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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/08/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1243/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1243/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...]; Parte_1
e nata il [...] a [...]; Parte_2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. DRAGO ROBERTO.
RICORRENTI
con l'intervento obbligatorio, ex lege, del PUBBLICO MINISTERO – Sede,
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile a GA il 26.12.2001 tra il Sig. e la Sig.ra , Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
Il tutto alle condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, mantenendo sempre l'obbligo del reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, liberi di fissare la loro residenza dove verrà ritenuto da ciascuno di essi più opportuno, ma sempre con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi;
2. l'abitazione coniugale, ovvero quella in cui la famiglia ha vissuto in costanza di matrimonio, sita in GA, Via del Molinello n° 24/a, di proprietà dei genitori della sig.ra rimarrà in Pt_2 esclusivo godimento di quest'ultima, la quale continuerà a risiedervi unitamente alla prole che resta collocata prevalentemente presso di lei. Si dà atto che la mobilia contenuta all'interno della stessa è di proprietà esclusiva della sig.ra o dei di lei genitori e, comunque, che non vi sono beni di Pt_2 proprietà del sig. od oggetti sui quali lo stesso possa avere qualsiasi pretesa. Pt_1
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo il regime della L. 54/2006 Per_1 in materia di affidamento condiviso, con stabile collocamento presso la madre;
entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sul minore e sosterranno le spese di mantenimento ordinario dello stesso nei rispettivi periodi di convivenza con i medesimi. Le decisioni di particolare e maggiore interesse (tra cui, a mero titolo esemplificativo, quelle attinenti l'istruzione, l'educazione e la salute) per il minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle esigenze, della volontà, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. I coniugi manterranno un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine principale di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Al minore verrà garantito il diritto di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. Il figlio minore , salvo diversi accordi che dovessero intervenire tra i genitori, dovrà Per_1 stare con il padre due pomeriggi alla settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 16,20 alle ore 20,00 quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre nel periodo scolastico, e, nel periodo delle vacanze scolastiche, da giugno a settembre, dalle ore 16,20 alle ore 21,00, oltre due fine settimana alternati al mese, dalle ore 16,20 del venerdì alla domenica sera alle ore 20,00 e, nel periodo delle vacanze scolastiche, da giugno a settembre, dalle ore 16,20 del venerdì alla domenica sera alle ore 21, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre. Compatibilmente con le esigenze lavorative della stessa, nonché scolastiche ed extrascolastiche del figlio, il padre potrà, con preavviso di almeno 10 giorni, effettuare il cambio di frequentazione del venerdì con il lunedì successivo, salvo improrogabili impegni della madre o altri gravi motivi che rendano impossibile modificare il giorno. In tale caso il padre potrà, qualora lo ritenga opportuno, servirsi di baby sitter con spese esclusivamente a suo carico. Per le festività natalizie e pasquali, il figlio minore trascorrerà con il padre metà delle vacanze e l'altra metà con la madre. Nel periodo estivo, il padre trascorrerà con il figlio due settimane anche non continuative, così come la madre trascorrerà con il figlio due settimane anche non continuative;
detto periodo andrà concordato con ampio preavviso tra i genitori ed in ogni caso entro il 30 giugno, fermo restando il diritto del genitore che non ha con sé il figlio di sapere dove si trova e di poterlo contattare. I genitori si impegnano, inoltre, anche nei periodi in cui non sono con il figlio, ad essere reperibili telefonicamente per l'altro genitore, compatibilmente con i propri impegni, al di fuori dell'orario di lavoro ed esclusivamente per motivi importanti ed urgenti relativi alle sole esigenze del figlio. Il compleanno di sarà festeggiato da entrambi i genitori separatamente, così come la festa della Per_1 mamma e del papà;
6. Nella ipotesi eccezionale in cui i genitori, per gravi motivi, non potessero tenere con sé il figlio nei giorni concordati, gli stessi ne daranno tempestiva comunicazione all'altro genitore in modo tale da poter organizzare il cambio richiesto ad entrambi i genitori compatibilmente con la loro organizzazione di vita e di lavoro e con le esigenze dei figli, e concorderanno altre modalità di frequentazione. Resta comunque inteso che, nel caso in cui per comprovate ragioni ciò non sia possibile, l'onere e la responsabilità della custodia e cura dei figli rimane in carico al genitore che ha l'obbligo di occuparsene nel periodo in questione
7. Resta espressamente inteso che tale regolamentazione del rapporto genitoriale potrà subire variazioni, da concordare tra i coniugi con congruo anticipo se possibile, ogni qualvolta si renda inevitabilmente necessario variare i giorni o gli orari a causa delle condizioni di salute del minore o a causa di impegni o esigenze del minore o per impegni di lavoro o particolari esigenze dei genitori.
8. In via generale, i genitori si impegnano, nel realizzare l'affidamento condiviso, alla flessibilità e disponibilità necessarie a venirsi incontro, sia nel caso in cui impegni lavorativi o comunque significativi di ciascuna parte richiedano modifiche dei tempi di cura e affidamento, sia per garantire al minore il maggior benessere e la più armoniosa crescita, collaborando tra loro nel superamento di eventuali contrasti e riconoscendosi reciprocamente il rispettivo ruolo genitoriale.
9. Tutte le comunicazioni riguardanti il minore dovranno intercorrere direttamente tra i genitori.
10. Non vengono stabiliti tempi di permanenza e/o di frequentazione della figlia con Per_2 ciascuno dei genitori, essendo maggiorenne e lasciando, quindi, ogni più ampia discrezionalità sull'esercizio di tale facoltà alle parti interessate, fermo restando che, per quanto possibile, i tempi in cui la ragazza dovrebbe continuare a frequentare il padre dovrebbero indicativamente essere gli stessi del fratello;
11. Il sig. si impegna ed obbliga a contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
e per ciascuno di essi un importo mensile di € 299,81 Per_2 Per_1
(duecentonovantanove/81), oltre la rivalutazione secondo gli indici Istat che verrà calcolata nel mese di aprile 2025 con riferimento al mese di marzo 2025, importo questo che sarà, poi, soggetto alla rivalutazione annuale sempre secondo gli indici Istat a partire dal mese di marzo 2026. Tale importo dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra il cui codice Iban è conosciuto dall'obbligato. Ogni Parte_2 eventuale successivo cambiamento di detto codice dovrà essere comunicato dalla sig.ra al sig. Pt_2
. Pt_1
12. Entrambi i genitori si impegnano a partecipare al 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario che si rendano necessarie e/o opportune per l'educazione, l'istruzione e l'assistenza anche sanitaria di entrambi i figli, così come quelle ludico-ricreative, con rinvio a quanto previsto dal Protocollo concordato tra il Tribunale di Ancona e l'Ordine degli Avvocati di Ancona come di seguito riportato:
A) SPESE MEDICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
i. Visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritte dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
ii. Visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili ed urgenti;
iii. Interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
iv. Farmaci o parafarmaci prescritti dal medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti, ecc.);
v. Farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
vi. Acquisto di occhiali o lenti a contatti e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
vii. Supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
viii. Cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
ix. Ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
x. Visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritte dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
xi. Interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
xii. Cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto apparecchi non urgenti) oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
xiii. Acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
xiv. Cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra;
B) SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
i. Rette asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
ii. Tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
iii. Tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche;
iv. Libri scolastici, assicurazioni, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
v. Libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università; vi. Alloggio universitario, se già usufruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
vii. Gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
viii. Trasporto pubblico casa/scuola; ix. ME (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque, ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto);
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: x. Rette di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
xi. Tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiali), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
xii. Alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
xiii. Master e corsi di specializzazione anche all'estero; xiv. Gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
xv. Corsi di recupero e lezioni private;
xvi. Pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
xvii. Preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
xviii. Corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
C) SPESE EXTRA SCOLASTICHE PER ATTIVITA' LUDICO- RICREATIVE E PERSONALI:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
i. Attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
ii. Bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
iii. Frequenza centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
iv. Baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
v. Attività sportiva, ricreativa scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); vi. Acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
vii. Viaggi e vacanze studio trascorse in assenza dei genitori;
viii. Conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica, corsi); ix. Acquisto di mezzi di trasporto;
x. Organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.); xi. Attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva); xii. Baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
xiii. Frequenza centri estivi.
In ogni caso, il rimborso delle spese dovrà avvenire, a favore del coniuge che le avrà anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta.
13. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualunque reciproca pretesa a titolo di contribuzione al mantenimento e/o assegno divorzile.
14. I coniugi si danno, espressamente, reciproco assenso al rilascio e, qualora necessario, al rinnovo dei passaporti e della carta d'identità per uso espatrio di entrambi i figli.
15. I coniugi esprimono entrambi consenso a che i contributi familiari vengano percepiti e le detrazioni fiscali relative alla prole vengano richieste da entrambi nella misura del 50% per ciascuno.
16. I coniugi dichiarano, altresì, di avere regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale, anche sorto in ragione della intervenuta separazione, e di non avere ora ed in futuro più altro reciprocamente a pretendere”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a GA (AN) il 26/12/2001.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. cronol. 805 di data 03/08/2016, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 9/06/2016. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della legge n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in GA (AN) il 26/12/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di GA (AN) al n. 57, parte 1, serie // dell'anno 2001.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, , minorenne, e , maggiorenne non Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente, in favore dei quali le parti hanno previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, adeguato alle esigenze degli stessi e corrispondente alle capacità economiche dell'obbligato.
I tempi di permanenza del padre con il figlio minore sono regolamentati in maniera sufficientemente elastica, al fine di tener conto delle esigenze di entrambi e, comunque, con modalità tali da assicurare una costante frequentazione conforme ai canoni della bigenitorialità.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. anche perché, come visto, le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a GA (AN) il 26/12/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Pt_2
Comune al n. 57, parte 1, serie // dell'anno 2001; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1243/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...]; Parte_1
e nata il [...] a [...]; Parte_2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. DRAGO ROBERTO.
RICORRENTI
con l'intervento obbligatorio, ex lege, del PUBBLICO MINISTERO – Sede,
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile a GA il 26.12.2001 tra il Sig. e la Sig.ra , Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
Il tutto alle condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, mantenendo sempre l'obbligo del reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, liberi di fissare la loro residenza dove verrà ritenuto da ciascuno di essi più opportuno, ma sempre con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi;
2. l'abitazione coniugale, ovvero quella in cui la famiglia ha vissuto in costanza di matrimonio, sita in GA, Via del Molinello n° 24/a, di proprietà dei genitori della sig.ra rimarrà in Pt_2 esclusivo godimento di quest'ultima, la quale continuerà a risiedervi unitamente alla prole che resta collocata prevalentemente presso di lei. Si dà atto che la mobilia contenuta all'interno della stessa è di proprietà esclusiva della sig.ra o dei di lei genitori e, comunque, che non vi sono beni di Pt_2 proprietà del sig. od oggetti sui quali lo stesso possa avere qualsiasi pretesa. Pt_1
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo il regime della L. 54/2006 Per_1 in materia di affidamento condiviso, con stabile collocamento presso la madre;
entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sul minore e sosterranno le spese di mantenimento ordinario dello stesso nei rispettivi periodi di convivenza con i medesimi. Le decisioni di particolare e maggiore interesse (tra cui, a mero titolo esemplificativo, quelle attinenti l'istruzione, l'educazione e la salute) per il minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle esigenze, della volontà, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. I coniugi manterranno un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine principale di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Al minore verrà garantito il diritto di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. Il figlio minore , salvo diversi accordi che dovessero intervenire tra i genitori, dovrà Per_1 stare con il padre due pomeriggi alla settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 16,20 alle ore 20,00 quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre nel periodo scolastico, e, nel periodo delle vacanze scolastiche, da giugno a settembre, dalle ore 16,20 alle ore 21,00, oltre due fine settimana alternati al mese, dalle ore 16,20 del venerdì alla domenica sera alle ore 20,00 e, nel periodo delle vacanze scolastiche, da giugno a settembre, dalle ore 16,20 del venerdì alla domenica sera alle ore 21, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre. Compatibilmente con le esigenze lavorative della stessa, nonché scolastiche ed extrascolastiche del figlio, il padre potrà, con preavviso di almeno 10 giorni, effettuare il cambio di frequentazione del venerdì con il lunedì successivo, salvo improrogabili impegni della madre o altri gravi motivi che rendano impossibile modificare il giorno. In tale caso il padre potrà, qualora lo ritenga opportuno, servirsi di baby sitter con spese esclusivamente a suo carico. Per le festività natalizie e pasquali, il figlio minore trascorrerà con il padre metà delle vacanze e l'altra metà con la madre. Nel periodo estivo, il padre trascorrerà con il figlio due settimane anche non continuative, così come la madre trascorrerà con il figlio due settimane anche non continuative;
detto periodo andrà concordato con ampio preavviso tra i genitori ed in ogni caso entro il 30 giugno, fermo restando il diritto del genitore che non ha con sé il figlio di sapere dove si trova e di poterlo contattare. I genitori si impegnano, inoltre, anche nei periodi in cui non sono con il figlio, ad essere reperibili telefonicamente per l'altro genitore, compatibilmente con i propri impegni, al di fuori dell'orario di lavoro ed esclusivamente per motivi importanti ed urgenti relativi alle sole esigenze del figlio. Il compleanno di sarà festeggiato da entrambi i genitori separatamente, così come la festa della Per_1 mamma e del papà;
6. Nella ipotesi eccezionale in cui i genitori, per gravi motivi, non potessero tenere con sé il figlio nei giorni concordati, gli stessi ne daranno tempestiva comunicazione all'altro genitore in modo tale da poter organizzare il cambio richiesto ad entrambi i genitori compatibilmente con la loro organizzazione di vita e di lavoro e con le esigenze dei figli, e concorderanno altre modalità di frequentazione. Resta comunque inteso che, nel caso in cui per comprovate ragioni ciò non sia possibile, l'onere e la responsabilità della custodia e cura dei figli rimane in carico al genitore che ha l'obbligo di occuparsene nel periodo in questione
7. Resta espressamente inteso che tale regolamentazione del rapporto genitoriale potrà subire variazioni, da concordare tra i coniugi con congruo anticipo se possibile, ogni qualvolta si renda inevitabilmente necessario variare i giorni o gli orari a causa delle condizioni di salute del minore o a causa di impegni o esigenze del minore o per impegni di lavoro o particolari esigenze dei genitori.
8. In via generale, i genitori si impegnano, nel realizzare l'affidamento condiviso, alla flessibilità e disponibilità necessarie a venirsi incontro, sia nel caso in cui impegni lavorativi o comunque significativi di ciascuna parte richiedano modifiche dei tempi di cura e affidamento, sia per garantire al minore il maggior benessere e la più armoniosa crescita, collaborando tra loro nel superamento di eventuali contrasti e riconoscendosi reciprocamente il rispettivo ruolo genitoriale.
9. Tutte le comunicazioni riguardanti il minore dovranno intercorrere direttamente tra i genitori.
10. Non vengono stabiliti tempi di permanenza e/o di frequentazione della figlia con Per_2 ciascuno dei genitori, essendo maggiorenne e lasciando, quindi, ogni più ampia discrezionalità sull'esercizio di tale facoltà alle parti interessate, fermo restando che, per quanto possibile, i tempi in cui la ragazza dovrebbe continuare a frequentare il padre dovrebbero indicativamente essere gli stessi del fratello;
11. Il sig. si impegna ed obbliga a contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
e per ciascuno di essi un importo mensile di € 299,81 Per_2 Per_1
(duecentonovantanove/81), oltre la rivalutazione secondo gli indici Istat che verrà calcolata nel mese di aprile 2025 con riferimento al mese di marzo 2025, importo questo che sarà, poi, soggetto alla rivalutazione annuale sempre secondo gli indici Istat a partire dal mese di marzo 2026. Tale importo dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra il cui codice Iban è conosciuto dall'obbligato. Ogni Parte_2 eventuale successivo cambiamento di detto codice dovrà essere comunicato dalla sig.ra al sig. Pt_2
. Pt_1
12. Entrambi i genitori si impegnano a partecipare al 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario che si rendano necessarie e/o opportune per l'educazione, l'istruzione e l'assistenza anche sanitaria di entrambi i figli, così come quelle ludico-ricreative, con rinvio a quanto previsto dal Protocollo concordato tra il Tribunale di Ancona e l'Ordine degli Avvocati di Ancona come di seguito riportato:
A) SPESE MEDICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
i. Visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritte dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
ii. Visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili ed urgenti;
iii. Interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
iv. Farmaci o parafarmaci prescritti dal medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti, ecc.);
v. Farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
vi. Acquisto di occhiali o lenti a contatti e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
vii. Supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
viii. Cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
ix. Ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
x. Visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritte dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
xi. Interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
xii. Cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto apparecchi non urgenti) oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
xiii. Acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
xiv. Cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra;
B) SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
i. Rette asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
ii. Tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
iii. Tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche;
iv. Libri scolastici, assicurazioni, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
v. Libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università; vi. Alloggio universitario, se già usufruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
vii. Gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
viii. Trasporto pubblico casa/scuola; ix. ME (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque, ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto);
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: x. Rette di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
xi. Tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiali), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
xii. Alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
xiii. Master e corsi di specializzazione anche all'estero; xiv. Gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
xv. Corsi di recupero e lezioni private;
xvi. Pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
xvii. Preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
xviii. Corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
C) SPESE EXTRA SCOLASTICHE PER ATTIVITA' LUDICO- RICREATIVE E PERSONALI:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
i. Attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
ii. Bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
iii. Frequenza centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
iv. Baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
v. Attività sportiva, ricreativa scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); vi. Acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
vii. Viaggi e vacanze studio trascorse in assenza dei genitori;
viii. Conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica, corsi); ix. Acquisto di mezzi di trasporto;
x. Organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.); xi. Attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva); xii. Baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
xiii. Frequenza centri estivi.
In ogni caso, il rimborso delle spese dovrà avvenire, a favore del coniuge che le avrà anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta.
13. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualunque reciproca pretesa a titolo di contribuzione al mantenimento e/o assegno divorzile.
14. I coniugi si danno, espressamente, reciproco assenso al rilascio e, qualora necessario, al rinnovo dei passaporti e della carta d'identità per uso espatrio di entrambi i figli.
15. I coniugi esprimono entrambi consenso a che i contributi familiari vengano percepiti e le detrazioni fiscali relative alla prole vengano richieste da entrambi nella misura del 50% per ciascuno.
16. I coniugi dichiarano, altresì, di avere regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale, anche sorto in ragione della intervenuta separazione, e di non avere ora ed in futuro più altro reciprocamente a pretendere”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a GA (AN) il 26/12/2001.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. cronol. 805 di data 03/08/2016, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 9/06/2016. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della legge n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in GA (AN) il 26/12/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di GA (AN) al n. 57, parte 1, serie // dell'anno 2001.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, , minorenne, e , maggiorenne non Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente, in favore dei quali le parti hanno previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, adeguato alle esigenze degli stessi e corrispondente alle capacità economiche dell'obbligato.
I tempi di permanenza del padre con il figlio minore sono regolamentati in maniera sufficientemente elastica, al fine di tener conto delle esigenze di entrambi e, comunque, con modalità tali da assicurare una costante frequentazione conforme ai canoni della bigenitorialità.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. anche perché, come visto, le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a GA (AN) il 26/12/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Pt_2
Comune al n. 57, parte 1, serie // dell'anno 2001; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi