Decreto cautelare 5 luglio 2024
Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00762/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2024, proposto da
Riva del Sole S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavia Pozzolini, Stefano Salimbeni, Maurizio Ruben e Mariacostanza Aterini, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Stefano Salimbeni in Firenze, via XX Settembre, 60;
contro
Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Falagiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento
del provvedimento del 20 giugno 2024 del Comune di Castiglione della Pescaia mediante il quale l’Amministrazione comunale ha ordinato alla società ricorrente la rimozione della segnaletica di divieto di accesso a stabilimento balneare in Loc. Riva del Sole, notificato in data 20 giugno 2024, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castiglione della Pescaia;
Vista la memoria del 5 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. IO CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto:
che la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Castiglione della Pescaia del 20 giugno 2024 recante l’ordine alla società ricorrente di rimozione della segnaletica di divieto di accesso a stabilimento balneare in loc. Riva del Sole;
che si è costituito il Comune di Castiglione della Pescaia, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso;
che nell’imminenza dell’udienza di discussione e precisamente con memoria depositata il 5 marzo 2026 la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che secondo un costante orientamento giurisprudenziale in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il Giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033);
Rilevato, pertanto che a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a., compensando le spese di lite in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e dell’andamento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
IO CH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CH | DO NI |
IL SEGRETARIO