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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7850 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: Benedetta THELLUNG de COURTELARY Presidente
Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1728 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ai sensi degli artt.
281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 15.12.2025 tra
(cod. fisc.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Pietro Signorelli (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2 per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante-
e (cod. fisc.: ), e per essa la procu- Controparte_1 P.IVA_1 ratrice (già (cod. fisc.: Controparte_2 CP_3
), in persona del procuratore speciale, dott. , P.IVA_2 Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Dardanelli n. 21, presso lo studio dell'avv. Luca Leone (cod. fisc.: , che la rappresenta CodiceFiscale_3
e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in riforma Parte_1 della Sentenza n. 1732/2024 emessa dal Tribunale di Roma in esito al pro- cedimento portante n. R.G. 49581/2021, depositata e resa pubblica in data 15.11.2024, non notificata, confermata la revoca del decreto ingiuntivo 9179/2021 e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: 1) in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito relativo al rapporto dedotto in narrativa e conseguentemente di legittima- zione ad agire di e per essa della mandataria Controparte_1 CP_3
a socio unico e conseguentemente riformare la sentenza n. 1732/2024
[...] revocando ogni provvedimento in favore delle predette in danno dell'appel- lante per le motivazioni e quanto eccepito in narrativa;
2) Parte_1 nel merito in via principale: accertare e dichiarare la nullità della fideiussione del 29.01.2002; 28.10.2002; 14.04.2003; 28.07.2003; 2.08.2005 per fal- sità delle sottoscrizioni disconosciute, ovvero: 3) in via subordinata, in quanto redatte conformemente agli schemi contrattuali ABI applicati in modo uni- forme e dichiarati in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. In ogni caso dichiarare per l'effetto l'intervenuta decadenza di o chi per essa, ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conse- Controparte_1 guente liberazione dell'appellante da ogni obbligo relativo Parte_1 al rapporto dedotto: 4) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento del presente appello, stante il parziale accogli- mento del giudizio di opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto, comunque disporre la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado a carico di , ovvero in via subordinata compensarle. In ogni Controparte_1 caso con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio dei quali il procuratore si dichiara antistatario”; per “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_1 reiectis,
Preliminarmente:
Accertare e dichiarare la violazione e la non integrità del contraddittorio per mancanza di citazione in giudizio del litisconsorte necessario Controparte_4
in persona del liquidatore p.t., parte del giudizio di primo
[...] grado, e conseguentemente dichiarare l'impugnazione inammissibile e/o im- procedibile con conseguente estinzione del procedimento.
In via principale:
Voglia rigettare tutto quanto ex adverso dedotto, spiegato e richiesto, in quanto generico, illogico, defatigatorio, nonché infondato, sia in via fattuale sia in punto di diritto, con totale ed indiscussa conferma di quanto statuito
2 dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 1732/2024 pubblicata il 15.11.2024 nel giudizio rg. N. 49581/2021;
Con vittoria delle spese, competenze et onorari del doppio grado di giudizio, gravati dei tributi come per IVA e CAP e del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali”.
FATTO e DIRITTO
1. ha proposto - unitamente alla debitrice Parte_1 Controparte_4 principale - opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9179/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 17.5.2021, con il quale è stato condannato a pagare alla (cessionaria della AN Monte dei Paschi di Siena Controparte_1
S.p.A. con contratto in data 21.12.2017), e per essa alla la CP_3 somma di € 211.971,79, quale scoperto del conto corrente n. 631013 (già n. 10109L) intestato alla società debitrice principale, in virtù di fideiussione omnibus del 2.8.2005. In particolare, gli opponenti hanno dedotto che:
- in via pregiudiziale, la litispendenza o la continenza tra il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Rieti, con cui la e Controparte_4 Parte_1 avevano chiesto, in prevenzione, l'accertamento negativo e alla verifica del reale dare/avere tra le parti relativamente al rapporto di conto corrente n. 10109L (dal 2008 divenuto n. 63101339) presso la Filiale di Rieti della AN Monte dei Paschi S.p.A., e la domanda di condanna proposta dall'op- posta con il ricorso in accoglimento era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto;
e che, pertanto, la sussistenza e l'entità del presunto credito fatto valere in sede monitoria dalla era stata precedente- Controparte_1 mente devoluta ad altro giudice;
- in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire in capo alla
[...] per non essere titolare del diritto di credito nei confronti degli CP_1 opponenti, in quanto la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale era insufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, rendendosi necessaria la prova da parte del cessionario del contenuto del contratto di cessione (in buon sostanza, dell'inclusione del credito azio- nato in [...] monitoria nella cessione);
- nel merito, l'inesistenza del presunto credito di € 211.971,79: nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Rieti gli opponenti avevano convenuto la AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A., deducendo la nullità o assenza del 3 contratto, anche per mancanza di forma scritta o assenza di pattuizioni;
sull'illegittima applicazione di tassi ultralegali e la sussistenza di interessi usurari;
l'illegittima applicazione di capitalizzazione di interessi passivi;
l'ille- gittimità delle variazioni unilaterali peggiorative del rapporto;
la previsione dei giorni di valuta in danno del correntista;
la nullità/illegittimità delle com- missioni di massimo scoperto;
e, quindi, chiedendo l'accertamento della ri- determinazione del dare/avere del conto corrente n. 631013 (già 10109L fino al 2008), con eventuale compensazione - integrale o parziale - di quanto dovuto;
- nel suddetto giudizio innanzi al Tribunale di Rieti il c.t.u. ha ritenuto come il saldo al 30.9.2014 del rapporto di dare/avere tra la e la Controparte_4 in ordine al conto corrente n. 631013.39 (già n. 10109L Controparte_5 presso la ) dovesse essere rielaborato in complessivi € Controparte_6
41.708,52 a debito della correntista nei confronti della AN (rispetto al debito di € 142.766,07 esposto quale saldo finale dell'estratto conto ban- cario al 30.9.2014);
- in relazione alla fideiussione omnibus del 2.08.2005, e dei documenti de- nominati “FIDEIUSSIONE omnibus con limitazione di importo DOCUMENTO DI SINTESI N. 1 del 2.08.2005” e “FIDEIUSSIONE omnibus con limitazione di importo ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA FORMAZIONE PRECONTRATTUALE DA SOTTOSCRIVERE IN SEDE DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO”, al- cune sottoscrizioni apposte erano false, per cui ha dichia- Parte_1 rato di volerne disconoscere l'autenticità e provenienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c.;
- la nullità del contratto di fideiussione omnibus in data 2.8.2005 per viola- zione delle norme antitrust, con conseguente venire meno dell'obbligazione di garanzia assunta dall'ing. Parte_1
Nel corso del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. era infine intervenuta la decisione del Tribunale di Rieti sul giudizio sopra indicato, e segnatamente con sentenza n. 467/2021 del 16.9.2021 è stato accertato il saldo debitore relativo al conto corrente n. 631013.39 (già 10109L) nella misura di € 41.708,52 alla data del 30.9.2014 e parte opponente ha depositato la stessa, non impugnata e passata in giudicato, con la propria memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c.
