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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5945/2023 R.G.sul ricorso depositato il 12/12/2023,
proposto da (difeso dall' avv Pietro Siviglia) Parte_1
nei confronti di (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Reggio Calabria )
visto il verbale di udienza e all'esito della camera di consiglio , così definitivamente provvede :
“ Accoglie parzialmente la domanda e dichiara inefficace il licenziamento impugnato .
Rigetta nel resto la domanda .
Spese compensate per intero tra le parti.
Riserva all'esito della presentazione dell'istanza di liquidazione, previa registrazione alla piattaforma SIAMM e deposito successivo nel fascicolo telematico , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente per il patrocinio a spese dello Stato” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare, dichiarare e statuire, il licenziamento del 20.12.2022, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge;
2. per l'effetto ordinare al , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, il pagamento delle retribuzioni perdute dal licenziamento alla naturale scadenza del contratto nonché il riconoscimento giuridico del periodo decorso dal licenziamento alla naturale scadenza del contratto;
1 3. in via subordinata, rideterminare la sanzione del licenziamento, ex art. 63 comma 2 bis del D.Lgs.
29/1993, nella sanzione conservativa ritenuta di giustizia con conseguente riconoscimento giuridico ed economico del periodo non coperto dalla sanzione;
Il resistente si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda . CP_1
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto parzialmente.
La causa concerne la contestazione ad un provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso intimato con atto del 17.4.2023 ( non quindi del 20.12.2022 come erroneamente riportato nelle conclusioni ) con decorrenza fissata dal 28.2.2023.
Il ricorrente ha subìto tale decisione dell'Amministrazione con riferimento ad un rapporto di lavoro stipulato quale docente a contratto a tempo determinato dal 24.9.2022 al 30.6.2023 presso istituto scolastico di Villa San Giovanni.
Il rapporto di lavoro a temine era stato conseguito in base alla collocazione in graduatoria per il conferimento di supplenze di cui alla procedura indetta con O.M. n. 112/2022 per il triennio
2022/2024 .
Dalla lettura del provvedimento disciplinare espulsivo risulta come addebito il fatto che il ricorrente nella domanda di inserimento delle graduatorie scolastiche per supplenze presentata il 26.5.2022 abbia omesso di dichiarare , nello spazio autocertificativo previsto , l'esistenza di condanne penali che invece risultavano pacificamente riportate nel 2019 e poi nel 2021 , ancorchè ancora non definitive , per alcuni reati .
Risulta invero che il ricorrente avesse solo dichiarato la pendenza dei procedimenti penali ma non la sussistenza delle condanne penali .
L'Amministrazione invece richiamando la previsione dell'Art. 7 comma 4 lett. c) della O.M. n. 112 del 2022 laddove prevede l'onere di dichiarare in autocertificazione < c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
> ha sanzionato disciplinarmente l'omessa indicazione delle due condanne non definitive .
2 La contestazione disciplinare riguardava pure l'aver commesso un delitto con condanna definitiva maturata nel 2023 , successiva alla domanda amministrativa di inserimento nelle graduatorie di supplenze.Invero la Corte di Cassazione n. 7558/2022 aveva confermato, in via definitiva, la condanna inflittagli dalla Corte di Appello di Reggio Calabria n. 1619/2019 consistente in 3 anni, mesi 6, giorni 20 e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici per il reato concorso con altri a cagionare lesioni personali.
Cont Tuttavia occorre dare atto che dal provvedimento di licenziamento nella parte conclusiva l' commina la sanzione per violazione del principio di correttezza , buona fede e lealtà nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro e i fa riferimento solo al falso dichiarativo ( omessa indicazione delle condanne penali) commesso in occasione di assunzione giusta quanto previsto dall'art 55 quater comma 1 lett. d) d.lgs 165/2001 e comunque dell'art 2119 c.c.
Il ricorrente avverso il licenziamento propone una serie di motivi di contestazione .
