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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.g.n. 1645/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
GI SE NI - Presidente
EN BE - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1645/2025 degli di volontaria giurisdizione
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Castrogiovanni Giuseppa) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Lombardo Fabio) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
1 26 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
4 novembre 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni trasferimento con telegramma o raccomandata almeno sette giorni prima, unitamente al nuovo recapito telefonico;
2. i coniugi dichiarano che la casa coniugale sita in Licata (AG) Via Moncenisio n. 44 è di proprietà esclusiva della signora e, pertanto, resterà alla sig.ra Parte_1 Pt_1 unitamente ai mobili che ne costituiscono l'arredamento;
[...]
3. i coniugi dichiarano che il ricavato della vendita dell'immobile sito in Licata (AG) Via
Trento n. 7 (foglio 119, part.194 sub 3), cointestato ad entrambi i coniugi, andrà unicamente ed interamente alla signora;
Parte_1
4. a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, il marito corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, e con decorrenza dal mese di dicembre 2025, un assegno di
Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, che sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T.; il primo aggiornamento avrà decorrenza dal mese di dicembre 2026;
Le spese extra assegno relative alla figlia resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
2 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. CP_ 5. l'assegno unico ed universale corrisposto dall' sarà ripartito in ragione del 50% cadauno;
6. i coniugi si concedono reciprocamente sin d'ora nullaosta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, impegnandosi vicendevolmente a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria;
7. il coniuge provvederà a corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, e con decorrenza dal mese di dicembre 2025, un assegno di
Euro 50,00 (cinquanta/00) mensili, che sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici
I.S.T.A.T.; il primo aggiornamento avrà decorrenza dal mese di dicembre 2026”;
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che, all'udienza cartolare del 26.11.2025, le parti hanno insistito nel ricorso;
3 che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
07/05/1976 e , nato ad [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 9.04.2005 a Palma di Montechiaro (AG), trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Licata al n. 8, parte II, serie B, dell'anno 2005;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, soprariportate;
nulla sulle spese;
dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune territorialmente competente.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 27.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EN BE GI SE NI
(atto firmato digitalmente)
4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
GI SE NI - Presidente
EN BE - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1645/2025 degli di volontaria giurisdizione
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Castrogiovanni Giuseppa) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Lombardo Fabio) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
1 26 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
4 novembre 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni trasferimento con telegramma o raccomandata almeno sette giorni prima, unitamente al nuovo recapito telefonico;
2. i coniugi dichiarano che la casa coniugale sita in Licata (AG) Via Moncenisio n. 44 è di proprietà esclusiva della signora e, pertanto, resterà alla sig.ra Parte_1 Pt_1 unitamente ai mobili che ne costituiscono l'arredamento;
[...]
3. i coniugi dichiarano che il ricavato della vendita dell'immobile sito in Licata (AG) Via
Trento n. 7 (foglio 119, part.194 sub 3), cointestato ad entrambi i coniugi, andrà unicamente ed interamente alla signora;
Parte_1
4. a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, il marito corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, e con decorrenza dal mese di dicembre 2025, un assegno di
Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, che sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T.; il primo aggiornamento avrà decorrenza dal mese di dicembre 2026;
Le spese extra assegno relative alla figlia resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
2 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. CP_ 5. l'assegno unico ed universale corrisposto dall' sarà ripartito in ragione del 50% cadauno;
6. i coniugi si concedono reciprocamente sin d'ora nullaosta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, impegnandosi vicendevolmente a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria;
7. il coniuge provvederà a corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, e con decorrenza dal mese di dicembre 2025, un assegno di
Euro 50,00 (cinquanta/00) mensili, che sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici
I.S.T.A.T.; il primo aggiornamento avrà decorrenza dal mese di dicembre 2026”;
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che, all'udienza cartolare del 26.11.2025, le parti hanno insistito nel ricorso;
3 che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
07/05/1976 e , nato ad [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 9.04.2005 a Palma di Montechiaro (AG), trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Licata al n. 8, parte II, serie B, dell'anno 2005;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, soprariportate;
nulla sulle spese;
dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune territorialmente competente.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 27.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EN BE GI SE NI
(atto firmato digitalmente)
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