4 Con sentenza n. 1732/2024 del 15.11.2024 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha così statuito: “- accoglie parzialmente l'opposi- zione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 9179/2021, R.G. n. 26928/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 17/05/2021
e, per l'effetto, in revoca del decreto monitorio medesimo, condanna la
[...]
e il Sig. in solido tra loro, al pa- Parte_3 Parte_1 gamento, in favore della della somma di € 41.708,52 oltre Controparte_1 interessi legali sul predetto importo dal dì della ricezione della notifica di co- pia del decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la e il Sig. in Controparte_4 Parte_1 solido tra loro, a rifondere in favore della le spese del presente Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 2.738,00 oltre rimborso forfettario spese gene- rali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...] che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in Parte_1 epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la per Controparte_1 essa la procuratrice (già , che Controparte_2 CP_3 ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha con- cluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. La ha preliminarmente eccepito, nel costituirsi nel Controparte_1 presente grado di giudizio, “l'inammissibilità dell'impugnazione per viola- zione dell'art. 332 c.p.c. e degli articoli 101 e 102 C.p.c. atteso che l'atto di appello non risulta essere stato notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado, nonostante la causa presentasse carattere inscindibile e/o dipendente e richiedesse litisconsorzio necessario”. In particolare, l'appellata rileva che l'appellante ha omesso di procedere alla notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della;
e deduce che questo de- Controparte_4 terminerebbe un difetto del contraddittorio e violazione del principio del li- tisconsorzio processuale.
L'eccezione è priva di pregio.
L'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio ne- cessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di 5 cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 21.8.2018, n. 20860). Pertanto, il giudice di appello non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (e non dell'art. 332 c.p.c., a cui fa riferimento parte appellata), nei con- fronti del condebitore al quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16.11.2006, n. 24425).
Con specifico riguardo al caso dell'azione proposta dal creditore nei confronti del debitore principale e del fideiussore coobbligato solidale, la Suprema
Corte ha ritenuto che non ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario pro- cessuale in fase di impugnazione giacché il creditore ha titolo per richiedere l'intero nei confronti di ciascun debitore, sicché è sempre possibile la scis- sione del rapporto processuale. Ne consegue che, in caso di appello pro- mosso da parte del fideiussore - il quale, senza porre in questione profili relativi alla cosiddetta solidarietà dipendente, lamenti il presunto inadempi- mento da parte della banca creditrice agli obblighi derivanti dal rapporto di fideiussione, tale da inficiare in ipotesi la validità o l'efficacia dell'obbligazione fideiussoria, ma non dell'obbligazione principale -, la mancata impugnazione della sentenza anche nei confronti del debitore principale, che abbia parte- cipato al giudizio di primo grado, non rende necessaria l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.2.2005, n. 3028).
Nel caso in esame neanche si pone un problema di litis denuntiatio, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., essendo abbondantemente decorso, alla data della prima udienza di trattazione dell'appello (15.12.2025), in cui la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine c.d. lungo per impugnare, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., che è venuto a scadere il 26.5.2015.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Roma per avere ritenuto che la sia titolare del credito, Controparte_1 di cui era già titolare la AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A., azionato in sede monitoria nei confronti dell'odierno appellante. In particolare,
[...] ha dedotto che “In nessun caso (…) risulta provata la titolarità e Parte_1 la legittimazione ad agire in capo alla cessionaria , in Controparte_1 favore della quale il Giudice del primo grado ha erroneamente disposto la
6 condanna di e di al pagamento della ac- CP_4 Parte_1 certata somma (nel precedente giudizio RG 561/2016 Tribunale di Rieti) di euro 41.708,52, oltre interessi dalla notifica del d.i.”.
Il motivo non è fondato.
3.1. Come ha ritenuto la Suprema Corte, “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si
contro
- verte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'opera- zione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116).
Nel caso in esame, la cessionaria e per essa la procu- Controparte_1 ratrice ha provato, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 CP_3
c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI-1, ord.
5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471; Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116). Infatti, già nel proporre la domanda di condanna nei confronti della e di con il ricorso ex Controparte_4 Parte_1 art. 633 c.p.c. in data 15.4.2021, ha allegato e documentato che:
- la ha acquistato pro soluto dall'originario creditore, Controparte_1 la AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (ex , ai sensi e Controparte_7 per gli effetti degli artt. 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, co. 1 e
6) della legge 30.4.1999, n. 130, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20.12.2017, un insieme di crediti che de- rivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31.12.2016, per ef- fetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore princi- pale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31.12.2016 sia alla data del 20.12.2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
Co
[...] e alimentare costituito ai sensi del d.P.R. 28.5.1987, n. 278, come
[...] CP_9 successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in rela- zione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna s.coop. a r.l., con ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso;
- detta cessione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/99 e 58 T.U.B., sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.12.2017 - Parte seconda n. 151;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.: “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente» (omissis) «conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità od annotazione» e che «restano altresì applicabili le discipline spe- ciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti» (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte del procedimento monitorio);
- con procura autentica dal notaio di Roma in data 31.8.2018 Persona_1
(rep. 57298; racc. 29003), la ha nominato la Controparte_1 CP_3 quale mandataria per la gestione ed il recupero dei crediti relativi alla
[...] suddetta cessione (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte del procedimento mo- nitorio).
Dalla suddetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è possibile evincere come nel perimetro della predetta cessione sia inclusa la posizione creditoria ori- ginariamente vantata dalla AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei con- fronti della e quindi nei confronti di Ciò Controparte_4 Parte_1 non soltanto in ragione dell'individuazione dei crediti ceduti, che consente di ricondurre il credito azionato nell'ambito della cessione, sulla scorta della documentazione contrattuale in atti;
ma anche perché, nell'avviso suddetta è stato indicato che i dati che contrassegnano i crediti ceduti sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet (pubbli- camente accessibile) https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, ai sensi dell'art. 7.1, co. 6, della legge n. 130/1999;
3.2. Come ha osservato la Suprema Corte, “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della
8 fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confer- mare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito og- getto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise
e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'ope- razione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto di- mostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta cor- rispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che indivi- duano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con cer- tezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023 …)” (così sempre Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944).
Nel caso in esame, in cui è stata contestata dall'odierno appellante non l'av- venuta cessione del credito, ma espressamente e chiaramente la prova che il 9 credito originariamente vantato dalla AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti della fosse compreso tra quelli ceduti Controparte_4 [...]
quest'ultima ha fornito la prova che il credito in questione sia CP_1 compreso tra quelli ceduti in blocco. Si deve ritenere, allora, che per effetto della suddetta cessione di crediti la sia subentrata nella Controparte_1 posizione creditoria facente capo originariamente alla
[...] nei confronti dell'odierno appellante, divenendone quindi Controparte_10 la titolare.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tri- bunale di Roma nella parte in cui ha condannato a pagare, Parte_1 in solido con la la somma che la sentenza n. 467/2021 Controparte_4 emessa dal Tribunale di Rieti il 16.9.2021 ha accertato dovuta da tale società alla AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e quindi alla cessionaria
[...]
In particolare, l'appellante rileva che il Tribunale di Rieti, con Controparte_1 sentenza passata in giudicato, ha così disposto. “
1. in accoglimento della do- manda principale, accerta e dichiara che, alla data del 30.09.2014 (ultimo estratto conto prodotto), , in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., risulta debitrice di MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. dell'importo pari ad € 41.708,52, quanto al saldo relativo al conto cor- rente n. 631013.39 (già n. 10109L presso la )”; e che, per- Controparte_6 tanto, “il fideiussore, odierno appellante, ben poteva - come ha fatto -, met- tere in discussione il rapporto di garanzia sottostante al rapporto principale intestato alla società, eccependo nei termini di legge sia la falsità delle sot- toscrizioni rinvenute sui contratto di fideiussione depositati da CP_1
.
