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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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- 1. buoni fruttiferi postali - Diritto del RisparmioDi Grazia Ferdenzi · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 25 febbraio 2026
R. Persico – Buoni postali, Cassazione e tutela del consumatore: la protezione tradita del risparmio italiano Rivista di Diritto del Risparmio Buoni postali, Cassazione e tutela del consumatore: la protezione tradita del risparmio italiano[*] A cura dell'Avv. Rita PERSICO[**] The article critically analyses judgment no. 3868/2026 of the Court of Cassation on postal bonds,highlighting how it consolidates an approach that outlines a derogatory and less protective regime for […] Leggi tutto La Corte di Cassazione dà ragione a Poste Italiane: la mancata consegna del foglio informativo per i buoni fruttiferi non determina un diritto risarcitorio. Nota a Cass. Civ., Sez. I, 18 febbraio 2026, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/11/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1904/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Oggi 12 novembre 2025 innanzi al dott. Antonella Ioffredi, sono comparsi:
per e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'avv. FERDENZI GRAZIA,
[...] per l'avv. IANNIELLO LUISA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1904/2024 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), con il patrocinio dell'avv. FERDENZI GRAZIA, elettivamente
[...] C.F._4 domiciliati in B.GO SCACCHINI 9 PARMA, presso lo studio dell'avv. FERDENZI GRAZIA
RICORRENTI contro
( ), con il patrocinio dell'avv. IANNIELLO LUISA, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in CANCELLERIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto ricorso Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nei confronti di al fine di ottenere la condanna della resistente al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali conseguenti alla intervenuta prescrizione decennale dei buoni postali, emessi in data
22/10/2005 e sottoscritti originariamente da e , per la somma Controparte_2 Persona_1 pagina 2 di 6 complessiva di euro 25.000,00, danni asseritamente addebitabili ad inadempimento contrattuale dell'Ufficio, consistito nell' avere omesso di consegnare, ai sottoscrittori, il foglio informativo analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, come prescritto dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000, agli artt. 3 e
6, dal momento che a seguito del sopra citato Decreto non è più obbligatorio che le informazioni, riguardanti il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto ecc., siano riportate sul retro di ciascun titolo.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto e dedotto:
di essere contitolari di cinque buoni postali fruttiferi della serie 18B, per effetto della successione nei confronti di a sua volta erede degli originari sottoscrittori;
Persona_2
di essersi recati, nel marzo 2023, presso l'Ufficio Postale di Parma per compiere altre operazioni e nell'occasione di avere chiesto informazioni sul rendimento dei predetti buoni, nella convinzione che avessero durata ventennale, ma di avere appreso che non avrebbe potuto liquidare i CP_1 suddetti titoli in quanto prescritti, dal momento che la durata dei medesimi era da ricondursi a 18 mesi dalla data di emissione e che, dunque, la prescrizione decennale era maturata nell'aprile 2017;
che soltanto nel 2024, in seguito al rigetto della richiesta di rimborso dei cinque buoni postali per cui è causa, gli odierni ricorrenti sono stati posti in grado di esercitare il proprio diritto al rimborso e solo a partire da tale momento, quindi, può dirsi decorrere il termine decennale di prescrizione;
che, in ogni caso, anche qualora si voglia ritenere che il termine di prescrizione è maturato nell'aprile
2017, la mancata consegna del foglio informativo analitico, al momento della sottoscrizione dei buoni per cui è causa, ha cagionato una responsabilità precontrattuale e/o inadempimento contrattuale in capo a , data la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione verso la CP_1 clientela, con conseguente diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno subito, per effetto della suddetta omissione, da quantificarsi nella misura del capitale investito al momento della sottoscrizione dei suddetti buoni.
Conseguentemente, i ricorrenti hanno chiesto la condanna della resistente al risarcimento dei danni in misura pari ad euro 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di scadenza dei buoni postali al saldo, con vittoria delle spese processuali.
si è costituita, allegando di avere consegnato il foglio informativo analitico agli CP_1 investitori e che, comunque, lo stesso veniva affisso in tutti gli Uffici Postali, nei locali aperti al pubblico, ed eccependo la prescrizione decennale del credito. La resistente, pertanto, ha chiesto il pagina 3 di 6 rigetto della domanda per intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi.
