Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 86
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità dell'atto impugnato

    Il ricorso è inammissibile perché gli avvisi di accertamento prodromici all'intimazione di pagamento sono diventati definitivi per mancata impugnazione nei termini. Le eccezioni relative al merito della pretesa tributaria non possono essere sollevate in questa sede, stante l'effetto preclusivo derivante dalla mancata impugnazione degli atti prodromici. Inoltre, l'Agente per la Riscossione è privo di legittimazione passiva in ordine alle questioni sul merito della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 86
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila
    Numero : 86
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo