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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 7963/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.
NT DO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7963/2022, avente ad oggetto: Cessione dei crediti, promossa da:
CF: , in persona del l.r.p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1
in Via Domenichino 5 - Milano (MI), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
DA LD (CF: ) che li rappresenta e difende come C.F._1
da procura agli atti;
ATTRICE
CONTRO
(CF: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., con sede in Via Roma 168 - Sant'Antimo (NA), elettivamente domiciliato presso la casa comunale unitamente all'Avv. Loredana Di Spirito pagina 1 di 8 (CF: ) che lo rappresenta e difende come da procura agli C.F._2
atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data
14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni
contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la attrice conveniva il Pt_1
giudizio il deducendo di esserne creditrice, in qualità di Controparte_1
cessionaria di crediti ceduti da HE Comm S.p.a. e Telecom Italia S.p.A., per la somma di €. 318.629,70 per sorte capitale, oltre interessi moratori e interessi anatocistici,
pagina 2 di 8 nonché della somma di €. 4.760,00 ex art. 6 co. 2 D.Lgs. n. 231/2002 per ogni fattura pagata in ritardo.
Si costituiva il che contestava la domanda di parte Controparte_1
attrice, sia sotto il preliminare profilo della legittimazione attiva che nel merito,
deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto.
Con note di TS del 30.9.2025, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni, da tenersi in forma cartolare, la banca attrice dava atto del parziale pagamento da parte del e riduceva la somma richiesta a titolo di sorte capitale CP_1
ad €. 170.411,59, ferme restando le ulteriori domande riguardanti gli interessi moratori e anatocistici.
La domanda formulata dalla banca attrice è parzialmente fondata.
Nel merito, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, della sua pretesa e allegare l'inadempimento della controparte, laddove ricade sul debitore provare la sussistenza di fatti estintivi della pretesa creditoria (ex multis: Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 13685/2019;
Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 25584/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 22777/2018; Cass. Civ.,
Sez. 3, Sent. 826/2015; Cass. S.U., Sent. 13533/2001).
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dall'ente avendo l'attrice prodotto in giudizio gli atti di cessione intercorsi CP_2
con HE Comm S.p.A. e Telecom S.p.A., unitamente alle relative notifiche a mezzo pagina 3 di 8 PEC al (cfr. doc. 3 atto di citazione), da ritenersi quindi Controparte_1
pienamente efficaci.
Per quanto riguarda i titoli fondanti la pretesa della Banca cessionaria,
relativamente alle somme cedute da HE Comm S.p.A., l'attrice ha dedotto la natura legale del rapporto intercorrente tra la cedente e l'ente ceduto per essere la prestazione avvenuta in regime di salvaguardia ex L. 125/2007, circostanza questa non contestata dal e provata dall'esito della procedura concorsuale per Controparte_1
l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1,
comma 4 della Legge 125/07, per gli anni 2020 e 2021, nonché dalla welcome letter inoltrata all'ente e dal richiamo allo specifico regime legale della salvaguardia/ultima istanza nelle fatture agli atti, depositate unitamente alle ricevute generate dal SD (Cfr.
all. 5 e 6 atto di citazione – cfr. all. 9 – 10 – 11 - 12 memoria 183 co. 6 n. 2 Parte_1
).
[...]
Orbene, dalla circostanza che la fornitura di energia sia avvenuta in regime di salvaguardia deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'ente relativamente all'assenza di contratto scritto.
Il regime di salvaguardia, infatti, si applica nei confronti dei soggetti non disalimentabili (tra cui, appunto, gli enti pubblici) nel momento in cui non operano una scelta relativamente ad un fornitore nel regime di libero mercato, con conseguente subentro ex lege del soggetto fornitore individuato all'esito di procedura pubblica e con pagina 4 di 8 applicazione delle condizioni economiche pubblicate sul sito internet dell'esercente,
unitamente alle condizioni generali di contratto.
Tale circostanza esclude, quindi, la necessità di un contratto scritto volto a disciplinare la fornitura, la cui mancanza è anzi presupposto per l'applicazione del regime di salvaguardia, ed è parimenti idonea ad escludere la necessità di adozione preventiva dell'impegno contabile da parte dell'ente (in tal senso v. per giurisprudenza di legittimità Cass. 19036/2010, v. per giurisprudenza di merito Corte d'Appello di
Napoli n. 2143/2024).
Ciò chiarito rispetto all'an della pretesa, la ha altresì provato il quantum CP_3
della stessa tramite produzione in giudizio, come detto, delle fatture cedute e delle relative ricevute di invio generate dal SD, né d'altro canto il Controparte_1
ha sollevato eccezioni specifiche avverso le stesse, o dedotto l'eventuale inadempimento della cedente nell'erogazione del servizio.
Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti con la soc. Telecom Italia S.p.A., la ha prodotto gli ordini di acquisto effettuati dall'ente e le fatture emesse dalla Pt_1
cedente cfr. doc. 14 - 15 - 16 memoria 183 co. 6 n. 2 , ma non risulta Parte_1
agli atti l'impegno contabile che l'ente pur avrebbe dovuto adottare preventivamente all'acquisto.
Conseguenza di quanto detto è che l'attrice ha provato la propria pretesa nel limite di €. 309.646,58, pari alle somme dovute per fatture HE Comm S.p.A. e con esclusione della somma di €. 8.983,12 derivante da fatture Telecom Italia S.p.A.
pagina 5 di 8 Pertanto, tenuto conto della riduzione della pretesa di parte attrice in €.
170.411,59, stante l'intervenuto pagamento parziale dell'ente, la domanda di Parte_1
considerato quanto appena detto rispetto alle fatture cedute da Telecom Italia
[...]
S.p.A., deve essere accolta nella minor misura di €. 161.428,47.
L'ente comunale ha infine genericamente contestato la debenza degli interessi di mora sulle fatture, ma deve osservarsi come la fornitura di energia effettuata dalla
AC rientri nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. 231/2002, atteso che l'art. 2 co. 1 lett. a) di detta norma specificamente definisce le transazioni commerciali come “a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese
ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un
prezzo”, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata sul punto dalla parte convenuta.
Ciò chiarito, quindi, il sarà tenuto al pagamento degli Controparte_1
interessi di mora sulle fatture emesse da HE Comm S.p.A. e pagate tardivamente o rimasta impagate, con decorrenza dal giorno successivo alla conclusione del contratto di cessione (30.6.2022) e fino al saldo effettivo.
Non sono dovuti, invece, gli interessi anatocistici.
L'art. 1283 c.c. precisa che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti
possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto
di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti
pagina 6 di 8 almeno per sei mesi.”, e nel caso di specie è evidente dallo stesso elenco sub. 2) prodotto dalla banca che, tra le fatture azionate in giudizio, quelle più risalenti avevano scadenza al 30.4.2022, mentre l'atto introduttivo è stato notificato il 16.7.2022, pertanto mancano interessi di mora dovuti da almeno sei mesi alla data della domanda.
Infine, tenuto conto del mancato riconoscimento delle fatture Telecom Italia
S.p.A., per i motivi di cui sopra, la somma che l'ente comunale dovrà versare all'attrice ex art. 6 co. 2 D.Lgs. n. 231/2002 sarà pari ad €. 3.920,00 (€. 40,00 x 98 fatture HE
Comm).
Le spese seguono la soccombenza dell'ente comunale e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale ed effettivamente svolte, con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria.
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307)
nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M.
10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla contro Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice della Controparte_1 Parte_1
somma di €. 161.428,76, oltre interessi di mora su fatture HE Comm S.p.A. dal giorno successivo alla data della cessione (30.6.2022) e fino al saldo effettivo, nonché
dell'ulteriore somma ex art. 6 co. 2 D.Lgs. n. 231/2002 pari ad €. 3.920,00;
2) Condanna il convenuto al rimborso, in favore della Controparte_1
delle spese di lite che liquida in €. 1.241,00 per esborsi ed €. Parte_1
11.229,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute.
Aversa, 23.12.2025
Il Giudice Dr. NT DO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.
NT DO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7963/2022, avente ad oggetto: Cessione dei crediti, promossa da:
CF: , in persona del l.r.p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1
in Via Domenichino 5 - Milano (MI), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
DA LD (CF: ) che li rappresenta e difende come C.F._1
da procura agli atti;
ATTRICE
CONTRO
(CF: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., con sede in Via Roma 168 - Sant'Antimo (NA), elettivamente domiciliato presso la casa comunale unitamente all'Avv. Loredana Di Spirito pagina 1 di 8 (CF: ) che lo rappresenta e difende come da procura agli C.F._2
atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data
14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni
contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la attrice conveniva il Pt_1
giudizio il deducendo di esserne creditrice, in qualità di Controparte_1
cessionaria di crediti ceduti da HE Comm S.p.a. e Telecom Italia S.p.A., per la somma di €. 318.629,70 per sorte capitale, oltre interessi moratori e interessi anatocistici,
pagina 2 di 8 nonché della somma di €. 4.760,00 ex art. 6 co. 2 D.Lgs. n. 231/2002 per ogni fattura pagata in ritardo.
Si costituiva il che contestava la domanda di parte Controparte_1
attrice, sia sotto il preliminare profilo della legittimazione attiva che nel merito,
deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto.
Con note di TS del 30.9.2025, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni, da tenersi in forma cartolare, la banca attrice dava atto del parziale pagamento da parte del e riduceva la somma richiesta a titolo di sorte capitale CP_1
ad €. 170.411,59, ferme restando le ulteriori domande riguardanti gli interessi moratori e anatocistici.
La domanda formulata dalla banca attrice è parzialmente fondata.
Nel merito, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, della sua pretesa e allegare l'inadempimento della controparte, laddove ricade sul debitore provare la sussistenza di fatti estintivi della pretesa creditoria (ex multis: Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 13685/2019;
Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 25584/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 22777/2018; Cass. Civ.,
Sez. 3, Sent. 826/2015; Cass. S.U., Sent. 13533/2001).
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dall'ente avendo l'attrice prodotto in giudizio gli atti di cessione intercorsi CP_2
con HE Comm S.p.A. e Telecom S.p.A., unitamente alle relative notifiche a mezzo pagina 3 di 8 PEC al (cfr. doc. 3 atto di citazione), da ritenersi quindi Controparte_1
pienamente efficaci.
Per quanto riguarda i titoli fondanti la pretesa della Banca cessionaria,
relativamente alle somme cedute da HE Comm S.p.A., l'attrice ha dedotto la natura legale del rapporto intercorrente tra la cedente e l'ente ceduto per essere la prestazione avvenuta in regime di salvaguardia ex L. 125/2007, circostanza questa non contestata dal e provata dall'esito della procedura concorsuale per Controparte_1
l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1,
comma 4 della Legge 125/07, per gli anni 2020 e 2021, nonché dalla welcome letter inoltrata all'ente e dal richiamo allo specifico regime legale della salvaguardia/ultima istanza nelle fatture agli atti, depositate unitamente alle ricevute generate dal SD (Cfr.
all. 5 e 6 atto di citazione – cfr. all. 9 – 10 – 11 - 12 memoria 183 co. 6 n. 2 Parte_1
).
[...]
Orbene, dalla circostanza che la fornitura di energia sia avvenuta in regime di salvaguardia deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'ente relativamente all'assenza di contratto scritto.
Il regime di salvaguardia, infatti, si applica nei confronti dei soggetti non disalimentabili (tra cui, appunto, gli enti pubblici) nel momento in cui non operano una scelta relativamente ad un fornitore nel regime di libero mercato, con conseguente subentro ex lege del soggetto fornitore individuato all'esito di procedura pubblica e con pagina 4 di 8 applicazione delle condizioni economiche pubblicate sul sito internet dell'esercente,
unitamente alle condizioni generali di contratto.
Tale circostanza esclude, quindi, la necessità di un contratto scritto volto a disciplinare la fornitura, la cui mancanza è anzi presupposto per l'applicazione del regime di salvaguardia, ed è parimenti idonea ad escludere la necessità di adozione preventiva dell'impegno contabile da parte dell'ente (in tal senso v. per giurisprudenza di legittimità Cass. 19036/2010, v. per giurisprudenza di merito Corte d'Appello di
Napoli n. 2143/2024).
Ciò chiarito rispetto all'an della pretesa, la ha altresì provato il quantum CP_3
della stessa tramite produzione in giudizio, come detto, delle fatture cedute e delle relative ricevute di invio generate dal SD, né d'altro canto il Controparte_1
ha sollevato eccezioni specifiche avverso le stesse, o dedotto l'eventuale inadempimento della cedente nell'erogazione del servizio.
Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti con la soc. Telecom Italia S.p.A., la ha prodotto gli ordini di acquisto effettuati dall'ente e le fatture emesse dalla Pt_1
cedente cfr. doc. 14 - 15 - 16 memoria 183 co. 6 n. 2 , ma non risulta Parte_1
agli atti l'impegno contabile che l'ente pur avrebbe dovuto adottare preventivamente all'acquisto.
Conseguenza di quanto detto è che l'attrice ha provato la propria pretesa nel limite di €. 309.646,58, pari alle somme dovute per fatture HE Comm S.p.A. e con esclusione della somma di €. 8.983,12 derivante da fatture Telecom Italia S.p.A.
pagina 5 di 8 Pertanto, tenuto conto della riduzione della pretesa di parte attrice in €.
170.411,59, stante l'intervenuto pagamento parziale dell'ente, la domanda di Parte_1
considerato quanto appena detto rispetto alle fatture cedute da Telecom Italia
[...]
S.p.A., deve essere accolta nella minor misura di €. 161.428,47.
L'ente comunale ha infine genericamente contestato la debenza degli interessi di mora sulle fatture, ma deve osservarsi come la fornitura di energia effettuata dalla
AC rientri nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. 231/2002, atteso che l'art. 2 co. 1 lett. a) di detta norma specificamente definisce le transazioni commerciali come “a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese
ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un
prezzo”, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata sul punto dalla parte convenuta.
Ciò chiarito, quindi, il sarà tenuto al pagamento degli Controparte_1
interessi di mora sulle fatture emesse da HE Comm S.p.A. e pagate tardivamente o rimasta impagate, con decorrenza dal giorno successivo alla conclusione del contratto di cessione (30.6.2022) e fino al saldo effettivo.
Non sono dovuti, invece, gli interessi anatocistici.
L'art. 1283 c.c. precisa che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti
possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto
di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti
pagina 6 di 8 almeno per sei mesi.”, e nel caso di specie è evidente dallo stesso elenco sub. 2) prodotto dalla banca che, tra le fatture azionate in giudizio, quelle più risalenti avevano scadenza al 30.4.2022, mentre l'atto introduttivo è stato notificato il 16.7.2022, pertanto mancano interessi di mora dovuti da almeno sei mesi alla data della domanda.
Infine, tenuto conto del mancato riconoscimento delle fatture Telecom Italia
S.p.A., per i motivi di cui sopra, la somma che l'ente comunale dovrà versare all'attrice ex art. 6 co. 2 D.Lgs. n. 231/2002 sarà pari ad €. 3.920,00 (€. 40,00 x 98 fatture HE
Comm).
Le spese seguono la soccombenza dell'ente comunale e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale ed effettivamente svolte, con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria.
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307)
nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M.
10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla contro Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice della Controparte_1 Parte_1
somma di €. 161.428,76, oltre interessi di mora su fatture HE Comm S.p.A. dal giorno successivo alla data della cessione (30.6.2022) e fino al saldo effettivo, nonché
dell'ulteriore somma ex art. 6 co. 2 D.Lgs. n. 231/2002 pari ad €. 3.920,00;
2) Condanna il convenuto al rimborso, in favore della Controparte_1
delle spese di lite che liquida in €. 1.241,00 per esborsi ed €. Parte_1
11.229,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute.
Aversa, 23.12.2025
Il Giudice Dr. NT DO
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