Pur non escludendo il contenuto non veritiero della dichiarazione , evidenziava che il CP_1 resistente non aveva valutato, nell'irrogare la sanzione massima le seguenti decisive circostanze:
1. L'irrilevanza del falso dichiarativo;
2. L'intervenuta risoluzione del rapporto lavorativo;
3. L'assenza di danno per l'Amministrazione e di interesse all'applicazione della sanzione;
4. La buona fede del ricorrente per come attestata dalla di lui autodenunzia e dal di lui legale in sede di audizione;
5. Il percorso riabilitativo svolto in carcere dal ricorrente ed all'esito del quale ha conseguito il titolo di accesso e la specializzazione all'insegnamento del sostegno didattico.
***
Ciò premesso, prima di esaminare i motivi di contestazione , ritiene il giudicante in primo luogo di evidenziare come sul piano ricostruttivo della vicenda intercorsa , il licenziamento qui contestato segue un provvedimento del 24.2.2023 di esclusione dalle graduatorie e un conseguente provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro del 27.2.2023 .
Il ricorrente aveva pure ricevuto una sospensione cautelare dal servizio .
Nel provvedimento di esclusione del 24.2.2023 adottato dal dirigente dell'
[...]
di Reggio Calabria è stata disposta la esclusione con effetto immediato dalle Parte_2
3 graduatorie e dal conferimento delle supplenze per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, nonché
l'annullamento in parte qua della suddetta procedura di individuazione dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali con contestuale revoca della proposta di incarico , e declaratoria che il servizio prestato solo di fatto e non di diritto e senza alcun punteggio e senza alcun riconoscimento ai fini dell'anzianità di servizio ( art 8 co. 10 O.M 112/2022).
Il provvedimento di risoluzione del 27.2.2023 disposto dal Dirigente scolastico aveva comminato la risoluzione del Contratto di lavoro con effetto dal 27.2. 2023 e ribadendo la non riconoscibilità del servizio di diritto e ai fini della anzianità di servizio.
Ciò posto va ribadito che qui l'Amministrazione ha appositamente previsto l'obbligo di dichiarazione delle condanne penali ( art. 7 O.M. ) e tale previsione appare legittima tanto più nel sistema scolastico caratterizzato da esigenze di salvaguardia della funzione educativa ( v Cass 4057/2021).
Ad avviso del decidente il precetto di non essere tenuto il cittadino a dichiarare le condanne nei casi sopra evidenziati dalla parte ricorrente se può valere in via generale e nel silenzio dell'Amministrazione , non può però spingersi fino a vietare e rendere illegittima la disposizione ad hoc dell'Amministrazione di voler conoscere, comunque, nell'interesse della Pubblica
Amministrazione , l'esistenza di condanne penali che siano escluse dall'art 24 comma 1 cit .
Va al riguardo richiamata la giurisprudenza di amministrativa secondo cui < In particolare il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha sostenuto che i riportati pregiudizi penali, a mente del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) come modificato dal D.Lgs. n. 122 del 2.10.2018 entrato in vigore il
26.10.2019, non andavano partecipati alla amministrazione resistente proprio in ragione del comma
8 dell'art. 28 che statuisce: ”L'interessato che, a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'art. 24, comma 1”.
La riportata tesi non può essere condivisa.
Ritiene il Collegio che l'indicata previsione normativa non ha valenza assoluta e riguarda le sole ipotesi in cui la p.a. non ha espresso, nel bando e/o nelle altre connesse previsioni amministrative, puntuali e precise esigenze conoscitive.
4 Nel caso di specie, l'art. 3 del bando statuisce, in modo chiaro ed univoco, la volontà dell'amministrazione di conoscere tutte le condanne penali in capo ai singoli candidati, così da poter esattamente e compiutamente valutare la condotta morale degli stessi.
Ora, in disparte la legittimità di tale previsione, di cui, peraltro, si dirà più avanti, è onere di ogni candidato conformarsi alle previsione del bando, proprio in ossequio alle superiori esigenze di correttezza e di lealtà che deve sempre intercorrere tra le parti.> così Tar Lazio, Sezione Terza
Quater),pubbl. il 15/11/2021 N. 11739/2021 reg.prov.coll.
Ne deriva che è legittima l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie 2022/2024 comminata come effetto dell'accertata inottemperanza ad una condizione di espletamento della procedura, sussistendo una specifica e puntuale previsione di onere in capo al partecipante e quale lex specialis andava rispettata vincolando la stessa Amministrazione a trarre le conclusioni della omessa dichiarazione di una condanna penale .