[...]
Il motivo non merita accoglimento.
4.1. nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., ha de- Parte_1 dotto che “alcune sottoscrizioni apposte sul documento depositato in fotoco- pia dalla banca, sono apocrife ed in massima parte non riferibili al signor che ne disconosce l'autenticità. Sicuramente quelle evi- Parte_1 denziate in giallo (doc. 8), salvo altre in esito all'esibizione dei documenti originali”. Nel proporre appello deduce che “Detta circostanza rende del tutto nullo il documento artefatto, evidentemente modificato e riadattato per mano estranea rispetto a quella del signor . Parte_1
10 All'udienza del 9.5.2022, il giudice designato del Tribunale di Roma, a fronte del disconoscimento di firme e dell'istanza di verificazione riservato ogni provvedimento, ha invitato parte opposta a versare in atti gli originali dei documenti in ordine ai quali è stata formalizzata richiesta di disconoscimento di sottoscrizione. Parte opposta provvedeva puntualmente a ridepositare la documentazione richiesta unitamente alle memorie 183, co. 6, n. 2) mentre, stante l'emergenza Covid, non essendo stata fissata l'udienza in presenza non era possibile esibirli direttamente al Giudice (cfr. all. provvedimento del giudice del 06.12.2022).
Ad ogni modo, e in via del tutto assorbente, nel giudizio innanzi al Tribunale di Rieti, che ha emesso la sentenza n. 467/2021 del 16.9.2021,
[...]
– parte anche di quel giudizio – ha espressamente dichiarato di Parte_1 essersi costituito fideiussore della sino alla concorrenza di € Controparte_4
560.000,00, vale a dire l'importo della garanzia rilasciata in data 2.8.2005 e che reca le sottoscrizioni che lo stesso, nel primo grado del presente giu- dizio, ha disconosciuto.
Con la propria memoria 183, co. 6, n. 1) c.p.c. la ha Controparte_1 depositato la copia integrale della sentenza n. 467/2021 emessa dal Tribu- nale di Rieti, in composizione monocratica, in data 16.9.2021, in cui risulta che parte attrice di quel giudizio era anche l'ing. oltre alla Parte_1 [...]
, nel riassumere il giudizio il giudice ha rilevato che Controparte_11
“L'attrice, con il proprio atto introduttivo, assumeva quanto segue:
1. Di avere sottoscritto con l'istituto bancario convenuto un contratto di c/c n. 63101339, con affidamenti, in relazione ai quali l'Ing. prestava garanzia a Parte_1 mezzo fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 560.000,00”.
Condivisibilmente, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto che “La pro- nuncia de qua non è stata fatta oggetto di impugnazione nei termini di legge e, pertanto, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., deve ritenersi irretrattabile, con valore vincolante tra le parti, i suoi eredi e gli aventi causa (siccome risultante dalla pertinente certificazione di passaggio in giudicato versata in atti). L'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia,
11 premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giu- dicato implicito)”.
Ne consegue che con la suddetta sentenza del Tribunale di Rieti è stata ac- certata la qualità di fideiussore di che peraltro deduce il Parte_1 passaggio in giudicato della stessa.
4.2. Parte appellante deduce, inoltre, che “l'opposta afferma che il docu- mento del 2.08.2005 rappresenterebbe l'estensione delle precedenti fideius- sioni del 29.01.2002; 14.04.2003 e 21.07.2003. Fideiussioni di cui non v'è traccia”.
A prescindere da quanto indicato dall'odierna appellata con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 15.4.2021, è sufficiente esaminare la fideiussione omnibus sottoscritta in data 2.8.2005 da per verificare come la Parte_1 stessa non costituisca una mera estensione dell'importo della garanzia già prestata in precedenza dallo stesso, ma di una vera e propria nuova fideius- sione. Infatti, si tratta di un contratto contenente tutte le condizioni che di- sciplinano lo stesso, e non soltanto l'importo – diverso e maggiore – rispetto a precedenti fideiussioni che pure la allega essere state Controparte_1 prestate dall'odierno appellante, e che dunque non aveva onere di produrre.
5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato e dichiarato la nullità del contratto di fideiussione omni- bus sottoscritto in data 2.8.2005 da per violazione Parte_1 dell'art. 2 della legge n. 287/1990, laddove le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 sono state ritenute predisposte in violazione delle norme antitrust con provvedimento di AN d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Il motivo non merita accoglimento.
5.1. Nel giudizio di primo grado l'odierno appellante ha dedotto che “Accer- tata la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideius- sione allegato, la AN convenuta, avendone avuto tutte le possibilità, risul- terebbe ormai decaduta dalla possibilità di proporre azioni nei confronti dei fideiussori”. L'eccezione di decadenza per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c. risulta dunque effettuata, seppure del tutto genericamente, ma non ritiene questo giudicante che per questo la stessa possa essere ritenuto inammissibile. 12 Non ignora questo giudicante che, secondo un risalente precedente di legit- timità, la formulazione di un'eccezione in senso proprio (e, segnatamente, l'eccezione di decadenza) costituisce manifestazione del potere dispositivo delle parti, che deve essere posta in essere mediante specifica deduzione
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.11.1969, n. 3751). Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (soprattutto della Sezione Lavoro della
Suprema Corte) è però nel senso di distinguere tra il potere di allegazione della parte e quello di rilevazione, che può essere effettuato anche dal giu- dice nell'ambito della circostanze di fatto ritualmente allegate e provate dalle parti.
In conformità ai principi sopra enunciati, la Suprema Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione, proposta senza l'indicazione del dies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio poiché, una volta sollevata la questione dell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d'ufficio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la cor- retta individuazione del termine iniziale della prescrizione, mentre la deter- minazione della relativa durata si configura come quaestio iuris connessa all'identificazione di questo e del regime prescrizionale delineato dalla legge
(cfr. Cass. civ., Sez. L, ord. 16.8.2025, n. 23352).
Nel proporre appello deduce che “E' infatti evidente che Parte_1
l'ingiunzione emessa in data 11.05.2021 e notificata a in CP_4 data 7.06.2021 ed in data 13.07.2021 all'Ing. sia da col- Parte_1 locarsi ben oltre il termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c., dovendosi indivi- duare, secondo il noto principio di diritto, il momento dell'istanza contro il debitore con quello dell'azione giudiziale (Cass. n. 25197/2023)”.
5.2. Nel caso in esame, tuttavia, il confronto tra il testo delle clausole cen- surate art. 2, 6 e 8 del modello A.B.I. con le clausole contenute nella fideius- sione sottoscritta dall'odierno appellante evidenzia – come ha dedotto parte appellante, già nel costituirsi nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. – che la AN odierna opposta non ha utilizzato il modello A.B.I. predisposto nel 2002, e diffuso nel 2003, richiamato da controparte.
