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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SANTINI LUIGI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 487/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Ricorrente_1Con ricorso ex art.18 D.Lgs.31.12.1992 n°546, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n°054 2025 90034832 59/000, notificata in data 20.06.2025, in relazione ad avvisi di accertamento, n.TAJTAJM000282 (notificato in data 14.12.2015),
n.TAJTAJM000375 (notificato in data 14.12.2015) e n.TAJTAJM000585 (notificato in data
25.08.2016), eccependo gli importi percepiti dal proprio coniuge separato, oggetto di tassazione, non potevano essere ricompresi nella base imponibile ai sensi della lette b) del terzo comma dell'art.3 T.U.I.R., trattandosi di assegni periodici destinati al mantenimento della propria figlia minore, a lei spettanti a seguito della separazione legale dal proprio Nominativo_1ex-coniuge, , e da quest'ultimo erroneamente riportati nella propria dichiarazione dei redditi. Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, con le consequenziali statuizioni di accertamento e con il favore delle spese di lite.
Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.21 D.Lgs. n°546/1992, assumendo che la precedente notifica degli avvisi di accertamento prodromici, pacificamente notificati e mai impugnati, aveva determinato l'irretrattabilità del credito e la possibilità di impugnare la cartella di pagamento solo per vizi propri, nella fattispecie non eccepiti. Nel merito, ha resistito al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, assumendo la carenza delle propria legittimazione passiva in ordine alle questioni sul merito della pretesa tributaria, non attinenti alla fase di riscossione. Con memoria integrativa depositata il 30.01.2026 la parte ricorrente ha chiesto chiamarsi in causa l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di L'Aquila.
Preliminarmente, va respinta la richiesta di chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di L'Aquila, atteso che l'interesse della parte ricorrente a chiamare in causa un terzo non è sorto a seguito delle difese svolte dall'agente per la riscossione nelle sue controdeduzioni (art.269 terzo comma c.p.c.), ma era preesistente.
Ciò premesso, deve ritenersi l'inammissibilità del ricorso, atteso che dagli atti prodotti emerge che l'Intimazione di Pagamento n°054 2025 90034832 59/000, notificata in data
20.06.2025, è relativa ad avvisi di accertamento, n.TAJTAJM000282 (notificato in data
14.12.2015), n.TAJTAJM000375 (notificato in data 14.12.2015) e n.TAJTAJM000585 (notificato in data 25.08.2016), divenuti ormai definitivi per mancata impugnazione nei termini. Ne consegue che le eccezioni relative al merito della pretesa tributaria sollevate con il ricorso in disamina, non possono esser proposte in questa sede, stante l'effetto preclusivo derivante dalla mancata impugnazione degli atti prodromici nei termini di legge. In tema di contenzioso tributario, infatti, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (v.
Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, n.6436; Cass. 05/08/2024, n. 22108). Ne deriva l'inammissibilità delle predette doglianze, ex art.19 comma 3°d.lgs. n 546/92, non essendo stati dedotti vizi propri dell'Intimazione di Pagamento n°054 2025 90034832 59/000, emessa sulla base di un atto prodromico ormai definitivo.
A ciò si aggiunga che le censure proposte, riguardanti esclusivamente il merito della pretesa tributaria, non attengono all'operato dell'Agente per la Riscossione, che è quindi da ritenersi carente di legittimazione passiva. In caso di impugnazione di una intimazione di pagamento proposta nei confronti del solo concessionario del servizio di riscossione, ove il contribuente contesti vizi propri della pretesa tributaria, la legittimazione passiva spetta infatti all'ente titolare del credito tributario e non già all'Agente per la Riscossione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.1.500,00.
Cosi deciso in L'Aquila il 9 Febbraio 2026.
IL GIUDICE
LU IN
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SANTINI LUIGI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 487/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2025 90034832 59/000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Ricorrente_1Con ricorso ex art.18 D.Lgs.31.12.1992 n°546, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n°054 2025 90034832 59/000, notificata in data 20.06.2025, in relazione ad avvisi di accertamento, n.TAJTAJM000282 (notificato in data 14.12.2015),
n.TAJTAJM000375 (notificato in data 14.12.2015) e n.TAJTAJM000585 (notificato in data
25.08.2016), eccependo gli importi percepiti dal proprio coniuge separato, oggetto di tassazione, non potevano essere ricompresi nella base imponibile ai sensi della lette b) del terzo comma dell'art.3 T.U.I.R., trattandosi di assegni periodici destinati al mantenimento della propria figlia minore, a lei spettanti a seguito della separazione legale dal proprio Nominativo_1ex-coniuge, , e da quest'ultimo erroneamente riportati nella propria dichiarazione dei redditi. Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto impugnato, con le consequenziali statuizioni di accertamento e con il favore delle spese di lite.
Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.21 D.Lgs. n°546/1992, assumendo che la precedente notifica degli avvisi di accertamento prodromici, pacificamente notificati e mai impugnati, aveva determinato l'irretrattabilità del credito e la possibilità di impugnare la cartella di pagamento solo per vizi propri, nella fattispecie non eccepiti. Nel merito, ha resistito al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, assumendo la carenza delle propria legittimazione passiva in ordine alle questioni sul merito della pretesa tributaria, non attinenti alla fase di riscossione. Con memoria integrativa depositata il 30.01.2026 la parte ricorrente ha chiesto chiamarsi in causa l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di L'Aquila.
Preliminarmente, va respinta la richiesta di chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di L'Aquila, atteso che l'interesse della parte ricorrente a chiamare in causa un terzo non è sorto a seguito delle difese svolte dall'agente per la riscossione nelle sue controdeduzioni (art.269 terzo comma c.p.c.), ma era preesistente.
Ciò premesso, deve ritenersi l'inammissibilità del ricorso, atteso che dagli atti prodotti emerge che l'Intimazione di Pagamento n°054 2025 90034832 59/000, notificata in data
20.06.2025, è relativa ad avvisi di accertamento, n.TAJTAJM000282 (notificato in data
14.12.2015), n.TAJTAJM000375 (notificato in data 14.12.2015) e n.TAJTAJM000585 (notificato in data 25.08.2016), divenuti ormai definitivi per mancata impugnazione nei termini. Ne consegue che le eccezioni relative al merito della pretesa tributaria sollevate con il ricorso in disamina, non possono esser proposte in questa sede, stante l'effetto preclusivo derivante dalla mancata impugnazione degli atti prodromici nei termini di legge. In tema di contenzioso tributario, infatti, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (v.
Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, n.6436; Cass. 05/08/2024, n. 22108). Ne deriva l'inammissibilità delle predette doglianze, ex art.19 comma 3°d.lgs. n 546/92, non essendo stati dedotti vizi propri dell'Intimazione di Pagamento n°054 2025 90034832 59/000, emessa sulla base di un atto prodromico ormai definitivo.
A ciò si aggiunga che le censure proposte, riguardanti esclusivamente il merito della pretesa tributaria, non attengono all'operato dell'Agente per la Riscossione, che è quindi da ritenersi carente di legittimazione passiva. In caso di impugnazione di una intimazione di pagamento proposta nei confronti del solo concessionario del servizio di riscossione, ove il contribuente contesti vizi propri della pretesa tributaria, la legittimazione passiva spetta infatti all'ente titolare del credito tributario e non già all'Agente per la Riscossione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.1.500,00.
Cosi deciso in L'Aquila il 9 Febbraio 2026.
IL GIUDICE
LU IN