A parere di questo giudicante, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che, benché i ricorrenti abbiano sostenuto che il loro credito non si è prescritto, gli stessi hanno unicamente proposto domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, così ammettendo l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale.
Non vi è dubbio che , al momento della consegna dei titoli, avrebbe dovuto consegnare ai CP_1 sottoscrittori anche il foglio informativo analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. Tale prescrizione è imposta dall'art. 3, comma 1, del D.M. del Tesoro del
19.12.2000, che disciplina le condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi, in quanto le caratteristiche di emissione dei titoli non devono più essere riportate sul retro dei medesimi. La suddetta prescrizione è, anche, riportata sul retro dei titoli prodotti dai ricorrenti (docc. 2-6), che, infatti, contengono soltanto la stampigliatura della serie di appartenenza (18B).
L'art. 6 del D.M. citato prevede anche che esponga, nei propri locali aperti al pubblico, CP_1
“un avviso sulle condizioni praticate”. La norma, però, prescrive, altresì, che detto avviso faccia rinvio
“per la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, ai fogli informativi analitici “che saranno consegnati ai sottoscrittori”.
Nel caso di specie, ha, solamente, allegato di avere consegnato il suindicato foglio CP_1 informativo, ma non ne ha fornito prova, in quanto, sulla copia prodotta in giudizio (doc. 3), manca la firma dei sottoscrittori per avvenuta consegna. Pertanto, parte resistente non ha assolto all'onere probatorio, che si ritiene posto a suo carico, essendo il fatto positivo ad essa più prossimo e non potendosi esigere la prova di un fatto negativo (in quanto non accaduto) dai ricorrenti.
Si ritiene, pertanto, che la mancata consegna del foglio informativo analitico, necessaria per rendere conoscibili agli investitori le condizioni dei buoni postali sottoscritti (in particolare, per quel che rileva in questa sede, la loro scadenza), abbia comportato che i ricorrenti sono incorsi nella prescrizione estintiva del proprio credito anche alla restituzione del capitale investito, in quanto, per le ragioni sopra esposte, non conoscendo la scadenza dei titolo, non si sono potuti attivare in tempo per riscuotere i buoni postali.
Si ritiene, inoltre, che, sul piano della responsabilità contrattuale, la condotta omissiva della resistente costituisca violazione, oltre che di un'obbligazione specifica imposta dal D.M. citato, anche del generale principio di correttezza e buona fede, di cui all'art. 1175 c.c., e del dovere di diligenza professionale, imposto dall'art. 1176 cpv. c.c. pagina 4 di 6 Secondo parte resistente, tuttavia, gli investitori avrebbero potuto e dovuto accertare, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, l'effettiva data di scadenza dei titoli e, di conseguenza, anche il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso del capitale investito e al pagamento degli interessi, e che, in conseguenza della condotta negligente degli stessi, si sarebbe interrotto il nesso causale tra la condotta negligente addebitata a ed il danno dai CP_1 medesimi lamentato.
Si ritiene, tuttavia, che onerare i risparmiatori, investitori non professionisti, quali quelli in causa, del dovere di ricercare informazioni dettagliate sui titoli acquistati, che non sono state fornite loro dall'intermediario, imporrebbe di rendere obbligatoria tale condotta già dal momento della sottoscrizione dei titoli, mentre, al contrario, la normativa è all'intermediario che impone l'obbligo specifico di fornire all'investitore le informazioni effettive e complete, idonee a consentirgli di esercitare i propri diritti senza incorrere nella prescrizione (v. da ultimo Corte d'appello di Milano, sentenza n. 1128/2025).
Tanto più che non ha allegato né provato che le suddette dettagliate informazioni fossero CP_1 acquisibili dagli investitori altrimenti, posto che l'art. 6 del D.M. cit., prevede, unicamente, che esse siano contenute nei citati fogli informativi analitici.
Alla luce di quanto sopra, deve essere condannata al risarcimento dei danni, da CP_1 quantificarsi in misura pari al capitale investito, ovvero nella somma di euro 25.000,00.
Su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria, dalla data della scadenza dei buoni alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, sono dovuti gli interessi legali dalla medesima data al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per il titolo di cui alla parte motiva, a risarcire i danni subiti da
[...]
e , che liquida in complessivi euro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
25.000,00, oltre rivalutazione monetaria, dalla data della scadenza alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, agli interessi legali, dalla medesima data pagina 5 di 6 al saldo.
Condanna parte resistente ala pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.077,00, per onorari, ed euro 264,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 %, sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Parma, 12 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Ioffredi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Oggi 12 novembre 2025 innanzi al dott. Antonella Ioffredi, sono comparsi:
per e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'avv. FERDENZI GRAZIA,
[...] per l'avv. IANNIELLO LUISA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1904/2024 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), con il patrocinio dell'avv. FERDENZI GRAZIA, elettivamente
[...] C.F._4 domiciliati in B.GO SCACCHINI 9 PARMA, presso lo studio dell'avv. FERDENZI GRAZIA
RICORRENTI contro
( ), con il patrocinio dell'avv. IANNIELLO LUISA, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in CANCELLERIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto ricorso Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nei confronti di al fine di ottenere la condanna della resistente al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali conseguenti alla intervenuta prescrizione decennale dei buoni postali, emessi in data
22/10/2005 e sottoscritti originariamente da e , per la somma Controparte_2 Persona_1 pagina 2 di 6 complessiva di euro 25.000,00, danni asseritamente addebitabili ad inadempimento contrattuale dell'Ufficio, consistito nell' avere omesso di consegnare, ai sottoscrittori, il foglio informativo analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, come prescritto dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000, agli artt. 3 e
6, dal momento che a seguito del sopra citato Decreto non è più obbligatorio che le informazioni, riguardanti il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto ecc., siano riportate sul retro di ciascun titolo.
In particolare, i ricorrenti hanno esposto e dedotto:
di essere contitolari di cinque buoni postali fruttiferi della serie 18B, per effetto della successione nei confronti di a sua volta erede degli originari sottoscrittori;
Persona_2
di essersi recati, nel marzo 2023, presso l'Ufficio Postale di Parma per compiere altre operazioni e nell'occasione di avere chiesto informazioni sul rendimento dei predetti buoni, nella convinzione che avessero durata ventennale, ma di avere appreso che non avrebbe potuto liquidare i CP_1 suddetti titoli in quanto prescritti, dal momento che la durata dei medesimi era da ricondursi a 18 mesi dalla data di emissione e che, dunque, la prescrizione decennale era maturata nell'aprile 2017;
che soltanto nel 2024, in seguito al rigetto della richiesta di rimborso dei cinque buoni postali per cui è causa, gli odierni ricorrenti sono stati posti in grado di esercitare il proprio diritto al rimborso e solo a partire da tale momento, quindi, può dirsi decorrere il termine decennale di prescrizione;
che, in ogni caso, anche qualora si voglia ritenere che il termine di prescrizione è maturato nell'aprile
2017, la mancata consegna del foglio informativo analitico, al momento della sottoscrizione dei buoni per cui è causa, ha cagionato una responsabilità precontrattuale e/o inadempimento contrattuale in capo a , data la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione verso la CP_1 clientela, con conseguente diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno subito, per effetto della suddetta omissione, da quantificarsi nella misura del capitale investito al momento della sottoscrizione dei suddetti buoni.
Conseguentemente, i ricorrenti hanno chiesto la condanna della resistente al risarcimento dei danni in misura pari ad euro 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di scadenza dei buoni postali al saldo, con vittoria delle spese processuali.
si è costituita, allegando di avere consegnato il foglio informativo analitico agli CP_1 investitori e che, comunque, lo stesso veniva affisso in tutti gli Uffici Postali, nei locali aperti al pubblico, ed eccependo la prescrizione decennale del credito. La resistente, pertanto, ha chiesto il pagina 3 di 6 rigetto della domanda per intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi.
A parere di questo giudicante, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che, benché i ricorrenti abbiano sostenuto che il loro credito non si è prescritto, gli stessi hanno unicamente proposto domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, così ammettendo l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale.
