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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/02/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 6951 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. DELL'ORFANO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
(avv. DATTILO)
RESISTENTE
OGGETTO: Accertamento credito retributivo
I Con ricorso depositato in data 02/08/2024, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio già socia unica della estinta Controparte_1 chiedendo all'adìto Tribunale di: Controparte_2 - accertare il credito retributivo dal medesimo ricorrente maturato nei confronti della società estinta, nella misura di complessivi € 24.296,91;
- condannare la convenuta, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione della società, al pagamento dei sopra indicati importi, oltre agli accessori di legge.
I.1 Si è costituita in giudizio la convenuta società, dichiarando di non avere riscosso alcunchè in esito alla liquidazione della società.
II In punto di fatto, vi è ampia prova documentale (documenti da 4 a 9 del ricorso) del rapporto di lavoro intercorso fra il ricorrente e la
[...]
dall'01/03/2012 al 30/11/2020; è parimenti documentale ed Controparte_2 incontestato che, una volta cessato il rapporto di lavoro, la società sia fallita
(per poi essere cancellata dal Registro delle imprese) e che il lavoratore, benché insinuato nella procedura liquidatoria, non abbia conseguito alcunché in ragione dell'accertata incapienza del fallimento (doc.ti 10- 11); inoltre, è assodato il diniego del Fondo di Garanzia dell' al pagamento del T.F.R. CP_3
e delle ultime tre mensilità in luogo del datore di lavoro, in assenza di accertamento giudiziale del debito (doc.ti 12- 14).
II.1 La stessa documentazione versata in atti comprova che, alla data di cancellazione della società dal Registro delle imprese il credito del lavoratore rimasto insoluto ammontasse ad € 24.296,91, di cui € 14.442,66 a titolo di
T.F.R., già detratta la quota a carico del Fondo di Tesoreria (doc. 5), €
2.079,79 quale retribuzione di novembre 2019 (doc. 6), € 1.244,87 quale retribuzione di dicembre 2019 (doc. 7), € 1.955,19 quale tredicesima mensilità 2019 (doc. 8) ed € 4.547,40 quale retribuzione di novembre 2020
(doc. 9)..
III Ciò premesso, sussiste l'interesse del ricorrente all'accertamento, nei confronti della ex socia - nonchè odierna convenuta - del credito non soddisfatto dalla società, al fine di poter presentare nuova domanda al Fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità non CP_3 corrisposte e del T.F.R.
III.1 Occorre infatti rammentare che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., secondo comma, c.c., “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
III.2 Il debito del quale i soci della società cancellata possono essere chiamati a rispondere non si configura come un debito nuovo, bensì si identifica con il debito della società, e ne conserva la causa e la natura giuridica. Come insegna la S. C., “nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D'altro canto, alla tesi
— pure in sé certamente plausibile — che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonché da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione
(anche, come si dirà, ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva dei socio medesimo” (Cass. S.U., sentenza n. 6070/2013).
III.3 Nel caso di specie, la convenuta società riveste la qualità di successore della società cancellata, ma risponde del debito nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione della società, come previsto dall'art. 2495, comma
2, c.c. Non vi è prova, peraltro, che la resistente abbia riscosso delle somme a seguito della liquidazione della società partecipata, ed anzi risulta che quest'ultima sia stata cancellata dal registro delle imprese proprio perché, nell'ambito della procedura fallimentare, non è stato rinvenuto alcun elemento attivo suscettibile di riparto fra i creditori: ragion per cui la domanda di condanna della resistente al pagamento del credito per cui è causa non può trovare accoglimento.
III.4 E' stato puntualizzato, in proposito, che “In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio” (Cass., sentenza 6 dicembre
2019, n. 31933).
IV Pertanto, si accerta e dichiara che alla data di cancellazione della dal Registro delle Imprese il ricorrente Controparte_2
era creditore nei confronti della predetta società per € Parte_1
24.296,91, di cui € 14.442,66 a titolo di T.F.R., già detratta la quota a carico del Fondo di Tesoreria (doc. 5), € 2.079,79 quale retribuzione di novembre
2019 (doc. 6), € 1.244,87 quale retribuzione di dicembre 2019 (doc. 7), €
1.955,19 quale tredicesima mensilità 2019 (doc. 8) ed € 4.547,40 quale retribuzione di novembre 2020 (doc. 9).
IV.1 Inoltre, si accerta e dichiara che è Controparte_1 successore ex art. 2495 c.c. di Controparte_2
V Le spese di lite sono suscettibili di integrale compensazione, come da istanza della parte convenuta all'accoglimento della quale non si è opposta la difesa del ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
accerta che alla data di cancellazione della Controparte_2 dal Registro delle Imprese il ricorrente era creditore nei Parte_1 confronti della predetta società per complessivi € 24.296,91, di cui €
14.442,66 a titolo di T.F.R., € 2.079,79 quale retribuzione di novembre 2019,
€ 1.244,87 quale retribuzione di dicembre 2019, € 1.955,19 quale tredicesima mensilità 2019 ed € 4.547,40 quale retribuzione di novembre 2020;
accerta e dichiara che è successore ex art. 2495 Controparte_1
c.c. di Controparte_2
respinge la domanda di condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute da al ricorrente;
Controparte_2
spese compensate.
