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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1716/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Francesco Rio giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1716/2025, pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv.to IACONO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, presso il cui studio è elett.te dom.to
ATTORE/I
Con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE (c.f. ) P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO
Procedimento relativo allo stato delle persone, ex art. 473 bis ss cpc.
Rettificazione di attribuzione di sesso e nome ed autorizzazione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero in sede, parte attrice chiede:” a) ordinare che
l'Ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita, effettui sullo stesso e su tutti gli atti e documenti da esso derivanti la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile e il mutamento del nome da a b) autorizzare Parte_1 Parte_2 Parte_1
, ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, a sottoporsi alla chirurgia
[...] di riassegnazione dei caratteri sessuali da maschili a femminili;
pagina 1 di 5 Parte attrice allega al riguardo di essere maggiorenne, di stato libero e di non avere figli;
che sin dall'età infantile si sentiva maggiormente attratto da indumenti, oggetti e giochi prettamente femminili;
che iniziava a sentire il proprio corpo “inadeguato” ed avvertiva sempre più una identità di genere femminile, contrapposta al proprio sesso biologico, ciò che le causava gravi sofferenze.
Allega, ancora: “i miei genitori mi riferiscono che avevo atteggiamenti femminili di cui non mi rendevo conto. Per me era solo un gioco ma amavo fare finta di essere una femminuccia ancor prima della mia adolescenza”; I miei genitori si sono separati quando io ero molto piccola, ma non ricordo di averne sofferto…alle scuole medie ero fidanzato con una ragazza, ma avevo già cominciato ad acquisire consapevolezza di essere attratta dai ragazzi, così a 13 anni decisi di farmi coraggio e di dichiarare la mia condizione proprio alla mia fidanzata, la quale mi comprese immediatamente e mi rassicurò supportandomi. Da li a poco decisi di fare coming out con tutta la mia famiglia. Mia madre rimase colpita ma comprese la situazione e mi accettò. Anche i miei fratelli più grandi e le mie sorelle gemelle più piccole mi hanno supportato nella mia scelta. Solo mio padre ha avuto bisogno di maggior tempo per accettare e metabolizzare la cosa. All'età di 16 anni, per la festa del papà decisi di scrivere una lunga lettera affinchè potessi esprimere tutto ciò che provavo, come la mia nuova condizione avesse cambiato la mia vita e di come sarebbe stato bello, poterla condivide con la una delle persone più importanti della mia vita, appunto mio padre. Leggendo la lettera mio padre si commosse abbracciandomi e dicendomi di amarmi maschio o femmina che sia…Da quel momento ho deciso di truccarmi e vestirmi unicamente da donna e di farmi chiamare con pronomi femminili. Chiunque si rivolgesse a me, mi chiamava con il nome che avevo scelto e che tutt'oggi ho scelto per me, . Pt_2
Produce certificato del 18.8.2025 dell'ASP di Ragusa di visita psichiatrica, della dott.ssa , Persona_1 che pone la diagnosi di disforia di genere, escludendo alterazioni psichiche e disturbi del pensiero, anzi attestando che il paziente è lucido e orientato, l'eloquio è fluido e ricco di informazioni.
I risultati dell'audizione in data odierna, 18.11.2025, sono coerenti con le suddette acquisizioni.
“A.D.R. non mi sento bene con il mio corpo, sin da bambino ho manifestato la voglia di essere donna.
A.D.R. l'ho detto a mia madre e a mio padre quando avevo 13 anni.
A.D.R. i miei genitori hanno accettato la mia scelta.
A.D.R. non ho mai provato attrazione per il sesso femminile. Alle scuole medie sono stato fidanzato con una ragazza, ma l'ho fatto solo per dissimulare il mio reale orientamento sessuale. Da anni ho partner di sesso maschile.
A.D.R. mi presento con il nome di Pt_3
seguito della certificazione pubblica di disforia di genere ho chiesto tramite SSN di essere presa
[...] in carico presso un endocrinologo al fine di assumere la terapia ormonale di riferimento pagina 2 di 5 A.D.R. sono cosciente che il mio percorso è irreversibile, tanto vero che, come richiesto, voglio accedere successivamente all'intervento chirurgico di ricostruzione degli organi sessuali”.
La parte si è presentata in sembianze ed abbigliamento femminili, priva di peluria sul viso, ha dichiarato di voler intraprendere la terapia ormonale, ha insistito in domanda ed è apparsa lucida e presente a sé stessa.
La domanda va dunque accolta.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 164 del 1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita
a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali; modificazioni che non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive (Corte Cost. sent. 221 del
2015).
Ai sensi dell'art. 31 d.lgvo 150 del 2011 l'atto introduttivo è notificato al coniuge ed ai figli dell'attore
(non è il caso di specie) ed al giudizio partecipa il Pubblico Ministero.
L'esecuzione dell'intervento chirurgico di cambiamento di sesso non è propedeutica alla rettificazione anagrafica del sesso, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 15138 del 20.7.2015; come rilevato dalla Suprema Corte, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessità dell'intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Invero, le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, inducono a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali.
L'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione, restando necessario un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, dovendosi escludere che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione
(Corte Costituzionale sent. 180/2017)
Ora parte ricorrente ha provato documentalmente le sue allegazioni, producendo certificato medico attestante disforia di genere.
pagina 3 di 5 Quanto al mutamento del nome, il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, “rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. Sez. I n. 3877/20).
In base all'art. 31 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 150/11, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2024, n. 143 (Gazz. Uff. 24 luglio 2024, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che precede, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ha osservato il giudice delle leggi che “il regime autorizzatorio è divenuto…irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa
Corte n. 221 del 2015….tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del
2017 ha quindi ribadito…che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata". Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione…. pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio nulla dispone circa la domanda di autorizzazione all'esecuzione di interventi medici e chirurgici, in quanto l'esecuzione di interventi medici e chirurgici di adeguamento
pagina 4 di 5 dei residui caratteri del sesso anagrafico appartiene alla sfera dell'autodeterminazione individuale e della relazione con il medico all'interno dell'alleanza terapeutica.
Nessuna pronuncia va adottata sulle spese, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di rettifica di attribuzione del sesso proposta da (c.f. Parte_1
), disponendo il chiesto mutamento di sesso da maschile a femminile e la modifica C.F._1 del nome da ” a ”; Pt_1 Pt_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltagirone di effettuare la rettificazione nel relativo registro. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Ragusa, 11.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesco Rio dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Claudio Maggioni giudice dott. Francesco Rio giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1716/2025, pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv.to IACONO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, presso il cui studio è elett.te dom.to
ATTORE/I
Con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE (c.f. ) P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO
Procedimento relativo allo stato delle persone, ex art. 473 bis ss cpc.
Rettificazione di attribuzione di sesso e nome ed autorizzazione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero in sede, parte attrice chiede:” a) ordinare che
l'Ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita, effettui sullo stesso e su tutti gli atti e documenti da esso derivanti la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile e il mutamento del nome da a b) autorizzare Parte_1 Parte_2 Parte_1
, ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, a sottoporsi alla chirurgia
[...] di riassegnazione dei caratteri sessuali da maschili a femminili;
pagina 1 di 5 Parte attrice allega al riguardo di essere maggiorenne, di stato libero e di non avere figli;
che sin dall'età infantile si sentiva maggiormente attratto da indumenti, oggetti e giochi prettamente femminili;
che iniziava a sentire il proprio corpo “inadeguato” ed avvertiva sempre più una identità di genere femminile, contrapposta al proprio sesso biologico, ciò che le causava gravi sofferenze.
Allega, ancora: “i miei genitori mi riferiscono che avevo atteggiamenti femminili di cui non mi rendevo conto. Per me era solo un gioco ma amavo fare finta di essere una femminuccia ancor prima della mia adolescenza”; I miei genitori si sono separati quando io ero molto piccola, ma non ricordo di averne sofferto…alle scuole medie ero fidanzato con una ragazza, ma avevo già cominciato ad acquisire consapevolezza di essere attratta dai ragazzi, così a 13 anni decisi di farmi coraggio e di dichiarare la mia condizione proprio alla mia fidanzata, la quale mi comprese immediatamente e mi rassicurò supportandomi. Da li a poco decisi di fare coming out con tutta la mia famiglia. Mia madre rimase colpita ma comprese la situazione e mi accettò. Anche i miei fratelli più grandi e le mie sorelle gemelle più piccole mi hanno supportato nella mia scelta. Solo mio padre ha avuto bisogno di maggior tempo per accettare e metabolizzare la cosa. All'età di 16 anni, per la festa del papà decisi di scrivere una lunga lettera affinchè potessi esprimere tutto ciò che provavo, come la mia nuova condizione avesse cambiato la mia vita e di come sarebbe stato bello, poterla condivide con la una delle persone più importanti della mia vita, appunto mio padre. Leggendo la lettera mio padre si commosse abbracciandomi e dicendomi di amarmi maschio o femmina che sia…Da quel momento ho deciso di truccarmi e vestirmi unicamente da donna e di farmi chiamare con pronomi femminili. Chiunque si rivolgesse a me, mi chiamava con il nome che avevo scelto e che tutt'oggi ho scelto per me, . Pt_2
Produce certificato del 18.8.2025 dell'ASP di Ragusa di visita psichiatrica, della dott.ssa , Persona_1 che pone la diagnosi di disforia di genere, escludendo alterazioni psichiche e disturbi del pensiero, anzi attestando che il paziente è lucido e orientato, l'eloquio è fluido e ricco di informazioni.
I risultati dell'audizione in data odierna, 18.11.2025, sono coerenti con le suddette acquisizioni.
“A.D.R. non mi sento bene con il mio corpo, sin da bambino ho manifestato la voglia di essere donna.
A.D.R. l'ho detto a mia madre e a mio padre quando avevo 13 anni.
A.D.R. i miei genitori hanno accettato la mia scelta.
A.D.R. non ho mai provato attrazione per il sesso femminile. Alle scuole medie sono stato fidanzato con una ragazza, ma l'ho fatto solo per dissimulare il mio reale orientamento sessuale. Da anni ho partner di sesso maschile.
A.D.R. mi presento con il nome di Pt_3
seguito della certificazione pubblica di disforia di genere ho chiesto tramite SSN di essere presa
[...] in carico presso un endocrinologo al fine di assumere la terapia ormonale di riferimento pagina 2 di 5 A.D.R. sono cosciente che il mio percorso è irreversibile, tanto vero che, come richiesto, voglio accedere successivamente all'intervento chirurgico di ricostruzione degli organi sessuali”.
La parte si è presentata in sembianze ed abbigliamento femminili, priva di peluria sul viso, ha dichiarato di voler intraprendere la terapia ormonale, ha insistito in domanda ed è apparsa lucida e presente a sé stessa.
La domanda va dunque accolta.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 164 del 1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita
a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali; modificazioni che non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive (Corte Cost. sent. 221 del
2015).
Ai sensi dell'art. 31 d.lgvo 150 del 2011 l'atto introduttivo è notificato al coniuge ed ai figli dell'attore
(non è il caso di specie) ed al giudizio partecipa il Pubblico Ministero.
L'esecuzione dell'intervento chirurgico di cambiamento di sesso non è propedeutica alla rettificazione anagrafica del sesso, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 15138 del 20.7.2015; come rilevato dalla Suprema Corte, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessità dell'intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Invero, le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, inducono a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali.
L'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione, restando necessario un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, dovendosi escludere che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione
(Corte Costituzionale sent. 180/2017)
Ora parte ricorrente ha provato documentalmente le sue allegazioni, producendo certificato medico attestante disforia di genere.
pagina 3 di 5 Quanto al mutamento del nome, il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, “rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. Sez. I n. 3877/20).
In base all'art. 31 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 150/11, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2024, n. 143 (Gazz. Uff. 24 luglio 2024, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che precede, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ha osservato il giudice delle leggi che “il regime autorizzatorio è divenuto…irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa
Corte n. 221 del 2015….tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del
2017 ha quindi ribadito…che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata". Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione…. pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio nulla dispone circa la domanda di autorizzazione all'esecuzione di interventi medici e chirurgici, in quanto l'esecuzione di interventi medici e chirurgici di adeguamento
pagina 4 di 5 dei residui caratteri del sesso anagrafico appartiene alla sfera dell'autodeterminazione individuale e della relazione con il medico all'interno dell'alleanza terapeutica.
Nessuna pronuncia va adottata sulle spese, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di rettifica di attribuzione del sesso proposta da (c.f. Parte_1
), disponendo il chiesto mutamento di sesso da maschile a femminile e la modifica C.F._1 del nome da ” a ”; Pt_1 Pt_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltagirone di effettuare la rettificazione nel relativo registro. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Ragusa, 11.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesco Rio dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5