Del resto in questa sede parte ricorrente non fa oggetto di impugnativa gli atti di esclusione , di annullamento e di risoluzione del contratto sopra indicati ma limita la domanda alla pronuncia sul licenziamento .
Da qui è da intendersi acquiescenza ai detti provvedimenti che sono da ritenere validi ed efficaci.
Resta a questo punto necessario valutare la connessione tra , da una parte l'esclusione dalle graduatorie, l'annullamento delle procedure di conferimento , la risoluzione e dall'altra parte il licenziamento, quest'ultimo intimato temporalmente dopo tutti i predetti atti che quindi hanno tolto validità al rapporto di lavoro a termine su cui deve incidere il licenziamento..
Una volta ritenuto, per quanto sopra detto , legittimo ( e comunque non oggetto di impugnativa ) il provvedimento di esclusione dalle graduatorie di supplenze e l'annullamento , il contratto di lavoro era nullo per violazione di norme imperative che regolavano la procedura di reclutamento.
Al riguardo giova richiamare che uno dei presupposti per irrogare un valido licenziamento è la validità del rapporto di lavoro sul quale incide .
Mancando uno di questi elementi l'atto di licenziamento è privo di causa e non ha alcun effetto giuridico proprio ( salvo l'operare, per il tempo in cui ha avuto esecuzione, l'art 2126 cc ai fini compensativi e previdenziali) .
5 Nel caso di specie è evidente che il licenziamento interviene in una situazione in cui non può ritenersi giustificato da un presupposto fondamentale come il rapporto di lavoro , valido ed efficace, perché il ricorrente non poteva essere inserito ab origine nelle graduatorie avendo commesso una dichiarazione mendace( sanzionata sul piano amministrativo ) e quindi non poteva accedere ai contratti a termine, che ove ugualmente attivati , sono privi di validità giuridica , salvo gli effetti di tutela retributiva e previdenziale per quanto effettivamente prestato.
In giurisprudenza si afferma : < come affermato da questa Corte con indirizzo consolidato (tra le molte, di recente Cass. Sez. L, 17/01/2022, n. 1307; in precedenza, in senso analogo, Cass. Sez. L,
16/02/2021, n. 4057; Cass. Sez. L, 27/11/2019, n. 30992; Cass. Sez. L, 29/07/2019, n. 20416, Cass.
Corte di Cassazione - 5 Sez. L, 07/05/2019, n. 11951; Cass. Sez. L, 08/01/2019, n. 194) «nell'impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs.
n. 165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n.
487/1994, la mancanza o l'illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici»;> così Cass Civile Ord. Sez. L Num. 6055 Anno 2023
La situazione è anche analoga alla impugnazione del secondo licenziamento allorquando il primo licenziamento è divenuto definitivo.
Si afferma Ciò significa che, sul piano del diritto sostanziale, è legittima la intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato. Il nesso di diritto sostanziale tra i due licenziamenti cessa allorquando vi sia pronuncia definitiva sul primo licenziamento che, se sia di annullamento, consentirà al secondo licenziamento di produrre i propri effetti e, se sia di rigetto dell'impugnativa, renderà il secondo recesso definitivamente inefficace> Cass 2274/2024 .
In modo specifico poi per l'ipotesi di una causa di invalidità originaria si afferma < 12. Alla stregua di tali principi, la radicale nullità ab origine del contratto di lavoro, e la connessa possibilità di determinare in ogni momento la cessazione della esecuzione, escludono la necessità di un formale atto di recesso da parte dell'Amministratore giudiziario;
nel contratto affetto da nullità per violazione di norma imperativa non è infatti concepibile un negozio di licenziamento e non sono 6 configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato proprio in quanto, in ragione della ritenuta invalidità del rapporto, non vi è spazio per la prosecuzione dello stesso o per la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, non potendosi costringere il datore di lavoro ad attuare un contratto nullo (Cass. Sez. Un. n. 1867/2020, in motivazione, Cass. 21884/2016, n.,
27608/2006).> Cass Sent. Sez. L Num. 30544 Anno 2021.
Alla stregua di quanto considerato ne discende l'inefficacia del licenziamento irrogato e qui impugnato.