Così deciso in Torino, il 20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 6951 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. DELL'ORFANO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
(avv. DATTILO)
RESISTENTE
OGGETTO: Accertamento credito retributivo
I Con ricorso depositato in data 02/08/2024, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio già socia unica della estinta Controparte_1 chiedendo all'adìto Tribunale di: Controparte_2 - accertare il credito retributivo dal medesimo ricorrente maturato nei confronti della società estinta, nella misura di complessivi € 24.296,91;
- condannare la convenuta, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione della società, al pagamento dei sopra indicati importi, oltre agli accessori di legge.
I.1 Si è costituita in giudizio la convenuta società, dichiarando di non avere riscosso alcunchè in esito alla liquidazione della società.
II In punto di fatto, vi è ampia prova documentale (documenti da 4 a 9 del ricorso) del rapporto di lavoro intercorso fra il ricorrente e la
[...]
dall'01/03/2012 al 30/11/2020; è parimenti documentale ed Controparte_2 incontestato che, una volta cessato il rapporto di lavoro, la società sia fallita
(per poi essere cancellata dal Registro delle imprese) e che il lavoratore, benché insinuato nella procedura liquidatoria, non abbia conseguito alcunché in ragione dell'accertata incapienza del fallimento (doc.ti 10- 11); inoltre, è assodato il diniego del Fondo di Garanzia dell' al pagamento del T.F.R. CP_3
e delle ultime tre mensilità in luogo del datore di lavoro, in assenza di accertamento giudiziale del debito (doc.ti 12- 14).
II.1 La stessa documentazione versata in atti comprova che, alla data di cancellazione della società dal Registro delle imprese il credito del lavoratore rimasto insoluto ammontasse ad € 24.296,91, di cui € 14.442,66 a titolo di
T.F.R., già detratta la quota a carico del Fondo di Tesoreria (doc. 5), €
2.079,79 quale retribuzione di novembre 2019 (doc. 6), € 1.244,87 quale retribuzione di dicembre 2019 (doc. 7), € 1.955,19 quale tredicesima mensilità 2019 (doc. 8) ed € 4.547,40 quale retribuzione di novembre 2020
(doc. 9)..
III Ciò premesso, sussiste l'interesse del ricorrente all'accertamento, nei confronti della ex socia - nonchè odierna convenuta - del credito non soddisfatto dalla società, al fine di poter presentare nuova domanda al Fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità non CP_3 corrisposte e del T.F.R.
III.1 Occorre infatti rammentare che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., secondo comma, c.c., “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
III.2 Il debito del quale i soci della società cancellata possono essere chiamati a rispondere non si configura come un debito nuovo, bensì si identifica con il debito della società, e ne conserva la causa e la natura giuridica. Come insegna la S. C., “nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D'altro canto, alla tesi
— pure in sé certamente plausibile — che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonché da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione
(anche, come si dirà, ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva dei socio medesimo” (Cass. S.U., sentenza n. 6070/2013).
III.3 Nel caso di specie, la convenuta società riveste la qualità di successore della società cancellata, ma risponde del debito nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione della società, come previsto dall'art. 2495, comma
2, c.c. Non vi è prova, peraltro, che la resistente abbia riscosso delle somme a seguito della liquidazione della società partecipata, ed anzi risulta che quest'ultima sia stata cancellata dal registro delle imprese proprio perché, nell'ambito della procedura fallimentare, non è stato rinvenuto alcun elemento attivo suscettibile di riparto fra i creditori: ragion per cui la domanda di condanna della resistente al pagamento del credito per cui è causa non può trovare accoglimento.
III.4 E' stato puntualizzato, in proposito, che “In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio” (Cass., sentenza 6 dicembre
2019, n. 31933).
IV Pertanto, si accerta e dichiara che alla data di cancellazione della dal Registro delle Imprese il ricorrente Controparte_2
era creditore nei confronti della predetta società per € Parte_1
24.296,91, di cui € 14.442,66 a titolo di T.F.R., già detratta la quota a carico del Fondo di Tesoreria (doc. 5), € 2.079,79 quale retribuzione di novembre
2019 (doc. 6), € 1.244,87 quale retribuzione di dicembre 2019 (doc. 7), €
1.955,19 quale tredicesima mensilità 2019 (doc. 8) ed € 4.547,40 quale retribuzione di novembre 2020 (doc. 9).
IV.1 Inoltre, si accerta e dichiara che è Controparte_1 successore ex art. 2495 c.c. di Controparte_2
V Le spese di lite sono suscettibili di integrale compensazione, come da istanza della parte convenuta all'accoglimento della quale non si è opposta la difesa del ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
accerta che alla data di cancellazione della Controparte_2 dal Registro delle Imprese il ricorrente era creditore nei Parte_1 confronti della predetta società per complessivi € 24.296,91, di cui €
14.442,66 a titolo di T.F.R., € 2.079,79 quale retribuzione di novembre 2019,
€ 1.244,87 quale retribuzione di dicembre 2019, € 1.955,19 quale tredicesima mensilità 2019 ed € 4.547,40 quale retribuzione di novembre 2020;
accerta e dichiara che è successore ex art. 2495 Controparte_1
c.c. di Controparte_2
respinge la domanda di condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute da al ricorrente;
Controparte_2
spese compensate.
Così deciso in Torino, il 20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo