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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
AF SI, Presidente e Relatore LEONE PAOLO, Giudice PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1772/2022 depositato il 31/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Monte Sacro 31 01100 Viterbo VT
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 347/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VITERBO sez. 1 e pubblicata il 20/09/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520189001643416 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
il difensore dell'Ufficio si riporta agli atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Ricorrente_1
1.Con atto d'appello, depositato nei termini ed in via telematica, ,
Difensore_2 Indirizzo_1elettivamente domiciliato presso lo studio legale , in Roma, e rappresentato
Nominativo_1 Indirizzo_2e difeso dagli Avv.ti e in virtù di mandato in calce al presente atto di appello, ricorre a questa Corte di Giustizia Tributaria avverso la decisione della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma nr. 397 del 16.03.2021, depositata in Segreteria il 20.09.2021, ed avente ad oggetto l'atto di intimazione nr. 12520189001643416 per IRPEF ed altro dell'anno d'imposta
2011.
Questa la vicenda sostanziale e processuale e come rappresentata dalle parti nel corso del giudizio: l'atto di intimazione era relativo a tre cartelle di pagamento e veniva assunto come illegittimo sulla base di rilievi in rito, in quanto trasmesso in formato PDF senza estensione del cdP7M, ed in merito, venendo eccepita la prescrizione quinquennale, dato che i tributi erano relativi agli anni di imposta 2011 e 2012.
Di qui la richiesta di annullamento dell'avviso di intimazione impugnato.
Nessuno si costituiva in giudizio per l'Agenzia delle Entrate/Riscossione, pur ritualmente evocata in giudizio. Con la decisione richiamata, la Corte di Giustizia di 1° grado di Roma rigettava il ricorso, regolando le spese secondo la regola della soccombenza, rilevando che gli atti prodromici erano stati correttamente notificati e che la prescrizione era decennale.
Ricorrente_12.Avverso la predetta decisione, , come sopra rappresentato, ha interposto rituale appello sulla base del seguente motivo di gravame:
erra il primo giudice, dovendosi estinguere il giudizio per avere la parte ricorrente presentata istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. 119/2018, con giudizio che era sospeso e poi ripreso, in assenza di istanza formulata dalle parti (?).
Di qui la richiesta di estinzione della procedura, con compensazione delle spese di 1° e 2° grado.
Resiste nel presente giudizio di gravame l'Agenzia delle Entrate/Riscossione, come
Difensore_3rappresentata e difesa dall'avv.to , per chiedere il rigetto dell'appello, non avendo la parte fornito la prova dei regolari pagamenti dell'intero.
3.Ad avviso di questa Corte, l'appello è da accogliere, in rito e prima ancora del merito, e per le ragioni in diritto di seguito specificate.
In rito evidenzia la Corte, che l'appellata Agenzia delle Entrate/Riscossione controdeduce, nel presente giudizio di gravame, avvalendosi non di un proprio funzionario o dell'Avvocatura
Difensore_3dello Stato ma di un avvocato del libero foro ed in particolare dell'avvocato del foro di Napoli.
Sul punto questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dal più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che anzi si condivide pienamente. In particolare la Suprema Corte ha statuito che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato quale regola generale, potendo ricorrere ad avvocati del libero foro solo in via eccezionale, e che la deroga al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura erariale è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'Ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore privato. Tale nullità non può essere sanata dalla conformità del mandato alle modalità prescritte da fonti di rango secondario, quali regolamenti o statuti dell'ente, essendo queste insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. La nullità del mandato comporta, adunque, il difetto di valida costituzione in giudizio dell'Agenzia e conseguentemente il difetto di legittimazione processuale del difensore, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto attinente ad un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, con conseguente inammissibilità dell'atto predisposto e nullità processuale di tutti gli atti difensivi compiuti (Cfr. in tal senso Cassazione n.32076 del 10 dicembre 2025).
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate/Riscossione si è avvalsa del patrocinio
Difensore_3dell'avvocato , con procura del 12.04.2022, versata in atti, che non contiene alcuna “specifica e motivata deliberazione”, omissione questa che determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello in difetto della regolare costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate /Riscossione.
Nel merito la procedura andava dichiarata estinta, avendo la parte fornito la prova del pagamento della prima rata.
In ordine alle spese di lite, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
1° e 2° grado di giudizio, in quanto la pronuncia del Supremo Collegio è successiva rispetto alla proposizione della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione nel presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026.