Non vi è dubbio che , al momento della consegna dei titoli, avrebbe dovuto consegnare ai CP_1 sottoscrittori anche il foglio informativo analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. Tale prescrizione è imposta dall'art. 3, comma 1, del D.M. del Tesoro del
19.12.2000, che disciplina le condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi, in quanto le caratteristiche di emissione dei titoli non devono più essere riportate sul retro dei medesimi. La suddetta prescrizione è, anche, riportata sul retro dei titoli prodotti dai ricorrenti (docc. 2-6), che, infatti, contengono soltanto la stampigliatura della serie di appartenenza (18B).
L'art. 6 del D.M. citato prevede anche che esponga, nei propri locali aperti al pubblico, CP_1
“un avviso sulle condizioni praticate”. La norma, però, prescrive, altresì, che detto avviso faccia rinvio
“per la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, ai fogli informativi analitici “che saranno consegnati ai sottoscrittori”.
Nel caso di specie, ha, solamente, allegato di avere consegnato il suindicato foglio CP_1 informativo, ma non ne ha fornito prova, in quanto, sulla copia prodotta in giudizio (doc. 3), manca la firma dei sottoscrittori per avvenuta consegna. Pertanto, parte resistente non ha assolto all'onere probatorio, che si ritiene posto a suo carico, essendo il fatto positivo ad essa più prossimo e non potendosi esigere la prova di un fatto negativo (in quanto non accaduto) dai ricorrenti.
Si ritiene, pertanto, che la mancata consegna del foglio informativo analitico, necessaria per rendere conoscibili agli investitori le condizioni dei buoni postali sottoscritti (in particolare, per quel che rileva in questa sede, la loro scadenza), abbia comportato che i ricorrenti sono incorsi nella prescrizione estintiva del proprio credito anche alla restituzione del capitale investito, in quanto, per le ragioni sopra esposte, non conoscendo la scadenza dei titolo, non si sono potuti attivare in tempo per riscuotere i buoni postali.
Si ritiene, inoltre, che, sul piano della responsabilità contrattuale, la condotta omissiva della resistente costituisca violazione, oltre che di un'obbligazione specifica imposta dal D.M. citato, anche del generale principio di correttezza e buona fede, di cui all'art. 1175 c.c., e del dovere di diligenza professionale, imposto dall'art. 1176 cpv. c.c. pagina 4 di 6 Secondo parte resistente, tuttavia, gli investitori avrebbero potuto e dovuto accertare, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, l'effettiva data di scadenza dei titoli e, di conseguenza, anche il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso del capitale investito e al pagamento degli interessi, e che, in conseguenza della condotta negligente degli stessi, si sarebbe interrotto il nesso causale tra la condotta negligente addebitata a ed il danno dai CP_1 medesimi lamentato.
Si ritiene, tuttavia, che onerare i risparmiatori, investitori non professionisti, quali quelli in causa, del dovere di ricercare informazioni dettagliate sui titoli acquistati, che non sono state fornite loro dall'intermediario, imporrebbe di rendere obbligatoria tale condotta già dal momento della sottoscrizione dei titoli, mentre, al contrario, la normativa è all'intermediario che impone l'obbligo specifico di fornire all'investitore le informazioni effettive e complete, idonee a consentirgli di esercitare i propri diritti senza incorrere nella prescrizione (v. da ultimo Corte d'appello di Milano, sentenza n. 1128/2025).
Tanto più che non ha allegato né provato che le suddette dettagliate informazioni fossero CP_1 acquisibili dagli investitori altrimenti, posto che l'art. 6 del D.M. cit., prevede, unicamente, che esse siano contenute nei citati fogli informativi analitici.
Alla luce di quanto sopra, deve essere condannata al risarcimento dei danni, da CP_1 quantificarsi in misura pari al capitale investito, ovvero nella somma di euro 25.000,00.
Su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria, dalla data della scadenza dei buoni alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, sono dovuti gli interessi legali dalla medesima data al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per il titolo di cui alla parte motiva, a risarcire i danni subiti da
[...]
e , che liquida in complessivi euro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
25.000,00, oltre rivalutazione monetaria, dalla data della scadenza alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, agli interessi legali, dalla medesima data pagina 5 di 6 al saldo.
Condanna parte resistente ala pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.077,00, per onorari, ed euro 264,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 %, sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Parma, 12 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Ioffredi
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