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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/11/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN AS, all'esito dell'udienza del
21/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 4357/2021, a cui è riunito il procedimento RGN 2796/2022, promossa da:
Parte 1 nato a [...] il [...]e residente in [...].f.
, C.F. 1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Carianni, presso "
il cui studio sito in Patti, Corso Giacomo Matteotti, 146/F, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi anagrafici-indebito d.agricola-indennità di malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/12/2021, iscritto al RGN 4357/2021, a cui è riunito quello iscritto al RGN
2796/2022, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
Di essere bracciante agricolo iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza e di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta “IU Scorpo AN Basilio", avente sede legale in
Oliveri (Me), via Matteotti n.17, per gli anni 2016, 2017, e, 2018, e per i seguenti periodi:
1. Dal 24/06/2016al 30/11/2016; 2. Dal 03/07/2017al 30/11/2017; 3. Dal 13/08/2018 al 31/12/2018.
Con i procedimenti riuniti, impugnava, i provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo (protocolli: CP 1 4800.13/07/2021.0425896, CP 1 4800.13/07/2021.0425897 e CP 1
4800.13/07/2021.04258978); Gli accertamenti somme indebitamente percepite su prestazioni indennità malattia e maternità nn. 150411, 150429, 150463, 210192, 983470 e 999966; nonché: a) provvedimento di accertamento del debito relativo alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA N. 2017739210397 con il quale risulta in capo all'odierno ricorrente un indebito di € 2.498,37; b) provvedimento di accertamento del debito relativo alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA N. 2018773110312 con il quale risulta in capo all'odierno ricorrente un indebito di € 4.254,08; c) provvedimento di accertamento del debito relativo alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA N. n. 2019811609669con il quale risulta in capo all'odierno ricorrente un indebito € 3.505,40;
Concludeva chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro, l'annullamento del provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e di ogni conseguente provvedimento di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola e di malattia per i suddetti anni, con condanna dell' Controparte_2 al riconoscimento delle predette giornate di lavoro per ciascun anno di riferimento alla conseguente iscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2016, 2017, e, 2018, all'annullamento dei provvedimenti di restituzione della disoccupazione agricola e della malattia e alla restituzione della disoccupazione e della malattia eventualmente trattenuta, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva 1 CP_1, non eccependo alcuna decadenza dall'azione, ma, nel merito contestava le domande avverse e chiedendone il rigetto.
La causa, previo provvedimento di riunione, veniva istruita documentalmente e con l'escussione dei testi.
Esaurita l'istruttoria, e matura per la decisione, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità CP della domanda, non avendo, peraltro, l' eccepito alcuna decadenza.
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di mancata iscrizione negli elenchi per gli anni per cui è lite. Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Nel merito le domande proposte con i ricorsi riuniti sono fondate e vanno accolte, per quanto di seguito specificato.
La domanda iniziale, con il ricorso RGN 4357/2021, del ricorrente tende, tra gli altri, all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate indicate in ricorso.
Il ricorrente si duole della circostanza che l'CP 1 non lo ha iscritto-cancellato a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ha prodotto nel procedimento riunito, verbale ispettivo dal quale evidenzia la fittizietà del rapporto lavorativo della parte ricorrente.
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito
.CP all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e le giornate di riferimento.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio"
(Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
- la prova testimoniale CP Nonostante le risultanze emerse dal verbale ispettivo redatto dai funzionari assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della ditta indicate in ricorso.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso le ditte indicate, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Va precisato che il teste IU Scorpo, ha riferito sul rapporto lavorativo per tutti gli anni indicati in ricorso (2016, 2017, e, 2018), mentre il teste Testimone 1 ha riferito solo per gli anni 2017 e 2018, ed il teste Tes 2 solo per gli anni 2016, e, 2017.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023, 1039/2023).
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2016, 2017, e, 2018, per i periodi indicati in ricorso, e, conseguentemente, l'CP_1 deve essere condannato all'iscrizione come richiesto in ricorso.
Pertanto, provato il rapporto lavorativo per gli anni e per le giornate necessarie ai fini dell'ottenimento delle prestazioni richieste (disoccupazione agricola e indennità di malattia), va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione impugnata con i ricorsi riuniti, CP con la quale l' richiedeva la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola ed indennità di malattia, corrisposte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dei due giudizi riuniti, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Carianni che ha reso la dichiarazione di legge;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro l' CP 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte 1 così provvede:
1)Dichiara che per gli anni 2016, 2017, e, 2018, per i seguenti periodi:
1. Dal Parte 1
24/06/2016al 30/11/2016; 2. Dal 03/07/2017al 30/11/2017; 3. Dal 13/08/2018 al 31/12/2018, ha svolto attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta indicata in ricorso, e, CP conseguentemente condanna 1 all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, come richiesto in ricorso.
2)Dichiara il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione di indebito, su prestazioni indennità malattia e maternità nn. 150411, 150429, 150463, 210192, 983470 e 999966; nonché: a) provvedimento di accertamento del debito relativo alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA N.
2017739210397 con il quale risulta in capo all'odierno ricorrente un indebito di € 2.498,37; b) provvedimento di accertamento del debito relativo alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA N.
2018773110312 con il quale risulta in capo all'odierno ricorrente un indebito di € 4.254,08; c) provvedimento di accertamento del debito relativo alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA N. n.
2019811609669con il quale risulta in capo all'odierno ricorrente un indebito € 3.505,40, con le quale CP richiedeva la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola ed indennità di malattia, con ין la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tali periodi;
3)Condanna l'CP_1 alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 2.800,00, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione, in favore dell'Avv. Giuseppe Carianni;
Così deciso in Patti, 21/11/2025.
Il Giudice on.
AN AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN AS, all'esito dell'udienza del
21/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 4357/2021, a cui è riunito il procedimento RGN 2796/2022, promossa da:
Parte 1 nato a [...] il [...]e residente in [...].f.
, C.F. 1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Carianni, presso "
il cui studio sito in Patti, Corso Giacomo Matteotti, 146/F, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi anagrafici-indebito d.agricola-indennità di malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/12/2021, iscritto al RGN 4357/2021, a cui è riunito quello iscritto al RGN
2796/2022, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
Di essere bracciante agricolo iscritto negli elenchi anagrafici del comune di residenza e di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta “IU Scorpo AN Basilio", avente sede legale in
Oliveri (Me), via Matteotti n.17, per gli anni 2016, 2017, e, 2018, e per i seguenti periodi:
1. Dal 24/06/2016al 30/11/2016; 2. Dal 03/07/2017al 30/11/2017; 3. Dal 13/08/2018 al 31/12/2018.
Con i procedimenti riuniti, impugnava, i provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo (protocolli: CP 1 4800.13/07/2021.0425896, CP 1 4800.13/07/2021.0425897 e CP 1
4800.13/07/2021.04258978); Gli accertamenti somme indebitamente percepite su prestazioni indennità malattia e maternità nn. 150411, 150429, 150463, 210192, 983470 e 999966; nonché: a) provvedimento di accertamento del debito relativo alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA N. 2017739210397 con il quale risulta in capo all'odierno ricorrente un indebito di € 2.498,37; b) provvedimento di accertamento del debito relativo alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA N. 2018773110312 con il quale risulta in capo all'odierno ricorrente un indebito di € 4.254,08; c) provvedimento di accertamento del debito relativo alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA N. n. 2019811609669con il quale risulta in capo all'odierno ricorrente un indebito € 3.505,40;
Concludeva chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro, l'annullamento del provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e di ogni conseguente provvedimento di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola e di malattia per i suddetti anni, con condanna dell' Controparte_2 al riconoscimento delle predette giornate di lavoro per ciascun anno di riferimento alla conseguente iscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2016, 2017, e, 2018, all'annullamento dei provvedimenti di restituzione della disoccupazione agricola e della malattia e alla restituzione della disoccupazione e della malattia eventualmente trattenuta, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva 1 CP_1, non eccependo alcuna decadenza dall'azione, ma, nel merito contestava le domande avverse e chiedendone il rigetto.
La causa, previo provvedimento di riunione, veniva istruita documentalmente e con l'escussione dei testi.
Esaurita l'istruttoria, e matura per la decisione, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità CP della domanda, non avendo, peraltro, l' eccepito alcuna decadenza.
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di mancata iscrizione negli elenchi per gli anni per cui è lite. Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Nel merito le domande proposte con i ricorsi riuniti sono fondate e vanno accolte, per quanto di seguito specificato.
La domanda iniziale, con il ricorso RGN 4357/2021, del ricorrente tende, tra gli altri, all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate indicate in ricorso.
Il ricorrente si duole della circostanza che l'CP 1 non lo ha iscritto-cancellato a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ha prodotto nel procedimento riunito, verbale ispettivo dal quale evidenzia la fittizietà del rapporto lavorativo della parte ricorrente.
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito
.CP all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e le giornate di riferimento.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio"
(Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
- la prova testimoniale CP Nonostante le risultanze emerse dal verbale ispettivo redatto dai funzionari assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della ditta indicate in ricorso.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso le ditte indicate, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Va precisato che il teste IU Scorpo, ha riferito sul rapporto lavorativo per tutti gli anni indicati in ricorso (2016, 2017, e, 2018), mentre il teste Testimone 1 ha riferito solo per gli anni 2017 e 2018, ed il teste Tes 2 solo per gli anni 2016, e, 2017.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023, 1039/2023).
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2016, 2017, e, 2018, per i periodi indicati in ricorso, e, conseguentemente, l'CP_1 deve essere condannato all'iscrizione come richiesto in ricorso.
Pertanto, provato il rapporto lavorativo per gli anni e per le giornate necessarie ai fini dell'ottenimento delle prestazioni richieste (disoccupazione agricola e indennità di malattia), va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione impugnata con i ricorsi riuniti, CP con la quale l' richiedeva la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola ed indennità di malattia, corrisposte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dei due giudizi riuniti, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Carianni che ha reso la dichiarazione di legge;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro l' CP 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte 1 così provvede:
1)Dichiara che per gli anni 2016, 2017, e, 2018, per i seguenti periodi:
1. Dal Parte 1
24/06/2016al 30/11/2016; 2. Dal 03/07/2017al 30/11/2017; 3. Dal 13/08/2018 al 31/12/2018, ha svolto attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta indicata in ricorso, e, CP conseguentemente condanna 1 all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, come richiesto in ricorso.
2)Dichiara il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione di indebito, su prestazioni indennità malattia e maternità nn. 150411, 150429, 150463, 210192, 983470 e 999966; nonché: a) provvedimento di accertamento del debito relativo alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA N.
2017739210397 con il quale risulta in capo all'odierno ricorrente un indebito di € 2.498,37; b) provvedimento di accertamento del debito relativo alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA N.
2018773110312 con il quale risulta in capo all'odierno ricorrente un indebito di € 4.254,08; c) provvedimento di accertamento del debito relativo alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA N. n.
2019811609669con il quale risulta in capo all'odierno ricorrente un indebito € 3.505,40, con le quale CP richiedeva la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola ed indennità di malattia, con ין la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tali periodi;
3)Condanna l'CP_1 alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 2.800,00, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione, in favore dell'Avv. Giuseppe Carianni;
Così deciso in Patti, 21/11/2025.
Il Giudice on.
AN AS