Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7850
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Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata prova della titolarità del credito da parte della cessionaria

    La Corte ha ritenuto che la cessionaria abbia provato la titolarità del credito allegando e documentando il contratto di cessione, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la nomina della mandataria, ritenendo tali elementi sufficienti a dimostrare l'inclusione del credito nella cessione in blocco.

  • Rigettato
    Falsità delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione

    La Corte ha ritenuto che la questione della falsità delle sottoscrizioni sia superata dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Rieti, nella quale l'appellante ha dichiarato di essersi costituito fideiussore per l'importo della garanzia rilasciata in data 2.8.2005, le cui sottoscrizioni sono state disconosciute nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Violazione norme antitrust nella predisposizione della fideiussione

    La Corte ha ritenuto che il modello di fideiussione utilizzato dalla banca non sia sovrapponibile a quello oggetto del provvedimento dell'AGCM, in particolare per quanto riguarda l'art. 8, che disciplina l'astrattezza e autonomia della garanzia, e pertanto non sussistono i presupposti per dichiarare la nullità del contratto per violazione della normativa antitrust.

  • Rigettato
    Decadenza per mancata escussione del debitore entro sei mesi

    La Corte ha ritenuto che la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione sia valida, poiché il modello utilizzato dalla banca non è identico a quello censurato dall'AGCM. Pertanto, l'eccezione di decadenza non può trovare accoglimento.

  • Accolto
    Accertamento del saldo debitore del conto corrente

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado che, facendo riferimento al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Rieti, ha condannato l'appellante al pagamento della somma accertata.

  • Accolto
    Soccombenza dell'appellante nel giudizio di primo grado

    La Corte ha confermato la condanna alle spese del giudizio di primo grado, ritenendo che, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, la domanda di condanna della banca sia stata accolta nei limiti della garanzia prestata dal fideiussore, configurando quindi una soccombenza dell'appellante.

  • Rigettato
    Abuso del processo e comportamento processuale scorretto

    La Corte ha rigettato la domanda di condanna per lite temeraria, ritenendo che l'appellata non abbia fornito prova del danno effettivamente patito a causa del comportamento processuale dell'appellante, come richiesto dall'art. 96 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7850
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 7850
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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