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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 577/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente e Relatore
FINI OSCAR, Giudice
IZZO PAOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3035/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500030190000 IVS
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500030190000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500030190000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500030190000 IRAP
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160012145873000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160013472339001 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160019612157000 IRPEF-ALTRO 2013
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9011006165 IRPEF-ALTRO 2009
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9021006158 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per la nullità delle notifiche degli atti presupposti considerato il fallimento del Ricorrente_1 Resistente: insiste per l'inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con impugnazione ritualmente proposta nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, impugnava la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n 10 0672 025 00 0 3 019 000 per un importo di euro 175.041,13 relativa a ventisei atti presupposti ( tra cui 11 cartelle di pagamento 13 avvisi di addebito per contributi
INPS e 2 avvisi di accertamento) e precisamente:
1)Cartella n.100201600121458730000, notificata il 13.09.2016, avente ad oggetto crediti IRPEF relativi all'anno 2014, per l'importo complessivo di € 2.472,31;
2)Cartella n.10020160013472339001, notificata il 09.09.2016, avente ad oggetto crediti IRAP e IVA relativi all'anno 2014, per l'importo complessivo di € 51.273,82;
3)Cartella n.100201600196121570000, notificata il 02.02.2017, avente ad oggetto crediti IRPEF per l'anno 2013, per l'importo complessivo di € 3.319,47;
4)Cartella n.10020170018096543000, notificata il 14.12.2017, avente ad oggetto crediti L.689/81 per l'anno 2015 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 3.928,44;
5)Cartella n.10020190015390310000, notificata il 05.12.2019, avente ad oggetto crediti L.689/81 relativi all'anno 2015 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 1.993,25;
6)Cartella n.10020190032789802000, notificata il 18.10.2021, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81
(emissione assegni senza autorizzazione o provvista) per l'anno 2015, per l'importo complessivo di
€.4.166,97;
7) Cartella n.10020190035517126000, notificata il 31.01.2020, avente ad oggetto crediti L.689/81
(emissione assegni senza autorizzazione o provvista) relativi all'anno 2015, per l'importo complessivo di
€ 2.095,65;
8) Cartella n.10020200018537430000, notificata il 19.10.2023, avente ad oggetto crediti L.689/81
(emissione assegni senza autorizzazione o provvista) relativi all'anno 2015, per l'importo complessivo di
€ 11.463,62;
9)Cartella n.10020200023020030000, notificata il 11.10.2023, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81 per l'anno 2016 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 25.770,17;
10) Cartella n.10020210000680706000, notificata il 19.10.2023, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81 per l'anno 2016 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di € 12.427,74;
11) Cartella n.10020230013918107000, notificata il 28.08.2023, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81 per l'anno 2019 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 3.620,80;
12)Avviso di addebito n.40020160002764790000, notificato il 13.05.2016 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 2.784,35;
13)Avviso di addebito n.40020160007189166000, notificato il 23.11.2016 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 2.758,85;
14)Avviso di addebito n.40020160008678883000, notificato il 30.12.2016 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2009, per l'importo complessivo di € 1.702,45;
15)Avviso di addebito n.40020170004586866000, notificato il 28.09.2017 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2016-2017, per l'importo complessivo di € 5.544,64;
16)Avviso di addebito n.40020180004346564000, notificato il 17.07.2018 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2017-2018, per l'importo complessivo di € 4.173,79;
17)Avviso di addebito n.40020180010068286000, notificato il 19.02.2019 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2017-2018, per l'importo complessivo di € 2.793,97;
18) Avviso di addebito n.40020190003826858000, notificato il 22.07.2019 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2018-2019, per l'importo complessivo di € 2.788,22;
19)Avviso di addebito n.4002019009727914000, notificato il 10.01.2020 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2019, per l'importo complessivo di € 2.714,42;
20) Avviso di addebito n. 40020210003372639000, notificata il 21.12.2021 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2019-2021, per l'importo complessivo di € 4.219,74;
21)Avviso di addebito n.40020220003796273000, notificato il 17.08.2022 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2020-2022, per l'importo complessivo di € 4.542,32;
22)Avviso di addebito n.40020220008784313000, notificata il 30.01.2023 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2021-2022, per l'importo complessivo di € 3.370,58;
23) Avviso di addebito n. 40020230005106950000, notificata il 29.12.2023 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2021-2022-2023, per l'importo complessivo di € 4.700,98;
24)Avviso di addebito n.40020240004595635000, notificato il 19.11.2024 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2022-2023, per l'importo complessivo di € 1.621,97;
25)Avviso di accertamento n.TF9011006165/2014 notificato il 28.11.2014 ed avente ad oggetto crediti relativi a IRPEF per l'anno 2009, per l'importo complessivo di € 3.337,73;
26)Avviso di accertamento n.TF9021006158/2014 notificato il 20.11.2014 ed avente ad oggetto crediti relativi a IRPEF per l'anno 2009, per l'importo complessivo di € 4.559,24.
Assumeva, a suffragio dell'impugnativa, i motivi di seguito brevemente riassunti: inesistenza della notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, la violazione del termine per procedere all'esecuzione ai sensi degli artt 50 e 77 DPR 602/72 nonché dell'art.7 dello statuto del contribuente per difetto di motivazione dell'atto.
Deduceva, inoltre, che con sentenza num. 8/2016 del 14/3/2016 era stata dichiarata aperta la procedura concorsuale di fallimento in capo alla società Società_1 Snc e pertanto il ricorrente in qualità di socio era stato dichiarato, con conseguente perdita della capacità di stare in giudizio, per cui egli non poteva essere destinatario di alcuna pretesa impositiva che doveva essere correttamente rivolta alla procedura concorsuale. Argomentava altresì che oltre ad essere inverosimile che il fallito - nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento nel 2016 e la chiusura dello stesso avvenuta nel gennaio 2023 - avesse potuto generare redditi da assoggettare ad Irpef o contributi asseritamente non pagati, asseriva, di aver instaurato rapporto di lavoro subordinato, con l'autorizzazione del Tribunale fallimentare, e durante tale periodo i contributi erano stati corrisposti dal datore di lavoro del Ricorrente_1.
Concludeva, anche per tale ragione, previa concessione di eventuali misure inibitorie, per la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria, non preceduto dalla notificazione di cartelle di pagamento alla società
o al fallimento.
In data 2 settembre 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione per le cartelle di pagamento aventi ad oggetto sanzioni amministrative e per gli avvisi di addebito per omesso versamento di contributi IVS dovuti all'Inps.
Per le residue cartelle aventi ad oggetto pretese tributarie, sempre in via preliminare, eccepiva la violazione dell'articolo 14 comma 6bis del decreto legislativo 546/92 per non essere stato notificato il ricorso all'ente creditore, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno-Ufficio Territoriale di
Eboli.
Deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi non afferenti alla fase della riscossione. Nel merito evidenziava la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposti nonché di successivi atti della riscossione con efficacia interruttiva anche della prescrizione tenuto conto anche della normativa emergenziale per il COVID-19.
Per quanto concerneva l'eccezione, poi di illegittimità della notifica in capo al Ricorrente_1 in quanto socio di società in nome collettivo, per la quale era stato dichiarato aperto il fallimento nel 2016, con conseguente esonero dalla ricezione degli atti della riscossione, deduceva che tale circostanza non era stata documentata né provata da parte ricorrente e il concessionario si era comunque limitato a notificare gli atti di propria competenza al soggetto nei confronti del quale l'ente impositore aveva provveduto ad effettuare l'iscrizione a ruolo, in mancanza di ulteriori informazioni o comunicazioni da parte dell'ente creditore. Evidenzia altresì che tutti gli avvisi e le cartelle ricompresi nell'atto impugnato scaturivano da debiti precedenti all'asserita apertura del fallimento, per cui si trattava di pretesa creditoria ben conosciuta dal debitore quando era in bonis, ne' successivamente l'ente impositore o il concessionario della riscossione avevano ricevuto alcuna comunicazione a seguito della quale avrebbero potuto presentare di domanda di insinuazione al passivo, così come previsto dall'articolo 92 della legge fallimentare.
Concludeva per la declaratoria di difetto di giurisdizione per gli atti non aventi natura tributaria e per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso nel merito, con condanna alle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 19.11.2025 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art 14 comma 6 bis Dlgs.vo 546/92.
A seguito di detto ordine si costituiva il 16.12.2025 anche l'Agenzia delle Entrate, rappresentando - con riferimento alle entrate di propria competenza - che la cartella n. 100201600121458730000, la n.
10020160013472339001 e la n. 10020160019612157 0000 erano relative a controlli formali ex art 36 bis DPR 600/73 per imposte dichiarate e non versate, mentre gli avvisi di accertamento TF 901 10 06
165/2014 e TF0 21 006 158/2014 per l'anno di imposta 2009 erano stati regolarmente notificati il
28/11/2014 e il 20/11/2014 ed erano stati definiti con rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'Art 15 comma 2 bis Dlgs.vo 218/97 con pagamento delle sanzioni ridotte ad un sesto.
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
All'udienza cautelare del 28 gennaio 2026 la causa, previa discussione delle parti presenti, veniva riservata per la decisione.
In via preliminare ed in accoglimento della questione sollevata dalla resistente Agenzia della Riscossione va emessa pronuncia declaratoria di difetto di giurisdizione in relazione al ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a tutela di crediti di natura non tributaria.
Basti al riguardo rammentare il basilare insegnamento del giudice di legittimità secondo cui “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del 1973 ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari -Corte di Cassazione ordinanza n. 19529 del 17 giugno 2022”
In applicazione di detto principio, sono devolute al giudice ordinario le contestazioni concernenti la legittimità del preavviso di ipoteca in conseguenza delle seguenti cartelle ed avvisi di addebito:
- Cartella n.10020170018096543000, notificata il 14.12.2017, avente ad oggetto crediti L.689/81 per l'anno 2015 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 3.928,44;
- Cartella n.10020190015390310000, notificata il 05.12.2019, avente ad oggetto crediti L.689/81 relativi all'anno 2015 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 1.993,25;
- Cartella n.10020190032789802000, notificata il 18.10.2021, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81
(emissione assegni senza autorizzazione o provvista) per l'anno 2015, per l'importo complessivo di
€.4.166,97;
- Cartella n.10020190035517126000, notificata il 31.01.2020, avente ad oggetto crediti L.689/81
(emissione assegni senza autorizzazione o provvista) relativi all'anno 2015, per l'importo complessivo di
€ 2.095,65;
- Cartella n.10020200018537430000, notificata il 19.10.2023, avente ad oggetto crediti L.689/81
(emissione assegni senza autorizzazione o provvista) relativi all'anno 2015, per l'importo complessivo di
€ 11.463,62;
- Cartella n.10020200023020030000, notificata il 11.10.2023, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81 per l'anno 2016 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 25.770,17;
- Cartella n.10020210000680706000, notificata il 19.10.2023, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81 per l'anno 2016 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 12.427,74; - Cartella n.10020230013918107000, notificata il 28.08.2023, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81 per l'anno 2019 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 3.620,80;
- Avviso di addebito n.40020160002764790000, notificato il 13.05.2016 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 2.784,35;
- Avviso di addebito n.40020160007189166000, notificato il 23.11.2016 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 2.758,85;
- Avviso di addebito n.40020160008678883000, notificato il 30.12.2016 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2009, per l'importo complessivo di € 1.702,45;
- Avviso di addebito n.40020170004586866000, notificato il 28.09.2017 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2016-2017, per l'importo complessivo di € 5.544,64;
- Avviso di addebito n.40020180004346564000, notificato il 17.07.2018 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2017-2018, per l'importo complessivo di € 4.173,79;
- Avviso di addebito n.40020180010068286000, notificato il 19.02.2019 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2017-2018, per l'importo complessivo di € 2.793,97;
- Avviso di addebito n.40020190003826858000, notificato il 22.07.2019 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2018-2019, per l'importo complessivo di € 2.788,22;
- Avviso di addebito n.4002019009727914000, notificato il 10.01.2020 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2019, per l'importo complessivo di € 2.714,42;
- Avviso di addebito n. 40020210003372639000, notificata il 21.12.2021 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2019-2021, per l'importo complessivo di € 4.219,74;
-Avviso di addebito n.40020220003796273000, notificato il 17.08.2022 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2020-2022, per l'importo complessivo di € 4.542,32;
- Avviso di addebito n.40020220008784313000, notificata il 30.01.2023 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2021-2022, per l'importo complessivo di € 3.370,58;
- Avviso di addebito n. 40020230005106950000, notificata il 29.12.2023 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2021-2022-2023, per l'importo complessivo di € 4.700,98;
- Avviso di addebito n.40020240004595635000, notificato il 19.11.2024 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2022-2023, per l'importo complessivo di € 1.621,97.
In relazione alla impugnativa del preavviso di iscrizione per crediti di natura tributaria, il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Invero, a fronte della contestazioni sulla omessa notifica delle cartelle di pagamento –costituenti nella sequenza della procedura di riscossione atto necessariamente prodromico al preavviso di iscrizione potecaria ex art.86 D.P.R. 602/1973- l'agente della riscossione ha offerto prova della notifica della cartelle.
Infatti la cartella 100 20160012145873000 risulta notificata a mezzo PEC il 13/9/2016 alla casella di posta elettronica Email_4 a sua volta è poi contenuta nelle intimazione di pagamento n. 10020239001824457000 notificata al destinatario il 14/4/2023 e non impugnata.
La cartella n 10020160013472339001 risulta notificata personalmente al destinatario il 9.9.2016
La cartella numero 10020200023020030000 è stata notificata a mezzo posta persona di famiglia che ha ricevuto l'atto l'11/10/2023.
Per gli avvisi di accertamento n.TF9011006165/2014 avente ad oggetto crediti relativi a IRPEF per l'anno
2009, per l'importo complessivo di € 3.337,73 e per il n.TF9021006158/2014 notificato il 20.11.2014 ed avente ad oggetto crediti relativi a IRPEF sempre per l'anno 2009, per l'importo complessivo di
€ 4.559,24, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova del pagamento della prima rata della rateizzazione
I predetti avvisi sono altresì ricompresi anch'essi nella intimazione di pagamento n. 10020239001824457000 notificata al destinatario il 14/4/2023 e non impugnata, atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione decennale dei tributi erariali in esame
Il riconoscimento del debito, provato dalla domanda da parte del contribuente di rateizzare , comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con la pretesa di non avere ricevuto notifica dell'atto. ( cfr in termini Ord Corte di cassazione n. 16098 del
18 giugno 2018 )
Sono infondati anche gli ulteriori motivi di ricorsi volti a censurare specificamente la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Va osservato infatti che l'iscrizione ipotecaria da parte dell'Ufficio non necessita di prodromica notificazione di intimazione ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1073. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 15746/2012, aveva già affermato che l'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma
2, del D.P.R. n. 602 del 1973, “deve precedere soltanto l'inizio dell'espropriazione, ma non anche l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, che non costituisce atto iniziale della espropriazione immobiliare, ma rappresenta un atto ad essa preordinato e strumentale (Cass. SS.UU. n.
4077 del 2010).” (In senso conforme, cfr. anche Cass., ordinanza 20 giugno 2012, n. 10234). Ed invero,
l'iscrizione ipotecaria costituisce una modalità di tutela e di garanzia del credito alla quale può eventualmente, ma non necessariamente, seguire l'esecuzione immobiliare, per cui essa non rappresenta l'avvio dell'esecuzione e perciò non deve soggiacere alle previsioni dell'art. 50 del dpr
602/73. Questo insegnamento emerge dalla giurisprudenza di legittimità, ex pluribus: Cass. Ord. del
18/06/2020 n. 11817; Cass. Sent 06/12/2016 n. 24905; Cass. Sent del 11/11/2016 n. 23035, che hanno tutte conformemente escluso che l'iscrizione ipotecaria sia un atto esecutivo e perciò necessitante della preventiva notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria, nello specifico, atto previsto dall'art. 77 co. 2 bis del D.P.R. n. 602 del
1973, che stabilisce l'obbligo per l'Agente della Riscossione di notificare al proprietario dell'immobile l'avviso che in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni verrà iscritta ipoteca, ha natura di mera comunicazione per cui non è previsto alcun contenuto motivazionale particolare, salva l'indicazione dell'importo di cui si chiede il pagamento e il riferimento al titolo.
Infondata è infine il motivo circa la illegittimità della notifica effettuata al socio a seguito di dichiarazione di fallimento.
La Corte di Cassazione ha affermato che la notifica degli atti impositivi va effettuata in via eccezionale anche al fallito, quando si tratta di pretese tributarie ( come nel caso di specie) relative ad annualità
d'imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento, e dei cui debiti il fallito avrebbe potuto o dovuto rispondere una volta tornato in bonis ( Cfr in motivazione Cassazione Civile Sez. 5 Ord Num. 16107 del
16/6/2025 ) In tema di contenzioso tributario, l'ente impositore se decide discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, potrebbe contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti (Cass. 22 aprile 2024, n. 10760).
Infine la Giurisprudenza ha statuito che l' intimazione di pagamento opposta dal fallito tornato in bonis, a seguito di cartelle notificate al curatore con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei tributi oggetto delle stesse sulla base della sola avvenuta notificazione precedente al curatore fallimentare, che invece deve ritenersi inopponibile al contribuente. (Cass. 18/06/2025, n. 16427).
Nel caso di specie sussiste continuità nelle notificazioni nonostante una delle cartelle impugnate sia stata notificata all'indirizzo pec della procedura fallimentare Email_4, poiché di seguito la stessa cartella è confluita nella intimazione di pagamento10020239001824457000 notificata direttamente in data 14.4.2023 al Ricorrente_1 il quale non ha fatto tempestivamente valere la questione della eventuale inopponibilità nei propri confronti dell'atto presupposto, in quanto "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione". ( Cfr ex multis Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025).
In definitiva va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione per le entrate non tributarie e nel resto il ricorso va respinto.
A seguito del complessivo esito della lite va disposta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo 546/92 dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario competente in ordine alle entrate di natura non tributaria così come analiticamente indicate in motivazione. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti, come per legge con attribuzione in favore del procuratore costituito. Condanna altresì parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate, già ridotte ex art 15 comma 2 sexies Dlgs.vo 546/92, in euro 1890,00, oltre accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Salerno il 28 gennaio 2026 Il Presidente Estensore
Dott. F.Mario Fiore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente e Relatore
FINI OSCAR, Giudice
IZZO PAOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3035/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500030190000 IVS
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500030190000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500030190000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500030190000 IRAP
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160012145873000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160013472339001 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160019612157000 IRPEF-ALTRO 2013
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9011006165 IRPEF-ALTRO 2009
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9021006158 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per la nullità delle notifiche degli atti presupposti considerato il fallimento del Ricorrente_1 Resistente: insiste per l'inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con impugnazione ritualmente proposta nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, impugnava la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n 10 0672 025 00 0 3 019 000 per un importo di euro 175.041,13 relativa a ventisei atti presupposti ( tra cui 11 cartelle di pagamento 13 avvisi di addebito per contributi
INPS e 2 avvisi di accertamento) e precisamente:
1)Cartella n.100201600121458730000, notificata il 13.09.2016, avente ad oggetto crediti IRPEF relativi all'anno 2014, per l'importo complessivo di € 2.472,31;
2)Cartella n.10020160013472339001, notificata il 09.09.2016, avente ad oggetto crediti IRAP e IVA relativi all'anno 2014, per l'importo complessivo di € 51.273,82;
3)Cartella n.100201600196121570000, notificata il 02.02.2017, avente ad oggetto crediti IRPEF per l'anno 2013, per l'importo complessivo di € 3.319,47;
4)Cartella n.10020170018096543000, notificata il 14.12.2017, avente ad oggetto crediti L.689/81 per l'anno 2015 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 3.928,44;
5)Cartella n.10020190015390310000, notificata il 05.12.2019, avente ad oggetto crediti L.689/81 relativi all'anno 2015 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 1.993,25;
6)Cartella n.10020190032789802000, notificata il 18.10.2021, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81
(emissione assegni senza autorizzazione o provvista) per l'anno 2015, per l'importo complessivo di
€.4.166,97;
7) Cartella n.10020190035517126000, notificata il 31.01.2020, avente ad oggetto crediti L.689/81
(emissione assegni senza autorizzazione o provvista) relativi all'anno 2015, per l'importo complessivo di
€ 2.095,65;
8) Cartella n.10020200018537430000, notificata il 19.10.2023, avente ad oggetto crediti L.689/81
(emissione assegni senza autorizzazione o provvista) relativi all'anno 2015, per l'importo complessivo di
€ 11.463,62;
9)Cartella n.10020200023020030000, notificata il 11.10.2023, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81 per l'anno 2016 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 25.770,17;
10) Cartella n.10020210000680706000, notificata il 19.10.2023, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81 per l'anno 2016 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di € 12.427,74;
11) Cartella n.10020230013918107000, notificata il 28.08.2023, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81 per l'anno 2019 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 3.620,80;
12)Avviso di addebito n.40020160002764790000, notificato il 13.05.2016 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 2.784,35;
13)Avviso di addebito n.40020160007189166000, notificato il 23.11.2016 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 2.758,85;
14)Avviso di addebito n.40020160008678883000, notificato il 30.12.2016 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2009, per l'importo complessivo di € 1.702,45;
15)Avviso di addebito n.40020170004586866000, notificato il 28.09.2017 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2016-2017, per l'importo complessivo di € 5.544,64;
16)Avviso di addebito n.40020180004346564000, notificato il 17.07.2018 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2017-2018, per l'importo complessivo di € 4.173,79;
17)Avviso di addebito n.40020180010068286000, notificato il 19.02.2019 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2017-2018, per l'importo complessivo di € 2.793,97;
18) Avviso di addebito n.40020190003826858000, notificato il 22.07.2019 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2018-2019, per l'importo complessivo di € 2.788,22;
19)Avviso di addebito n.4002019009727914000, notificato il 10.01.2020 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2019, per l'importo complessivo di € 2.714,42;
20) Avviso di addebito n. 40020210003372639000, notificata il 21.12.2021 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2019-2021, per l'importo complessivo di € 4.219,74;
21)Avviso di addebito n.40020220003796273000, notificato il 17.08.2022 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2020-2022, per l'importo complessivo di € 4.542,32;
22)Avviso di addebito n.40020220008784313000, notificata il 30.01.2023 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2021-2022, per l'importo complessivo di € 3.370,58;
23) Avviso di addebito n. 40020230005106950000, notificata il 29.12.2023 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2021-2022-2023, per l'importo complessivo di € 4.700,98;
24)Avviso di addebito n.40020240004595635000, notificato il 19.11.2024 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2022-2023, per l'importo complessivo di € 1.621,97;
25)Avviso di accertamento n.TF9011006165/2014 notificato il 28.11.2014 ed avente ad oggetto crediti relativi a IRPEF per l'anno 2009, per l'importo complessivo di € 3.337,73;
26)Avviso di accertamento n.TF9021006158/2014 notificato il 20.11.2014 ed avente ad oggetto crediti relativi a IRPEF per l'anno 2009, per l'importo complessivo di € 4.559,24.
Assumeva, a suffragio dell'impugnativa, i motivi di seguito brevemente riassunti: inesistenza della notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, la violazione del termine per procedere all'esecuzione ai sensi degli artt 50 e 77 DPR 602/72 nonché dell'art.7 dello statuto del contribuente per difetto di motivazione dell'atto.
Deduceva, inoltre, che con sentenza num. 8/2016 del 14/3/2016 era stata dichiarata aperta la procedura concorsuale di fallimento in capo alla società Società_1 Snc e pertanto il ricorrente in qualità di socio era stato dichiarato, con conseguente perdita della capacità di stare in giudizio, per cui egli non poteva essere destinatario di alcuna pretesa impositiva che doveva essere correttamente rivolta alla procedura concorsuale. Argomentava altresì che oltre ad essere inverosimile che il fallito - nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento nel 2016 e la chiusura dello stesso avvenuta nel gennaio 2023 - avesse potuto generare redditi da assoggettare ad Irpef o contributi asseritamente non pagati, asseriva, di aver instaurato rapporto di lavoro subordinato, con l'autorizzazione del Tribunale fallimentare, e durante tale periodo i contributi erano stati corrisposti dal datore di lavoro del Ricorrente_1.
Concludeva, anche per tale ragione, previa concessione di eventuali misure inibitorie, per la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria, non preceduto dalla notificazione di cartelle di pagamento alla società
o al fallimento.
In data 2 settembre 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione per le cartelle di pagamento aventi ad oggetto sanzioni amministrative e per gli avvisi di addebito per omesso versamento di contributi IVS dovuti all'Inps.
Per le residue cartelle aventi ad oggetto pretese tributarie, sempre in via preliminare, eccepiva la violazione dell'articolo 14 comma 6bis del decreto legislativo 546/92 per non essere stato notificato il ricorso all'ente creditore, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno-Ufficio Territoriale di
Eboli.
Deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi non afferenti alla fase della riscossione. Nel merito evidenziava la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposti nonché di successivi atti della riscossione con efficacia interruttiva anche della prescrizione tenuto conto anche della normativa emergenziale per il COVID-19.
Per quanto concerneva l'eccezione, poi di illegittimità della notifica in capo al Ricorrente_1 in quanto socio di società in nome collettivo, per la quale era stato dichiarato aperto il fallimento nel 2016, con conseguente esonero dalla ricezione degli atti della riscossione, deduceva che tale circostanza non era stata documentata né provata da parte ricorrente e il concessionario si era comunque limitato a notificare gli atti di propria competenza al soggetto nei confronti del quale l'ente impositore aveva provveduto ad effettuare l'iscrizione a ruolo, in mancanza di ulteriori informazioni o comunicazioni da parte dell'ente creditore. Evidenzia altresì che tutti gli avvisi e le cartelle ricompresi nell'atto impugnato scaturivano da debiti precedenti all'asserita apertura del fallimento, per cui si trattava di pretesa creditoria ben conosciuta dal debitore quando era in bonis, ne' successivamente l'ente impositore o il concessionario della riscossione avevano ricevuto alcuna comunicazione a seguito della quale avrebbero potuto presentare di domanda di insinuazione al passivo, così come previsto dall'articolo 92 della legge fallimentare.
Concludeva per la declaratoria di difetto di giurisdizione per gli atti non aventi natura tributaria e per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso nel merito, con condanna alle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 19.11.2025 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art 14 comma 6 bis Dlgs.vo 546/92.
A seguito di detto ordine si costituiva il 16.12.2025 anche l'Agenzia delle Entrate, rappresentando - con riferimento alle entrate di propria competenza - che la cartella n. 100201600121458730000, la n.
10020160013472339001 e la n. 10020160019612157 0000 erano relative a controlli formali ex art 36 bis DPR 600/73 per imposte dichiarate e non versate, mentre gli avvisi di accertamento TF 901 10 06
165/2014 e TF0 21 006 158/2014 per l'anno di imposta 2009 erano stati regolarmente notificati il
28/11/2014 e il 20/11/2014 ed erano stati definiti con rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'Art 15 comma 2 bis Dlgs.vo 218/97 con pagamento delle sanzioni ridotte ad un sesto.
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
All'udienza cautelare del 28 gennaio 2026 la causa, previa discussione delle parti presenti, veniva riservata per la decisione.
In via preliminare ed in accoglimento della questione sollevata dalla resistente Agenzia della Riscossione va emessa pronuncia declaratoria di difetto di giurisdizione in relazione al ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a tutela di crediti di natura non tributaria.
Basti al riguardo rammentare il basilare insegnamento del giudice di legittimità secondo cui “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del 1973 ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari -Corte di Cassazione ordinanza n. 19529 del 17 giugno 2022”
In applicazione di detto principio, sono devolute al giudice ordinario le contestazioni concernenti la legittimità del preavviso di ipoteca in conseguenza delle seguenti cartelle ed avvisi di addebito:
- Cartella n.10020170018096543000, notificata il 14.12.2017, avente ad oggetto crediti L.689/81 per l'anno 2015 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 3.928,44;
- Cartella n.10020190015390310000, notificata il 05.12.2019, avente ad oggetto crediti L.689/81 relativi all'anno 2015 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 1.993,25;
- Cartella n.10020190032789802000, notificata il 18.10.2021, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81
(emissione assegni senza autorizzazione o provvista) per l'anno 2015, per l'importo complessivo di
€.4.166,97;
- Cartella n.10020190035517126000, notificata il 31.01.2020, avente ad oggetto crediti L.689/81
(emissione assegni senza autorizzazione o provvista) relativi all'anno 2015, per l'importo complessivo di
€ 2.095,65;
- Cartella n.10020200018537430000, notificata il 19.10.2023, avente ad oggetto crediti L.689/81
(emissione assegni senza autorizzazione o provvista) relativi all'anno 2015, per l'importo complessivo di
€ 11.463,62;
- Cartella n.10020200023020030000, notificata il 11.10.2023, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81 per l'anno 2016 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 25.770,17;
- Cartella n.10020210000680706000, notificata il 19.10.2023, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81 per l'anno 2016 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 12.427,74; - Cartella n.10020230013918107000, notificata il 28.08.2023, avente ad oggetto crediti relativi L.689/81 per l'anno 2019 (emissione assegni senza autorizzazione o provvista), per l'importo complessivo di
€ 3.620,80;
- Avviso di addebito n.40020160002764790000, notificato il 13.05.2016 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 2.784,35;
- Avviso di addebito n.40020160007189166000, notificato il 23.11.2016 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 2.758,85;
- Avviso di addebito n.40020160008678883000, notificato il 30.12.2016 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2009, per l'importo complessivo di € 1.702,45;
- Avviso di addebito n.40020170004586866000, notificato il 28.09.2017 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2016-2017, per l'importo complessivo di € 5.544,64;
- Avviso di addebito n.40020180004346564000, notificato il 17.07.2018 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2017-2018, per l'importo complessivo di € 4.173,79;
- Avviso di addebito n.40020180010068286000, notificato il 19.02.2019 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2017-2018, per l'importo complessivo di € 2.793,97;
- Avviso di addebito n.40020190003826858000, notificato il 22.07.2019 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2018-2019, per l'importo complessivo di € 2.788,22;
- Avviso di addebito n.4002019009727914000, notificato il 10.01.2020 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2019, per l'importo complessivo di € 2.714,42;
- Avviso di addebito n. 40020210003372639000, notificata il 21.12.2021 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2019-2021, per l'importo complessivo di € 4.219,74;
-Avviso di addebito n.40020220003796273000, notificato il 17.08.2022 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2020-2022, per l'importo complessivo di € 4.542,32;
- Avviso di addebito n.40020220008784313000, notificata il 30.01.2023 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2021-2022, per l'importo complessivo di € 3.370,58;
- Avviso di addebito n. 40020230005106950000, notificata il 29.12.2023 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2021-2022-2023, per l'importo complessivo di € 4.700,98;
- Avviso di addebito n.40020240004595635000, notificato il 19.11.2024 ed avente ad oggetto crediti relativi a IVS per l'anno 2022-2023, per l'importo complessivo di € 1.621,97.
In relazione alla impugnativa del preavviso di iscrizione per crediti di natura tributaria, il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Invero, a fronte della contestazioni sulla omessa notifica delle cartelle di pagamento –costituenti nella sequenza della procedura di riscossione atto necessariamente prodromico al preavviso di iscrizione potecaria ex art.86 D.P.R. 602/1973- l'agente della riscossione ha offerto prova della notifica della cartelle.
Infatti la cartella 100 20160012145873000 risulta notificata a mezzo PEC il 13/9/2016 alla casella di posta elettronica Email_4 a sua volta è poi contenuta nelle intimazione di pagamento n. 10020239001824457000 notificata al destinatario il 14/4/2023 e non impugnata.
La cartella n 10020160013472339001 risulta notificata personalmente al destinatario il 9.9.2016
La cartella numero 10020200023020030000 è stata notificata a mezzo posta persona di famiglia che ha ricevuto l'atto l'11/10/2023.
Per gli avvisi di accertamento n.TF9011006165/2014 avente ad oggetto crediti relativi a IRPEF per l'anno
2009, per l'importo complessivo di € 3.337,73 e per il n.TF9021006158/2014 notificato il 20.11.2014 ed avente ad oggetto crediti relativi a IRPEF sempre per l'anno 2009, per l'importo complessivo di
€ 4.559,24, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova del pagamento della prima rata della rateizzazione
I predetti avvisi sono altresì ricompresi anch'essi nella intimazione di pagamento n. 10020239001824457000 notificata al destinatario il 14/4/2023 e non impugnata, atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione decennale dei tributi erariali in esame
Il riconoscimento del debito, provato dalla domanda da parte del contribuente di rateizzare , comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con la pretesa di non avere ricevuto notifica dell'atto. ( cfr in termini Ord Corte di cassazione n. 16098 del
18 giugno 2018 )
Sono infondati anche gli ulteriori motivi di ricorsi volti a censurare specificamente la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Va osservato infatti che l'iscrizione ipotecaria da parte dell'Ufficio non necessita di prodromica notificazione di intimazione ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1073. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 15746/2012, aveva già affermato che l'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma
2, del D.P.R. n. 602 del 1973, “deve precedere soltanto l'inizio dell'espropriazione, ma non anche l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, che non costituisce atto iniziale della espropriazione immobiliare, ma rappresenta un atto ad essa preordinato e strumentale (Cass. SS.UU. n.
4077 del 2010).” (In senso conforme, cfr. anche Cass., ordinanza 20 giugno 2012, n. 10234). Ed invero,
l'iscrizione ipotecaria costituisce una modalità di tutela e di garanzia del credito alla quale può eventualmente, ma non necessariamente, seguire l'esecuzione immobiliare, per cui essa non rappresenta l'avvio dell'esecuzione e perciò non deve soggiacere alle previsioni dell'art. 50 del dpr
602/73. Questo insegnamento emerge dalla giurisprudenza di legittimità, ex pluribus: Cass. Ord. del
18/06/2020 n. 11817; Cass. Sent 06/12/2016 n. 24905; Cass. Sent del 11/11/2016 n. 23035, che hanno tutte conformemente escluso che l'iscrizione ipotecaria sia un atto esecutivo e perciò necessitante della preventiva notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria, nello specifico, atto previsto dall'art. 77 co. 2 bis del D.P.R. n. 602 del
1973, che stabilisce l'obbligo per l'Agente della Riscossione di notificare al proprietario dell'immobile l'avviso che in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni verrà iscritta ipoteca, ha natura di mera comunicazione per cui non è previsto alcun contenuto motivazionale particolare, salva l'indicazione dell'importo di cui si chiede il pagamento e il riferimento al titolo.
Infondata è infine il motivo circa la illegittimità della notifica effettuata al socio a seguito di dichiarazione di fallimento.
La Corte di Cassazione ha affermato che la notifica degli atti impositivi va effettuata in via eccezionale anche al fallito, quando si tratta di pretese tributarie ( come nel caso di specie) relative ad annualità
d'imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento, e dei cui debiti il fallito avrebbe potuto o dovuto rispondere una volta tornato in bonis ( Cfr in motivazione Cassazione Civile Sez. 5 Ord Num. 16107 del
16/6/2025 ) In tema di contenzioso tributario, l'ente impositore se decide discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, potrebbe contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti (Cass. 22 aprile 2024, n. 10760).
Infine la Giurisprudenza ha statuito che l' intimazione di pagamento opposta dal fallito tornato in bonis, a seguito di cartelle notificate al curatore con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei tributi oggetto delle stesse sulla base della sola avvenuta notificazione precedente al curatore fallimentare, che invece deve ritenersi inopponibile al contribuente. (Cass. 18/06/2025, n. 16427).
Nel caso di specie sussiste continuità nelle notificazioni nonostante una delle cartelle impugnate sia stata notificata all'indirizzo pec della procedura fallimentare Email_4, poiché di seguito la stessa cartella è confluita nella intimazione di pagamento10020239001824457000 notificata direttamente in data 14.4.2023 al Ricorrente_1 il quale non ha fatto tempestivamente valere la questione della eventuale inopponibilità nei propri confronti dell'atto presupposto, in quanto "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione". ( Cfr ex multis Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025).
In definitiva va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione per le entrate non tributarie e nel resto il ricorso va respinto.
A seguito del complessivo esito della lite va disposta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo 546/92 dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario competente in ordine alle entrate di natura non tributaria così come analiticamente indicate in motivazione. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti, come per legge con attribuzione in favore del procuratore costituito. Condanna altresì parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate, già ridotte ex art 15 comma 2 sexies Dlgs.vo 546/92, in euro 1890,00, oltre accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Salerno il 28 gennaio 2026 Il Presidente Estensore
Dott. F.Mario Fiore