La previsione della norma dell'art. 55 bis, comma 9, del D. Lgs. 165/2001 a mente del quale “La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro > fa riferimento alla ipotesi di cessazione del rapporto ossia una situazione in cui un rapporto è stato regolarmente instaurato, ha avuto per un tempo esecuzione ed ha svolto i suoi effetti fino all'avverarsi dell'evento interruttivo appunto della cessazione .
La stessa norma peraltro richiede la determinazione del licenziamento solo ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro > ossia richiedendo una verifica di effettiva necessità del licenziamento ad elidere effetti che la cessazione non ha determinato .
Quando "il contratto è risolto" , creditore e debitore sono ormai liberati dalle rispettive obbligazioni
(salvo quelle restitutorie),( Cass S.U. 553 del 2009 ) .
Quando il rapporto è radicalmente nullo e privo di effetti giuridici , oggetto anche di apposita volontà di una parte non si può parlare di cessazione che invece presuppone la produzione di validi effetti medio tempore di un rapporto di lavoro.
La ben più radicale situazione della assenza di giuridicità del rapporto esclude , per i principi generali
, che possano esservi ancora effetti giuridici ed economici generati dal rapporto di lavoro , anche per la sospensione cautelare che resta priva di causa .
L'accertamento della inefficacia del licenziamento per le ragioni sopra esposte emergendo una nullità del rapporto di lavoro , priva di fondamento le richieste ulteriori sia per le retribuzioni dal licenziamento alla scadenza del contratto , sia per il riconoscimento giuridico del periodo decorso dal
7 licenziamento alla naturale scadenza del contratto e sia per la rideterminazione della sanzione che, dunque, vanno disattese.
****
Spese del giudizio , per la particolare complessità della questione e per la parziale fondatezza , compensate per intero .
In mancanza della istanza di liquidazione del compenso a titolo di beneficio del patrocinio a spese dello Stato , riserva all'esito della sua presentazione previa registrazione alla piattaforma SIAMM
e deposito successivo al fascicolo telematico , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente.
Reggio Calabria 27.2.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5945/2023 R.G.sul ricorso depositato il 12/12/2023,
proposto da (difeso dall' avv Pietro Siviglia) Parte_1
nei confronti di (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Reggio Calabria )
visto il verbale di udienza e all'esito della camera di consiglio , così definitivamente provvede :
“ Accoglie parzialmente la domanda e dichiara inefficace il licenziamento impugnato .
Rigetta nel resto la domanda .
Spese compensate per intero tra le parti.
Riserva all'esito della presentazione dell'istanza di liquidazione, previa registrazione alla piattaforma SIAMM e deposito successivo nel fascicolo telematico , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente per il patrocinio a spese dello Stato” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare, dichiarare e statuire, il licenziamento del 20.12.2022, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge;
2. per l'effetto ordinare al , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, il pagamento delle retribuzioni perdute dal licenziamento alla naturale scadenza del contratto nonché il riconoscimento giuridico del periodo decorso dal licenziamento alla naturale scadenza del contratto;
1 3. in via subordinata, rideterminare la sanzione del licenziamento, ex art. 63 comma 2 bis del D.Lgs.
29/1993, nella sanzione conservativa ritenuta di giustizia con conseguente riconoscimento giuridico ed economico del periodo non coperto dalla sanzione;
Il resistente si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda . CP_1
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto parzialmente.
La causa concerne la contestazione ad un provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso intimato con atto del 17.4.2023 ( non quindi del 20.12.2022 come erroneamente riportato nelle conclusioni ) con decorrenza fissata dal 28.2.2023.
Il ricorrente ha subìto tale decisione dell'Amministrazione con riferimento ad un rapporto di lavoro stipulato quale docente a contratto a tempo determinato dal 24.9.2022 al 30.6.2023 presso istituto scolastico di Villa San Giovanni.
Il rapporto di lavoro a temine era stato conseguito in base alla collocazione in graduatoria per il conferimento di supplenze di cui alla procedura indetta con O.M. n. 112/2022 per il triennio
2022/2024 .
