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Sentenza 26 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: QU IO, nato a [...], il [...]; QU AN, nato a [...], il [...]; ME LE, nata a [...], il [...]; avverso la sentenza del 5 ottobre 2021, della Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 3 gennaio 2023 dall'avv. Andrea Aluisi, nell'interesse dei ricorrenti;
RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia a carico degli odierni ricorrenti, ha riqualificato in termini di bancarotta semplice Penale Sent. Sez. 5 Num. 3452 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 12/01/2023 l'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale (capo B), confermando la responsabilità - per tutti i ricorrenti - per il concorrente reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A). 2. Il ricorso si compone di due motivi di censura, entrambi formulati sotto il profilo del vizio di motivazione. In particolare: 2.1. con il primo, relativo alla contestazione di bancarotta patrimoniale, il ricorrente deduce che la corte territoriale, omettendo qualsiasi accertamento in ordine alla concreta pericolosità dell'operazione contestata, avrebbe errato nella lettura e nella percezione delle dichiarazioni rese dal teste MO (che, invece, secondo la difesa, avrebbe pienamente confermato la tesi difensiva in ordine ai pagamenti connessi all'asserito negozio dissinnulatorio) ed avrebbe del tutto pretermesso la valutazione del teste Di OI (dal quale, sempre secondo la prospettazione difensiva, emergerebbe la natura non distrattiva dell'operazione). 2.2. Con il secondo, invece, si lamenta, in relazione al reato di bancarotta documentale, l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. alla luce della breve periodo di tempo in cui si sarebbe protratta la condotta, dell'esistenza della documentazione contabile, dell'assenza di precedenti specifici e, complessivamente, della limitata lesione del bene giuridico protetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il primo motivo, relativo, per come si è detto, al capo A) della rubrica, è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile. Appare opportuno premettere che ai ricorrenti è contestato, nelle loro rispettive qualità (la Mevdes, quale titolare dell'impresa individuale Arredare Insieme MO, dichiarata fallita il 20 luglio 2014, NO ed NI NI, rispettivamente quale titolare e gestore di fatto della NI MO, cessionaria di parte dei beni della fallita) di aver distratto o comunque occultato una pluralità di beni della fallita, alcuni dei quali non rinvenuti al momento dell'inventario ed altri, invece, ceduti alla seconda (la NI MO) senza il pagamento di alcun corrispettivo. La corte territoriale, nel confermare la responsabilità dei ricorrenti, ciascuno di essi nelle loro rispettive qualità, ha dato atto di come il curatore, al momento dell'inventario, avesse rinvenuto una fattura (la n. 14 del 2013), emessa nei confronti della NI MO a seguito del cessione di alcuni pezzi di arredi, finalizzata ad una vendita promozionale che avrebbe dovuto essere svolta dalla stessa società NI MO. A fronte della richiesta di pagamento avanzata della curatela fallimentare, veniva prodotto un accordo intercorso tra le parti onde emergeva che il pagamento del fattura in questione era stato pattuito ratealmente sulla base 2 dell'effettiva vendita degli arredi ceduti dalla VE e di cui si sarebbe dovuto occupare lo stesso NI. Ebbene, per come evidenziato dallo stesso curatore, a prescindere dalla prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'NI delle spese legate alla pubblicità della liquidazione (esclusa dalla corte territoriale a fronte dell'equivocità delle dichiarazioni rese dalla persona incaricata dell'attività promozionale), da un canto non vi è prova certa dell'effettiva corresponsione del ricavato delle vendite di parte degli immobili (che si assume essere stata fatta in contanti), dall'altra lo stesso NI NO, dinanzi al curatore fallimentare, ha espressamente dichiarato di aver agito per aiutare l'ex moglie a sottrarre i beni mobili di proprietà di costei alle procedure di pignoramento in corso. Tanto è sufficiente, a prescindere, per come si è detto, dall'effettivo pagamento delle spese di pubblicità, per ritenere che l'operazione sia stata posta in essere dagli imputati al fine di modificare la titolarità soggettiva della proprietà di tali beni al preminente scopo di evitare le procedure di esproprio su di essi. Da ciò la finalità distrattiva dell'operazione. A fronte delle analitiche argomentazioni in precedenza evidenziate, le deduzioni volte a contestare la valutazione offerta dalla corte territoriale (peraltro mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi) si limitano a prospettare solo una diversa valutazione dei dati fattuali, alla luce di differenti criteri, ampiamente vagliati (e disattesi) dalla corte territoriale. Ed in quanto tali, non evidenziando alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili, atteso che il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata ed esula dai suoi poteri quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Quanto all'ulteriore profilo di censura, effettivamente la decisione di merito deve dar conto della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto e della riconoscibilità del dolo generico sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi) "indici di fraudolenza" necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa e, dall'altro, alla proiezione soggettiva di tale concreta messa in pericolo. Indici di fraudolenza rinvenibili, ad esempio, nella disamina del fatto distrattivo o dissipativo alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa si è realizzata;
nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a 3 cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi;
nella "distanza" (e, segnatamente, nell'irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione). Ebbene, sotto tale profilo, la corte territoriale ha dato atto non solo dell'esplicita finalità distrattiva (riconosciuta dall'NI dinanzi al curatore), ma anche della congiuntura economica in cui la condotta si è realizzata (pochi mesi prima del fallimento) e dei rapporti esistenti tra le due imprese (quella fallita e quella beneficiaria delle condotte distrattiva). E tanto è sufficiente a dar conto dell'oggettivo carattere fraudolento dell'atto e della proiezione soggettiva di tale dato. Tali elementi, per quanto non espressamente valutati sotto il profilo evidenziato, emergono con evidenza dal complessivo tenore della motivazione della sentenza impugnata. E tanto permette di ritenere ampiamente superata la censura (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500), dando conto della sua manifesta infondatezza. 2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile, atteso che in appello non risulta essere stata richiesta l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità e la questione, se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Cosicché sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282773). 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Con 'ere stensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 3 gennaio 2023 dall'avv. Andrea Aluisi, nell'interesse dei ricorrenti;
RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia a carico degli odierni ricorrenti, ha riqualificato in termini di bancarotta semplice Penale Sent. Sez. 5 Num. 3452 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 12/01/2023 l'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale (capo B), confermando la responsabilità - per tutti i ricorrenti - per il concorrente reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A). 2. Il ricorso si compone di due motivi di censura, entrambi formulati sotto il profilo del vizio di motivazione. In particolare: 2.1. con il primo, relativo alla contestazione di bancarotta patrimoniale, il ricorrente deduce che la corte territoriale, omettendo qualsiasi accertamento in ordine alla concreta pericolosità dell'operazione contestata, avrebbe errato nella lettura e nella percezione delle dichiarazioni rese dal teste MO (che, invece, secondo la difesa, avrebbe pienamente confermato la tesi difensiva in ordine ai pagamenti connessi all'asserito negozio dissinnulatorio) ed avrebbe del tutto pretermesso la valutazione del teste Di OI (dal quale, sempre secondo la prospettazione difensiva, emergerebbe la natura non distrattiva dell'operazione). 2.2. Con il secondo, invece, si lamenta, in relazione al reato di bancarotta documentale, l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. alla luce della breve periodo di tempo in cui si sarebbe protratta la condotta, dell'esistenza della documentazione contabile, dell'assenza di precedenti specifici e, complessivamente, della limitata lesione del bene giuridico protetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il primo motivo, relativo, per come si è detto, al capo A) della rubrica, è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile. Appare opportuno premettere che ai ricorrenti è contestato, nelle loro rispettive qualità (la Mevdes, quale titolare dell'impresa individuale Arredare Insieme MO, dichiarata fallita il 20 luglio 2014, NO ed NI NI, rispettivamente quale titolare e gestore di fatto della NI MO, cessionaria di parte dei beni della fallita) di aver distratto o comunque occultato una pluralità di beni della fallita, alcuni dei quali non rinvenuti al momento dell'inventario ed altri, invece, ceduti alla seconda (la NI MO) senza il pagamento di alcun corrispettivo. La corte territoriale, nel confermare la responsabilità dei ricorrenti, ciascuno di essi nelle loro rispettive qualità, ha dato atto di come il curatore, al momento dell'inventario, avesse rinvenuto una fattura (la n. 14 del 2013), emessa nei confronti della NI MO a seguito del cessione di alcuni pezzi di arredi, finalizzata ad una vendita promozionale che avrebbe dovuto essere svolta dalla stessa società NI MO. A fronte della richiesta di pagamento avanzata della curatela fallimentare, veniva prodotto un accordo intercorso tra le parti onde emergeva che il pagamento del fattura in questione era stato pattuito ratealmente sulla base 2 dell'effettiva vendita degli arredi ceduti dalla VE e di cui si sarebbe dovuto occupare lo stesso NI. Ebbene, per come evidenziato dallo stesso curatore, a prescindere dalla prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'NI delle spese legate alla pubblicità della liquidazione (esclusa dalla corte territoriale a fronte dell'equivocità delle dichiarazioni rese dalla persona incaricata dell'attività promozionale), da un canto non vi è prova certa dell'effettiva corresponsione del ricavato delle vendite di parte degli immobili (che si assume essere stata fatta in contanti), dall'altra lo stesso NI NO, dinanzi al curatore fallimentare, ha espressamente dichiarato di aver agito per aiutare l'ex moglie a sottrarre i beni mobili di proprietà di costei alle procedure di pignoramento in corso. Tanto è sufficiente, a prescindere, per come si è detto, dall'effettivo pagamento delle spese di pubblicità, per ritenere che l'operazione sia stata posta in essere dagli imputati al fine di modificare la titolarità soggettiva della proprietà di tali beni al preminente scopo di evitare le procedure di esproprio su di essi. Da ciò la finalità distrattiva dell'operazione. A fronte delle analitiche argomentazioni in precedenza evidenziate, le deduzioni volte a contestare la valutazione offerta dalla corte territoriale (peraltro mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi) si limitano a prospettare solo una diversa valutazione dei dati fattuali, alla luce di differenti criteri, ampiamente vagliati (e disattesi) dalla corte territoriale. Ed in quanto tali, non evidenziando alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili, atteso che il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata ed esula dai suoi poteri quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Quanto all'ulteriore profilo di censura, effettivamente la decisione di merito deve dar conto della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto e della riconoscibilità del dolo generico sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi) "indici di fraudolenza" necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa e, dall'altro, alla proiezione soggettiva di tale concreta messa in pericolo. Indici di fraudolenza rinvenibili, ad esempio, nella disamina del fatto distrattivo o dissipativo alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa si è realizzata;
nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a 3 cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi;
nella "distanza" (e, segnatamente, nell'irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione). Ebbene, sotto tale profilo, la corte territoriale ha dato atto non solo dell'esplicita finalità distrattiva (riconosciuta dall'NI dinanzi al curatore), ma anche della congiuntura economica in cui la condotta si è realizzata (pochi mesi prima del fallimento) e dei rapporti esistenti tra le due imprese (quella fallita e quella beneficiaria delle condotte distrattiva). E tanto è sufficiente a dar conto dell'oggettivo carattere fraudolento dell'atto e della proiezione soggettiva di tale dato. Tali elementi, per quanto non espressamente valutati sotto il profilo evidenziato, emergono con evidenza dal complessivo tenore della motivazione della sentenza impugnata. E tanto permette di ritenere ampiamente superata la censura (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500), dando conto della sua manifesta infondatezza. 2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile, atteso che in appello non risulta essere stata richiesta l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità e la questione, se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Cosicché sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282773). 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Con 'ere stensore Il Presidente