In particolare, partendo proprio dalla previsione di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto da in data 2.8.2005, quello Parte_1
13 che prevede la deroga all'art. 1957 c.c., la modulistica utilizzata dalla AN
Antoniana Popolare Veneta S.p.A. prevedeva: “I diritti derivanti alla AN dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/i qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., cui espressamente deroga/deroghiamo”. L'art. 6 dello schema prevedeva, invece, che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'ar- ticolo 1957 cod. civ., che si intende derogato” (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
I due testi sono sicuramente di contenuto identico, ma non sono sovrappo- nibili, e quindi non è possibile ritenere che la previsione di cui all'art. 6 che prevede la deroga all'art. 1957 c.c., il contratto di fideiussione sottoscritto da in data 2.8.2005, sia nulla in ragione di quanto ac- Parte_1 certato dalla AN d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, con cui si è statuito che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
L'utilizzo da parte della AN Antoniana Popolare Veneta S.p.A. nel proprio modello di fideiussione di un testo difforme, e non sovrapponibile a quello, non consente di affermare che il contratto di fideiussione per cui è causa sia il precipitato di un ambito dell'accordo violativo della concorrenza, e quindi non è possibile ritenere la nullità delle previsioni contrattuali dello stesso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, seppure di contenuto sostanzial- mente coincidente con quelle ritenute in contrasto con la disciplina antitrust dall'Autorità preposta.
La non corrispondenza del contratto di fideiussione per cui è causa rispetto al modello A.B.I. richiamato da parte appellante è evidente soprattutto qua- lora si abbia riguardo all'art. 8 dello schema A.B.I., che, nel prevedere l'in- sensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del
14 quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponeva:
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; l'art. 8 del contratto di fideiussione sottoscritto in data 2.8.2005 da prevede, invece, che “Dichiaro/iamo che la garanzia Parte_1 da me/noi rilasciata è astratta ed autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni princi- pali, anche nel caso di incapacità o di irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale. Prendo/prendiamo atto che, ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefficaci o in- valide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”.
Alla luce della previsione del contratto in data 2.8.2005 appena riportata, è di tutta evidenza come la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nello stesso non possa essere ricondotta sic et simpliciter a un'attività associativa di con- formazione degli schemi applicati dagli istituti di credito associati. Infatti, non è possibile affermare che, con riguardo al contratto per cui è causa e alla posizione contrattuale della AN Antoniana Popolare Veneta S.p.A., il mo- dello abbia avuto l'effetto di “precludere o limitare in modo significativo Pt_4 la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto”. Infatti, se – come si legge nel prov- vedimento della AN d'Italia – “Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”, nel caso in esame difetta proprio tale presupposto per poter ritenere che il contratto in data 2.8.2005 si ponga a valle dell'in- tesa restrittiva della concorrenza accertata con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
6. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante a rimborsare all'oppo- sta le spese del giudizio di primo grado. In particolare, Parte_1 deduce che la decisione assunta dal Tribunale di Roma in ordine alle spese di lite sarebbe non soltanto contraddittoria, ma anche errata in diritto, in quanto “Del tutto temeraria è risultata ed è da ritenersi, l'ingiunzione richiesta da nei confronti degli opponenti ed in particolare Controparte_1
15 dell'odierno appellante. Tanto è vero che l'opposizione ha trovato accogli- mento nei limiti del giudicato intervenuto, MA FINO ALL'ULTIMO NON RICO- NOSCIUTO DALL'OPPOSTA”.
Il motivo è privo di pregio.
Se è vero che il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato, ma la domanda di condanna proposta dalla AN è stata comunque accolta, peraltro nei limiti della domanda proposta nei confronti dei fideiussori dalla ricorrente (per € 48.100,00). Ciò conferma la fondatezza della pretesa creditoria azio- nata con l'ingiunzione, sia pure per un minor importo rispetto alla somma domandata, sicché l'onere delle spese ben rimane a carico del debitore inti- mato, secondo il normale criterio della soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. L, 8.6.1985, n. 3482; Cass. Civ., S.U., 7.7.1993, n. 7448; Cass. Civ., Sez. III, 25.5.1999, n. 5074; Cass. Civ., Sez. I, 22.5.2008, n. 13085; Cass. civ., Sez.
VI-2, 16.11.2017, n. 27234).
In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., con la conseguenza che il creditore oppo- sto, il quale veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sia pure in parte rispetto a quanto richiesto e ottenuto col monitorio, deve qualificarsi come parte vittoriosa agli effetti dell'art. 91 c.p.c. (anche qualora legittima- mente subisca la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività: cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 19.6.2019, n. 16431; Cass. civ., Sez. III, 12.5.2015, n. 9587).
La soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. va, del resto, determinata con riferi- mento alla causa nel suo insieme, all'esito della quale – nel caso in esame – la AN opposta ha visto accolta la domanda di condanna proposta con il proprio ricorso ex art. 633 c.p.c., seppure nella misura della garanzia perso- nale assunta dall'odierno appellante (indicata nel ricorso stesso, seppure omessa nelle conclusioni dello stesso), mentre sono state disattese tutte le eccezioni (in primo luogo, quella di decadenza ex art. 1957 c.c.) e tutte le sue domande riconvenzionali. Appare dunque evidente che egli sia la parte sostanzialmente soccombente.
16 7. L'odierna appellata ha dedotto che, “nel caso che ci occupa ove sicura- mente il contegno di controparte è illegittimo e contrario a correttezza e buona fede non potrà esimersi la Corte d'Appello dal condannare controparte per lite temeraria ex art. 96, co. 1 e 2, c.p.c.”.
Anche qualora si ritenesse – come deduce la – che la Controparte_1 presente impugnazione sia temeraria, in quanto “E' del tutto palese che con- troparte stia abusando della macchina della giustizia, ovvero sta instaurando una moltitudine di giudizi solo per opporre un'inutile resistenza”, e quindi la sussistenza dei presupposti della lite temeraria, la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata proposta da parte appellata non può trovare accoglimento. La liquidazione del danno da responsabilità proces- suale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desu- mibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383). Nel caso in esame, invece, la Controparte_1 non ha allegato, ancora prima che provato, di avere effettivamente patito un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'amministrazione straordinaria.
Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comporta- mento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355; nonché Cass. civ., Sez. III, 8.6.2007, n. 13395; Cass. civ., Sez. II, 15.2.2007, n. 3388). Né osta all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per es- sere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'av- versario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383; Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902).
17 8. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sen- Parte_1 tenza n. 1732/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mono- cratica, il 15.11.2024 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla decisione della causa alla prima udienza.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale acco- glimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (anche qualora con- sista nel rigetto dell'impugnazione, come nel caso in esame), non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere dispo- sta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Mutando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2,
14.10.2016, n. 20838), infatti, la Suprema Corte attribuisce alla domanda di lite temeraria una natura meramente accessoria, e non autonoma. L'even- tuale rigetto di tale domanda, pertanto, in quanto trattasi di un'istanza non in contrapposizione con la domanda principale avanzata dallo stesso istante ex art. 96 c.p.c., si deve ritenere assorbito dall'accoglimento della do- manda principale medesima (nel caso in esame, quella di rigetto dell'appello). Con la conseguenza che non è configurabile una soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord.12.4.2017, n. 9532; Cass. civ., Sez. II, ord. 6.6.2022, n. 18036).
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1732/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 15.11.2024;
18 condanna a rimborsare alla per Parte_1 CP_1 CP_1 essa alla mandataria le spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta)
e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 15.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario TA Benedetta Thellung de Courtelary
19
Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1728 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ai sensi degli artt.
281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 15.12.2025 tra
(cod. fisc.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Pietro Signorelli (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2 per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante-
e (cod. fisc.: ), e per essa la procu- Controparte_1 P.IVA_1 ratrice (già (cod. fisc.: Controparte_2 CP_3
), in persona del procuratore speciale, dott. , P.IVA_2 Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Dardanelli n. 21, presso lo studio dell'avv. Luca Leone (cod. fisc.: , che la rappresenta CodiceFiscale_3
e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in riforma Parte_1 della Sentenza n. 1732/2024 emessa dal Tribunale di Roma in esito al pro- cedimento portante n. R.G. 49581/2021, depositata e resa pubblica in data 15.11.2024, non notificata, confermata la revoca del decreto ingiuntivo 9179/2021 e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: 1) in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito relativo al rapporto dedotto in narrativa e conseguentemente di legittima- zione ad agire di e per essa della mandataria Controparte_1 CP_3
a socio unico e conseguentemente riformare la sentenza n. 1732/2024
[...] revocando ogni provvedimento in favore delle predette in danno dell'appel- lante per le motivazioni e quanto eccepito in narrativa;
2) Parte_1 nel merito in via principale: accertare e dichiarare la nullità della fideiussione del 29.01.2002; 28.10.2002; 14.04.2003; 28.07.2003; 2.08.2005 per fal- sità delle sottoscrizioni disconosciute, ovvero: 3) in via subordinata, in quanto redatte conformemente agli schemi contrattuali ABI applicati in modo uni- forme e dichiarati in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. In ogni caso dichiarare per l'effetto l'intervenuta decadenza di o chi per essa, ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conse- Controparte_1 guente liberazione dell'appellante da ogni obbligo relativo Parte_1 al rapporto dedotto: 4) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento del presente appello, stante il parziale accogli- mento del giudizio di opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto, comunque disporre la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado a carico di , ovvero in via subordinata compensarle. In ogni Controparte_1 caso con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio dei quali il procuratore si dichiara antistatario”; per “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_1 reiectis,
Preliminarmente:
Accertare e dichiarare la violazione e la non integrità del contraddittorio per mancanza di citazione in giudizio del litisconsorte necessario Controparte_4
in persona del liquidatore p.t., parte del giudizio di primo
[...] grado, e conseguentemente dichiarare l'impugnazione inammissibile e/o im- procedibile con conseguente estinzione del procedimento.
In via principale:
Voglia rigettare tutto quanto ex adverso dedotto, spiegato e richiesto, in quanto generico, illogico, defatigatorio, nonché infondato, sia in via fattuale sia in punto di diritto, con totale ed indiscussa conferma di quanto statuito
2 dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 1732/2024 pubblicata il 15.11.2024 nel giudizio rg. N. 49581/2021;
Con vittoria delle spese, competenze et onorari del doppio grado di giudizio, gravati dei tributi come per IVA e CAP e del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali”.
FATTO e DIRITTO
1. ha proposto - unitamente alla debitrice Parte_1 Controparte_4 principale - opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9179/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 17.5.2021, con il quale è stato condannato a pagare alla (cessionaria della AN Monte dei Paschi di Siena Controparte_1
S.p.A. con contratto in data 21.12.2017), e per essa alla la CP_3 somma di € 211.971,79, quale scoperto del conto corrente n. 631013 (già n. 10109L) intestato alla società debitrice principale, in virtù di fideiussione omnibus del 2.8.2005. In particolare, gli opponenti hanno dedotto che:
- in via pregiudiziale, la litispendenza o la continenza tra il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Rieti, con cui la e Controparte_4 Parte_1 avevano chiesto, in prevenzione, l'accertamento negativo e alla verifica del reale dare/avere tra le parti relativamente al rapporto di conto corrente n. 10109L (dal 2008 divenuto n. 63101339) presso la Filiale di Rieti della AN Monte dei Paschi S.p.A., e la domanda di condanna proposta dall'op- posta con il ricorso in accoglimento era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto;
e che, pertanto, la sussistenza e l'entità del presunto credito fatto valere in sede monitoria dalla era stata precedente- Controparte_1 mente devoluta ad altro giudice;
- in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire in capo alla
[...] per non essere titolare del diritto di credito nei confronti degli CP_1 opponenti, in quanto la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale era insufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, rendendosi necessaria la prova da parte del cessionario del contenuto del contratto di cessione (in buon sostanza, dell'inclusione del credito azio- nato in [...] monitoria nella cessione);
- nel merito, l'inesistenza del presunto credito di € 211.971,79: nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Rieti gli opponenti avevano convenuto la AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A., deducendo la nullità o assenza del 3 contratto, anche per mancanza di forma scritta o assenza di pattuizioni;
sull'illegittima applicazione di tassi ultralegali e la sussistenza di interessi usurari;
l'illegittima applicazione di capitalizzazione di interessi passivi;
l'ille- gittimità delle variazioni unilaterali peggiorative del rapporto;
la previsione dei giorni di valuta in danno del correntista;
la nullità/illegittimità delle com- missioni di massimo scoperto;
e, quindi, chiedendo l'accertamento della ri- determinazione del dare/avere del conto corrente n. 631013 (già 10109L fino al 2008), con eventuale compensazione - integrale o parziale - di quanto dovuto;
- nel suddetto giudizio innanzi al Tribunale di Rieti il c.t.u. ha ritenuto come il saldo al 30.9.2014 del rapporto di dare/avere tra la e la Controparte_4 in ordine al conto corrente n. 631013.39 (già n. 10109L Controparte_5 presso la ) dovesse essere rielaborato in complessivi € Controparte_6
41.708,52 a debito della correntista nei confronti della AN (rispetto al debito di € 142.766,07 esposto quale saldo finale dell'estratto conto ban- cario al 30.9.2014);
- in relazione alla fideiussione omnibus del 2.08.2005, e dei documenti de- nominati “FIDEIUSSIONE omnibus con limitazione di importo DOCUMENTO DI SINTESI N. 1 del 2.08.2005” e “FIDEIUSSIONE omnibus con limitazione di importo ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA FORMAZIONE PRECONTRATTUALE DA SOTTOSCRIVERE IN SEDE DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO”, al- cune sottoscrizioni apposte erano false, per cui ha dichia- Parte_1 rato di volerne disconoscere l'autenticità e provenienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c.;
- la nullità del contratto di fideiussione omnibus in data 2.8.2005 per viola- zione delle norme antitrust, con conseguente venire meno dell'obbligazione di garanzia assunta dall'ing. Parte_1
Nel corso del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. era infine intervenuta la decisione del Tribunale di Rieti sul giudizio sopra indicato, e segnatamente con sentenza n. 467/2021 del 16.9.2021 è stato accertato il saldo debitore relativo al conto corrente n. 631013.39 (già 10109L) nella misura di € 41.708,52 alla data del 30.9.2014 e parte opponente ha depositato la stessa, non impugnata e passata in giudicato, con la propria memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c.