Dalla lettura del provvedimento disciplinare espulsivo risulta come addebito il fatto che il ricorrente nella domanda di inserimento delle graduatorie scolastiche per supplenze presentata il 26.5.2022 abbia omesso di dichiarare , nello spazio autocertificativo previsto , l'esistenza di condanne penali che invece risultavano pacificamente riportate nel 2019 e poi nel 2021 , ancorchè ancora non definitive , per alcuni reati .
Risulta invero che il ricorrente avesse solo dichiarato la pendenza dei procedimenti penali ma non la sussistenza delle condanne penali .
L'Amministrazione invece richiamando la previsione dell'Art. 7 comma 4 lett. c) della O.M. n. 112 del 2022 laddove prevede l'onere di dichiarare in autocertificazione < c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
> ha sanzionato disciplinarmente l'omessa indicazione delle due condanne non definitive .
2 La contestazione disciplinare riguardava pure l'aver commesso un delitto con condanna definitiva maturata nel 2023 , successiva alla domanda amministrativa di inserimento nelle graduatorie di supplenze.Invero la Corte di Cassazione n. 7558/2022 aveva confermato, in via definitiva, la condanna inflittagli dalla Corte di Appello di Reggio Calabria n. 1619/2019 consistente in 3 anni, mesi 6, giorni 20 e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici per il reato concorso con altri a cagionare lesioni personali.
Cont Tuttavia occorre dare atto che dal provvedimento di licenziamento nella parte conclusiva l' commina la sanzione per violazione del principio di correttezza , buona fede e lealtà nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro e i fa riferimento solo al falso dichiarativo ( omessa indicazione delle condanne penali) commesso in occasione di assunzione giusta quanto previsto dall'art 55 quater comma 1 lett. d) d.lgs 165/2001 e comunque dell'art 2119 c.c.
Il ricorrente avverso il licenziamento propone una serie di motivi di contestazione .
Pur non escludendo il contenuto non veritiero della dichiarazione , evidenziava che il CP_1 resistente non aveva valutato, nell'irrogare la sanzione massima le seguenti decisive circostanze:
1. L'irrilevanza del falso dichiarativo;
2. L'intervenuta risoluzione del rapporto lavorativo;
3. L'assenza di danno per l'Amministrazione e di interesse all'applicazione della sanzione;
4. La buona fede del ricorrente per come attestata dalla di lui autodenunzia e dal di lui legale in sede di audizione;
5. Il percorso riabilitativo svolto in carcere dal ricorrente ed all'esito del quale ha conseguito il titolo di accesso e la specializzazione all'insegnamento del sostegno didattico.
***
Ciò premesso, prima di esaminare i motivi di contestazione , ritiene il giudicante in primo luogo di evidenziare come sul piano ricostruttivo della vicenda intercorsa , il licenziamento qui contestato segue un provvedimento del 24.2.2023 di esclusione dalle graduatorie e un conseguente provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro del 27.2.2023 .
Il ricorrente aveva pure ricevuto una sospensione cautelare dal servizio .
Nel provvedimento di esclusione del 24.2.2023 adottato dal dirigente dell'
[...]
di Reggio Calabria è stata disposta la esclusione con effetto immediato dalle Parte_2
3 graduatorie e dal conferimento delle supplenze per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, nonché
l'annullamento in parte qua della suddetta procedura di individuazione dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali con contestuale revoca della proposta di incarico , e declaratoria che il servizio prestato solo di fatto e non di diritto e senza alcun punteggio e senza alcun riconoscimento ai fini dell'anzianità di servizio ( art 8 co. 10 O.M 112/2022).
Il provvedimento di risoluzione del 27.2.2023 disposto dal Dirigente scolastico aveva comminato la risoluzione del Contratto di lavoro con effetto dal 27.2. 2023 e ribadendo la non riconoscibilità del servizio di diritto e ai fini della anzianità di servizio.
Ciò posto va ribadito che qui l'Amministrazione ha appositamente previsto l'obbligo di dichiarazione delle condanne penali ( art. 7 O.M. ) e tale previsione appare legittima tanto più nel sistema scolastico caratterizzato da esigenze di salvaguardia della funzione educativa ( v Cass 4057/2021).
Ad avviso del decidente il precetto di non essere tenuto il cittadino a dichiarare le condanne nei casi sopra evidenziati dalla parte ricorrente se può valere in via generale e nel silenzio dell'Amministrazione , non può però spingersi fino a vietare e rendere illegittima la disposizione ad hoc dell'Amministrazione di voler conoscere, comunque, nell'interesse della Pubblica
Amministrazione , l'esistenza di condanne penali che siano escluse dall'art 24 comma 1 cit .
Va al riguardo richiamata la giurisprudenza di amministrativa secondo cui < In particolare il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha sostenuto che i riportati pregiudizi penali, a mente del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) come modificato dal D.Lgs. n. 122 del 2.10.2018 entrato in vigore il
26.10.2019, non andavano partecipati alla amministrazione resistente proprio in ragione del comma
8 dell'art. 28 che statuisce: ”L'interessato che, a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'art. 24, comma 1”.
La riportata tesi non può essere condivisa.
Ritiene il Collegio che l'indicata previsione normativa non ha valenza assoluta e riguarda le sole ipotesi in cui la p.a. non ha espresso, nel bando e/o nelle altre connesse previsioni amministrative, puntuali e precise esigenze conoscitive.
4 Nel caso di specie, l'art. 3 del bando statuisce, in modo chiaro ed univoco, la volontà dell'amministrazione di conoscere tutte le condanne penali in capo ai singoli candidati, così da poter esattamente e compiutamente valutare la condotta morale degli stessi.
Ora, in disparte la legittimità di tale previsione, di cui, peraltro, si dirà più avanti, è onere di ogni candidato conformarsi alle previsione del bando, proprio in ossequio alle superiori esigenze di correttezza e di lealtà che deve sempre intercorrere tra le parti.> così Tar Lazio, Sezione Terza
Quater),pubbl. il 15/11/2021 N. 11739/2021 reg.prov.coll.
Ne deriva che è legittima l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie 2022/2024 comminata come effetto dell'accertata inottemperanza ad una condizione di espletamento della procedura, sussistendo una specifica e puntuale previsione di onere in capo al partecipante e quale lex specialis andava rispettata vincolando la stessa Amministrazione a trarre le conclusioni della omessa dichiarazione di una condanna penale .
Del resto in questa sede parte ricorrente non fa oggetto di impugnativa gli atti di esclusione , di annullamento e di risoluzione del contratto sopra indicati ma limita la domanda alla pronuncia sul licenziamento .
Da qui è da intendersi acquiescenza ai detti provvedimenti che sono da ritenere validi ed efficaci.
Resta a questo punto necessario valutare la connessione tra , da una parte l'esclusione dalle graduatorie, l'annullamento delle procedure di conferimento , la risoluzione e dall'altra parte il licenziamento, quest'ultimo intimato temporalmente dopo tutti i predetti atti che quindi hanno tolto validità al rapporto di lavoro a termine su cui deve incidere il licenziamento..
Una volta ritenuto, per quanto sopra detto , legittimo ( e comunque non oggetto di impugnativa ) il provvedimento di esclusione dalle graduatorie di supplenze e l'annullamento , il contratto di lavoro era nullo per violazione di norme imperative che regolavano la procedura di reclutamento.
Al riguardo giova richiamare che uno dei presupposti per irrogare un valido licenziamento è la validità del rapporto di lavoro sul quale incide .
Mancando uno di questi elementi l'atto di licenziamento è privo di causa e non ha alcun effetto giuridico proprio ( salvo l'operare, per il tempo in cui ha avuto esecuzione, l'art 2126 cc ai fini compensativi e previdenziali) .
5 Nel caso di specie è evidente che il licenziamento interviene in una situazione in cui non può ritenersi giustificato da un presupposto fondamentale come il rapporto di lavoro , valido ed efficace, perché il ricorrente non poteva essere inserito ab origine nelle graduatorie avendo commesso una dichiarazione mendace( sanzionata sul piano amministrativo ) e quindi non poteva accedere ai contratti a termine, che ove ugualmente attivati , sono privi di validità giuridica , salvo gli effetti di tutela retributiva e previdenziale per quanto effettivamente prestato.
