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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/12/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1328/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1328/2022 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 dicembre 2025 ad ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, è presente l'Avv. Claudia Labate per parte convenuta, è presente l'Avv. Rosangela Morrongiello in sostituzione dell'Avv. Paola Zappa. I difensori dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati. Il Giudice dà atto di aver accertato l'identità dei soggetti partecipanti mediante controllo dei loro documenti d'identità esibiti alla videocamera Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata, alla lettura della quale le parti dichiarano di voler rinunciare.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4 R.G. Nr. 1328/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1328/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Claudia Labate, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa, come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Paola Zappa ed elettivamente domiciliata presso la residenza comunale, come da procura alle liti in atti
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.12.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132
c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dal ricorrente Sig. non può essere accolta, non essendo stato Parte_1 assolto l'onere probatorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2967 c.c.
Dagli atti di causa, si desume che il Sig. abbia convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 asserendo una illegittima ed arbitraria rimozione del contatore della energia elettrica, presso l'immobile di cui dichiara essere unico proprietario, al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Di quanto assunto, però, non fornisce prova alcuna, non solo relativamente all'essere unico proprietario dell'immobile, ma anche della illegittimità ed arbitrarietà della condotta di controparte.
Ai sensi dell'art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
pagina 2 di 4 obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”; affinché sorga in capo ad un soggetto l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000).
Ciò sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria.
Con riferimento alla causalità giuridica, l'art. 1223 c.c stabilisce che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita.
Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare, non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale).
Come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva"
(Consiglio di Stato, n. 1025/2024; Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass.
11946/2013).
Premesso, dunque, il quadro normativo di riferimento, nel caso che qui occupa si rileva la totale assenza di prova del fatto.
L'attore, infatti, non ha provato che la Società di distribuzione abbia rimosso arbitrariamente il contatore.
Il testimone Sig. escusso all'udienza del 21.10.2024, dichiarava di non essere stato Testimone_1 presente alla rimozione del contatore;
precisava poi di aver “fotografato la mancanza del contatore e successivamente mi ha riferito l'attore che il contatore era stato prelevato dai tecnici della società”, constatando esclusivamente l'assenza del contatore, ma non che lo stesso sia stato rimosso dai tecnici perché ne era “necessaria la sostituzione” (cfr atto di citazione).
Al contrario, il sig. , procuratore della Società convenuta, sentito ad interrogatorio formale Persona_1 alla medesima udienza, dichiarava che il contatore veniva rimosso per richiesta di cessazione della fornitura di energia elettrica, su richiesta di soggetto diverso dall'attore – tale Sig.ra Persona_2
Lo stesso Sig. precisava che la rimozione consiste in pratica costante in caso di cessazione di Per_1 utenza;
circostanza confermata alla medesima udienza dal Sig. capo unità operativa di Parte_2 zona della Società E - Distribuzione.
La domanda attorea, pertanto, viene respinta per assenza di prova sul fatto. pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1328/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento in favore della Società delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano nell'importo di € 1.778,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1328/2022 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 dicembre 2025 ad ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, è presente l'Avv. Claudia Labate per parte convenuta, è presente l'Avv. Rosangela Morrongiello in sostituzione dell'Avv. Paola Zappa. I difensori dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati. Il Giudice dà atto di aver accertato l'identità dei soggetti partecipanti mediante controllo dei loro documenti d'identità esibiti alla videocamera Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata, alla lettura della quale le parti dichiarano di voler rinunciare.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4 R.G. Nr. 1328/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1328/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Claudia Labate, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa, come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Paola Zappa ed elettivamente domiciliata presso la residenza comunale, come da procura alle liti in atti
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.12.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132
c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dal ricorrente Sig. non può essere accolta, non essendo stato Parte_1 assolto l'onere probatorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2967 c.c.
Dagli atti di causa, si desume che il Sig. abbia convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 asserendo una illegittima ed arbitraria rimozione del contatore della energia elettrica, presso l'immobile di cui dichiara essere unico proprietario, al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Di quanto assunto, però, non fornisce prova alcuna, non solo relativamente all'essere unico proprietario dell'immobile, ma anche della illegittimità ed arbitrarietà della condotta di controparte.
Ai sensi dell'art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
pagina 2 di 4 obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”; affinché sorga in capo ad un soggetto l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000).
Ciò sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria.
Con riferimento alla causalità giuridica, l'art. 1223 c.c stabilisce che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita.
Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare, non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale).
Come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva"
(Consiglio di Stato, n. 1025/2024; Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass.
11946/2013).
Premesso, dunque, il quadro normativo di riferimento, nel caso che qui occupa si rileva la totale assenza di prova del fatto.
L'attore, infatti, non ha provato che la Società di distribuzione abbia rimosso arbitrariamente il contatore.
Il testimone Sig. escusso all'udienza del 21.10.2024, dichiarava di non essere stato Testimone_1 presente alla rimozione del contatore;
precisava poi di aver “fotografato la mancanza del contatore e successivamente mi ha riferito l'attore che il contatore era stato prelevato dai tecnici della società”, constatando esclusivamente l'assenza del contatore, ma non che lo stesso sia stato rimosso dai tecnici perché ne era “necessaria la sostituzione” (cfr atto di citazione).
Al contrario, il sig. , procuratore della Società convenuta, sentito ad interrogatorio formale Persona_1 alla medesima udienza, dichiarava che il contatore veniva rimosso per richiesta di cessazione della fornitura di energia elettrica, su richiesta di soggetto diverso dall'attore – tale Sig.ra Persona_2
Lo stesso Sig. precisava che la rimozione consiste in pratica costante in caso di cessazione di Per_1 utenza;
circostanza confermata alla medesima udienza dal Sig. capo unità operativa di Parte_2 zona della Società E - Distribuzione.
La domanda attorea, pertanto, viene respinta per assenza di prova sul fatto. pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1328/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento in favore della Società delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano nell'importo di € 1.778,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 4 di 4