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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/10/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rossella
Casillo, lette le note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1216 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Airola (BN) alla
Via Campo Parco dei Principi int. B, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Luigi Fucci che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(appellante)
contro
:
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege P.IVA_1 in via Insorti di Ungheria n. 74, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato CP_1 di che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
CP_1
(appellata)
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di n. 5/2023; CP_1
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/07/2024, ha proposto appello, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, avverso la sentenza in oggetto, con cui il giudice di pace di aveva CP_1 rigettato l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza prefettizia (n. 58910 del 12/09/2022) di revoca della patente di guida per circolazione abusiva durante il periodo di sospensione, ai sensi dell'art. 218, co. 6, C.d.S., così confermando l'ordinanza opposta, che veniva, contestualmente, dichiarata provvisoriamente esecutiva.
L'odierno appellante, in particolare, ha dedotto, quali motivi di appello:
1) la nullità del “verbale presupposto”, con cui, in occasione del fermo avvenuto in data
02/08/2022, gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 218, co. 6, C.d.S., con conseguente revoca della patente ai sensi suddetta norma, che veniva disposta senza che, però, gli fosse mai stata notificata l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente, conseguente al ritiro della stessa, avvenuto, in data 14/07/2022, ai sensi dell'art. 75, co. 1, lett. “a”;
2) l'omesso rilievo, da parte del giudice di prime cure, della carenza di motivazione dell'ordinanza prefettizia impugnata e della conseguente nullità dello stesso provvedimento sanzionatorio, non avendo la sufficientemente motivato le ragioni sottese CP_1 all'applicazione della revoca della patente di guida;
3) l'omessa esposizione, da parte del giudice di prime cure, dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, avendo il Giudice di pace motivato la decisione stessa con una motivazione solo apparente e, dunque, non sufficientemente esplicativa del percorso logico seguito dal giudicante nell'assumere il proprio convincimento;
4) l'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, in ordine all'eccezione sollevata dall'odierno appellante in primo grado e relativa alla lamentata violazione, con l'ordinanza opposta, degli artt. 200 e ss. C.d.S., nella parte in cui la non ha dato atto, nel proprio CP_1 provvedimento, dei motivi ostativi all'accoglimento delle censure sollevate dall'odierno appellante nei propri scritti difensivi e relativi, tra l'altro, all'inopportunità della revoca della patente di guida, ritenuta lesiva del diritto al lavoro del medesimo appellante, stante l'utilizzo del veicolo per l'esercizio dell'attività commerciale itinerante.
L'appellante ha quindi concluso, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa, di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza prefettizia opposta, disponendone l'annullamento, o, in subordine, di autorizzare l'appellante a recarsi con il proprio veicolo nei luoghi di lavoro negli orari indicati nel proprio atto introduttivo.
Si è costituita, nel presente giudizio di appello, l'amministrazione appellata, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, e all'esito della discussione ex art. 281- sexies c.p.c. svoltasi mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione.
*** L'appello è fondato e deve essere accolto, per i motivi di seguito precisati.
L'appellante, con il primo motivo di appello, ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa non ha ritenuto nullo il verbale di revoca della patente, disposta ai sensi dell'art. 218, co. 6, C.d.S., nonostante la mancata notificazione dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente.
Preliminarmente, è opportuno richiamare l'orientamento della Suprema corte, secondo cui “il giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione del Prefetto deve svolgersi con riguardo alla fondatezza della pretesa punitiva della P.A. quale contestata all'autore della violazione” (così: Cass. civ. n. 1233/2005).
È stato precisato, al riguardo, che oggetto dell'opposizione non è tanto il provvedimento in sé considerato, bensì il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso (così: Cass. civ. n. 17799 del 2014 e n.
2959 del 2016), di talché il relativo giudizio viene solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione, svolgendosi, poi, sul rapporto, cioè “sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa” (cfr. sul punto: Cass. civ. n.
25124/2018).
Ne consegue che “l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice, trattandosi di un giudizio sul rapporto soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno”, estendendo, pertanto, il sindacato del giudice del merito alla
“validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio” (così: Cass. civ. n. 25124/2018 cit.).
Ebbene, ciò premesso e ritenuta, quindi, la sussistenza del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa punitiva della P.A. e, quindi, sulla conformità del trattamento sanzionatorio ai casi e alle forme previsti dalla legge, si osserva come il primo motivo di appello
(avente ad oggetto la nullità del verbale di revoca) debba ritenersi fondato, benché per un motivo di nullità diverso da quello dedotto dall'odierno appellante, accertamento che lo scrivente giudice può effettuare, nel rispetto delle domande e delle eccezioni delle parti, non solo perché depone, in tal senso, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, ma anche perché trattasi di accertamento che rimane comunque limitato al perimetro del thema decidendum del presente giudizio di appello, così come introdotto dall'appellante con il motivo di appello in questione
(avente ad oggetto, come già detto, la nullità del verbale di revoca).
È vero, infatti, che – come correttamente rilevato dal giudice di prime cure nella sentenza appellata, conformemente al consolidato orientamento di legittimità richiamato nella sentenza medesima –, in caso di ritiro della patente ai fini della sospensione prevista dal Codice della strada, la mancata notificazione dell'ordinanza prefettizia di sospensione non osta, qualora il trasgressore continui a circolare nonostante il ritiro, alla revoca della patente ai sensi dell'art. 218 Cod. strada.
Ma è, però, altresì vero che, nel caso di specie, al trasgressore non era stata ritirata la patente ai fini della sospensione prevista dal Codice della strada, in quanto la stessa gli era stata ritirata ai fini della sospensione prevista, quale sanzione amministrativa accessoria, dall'art. 75 del D.P.R. n. 309/1990, il che, ai fini pratici, comporta (come si vedrà nel prosieguo) che, in caso di trasgressione e, quindi, di circolazione nonostante il ritiro, non sia applicabile il richiamato art. 218 Cod. strada
(concretamente applicato all'odierno appellante nel caso di specie), bensì l'art. 216 del medesimo codice.
Dalla documentazione in atti emerge pacificamente, infatti, che, in data 14/07/2022, l'odierno appellante è stato destinatario del provvedimento di ritiro, ai fini della sospensione, della patente di guida n. , per l'accertata violazione dell'art. 75 D.P.R. 309/1990 ad opera del NumeroD_1
Commissariato di P.S. di Manfredonia (cfr. nota prot. n. 14/7-2022 dei CC stazione di Trivento, in atti) e che lo stesso, in data 02/08/2022, è stato destinatario della sanzione di cui all'art. 218, co. 6,
C.d.S., per aver circolato abusivamente durante il periodo di sospensione.
Si osserva, tuttavia, al riguardo, come già accennato, che l'art. 75 D.P.R. 309/1990 stabilisce espressamente, al co. 3, che, in caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente è stata ritirata, deve essere applicata non la sanzione di cui all'art. 218, co. 6, C.d.S. bensì quella prevista dall'articolo 216 del d.lgs. n. 285/1992 Codice della Strada) la quale, nello specifico, punisce la condotta predetta con la sola sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €
2.046,00 a € 8.186,00, e non con la revoca della patente.
È evidente, dunque, che, nel caso in esame, l'avvenuta applicazione della sanzione amministrativa del ritiro della patente ai fini della sospensione, ai sensi dell'art. 75, co. 1, lett. “a”, del D.P.R. n.
309/1990, avrebbe richiesto, in caso di violazione delle prescrizioni, con guida durante il periodo di sospensione (come effettivamente avvenuto nel caso di specie), l'applicazione delle sole previsioni sanzionatorie pecuniarie di cui all'art. 216, co. 6, C.d.S. – e non della diversa disciplina sanzionatoria di cui all'art. 218, co. 6, C.d.S. –, atteso l'espresso richiamo alla prima disposizione da parte della stessa norma del Testo unico in materia di stupefacenti.
Né può ritenersi sussistente, nel caso di specie, un concorso apparente tra norme (che, in ogni caso, nello specifico caso che viene qui in considerazione, avrebbe dovuto risolversi a favore dell'art. 216
Cod. strada, in quanto norma da ritenersi speciale), da escludersi in radice, in ragione del tenore letterale della disposizione di cui all'art. 75 cit., laddove afferma che “in caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del
Cod. strada e successive modificazioni”, trattandosi di un'ipotesi in cui la fattispecie di illecito citata fa riferimento solo “quoad poenam” ad altra norma sanzionatoria di una diversa fattispecie.
Alla luce di tutto quanto osservato, deriva la nullità del verbale di revoca, in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge, con conseguente accoglimento dell'appello nonché, ad integrale riforma della sentenza di primo grado appellata, annullamento dell'ordinanza prefettizia in quella sede opposta, assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate tra le parti, sussistendo, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c., da ravvisarsi non solo nella novità della questione e nella conseguente assenza di precedenti giurisprudenziali in materia, ma anche nel fatto che l'appello è risultato fondato in ragione di un motivo di nullità del verbale ex art. 218 Cod. strada non espressamente dedotto dalla stessa parte appellante ma rilevato dal giudice nell'ambito del suo potere di accertamento in ordine alla legittimità della pretesa punitiva dell'amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta al n. 1216 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 5/2023 emessa dal Giudice di pace di ad integrale riforma della CP_1 sentenza appellata, così provvede:
• Annulla l'ordinanza prefettizia n. 58910 del 12/09/2022;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, in data 8 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rossella
Casillo, lette le note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1216 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Airola (BN) alla
Via Campo Parco dei Principi int. B, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Luigi Fucci che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(appellante)
contro
:
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege P.IVA_1 in via Insorti di Ungheria n. 74, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato CP_1 di che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
CP_1
(appellata)
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di n. 5/2023; CP_1
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/07/2024, ha proposto appello, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, avverso la sentenza in oggetto, con cui il giudice di pace di aveva CP_1 rigettato l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza prefettizia (n. 58910 del 12/09/2022) di revoca della patente di guida per circolazione abusiva durante il periodo di sospensione, ai sensi dell'art. 218, co. 6, C.d.S., così confermando l'ordinanza opposta, che veniva, contestualmente, dichiarata provvisoriamente esecutiva.
L'odierno appellante, in particolare, ha dedotto, quali motivi di appello:
1) la nullità del “verbale presupposto”, con cui, in occasione del fermo avvenuto in data
02/08/2022, gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 218, co. 6, C.d.S., con conseguente revoca della patente ai sensi suddetta norma, che veniva disposta senza che, però, gli fosse mai stata notificata l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente, conseguente al ritiro della stessa, avvenuto, in data 14/07/2022, ai sensi dell'art. 75, co. 1, lett. “a”;
2) l'omesso rilievo, da parte del giudice di prime cure, della carenza di motivazione dell'ordinanza prefettizia impugnata e della conseguente nullità dello stesso provvedimento sanzionatorio, non avendo la sufficientemente motivato le ragioni sottese CP_1 all'applicazione della revoca della patente di guida;
3) l'omessa esposizione, da parte del giudice di prime cure, dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, avendo il Giudice di pace motivato la decisione stessa con una motivazione solo apparente e, dunque, non sufficientemente esplicativa del percorso logico seguito dal giudicante nell'assumere il proprio convincimento;
4) l'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, in ordine all'eccezione sollevata dall'odierno appellante in primo grado e relativa alla lamentata violazione, con l'ordinanza opposta, degli artt. 200 e ss. C.d.S., nella parte in cui la non ha dato atto, nel proprio CP_1 provvedimento, dei motivi ostativi all'accoglimento delle censure sollevate dall'odierno appellante nei propri scritti difensivi e relativi, tra l'altro, all'inopportunità della revoca della patente di guida, ritenuta lesiva del diritto al lavoro del medesimo appellante, stante l'utilizzo del veicolo per l'esercizio dell'attività commerciale itinerante.
L'appellante ha quindi concluso, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa, di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza prefettizia opposta, disponendone l'annullamento, o, in subordine, di autorizzare l'appellante a recarsi con il proprio veicolo nei luoghi di lavoro negli orari indicati nel proprio atto introduttivo.
Si è costituita, nel presente giudizio di appello, l'amministrazione appellata, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, e all'esito della discussione ex art. 281- sexies c.p.c. svoltasi mediante scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione.
*** L'appello è fondato e deve essere accolto, per i motivi di seguito precisati.
L'appellante, con il primo motivo di appello, ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa non ha ritenuto nullo il verbale di revoca della patente, disposta ai sensi dell'art. 218, co. 6, C.d.S., nonostante la mancata notificazione dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente.
Preliminarmente, è opportuno richiamare l'orientamento della Suprema corte, secondo cui “il giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione del Prefetto deve svolgersi con riguardo alla fondatezza della pretesa punitiva della P.A. quale contestata all'autore della violazione” (così: Cass. civ. n. 1233/2005).
È stato precisato, al riguardo, che oggetto dell'opposizione non è tanto il provvedimento in sé considerato, bensì il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso (così: Cass. civ. n. 17799 del 2014 e n.
2959 del 2016), di talché il relativo giudizio viene solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione, svolgendosi, poi, sul rapporto, cioè “sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa” (cfr. sul punto: Cass. civ. n.
25124/2018).
Ne consegue che “l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice, trattandosi di un giudizio sul rapporto soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno”, estendendo, pertanto, il sindacato del giudice del merito alla
“validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio” (così: Cass. civ. n. 25124/2018 cit.).
Ebbene, ciò premesso e ritenuta, quindi, la sussistenza del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa punitiva della P.A. e, quindi, sulla conformità del trattamento sanzionatorio ai casi e alle forme previsti dalla legge, si osserva come il primo motivo di appello
(avente ad oggetto la nullità del verbale di revoca) debba ritenersi fondato, benché per un motivo di nullità diverso da quello dedotto dall'odierno appellante, accertamento che lo scrivente giudice può effettuare, nel rispetto delle domande e delle eccezioni delle parti, non solo perché depone, in tal senso, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, ma anche perché trattasi di accertamento che rimane comunque limitato al perimetro del thema decidendum del presente giudizio di appello, così come introdotto dall'appellante con il motivo di appello in questione
(avente ad oggetto, come già detto, la nullità del verbale di revoca).
È vero, infatti, che – come correttamente rilevato dal giudice di prime cure nella sentenza appellata, conformemente al consolidato orientamento di legittimità richiamato nella sentenza medesima –, in caso di ritiro della patente ai fini della sospensione prevista dal Codice della strada, la mancata notificazione dell'ordinanza prefettizia di sospensione non osta, qualora il trasgressore continui a circolare nonostante il ritiro, alla revoca della patente ai sensi dell'art. 218 Cod. strada.
Ma è, però, altresì vero che, nel caso di specie, al trasgressore non era stata ritirata la patente ai fini della sospensione prevista dal Codice della strada, in quanto la stessa gli era stata ritirata ai fini della sospensione prevista, quale sanzione amministrativa accessoria, dall'art. 75 del D.P.R. n. 309/1990, il che, ai fini pratici, comporta (come si vedrà nel prosieguo) che, in caso di trasgressione e, quindi, di circolazione nonostante il ritiro, non sia applicabile il richiamato art. 218 Cod. strada
(concretamente applicato all'odierno appellante nel caso di specie), bensì l'art. 216 del medesimo codice.
Dalla documentazione in atti emerge pacificamente, infatti, che, in data 14/07/2022, l'odierno appellante è stato destinatario del provvedimento di ritiro, ai fini della sospensione, della patente di guida n. , per l'accertata violazione dell'art. 75 D.P.R. 309/1990 ad opera del NumeroD_1
Commissariato di P.S. di Manfredonia (cfr. nota prot. n. 14/7-2022 dei CC stazione di Trivento, in atti) e che lo stesso, in data 02/08/2022, è stato destinatario della sanzione di cui all'art. 218, co. 6,
C.d.S., per aver circolato abusivamente durante il periodo di sospensione.
Si osserva, tuttavia, al riguardo, come già accennato, che l'art. 75 D.P.R. 309/1990 stabilisce espressamente, al co. 3, che, in caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente è stata ritirata, deve essere applicata non la sanzione di cui all'art. 218, co. 6, C.d.S. bensì quella prevista dall'articolo 216 del d.lgs. n. 285/1992 Codice della Strada) la quale, nello specifico, punisce la condotta predetta con la sola sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €
2.046,00 a € 8.186,00, e non con la revoca della patente.
È evidente, dunque, che, nel caso in esame, l'avvenuta applicazione della sanzione amministrativa del ritiro della patente ai fini della sospensione, ai sensi dell'art. 75, co. 1, lett. “a”, del D.P.R. n.
309/1990, avrebbe richiesto, in caso di violazione delle prescrizioni, con guida durante il periodo di sospensione (come effettivamente avvenuto nel caso di specie), l'applicazione delle sole previsioni sanzionatorie pecuniarie di cui all'art. 216, co. 6, C.d.S. – e non della diversa disciplina sanzionatoria di cui all'art. 218, co. 6, C.d.S. –, atteso l'espresso richiamo alla prima disposizione da parte della stessa norma del Testo unico in materia di stupefacenti.
Né può ritenersi sussistente, nel caso di specie, un concorso apparente tra norme (che, in ogni caso, nello specifico caso che viene qui in considerazione, avrebbe dovuto risolversi a favore dell'art. 216
Cod. strada, in quanto norma da ritenersi speciale), da escludersi in radice, in ragione del tenore letterale della disposizione di cui all'art. 75 cit., laddove afferma che “in caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del
Cod. strada e successive modificazioni”, trattandosi di un'ipotesi in cui la fattispecie di illecito citata fa riferimento solo “quoad poenam” ad altra norma sanzionatoria di una diversa fattispecie.
Alla luce di tutto quanto osservato, deriva la nullità del verbale di revoca, in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge, con conseguente accoglimento dell'appello nonché, ad integrale riforma della sentenza di primo grado appellata, annullamento dell'ordinanza prefettizia in quella sede opposta, assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate tra le parti, sussistendo, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92, co. 2, c.p.c., da ravvisarsi non solo nella novità della questione e nella conseguente assenza di precedenti giurisprudenziali in materia, ma anche nel fatto che l'appello è risultato fondato in ragione di un motivo di nullità del verbale ex art. 218 Cod. strada non espressamente dedotto dalla stessa parte appellante ma rilevato dal giudice nell'ambito del suo potere di accertamento in ordine alla legittimità della pretesa punitiva dell'amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta al n. 1216 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 5/2023 emessa dal Giudice di pace di ad integrale riforma della CP_1 sentenza appellata, così provvede:
• Annulla l'ordinanza prefettizia n. 58910 del 12/09/2022;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, in data 8 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo