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore e del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Besana in Brianza (MB) il
[...] Controparte_1
21.6.1997 (trascritto al n. 28 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1997) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Besana in Brianza (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3770/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Roberto Rossi che la rappresenta a difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 19.5.1970 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Valeria Goglio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
A) dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 01.12.1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in Controparte_1 Parte_1 data 21.06.1997 in Besana in Brianza (Mi), registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Besana in Brianza nel registro degli atti di matrimonio nell'anno 1997 con atto n. 28, P. II, serie A - alle condizioni di cui ai punti da 1 a 12;
pagina 1 di 4 B) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.39 n. 1238”.
“1. Il figlio di maggiore età da qualche mese vive a Barcellona (Spagna) dove si è trasferito Per_1 per trovare occupazione lavorativa ed attualmente sta svolgendo dei lavori saltuari;
2. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., così come riformato dal D. Lgs. n. 154/13; pertanto le decisioni in ordine all'educazione, all'istruzione, alla salute del figlio e, comunque, tutte le decisioni di maggiore importanza in ordine alla sua vita e/o afferenti ad atti di gestione straordinaria saranno prese congiuntamente dai genitori.
3. manterrà la propria residenza anagrafica presso la residenza della madre in Carate Brianza Per_2 (MB) Via Filzi Fabio n. 17, dove resterà collocato prevalentemente con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé con le modalità di cui al successivo punto 8, fatto salvo ogni diverso miglior accordo tra i genitori, tenendo conto delle esigenze ed impegni del figlio;
4. Il Signor si obbliga a corrispondere alla Signora Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , entro il quindicesimo giorno di
[...] Per_2 ogni mese, la somma di Euro 356,70 (trecentocinquantasei/70). Tale obbligazione decorrerà dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e tale contributo sarà corrisposto fino all'indipendenza economica del figlio e comunque non oltre il raggiungimento del 26° anno di età (ossia fino al 30.04.2034). La predetta somma sarà annualmente rivalutata, a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza, secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), e sarà versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora avente il seguente IBAN: Parte_1 [...].
5. Il Signor si obbliga altresì a corrispondere direttamente al figlio Controparte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a titolo di contributo al suo Per_1 mantenimento, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, la somma di Euro 356,70 (trecentocinquantasei/70), mentre la mamma rimetterà al figlio un importo commisurato alle sue capacità economiche. Tale obbligazione decorrerà dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e il contributo sarà corrisposto fino all'indipendenza economica del figlio e comunque non oltre il raggiungimento del 26° anno di età (ossia fino al 07.09.2027). La predetta somma sarà annualmente rivalutata, a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza, secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), e sarà versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al figlio , avente il seguente Per_1 IBAN: [...]. Nell'eventualità in cui dovesse trovare un impiego Per_1 stabile tale da assicurargli l'indipendenza economica, i genitori potranno convenire una diminuzione dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio.
6. l'assegno unico universale verrà percepito dalla sig.ra quale ulteriore Parte_1 contributo al mantenimento del figlio;
7. il signor si obbliga a contribuire al 70% delle spese straordinarie Controparte_1 sostenute nell'interesse figlio minore e del figlio maggiorenne . Le spese straordinarie Per_2 Per_1 saranno individuate e ripartite in conformità alle "Linee Guida condivise concernenti le spese per i pagina 2 di 4 figli" sottoscritte dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza, nella loro versione vigente. Le modalità di rendicontazione, documentazione e rimborso di tali spese sono quelle previste dalle medesime Linee Guida, che si intendono qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante del presente accordo;
8. Il padre ha il diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore in tempi da concordarsi con la Per_2 madre, nel rispetto primario delle esigenze e dei ritmi di vita del minore.
In via ordinaria, e salvo diverso miglior accordo tra i genitori, le modalità di frequentazione si articolano come segue:
- Durante la settimana:
Il padre potrà frequentare il figlio , senza pernottamento, con modalità da concordarsi di volta Per_2 in volta con la madre, tenendo in considerazione la volontà espressa dal minore, i suoi impegni e le sue esigenze;
-Nei fine settimana:
I genitori si alterneranno nella frequentazione del figlio durante il fine settimana. Nel fine Per_2 settimana spettante al padre, quest'ultimo trascorrerà con il figlio la giornata del sabato, escluso il pernottamento, salvo diverso accordo.
- Durante le Festività:
Le festività (Natale, fine e inizio anno, epifania, Pasqua, compleanni dei genitori e dei figli, ponti festivi) saranno trascorse in alternanza tra i genitori, con specifico riferimento al figlio minore . Per_2 Il calendario dettagliato delle festività e le relative modalità di frequentazione saranno concordate tra i genitori con congruo anticipo.
- Durante le Vacanze estive:
Durante il periodo delle vacanze estive, il figlio minore trascorrerà almeno una settimana nel Per_2 mese di giugno con il padre.
- Resta inteso che ogni decisione relativa alle modalità di visita e frequentazione dovrà avere come primario riferimento il superiore interesse del figlio minore;
Per_2
9. I ricorrenti si danno reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per il figlio minore e si impegnano a nuovamente prestare il consenso all'atto della richiesta da parte dell'ente pubblico competente;
10. I sig.ri e dichiarano di essere Controparte_1 Parte_1 economicamente indipendenti e danno atto di aver già definito tra loro ogni rapporto di natura economico-patrimoniale ivi compresa ogni reciproca pretesa di natura assistenziale, risarcitoria, compensativa e quindi di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno divorzile, dichiarando di nulla hanno più a pretendere vicendevolmente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque dipendente o connessa con il precorso rapporto di coniugio.
11. Le parti danno atto di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
12. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. pagina 3 di 4 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 14.12.2017 (R.G. 11759/2017). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore e del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Besana in Brianza (MB) il
[...] Controparte_1
21.6.1997 (trascritto al n. 28 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 1997) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Besana in Brianza (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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