4 Con sentenza n. 1732/2024 del 15.11.2024 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha così statuito: “- accoglie parzialmente l'opposi- zione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 9179/2021, R.G. n. 26928/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 17/05/2021
e, per l'effetto, in revoca del decreto monitorio medesimo, condanna la
[...]
e il Sig. in solido tra loro, al pa- Parte_3 Parte_1 gamento, in favore della della somma di € 41.708,52 oltre Controparte_1 interessi legali sul predetto importo dal dì della ricezione della notifica di co- pia del decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la e il Sig. in Controparte_4 Parte_1 solido tra loro, a rifondere in favore della le spese del presente Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 2.738,00 oltre rimborso forfettario spese gene- rali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...] che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in Parte_1 epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la per Controparte_1 essa la procuratrice (già , che Controparte_2 CP_3 ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha con- cluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. La ha preliminarmente eccepito, nel costituirsi nel Controparte_1 presente grado di giudizio, “l'inammissibilità dell'impugnazione per viola- zione dell'art. 332 c.p.c. e degli articoli 101 e 102 C.p.c. atteso che l'atto di appello non risulta essere stato notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado, nonostante la causa presentasse carattere inscindibile e/o dipendente e richiedesse litisconsorzio necessario”. In particolare, l'appellata rileva che l'appellante ha omesso di procedere alla notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della;
e deduce che questo de- Controparte_4 terminerebbe un difetto del contraddittorio e violazione del principio del li- tisconsorzio processuale.
L'eccezione è priva di pregio.
L'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio ne- cessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di 5 cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 21.8.2018, n. 20860). Pertanto, il giudice di appello non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (e non dell'art. 332 c.p.c., a cui fa riferimento parte appellata), nei con- fronti del condebitore al quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16.11.2006, n. 24425).
Con specifico riguardo al caso dell'azione proposta dal creditore nei confronti del debitore principale e del fideiussore coobbligato solidale, la Suprema
Corte ha ritenuto che non ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario pro- cessuale in fase di impugnazione giacché il creditore ha titolo per richiedere l'intero nei confronti di ciascun debitore, sicché è sempre possibile la scis- sione del rapporto processuale. Ne consegue che, in caso di appello pro- mosso da parte del fideiussore - il quale, senza porre in questione profili relativi alla cosiddetta solidarietà dipendente, lamenti il presunto inadempi- mento da parte della banca creditrice agli obblighi derivanti dal rapporto di fideiussione, tale da inficiare in ipotesi la validità o l'efficacia dell'obbligazione fideiussoria, ma non dell'obbligazione principale -, la mancata impugnazione della sentenza anche nei confronti del debitore principale, che abbia parte- cipato al giudizio di primo grado, non rende necessaria l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15.2.2005, n. 3028).
Nel caso in esame neanche si pone un problema di litis denuntiatio, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., essendo abbondantemente decorso, alla data della prima udienza di trattazione dell'appello (15.12.2025), in cui la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine c.d. lungo per impugnare, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., che è venuto a scadere il 26.5.2015.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Roma per avere ritenuto che la sia titolare del credito, Controparte_1 di cui era già titolare la AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A., azionato in sede monitoria nei confronti dell'odierno appellante. In particolare,
[...] ha dedotto che “In nessun caso (…) risulta provata la titolarità e Parte_1 la legittimazione ad agire in capo alla cessionaria , in Controparte_1 favore della quale il Giudice del primo grado ha erroneamente disposto la
6 condanna di e di al pagamento della ac- CP_4 Parte_1 certata somma (nel precedente giudizio RG 561/2016 Tribunale di Rieti) di euro 41.708,52, oltre interessi dalla notifica del d.i.”.
Il motivo non è fondato.
3.1. Come ha ritenuto la Suprema Corte, “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si
contro
- verte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'opera- zione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116).
Nel caso in esame, la cessionaria e per essa la procu- Controparte_1 ratrice ha provato, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 CP_3
c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI-1, ord.
5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471; Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116). Infatti, già nel proporre la domanda di condanna nei confronti della e di con il ricorso ex Controparte_4 Parte_1 art. 633 c.p.c. in data 15.4.2021, ha allegato e documentato che:
- la ha acquistato pro soluto dall'originario creditore, Controparte_1 la AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (ex , ai sensi e Controparte_7 per gli effetti degli artt. 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, co. 1 e
6) della legge 30.4.1999, n. 130, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20.12.2017, un insieme di crediti che de- rivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31.12.2016, per ef- fetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore princi- pale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31.12.2016 sia alla data del 20.12.2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
Co
[...] e alimentare costituito ai sensi del d.P.R. 28.5.1987, n. 278, come
[...] CP_9 successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in rela- zione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna s.coop. a r.l., con ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso;
- detta cessione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/99 e 58 T.U.B., sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.12.2017 - Parte seconda n. 151;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.: “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente» (omissis) «conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità od annotazione» e che «restano altresì applicabili le discipline spe- ciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti» (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte del procedimento monitorio);
- con procura autentica dal notaio di Roma in data 31.8.2018 Persona_1
(rep. 57298; racc. 29003), la ha nominato la Controparte_1 CP_3 quale mandataria per la gestione ed il recupero dei crediti relativi alla
[...] suddetta cessione (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte del procedimento mo- nitorio).
Dalla suddetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è possibile evincere come nel perimetro della predetta cessione sia inclusa la posizione creditoria ori- ginariamente vantata dalla AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei con- fronti della e quindi nei confronti di Ciò Controparte_4 Parte_1 non soltanto in ragione dell'individuazione dei crediti ceduti, che consente di ricondurre il credito azionato nell'ambito della cessione, sulla scorta della documentazione contrattuale in atti;
ma anche perché, nell'avviso suddetta è stato indicato che i dati che contrassegnano i crediti ceduti sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet (pubbli- camente accessibile) https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, ai sensi dell'art. 7.1, co. 6, della legge n. 130/1999;
3.2. Come ha osservato la Suprema Corte, “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della
8 fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confer- mare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito og- getto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise
e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'ope- razione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto di- mostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta cor- rispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che indivi- duano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con cer- tezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023 …)” (così sempre Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944).
Nel caso in esame, in cui è stata contestata dall'odierno appellante non l'av- venuta cessione del credito, ma espressamente e chiaramente la prova che il 9 credito originariamente vantato dalla AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti della fosse compreso tra quelli ceduti Controparte_4 [...]
quest'ultima ha fornito la prova che il credito in questione sia CP_1 compreso tra quelli ceduti in blocco. Si deve ritenere, allora, che per effetto della suddetta cessione di crediti la sia subentrata nella Controparte_1 posizione creditoria facente capo originariamente alla
[...] nei confronti dell'odierno appellante, divenendone quindi Controparte_10 la titolare.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tri- bunale di Roma nella parte in cui ha condannato a pagare, Parte_1 in solido con la la somma che la sentenza n. 467/2021 Controparte_4 emessa dal Tribunale di Rieti il 16.9.2021 ha accertato dovuta da tale società alla AN Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e quindi alla cessionaria
[...]
In particolare, l'appellante rileva che il Tribunale di Rieti, con Controparte_1 sentenza passata in giudicato, ha così disposto. “
1. in accoglimento della do- manda principale, accerta e dichiara che, alla data del 30.09.2014 (ultimo estratto conto prodotto), , in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., risulta debitrice di MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. dell'importo pari ad € 41.708,52, quanto al saldo relativo al conto cor- rente n. 631013.39 (già n. 10109L presso la )”; e che, per- Controparte_6 tanto, “il fideiussore, odierno appellante, ben poteva - come ha fatto -, met- tere in discussione il rapporto di garanzia sottostante al rapporto principale intestato alla società, eccependo nei termini di legge sia la falsità delle sot- toscrizioni rinvenute sui contratto di fideiussione depositati da CP_1
.
[...]
Il motivo non merita accoglimento.
4.1. nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., ha de- Parte_1 dotto che “alcune sottoscrizioni apposte sul documento depositato in fotoco- pia dalla banca, sono apocrife ed in massima parte non riferibili al signor che ne disconosce l'autenticità. Sicuramente quelle evi- Parte_1 denziate in giallo (doc. 8), salvo altre in esito all'esibizione dei documenti originali”. Nel proporre appello deduce che “Detta circostanza rende del tutto nullo il documento artefatto, evidentemente modificato e riadattato per mano estranea rispetto a quella del signor . Parte_1
10 All'udienza del 9.5.2022, il giudice designato del Tribunale di Roma, a fronte del disconoscimento di firme e dell'istanza di verificazione riservato ogni provvedimento, ha invitato parte opposta a versare in atti gli originali dei documenti in ordine ai quali è stata formalizzata richiesta di disconoscimento di sottoscrizione. Parte opposta provvedeva puntualmente a ridepositare la documentazione richiesta unitamente alle memorie 183, co. 6, n. 2) mentre, stante l'emergenza Covid, non essendo stata fissata l'udienza in presenza non era possibile esibirli direttamente al Giudice (cfr. all. provvedimento del giudice del 06.12.2022).
Ad ogni modo, e in via del tutto assorbente, nel giudizio innanzi al Tribunale di Rieti, che ha emesso la sentenza n. 467/2021 del 16.9.2021,
[...]
– parte anche di quel giudizio – ha espressamente dichiarato di Parte_1 essersi costituito fideiussore della sino alla concorrenza di € Controparte_4
560.000,00, vale a dire l'importo della garanzia rilasciata in data 2.8.2005 e che reca le sottoscrizioni che lo stesso, nel primo grado del presente giu- dizio, ha disconosciuto.
Con la propria memoria 183, co. 6, n. 1) c.p.c. la ha Controparte_1 depositato la copia integrale della sentenza n. 467/2021 emessa dal Tribu- nale di Rieti, in composizione monocratica, in data 16.9.2021, in cui risulta che parte attrice di quel giudizio era anche l'ing. oltre alla Parte_1 [...]
, nel riassumere il giudizio il giudice ha rilevato che Controparte_11
“L'attrice, con il proprio atto introduttivo, assumeva quanto segue:
1. Di avere sottoscritto con l'istituto bancario convenuto un contratto di c/c n. 63101339, con affidamenti, in relazione ai quali l'Ing. prestava garanzia a Parte_1 mezzo fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 560.000,00”.
Condivisibilmente, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto che “La pro- nuncia de qua non è stata fatta oggetto di impugnazione nei termini di legge e, pertanto, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., deve ritenersi irretrattabile, con valore vincolante tra le parti, i suoi eredi e gli aventi causa (siccome risultante dalla pertinente certificazione di passaggio in giudicato versata in atti). L'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia,
11 premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giu- dicato implicito)”.
Ne consegue che con la suddetta sentenza del Tribunale di Rieti è stata ac- certata la qualità di fideiussore di che peraltro deduce il Parte_1 passaggio in giudicato della stessa.
4.2. Parte appellante deduce, inoltre, che “l'opposta afferma che il docu- mento del 2.08.2005 rappresenterebbe l'estensione delle precedenti fideius- sioni del 29.01.2002; 14.04.2003 e 21.07.2003. Fideiussioni di cui non v'è traccia”.
A prescindere da quanto indicato dall'odierna appellata con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 15.4.2021, è sufficiente esaminare la fideiussione omnibus sottoscritta in data 2.8.2005 da per verificare come la Parte_1 stessa non costituisca una mera estensione dell'importo della garanzia già prestata in precedenza dallo stesso, ma di una vera e propria nuova fideius- sione. Infatti, si tratta di un contratto contenente tutte le condizioni che di- sciplinano lo stesso, e non soltanto l'importo – diverso e maggiore – rispetto a precedenti fideiussioni che pure la allega essere state Controparte_1 prestate dall'odierno appellante, e che dunque non aveva onere di produrre.
5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato e dichiarato la nullità del contratto di fideiussione omni- bus sottoscritto in data 2.8.2005 da per violazione Parte_1 dell'art. 2 della legge n. 287/1990, laddove le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 sono state ritenute predisposte in violazione delle norme antitrust con provvedimento di AN d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Il motivo non merita accoglimento.
5.1. Nel giudizio di primo grado l'odierno appellante ha dedotto che “Accer- tata la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideius- sione allegato, la AN convenuta, avendone avuto tutte le possibilità, risul- terebbe ormai decaduta dalla possibilità di proporre azioni nei confronti dei fideiussori”. L'eccezione di decadenza per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c. risulta dunque effettuata, seppure del tutto genericamente, ma non ritiene questo giudicante che per questo la stessa possa essere ritenuto inammissibile. 12 Non ignora questo giudicante che, secondo un risalente precedente di legit- timità, la formulazione di un'eccezione in senso proprio (e, segnatamente, l'eccezione di decadenza) costituisce manifestazione del potere dispositivo delle parti, che deve essere posta in essere mediante specifica deduzione
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.11.1969, n. 3751). Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (soprattutto della Sezione Lavoro della
Suprema Corte) è però nel senso di distinguere tra il potere di allegazione della parte e quello di rilevazione, che può essere effettuato anche dal giu- dice nell'ambito della circostanze di fatto ritualmente allegate e provate dalle parti.
In conformità ai principi sopra enunciati, la Suprema Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione, proposta senza l'indicazione del dies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio poiché, una volta sollevata la questione dell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d'ufficio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la cor- retta individuazione del termine iniziale della prescrizione, mentre la deter- minazione della relativa durata si configura come quaestio iuris connessa all'identificazione di questo e del regime prescrizionale delineato dalla legge
(cfr. Cass. civ., Sez. L, ord. 16.8.2025, n. 23352).
Nel proporre appello deduce che “E' infatti evidente che Parte_1
l'ingiunzione emessa in data 11.05.2021 e notificata a in CP_4 data 7.06.2021 ed in data 13.07.2021 all'Ing. sia da col- Parte_1 locarsi ben oltre il termine di 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c., dovendosi indivi- duare, secondo il noto principio di diritto, il momento dell'istanza contro il debitore con quello dell'azione giudiziale (Cass. n. 25197/2023)”.
5.2. Nel caso in esame, tuttavia, il confronto tra il testo delle clausole cen- surate art. 2, 6 e 8 del modello A.B.I. con le clausole contenute nella fideius- sione sottoscritta dall'odierno appellante evidenzia – come ha dedotto parte appellante, già nel costituirsi nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. – che la AN odierna opposta non ha utilizzato il modello A.B.I. predisposto nel 2002, e diffuso nel 2003, richiamato da controparte.
In particolare, partendo proprio dalla previsione di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto da in data 2.8.2005, quello Parte_1
13 che prevede la deroga all'art. 1957 c.c., la modulistica utilizzata dalla AN
Antoniana Popolare Veneta S.p.A. prevedeva: “I diritti derivanti alla AN dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/i qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., cui espressamente deroga/deroghiamo”. L'art. 6 dello schema prevedeva, invece, che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'ar- ticolo 1957 cod. civ., che si intende derogato” (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
I due testi sono sicuramente di contenuto identico, ma non sono sovrappo- nibili, e quindi non è possibile ritenere che la previsione di cui all'art. 6 che prevede la deroga all'art. 1957 c.c., il contratto di fideiussione sottoscritto da in data 2.8.2005, sia nulla in ragione di quanto ac- Parte_1 certato dalla AN d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, con cui si è statuito che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
L'utilizzo da parte della AN Antoniana Popolare Veneta S.p.A. nel proprio modello di fideiussione di un testo difforme, e non sovrapponibile a quello, non consente di affermare che il contratto di fideiussione per cui è causa sia il precipitato di un ambito dell'accordo violativo della concorrenza, e quindi non è possibile ritenere la nullità delle previsioni contrattuali dello stesso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, seppure di contenuto sostanzial- mente coincidente con quelle ritenute in contrasto con la disciplina antitrust dall'Autorità preposta.
La non corrispondenza del contratto di fideiussione per cui è causa rispetto al modello A.B.I. richiamato da parte appellante è evidente soprattutto qua- lora si abbia riguardo all'art. 8 dello schema A.B.I., che, nel prevedere l'in- sensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del
14 quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponeva:
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; l'art. 8 del contratto di fideiussione sottoscritto in data 2.8.2005 da prevede, invece, che “Dichiaro/iamo che la garanzia Parte_1 da me/noi rilasciata è astratta ed autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni princi- pali, anche nel caso di incapacità o di irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale. Prendo/prendiamo atto che, ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefficaci o in- valide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”.
Alla luce della previsione del contratto in data 2.8.2005 appena riportata, è di tutta evidenza come la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nello stesso non possa essere ricondotta sic et simpliciter a un'attività associativa di con- formazione degli schemi applicati dagli istituti di credito associati. Infatti, non è possibile affermare che, con riguardo al contratto per cui è causa e alla posizione contrattuale della AN Antoniana Popolare Veneta S.p.A., il mo- dello abbia avuto l'effetto di “precludere o limitare in modo significativo Pt_4 la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto”. Infatti, se – come si legge nel prov- vedimento della AN d'Italia – “Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”, nel caso in esame difetta proprio tale presupposto per poter ritenere che il contratto in data 2.8.2005 si ponga a valle dell'in- tesa restrittiva della concorrenza accertata con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
6. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante a rimborsare all'oppo- sta le spese del giudizio di primo grado. In particolare, Parte_1 deduce che la decisione assunta dal Tribunale di Roma in ordine alle spese di lite sarebbe non soltanto contraddittoria, ma anche errata in diritto, in quanto “Del tutto temeraria è risultata ed è da ritenersi, l'ingiunzione richiesta da nei confronti degli opponenti ed in particolare Controparte_1
15 dell'odierno appellante. Tanto è vero che l'opposizione ha trovato accogli- mento nei limiti del giudicato intervenuto, MA FINO ALL'ULTIMO NON RICO- NOSCIUTO DALL'OPPOSTA”.
Il motivo è privo di pregio.
Se è vero che il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato, ma la domanda di condanna proposta dalla AN è stata comunque accolta, peraltro nei limiti della domanda proposta nei confronti dei fideiussori dalla ricorrente (per € 48.100,00). Ciò conferma la fondatezza della pretesa creditoria azio- nata con l'ingiunzione, sia pure per un minor importo rispetto alla somma domandata, sicché l'onere delle spese ben rimane a carico del debitore inti- mato, secondo il normale criterio della soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. L, 8.6.1985, n. 3482; Cass. Civ., S.U., 7.7.1993, n. 7448; Cass. Civ., Sez. III, 25.5.1999, n. 5074; Cass. Civ., Sez. I, 22.5.2008, n. 13085; Cass. civ., Sez.
VI-2, 16.11.2017, n. 27234).
In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., con la conseguenza che il creditore oppo- sto, il quale veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sia pure in parte rispetto a quanto richiesto e ottenuto col monitorio, deve qualificarsi come parte vittoriosa agli effetti dell'art. 91 c.p.c. (anche qualora legittima- mente subisca la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività: cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 19.6.2019, n. 16431; Cass. civ., Sez. III, 12.5.2015, n. 9587).
La soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. va, del resto, determinata con riferi- mento alla causa nel suo insieme, all'esito della quale – nel caso in esame – la AN opposta ha visto accolta la domanda di condanna proposta con il proprio ricorso ex art. 633 c.p.c., seppure nella misura della garanzia perso- nale assunta dall'odierno appellante (indicata nel ricorso stesso, seppure omessa nelle conclusioni dello stesso), mentre sono state disattese tutte le eccezioni (in primo luogo, quella di decadenza ex art. 1957 c.c.) e tutte le sue domande riconvenzionali. Appare dunque evidente che egli sia la parte sostanzialmente soccombente.
16 7. L'odierna appellata ha dedotto che, “nel caso che ci occupa ove sicura- mente il contegno di controparte è illegittimo e contrario a correttezza e buona fede non potrà esimersi la Corte d'Appello dal condannare controparte per lite temeraria ex art. 96, co. 1 e 2, c.p.c.”.
Anche qualora si ritenesse – come deduce la – che la Controparte_1 presente impugnazione sia temeraria, in quanto “E' del tutto palese che con- troparte stia abusando della macchina della giustizia, ovvero sta instaurando una moltitudine di giudizi solo per opporre un'inutile resistenza”, e quindi la sussistenza dei presupposti della lite temeraria, la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata proposta da parte appellata non può trovare accoglimento. La liquidazione del danno da responsabilità proces- suale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desu- mibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383). Nel caso in esame, invece, la Controparte_1 non ha allegato, ancora prima che provato, di avere effettivamente patito un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'amministrazione straordinaria.
Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comporta- mento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355; nonché Cass. civ., Sez. III, 8.6.2007, n. 13395; Cass. civ., Sez. II, 15.2.2007, n. 3388). Né osta all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per es- sere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'av- versario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383; Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902).
17 8. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sen- Parte_1 tenza n. 1732/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mono- cratica, il 15.11.2024 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla decisione della causa alla prima udienza.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale acco- glimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (anche qualora con- sista nel rigetto dell'impugnazione, come nel caso in esame), non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere dispo- sta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Mutando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2,
14.10.2016, n. 20838), infatti, la Suprema Corte attribuisce alla domanda di lite temeraria una natura meramente accessoria, e non autonoma. L'even- tuale rigetto di tale domanda, pertanto, in quanto trattasi di un'istanza non in contrapposizione con la domanda principale avanzata dallo stesso istante ex art. 96 c.p.c., si deve ritenere assorbito dall'accoglimento della do- manda principale medesima (nel caso in esame, quella di rigetto dell'appello). Con la conseguenza che non è configurabile una soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord.12.4.2017, n. 9532; Cass. civ., Sez. II, ord. 6.6.2022, n. 18036).
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1732/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 15.11.2024;
18 condanna a rimborsare alla per Parte_1 CP_1 CP_1 essa alla mandataria le spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta)
e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 15.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario TA Benedetta Thellung de Courtelary
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