Il Presidente
IO AF
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
AF SI, Presidente e Relatore LEONE PAOLO, Giudice PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1772/2022 depositato il 31/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Viterbo - Via Monte Sacro 31 01100 Viterbo VT
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 347/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VITERBO sez. 1 e pubblicata il 20/09/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520189001643416 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
il difensore dell'Ufficio si riporta agli atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Ricorrente_1
1.Con atto d'appello, depositato nei termini ed in via telematica, ,
Difensore_2 Indirizzo_1elettivamente domiciliato presso lo studio legale , in Roma, e rappresentato
Nominativo_1 Indirizzo_2e difeso dagli Avv.ti e in virtù di mandato in calce al presente atto di appello, ricorre a questa Corte di Giustizia Tributaria avverso la decisione della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma nr. 397 del 16.03.2021, depositata in Segreteria il 20.09.2021, ed avente ad oggetto l'atto di intimazione nr. 12520189001643416 per IRPEF ed altro dell'anno d'imposta
2011.
Questa la vicenda sostanziale e processuale e come rappresentata dalle parti nel corso del giudizio: l'atto di intimazione era relativo a tre cartelle di pagamento e veniva assunto come illegittimo sulla base di rilievi in rito, in quanto trasmesso in formato PDF senza estensione del cdP7M, ed in merito, venendo eccepita la prescrizione quinquennale, dato che i tributi erano relativi agli anni di imposta 2011 e 2012.
Di qui la richiesta di annullamento dell'avviso di intimazione impugnato.
Nessuno si costituiva in giudizio per l'Agenzia delle Entrate/Riscossione, pur ritualmente evocata in giudizio. Con la decisione richiamata, la Corte di Giustizia di 1° grado di Roma rigettava il ricorso, regolando le spese secondo la regola della soccombenza, rilevando che gli atti prodromici erano stati correttamente notificati e che la prescrizione era decennale.
Ricorrente_12.Avverso la predetta decisione, , come sopra rappresentato, ha interposto rituale appello sulla base del seguente motivo di gravame:
erra il primo giudice, dovendosi estinguere il giudizio per avere la parte ricorrente presentata istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. 119/2018, con giudizio che era sospeso e poi ripreso, in assenza di istanza formulata dalle parti (?).
Di qui la richiesta di estinzione della procedura, con compensazione delle spese di 1° e 2° grado.
Resiste nel presente giudizio di gravame l'Agenzia delle Entrate/Riscossione, come
Difensore_3rappresentata e difesa dall'avv.to , per chiedere il rigetto dell'appello, non avendo la parte fornito la prova dei regolari pagamenti dell'intero.
3.Ad avviso di questa Corte, l'appello è da accogliere, in rito e prima ancora del merito, e per le ragioni in diritto di seguito specificate.
In rito evidenzia la Corte, che l'appellata Agenzia delle Entrate/Riscossione controdeduce, nel presente giudizio di gravame, avvalendosi non di un proprio funzionario o dell'Avvocatura
Difensore_3dello Stato ma di un avvocato del libero foro ed in particolare dell'avvocato del foro di Napoli.
Sul punto questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dal più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che anzi si condivide pienamente. In particolare la Suprema Corte ha statuito che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato quale regola generale, potendo ricorrere ad avvocati del libero foro solo in via eccezionale, e che la deroga al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura erariale è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'Ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore privato. Tale nullità non può essere sanata dalla conformità del mandato alle modalità prescritte da fonti di rango secondario, quali regolamenti o statuti dell'ente, essendo queste insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. La nullità del mandato comporta, adunque, il difetto di valida costituzione in giudizio dell'Agenzia e conseguentemente il difetto di legittimazione processuale del difensore, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto attinente ad un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, con conseguente inammissibilità dell'atto predisposto e nullità processuale di tutti gli atti difensivi compiuti (Cfr. in tal senso Cassazione n.32076 del 10 dicembre 2025).
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate/Riscossione si è avvalsa del patrocinio
Difensore_3dell'avvocato , con procura del 12.04.2022, versata in atti, che non contiene alcuna “specifica e motivata deliberazione”, omissione questa che determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello in difetto della regolare costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate /Riscossione.
Nel merito la procedura andava dichiarata estinta, avendo la parte fornito la prova del pagamento della prima rata.
In ordine alle spese di lite, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
1° e 2° grado di giudizio, in quanto la pronuncia del Supremo Collegio è successiva rispetto alla proposizione della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione nel presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026.
Il Presidente
IO AF