In giurisprudenza si afferma : < come affermato da questa Corte con indirizzo consolidato (tra le molte, di recente Cass. Sez. L, 17/01/2022, n. 1307; in precedenza, in senso analogo, Cass. Sez. L,
16/02/2021, n. 4057; Cass. Sez. L, 27/11/2019, n. 30992; Cass. Sez. L, 29/07/2019, n. 20416, Cass.
Corte di Cassazione - 5 Sez. L, 07/05/2019, n. 11951; Cass. Sez. L, 08/01/2019, n. 194) «nell'impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs.
n. 165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n.
487/1994, la mancanza o l'illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici»;> così Cass Civile Ord. Sez. L Num. 6055 Anno 2023
La situazione è anche analoga alla impugnazione del secondo licenziamento allorquando il primo licenziamento è divenuto definitivo.
Si afferma Ciò significa che, sul piano del diritto sostanziale, è legittima la intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato. Il nesso di diritto sostanziale tra i due licenziamenti cessa allorquando vi sia pronuncia definitiva sul primo licenziamento che, se sia di annullamento, consentirà al secondo licenziamento di produrre i propri effetti e, se sia di rigetto dell'impugnativa, renderà il secondo recesso definitivamente inefficace> Cass 2274/2024 .
In modo specifico poi per l'ipotesi di una causa di invalidità originaria si afferma < 12. Alla stregua di tali principi, la radicale nullità ab origine del contratto di lavoro, e la connessa possibilità di determinare in ogni momento la cessazione della esecuzione, escludono la necessità di un formale atto di recesso da parte dell'Amministratore giudiziario;
nel contratto affetto da nullità per violazione di norma imperativa non è infatti concepibile un negozio di licenziamento e non sono 6 configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato proprio in quanto, in ragione della ritenuta invalidità del rapporto, non vi è spazio per la prosecuzione dello stesso o per la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, non potendosi costringere il datore di lavoro ad attuare un contratto nullo (Cass. Sez. Un. n. 1867/2020, in motivazione, Cass. 21884/2016, n.,
27608/2006).> Cass Sent. Sez. L Num. 30544 Anno 2021.
Alla stregua di quanto considerato ne discende l'inefficacia del licenziamento irrogato e qui impugnato.
La previsione della norma dell'art. 55 bis, comma 9, del D. Lgs. 165/2001 a mente del quale “La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro > fa riferimento alla ipotesi di cessazione del rapporto ossia una situazione in cui un rapporto è stato regolarmente instaurato, ha avuto per un tempo esecuzione ed ha svolto i suoi effetti fino all'avverarsi dell'evento interruttivo appunto della cessazione .
La stessa norma peraltro richiede la determinazione del licenziamento solo ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro > ossia richiedendo una verifica di effettiva necessità del licenziamento ad elidere effetti che la cessazione non ha determinato .
Quando "il contratto è risolto" , creditore e debitore sono ormai liberati dalle rispettive obbligazioni
(salvo quelle restitutorie),( Cass S.U. 553 del 2009 ) .
Quando il rapporto è radicalmente nullo e privo di effetti giuridici , oggetto anche di apposita volontà di una parte non si può parlare di cessazione che invece presuppone la produzione di validi effetti medio tempore di un rapporto di lavoro.
La ben più radicale situazione della assenza di giuridicità del rapporto esclude , per i principi generali
, che possano esservi ancora effetti giuridici ed economici generati dal rapporto di lavoro , anche per la sospensione cautelare che resta priva di causa .
L'accertamento della inefficacia del licenziamento per le ragioni sopra esposte emergendo una nullità del rapporto di lavoro , priva di fondamento le richieste ulteriori sia per le retribuzioni dal licenziamento alla scadenza del contratto , sia per il riconoscimento giuridico del periodo decorso dal
7 licenziamento alla naturale scadenza del contratto e sia per la rideterminazione della sanzione che, dunque, vanno disattese.
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Spese del giudizio , per la particolare complessità della questione e per la parziale fondatezza , compensate per intero .
In mancanza della istanza di liquidazione del compenso a titolo di beneficio del patrocinio a spese dello Stato , riserva all'esito della sua presentazione previa registrazione alla piattaforma SIAMM
e deposito successivo al fascicolo telematico , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente.
Reggio Calabria 27.2.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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