CASS
Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 16562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16562 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CE ER, nato a [...] il [...]; RR NC, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 1050 della Corte di appello dì Bari del 4 marzo 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianluigi PRATOLA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16562 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 17/11/2025 RITENUTO IN FATI-0 Dopo che, con sentenza del Tribunale di Trani del 27 gennaio 2021 - emessa a seguito di celebrazione del processo nelle forme del rito ordinario nel quale era stata esaminata anche la posizione di numerose altre persone il cui approfondimento qui ora non interessa - TI ER era stato condannato, in relazione ai tre capi di imputazione a lui contestati, tutti aventi quale loro oggetto la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti, alla pena, determinata a seguito della ritenuta continuazione fra i reati contestati, di anni 9 e mesi 8 di reclusione ed C 47.000,00 di multa, oltre accessori, e IR NC era stato condannato, ritenuto a sua volta responsabile di due dei reati a lui contestati, unificati sotto il vincolo della continuazione e ritenuta non operante la contestata recidiva, alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed C 26.000,00 di multa, la Corte distrettuale di Bari, adita dai due imputati, mentre ha, con sentenza del 4 marzo 2025, integralmente confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado a carico del IR, ha, in riforma di detta sentenza, assolto l'TI da uno dei reati a lui contestati e, previa riqualificazione dei restanti reati secondo i termini di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena a suo carico in anni 3 e mesi 10 di reclusione ed C 15.000,00 di multa. Avverso la sentenza della Corte di merito hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i due predetti imputati, ciascuno affidando le proprie lagnanze a 4 motivi di ricorso. Le censure del IR hanno avuto ad oggetto, quanto alla prima, la sua stessa identificazione personale come il soggetto autore dei due reati a lui attribuiti, questione che, sebbene avesse formato oggetto di un motivo di appello, non sarebbe stata adeguatamente affrontata dalla Corte di merito. Il successivo motivo di doglianza ha riguardato il ritenuto difetto di motivazione in relazione al motivo di gravame concernente la esclusione della possibilità di qualificare gli episodi delittuosi ascritti al ricorrente come integranti la ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. Con il terzo motivo di impugnazione è stata contestata dalla ricorrente difesa la legittimità della sentenza emessa dalla Corte barese sia in relazione alla violazione di legge sia in relazione al difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state escluse solo perché il ricorrente non avrebbe dato segni di resipiscenza. 2 Infine con il quarto motivo è stata lamentata, ancora con riferimento alla violazione di legge ed al difetto di motivazione, la determinazione della pena Inflitta che è stata dosata in misura superiore al minimo edittale senza che siano state esplicitate le ragioni di tale scostamento. Venendo, a questo punto, alla illustrazione sintetica dei motivi di ricorso formulati dalla difesa dell'TI, si rileva, quanto al primo ed al secondo motivo di impugnazione, entrambi riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censurato sia in relazione alla violazione di legge che al difetto di motivazione, che, ad avviso del ricorrente, avrebbe errato la Corte barese nel ritenere che il riconoscimento del beneficio era impossibile stante il fatto che il prevenuto non aveva reso confessione;
peraltro la esclusione di esso era stata disposta in assenza di una adeguata motivazione. Il successivo terzo motivo di ricorso attiene alla mancanza di motivazione sia in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente sia in ordine alla pena base sia in ordine all'aumento di pena applicato per la ritenuta continuazione. Infine, con il quarto motivo è lamentata la mancanza di motivazione in punto di applicazione delle pene accessorie irrogate a carico dell'TI nella forma del divieto di espatrio ed in quella della sospensione della patente di guida. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi per come proposti sono risultati infondati e, pertanto, gli stessi debbono essere rigettati. Con riferimento al ricorso del IR ed in particolare in relazione al primo motivo di impugnazione, riguardante la sua identificazione come il soggetto coinvolto nei diversi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana a lui contestati, osserva il Collegio che, per come emerge dalla sentenza censurata, la sua identificazione è stata il frutto dell'avvenuto confronto delle immagini fotografiche, riprese in occasione di taluni incontri intervenuti fra tale CO SA (congiunto di CO GN effettivo acquirente dello stupefacente) ed altra persona, corrispondenti all'effige di tale persona e quella ritraente il IR ricavata attraverso la banca dati Weblase - definita in sentenza come la banca dati che permette di estrapolare le foto dei soggetti fotosegnalati - che consentì, senza 3 "ombra di dubbio", di operare la piena corrispondenza fra il soggetto che aveva incontrato il CO, per ragioni intimamente connesse al traffico degli stupefacenti, ed il IR. A tali emergenze la difesa del ricorrente si limita a controbattere che gli agenti che eseguirono i controlli e scattarono le fotografie abbiano dichiarato nel corso della istruttoria dibattimentale che essi non conoscevano il IR;
ma si tratta, all'evidenza, di elemento che non consente di far sorgere dubbi rilevanti in merito all'avvenuto riconoscimento, posto che, per come emerge dalla motivazione della sentenza, la identificazione del IR non è avvenuta sulla base della conoscenza personale dell'individuo in questione in occasione della osservazione dell'incontro intervenuto fa il CO ed il suo ignoto interlocutore, ma in occasione del confronto, successivamente intervenuto, fra le immagini che ritraevano tale, fino ad allora, ignoto interlocutore del CO e quelle che, pacificamente, riproducevano l'effige del IR;
peraltro nella sentenza sono indicati anche gli altri, non isolati, elementi di riscontro a tale identificazione. La doglianza proposta dalla ricorrente difesa sul punto è, pertanto, priva di significato. Riguardo alla qualificazione dei fatti oggetto di imputazione nell'ambito della ipotesi di lieve entità, sanzionata dal comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, sebbene sia vero che non risulta essere stato eseguito alcun sequestro di sostanza stupefacente, la circostanza che, in relazione alla posizione del IR, le entità delle sostanze stupefacenti da lui trattate non potessero essere definite di esiguità tale da rientrare nell'ambito della ipotesi della lieve entità è logicamente desumibile dai rilevanti importi monetari del loro controvalore, per come emergenti dalle intercettazioni riguardanti conversazioni intrattenute dal CO oggetto di captazione. Si è di fronte ad ipotesi di cosiddetta "droga parlata", in relazione alle quali la esclusione della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, sebbene debba conseguire ad una valutazione rigorosa degli elementi indiziari, ben può derivare dall'avvenuto accertamento, con un alto grado di probabilità, del fatto che il controvalore monetario della sostanza stupefacente ceduta, sia elevato;
ciò deve, infatti, condurre, ove considerato unitamente alla sistematicità dei contatti finalizzati al traffico degli stupefacenti intervenuti fra il IR ed il CO, ad escludere la esiguità quantitativa della sostanza medesima, fattore questo idoneo a rendere la fattispecie esulante rispetto alla ipotesi di lieve entità. 4 Quanto al successivo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i è sufficiente osservare che, a fronte della esauriente motivazione contenuta nella sentenza censurata, riferita alla mancata allegazione di elementi di fatto che sarebbero stati idonei a giustificarne l'attribuzione, il ricorrente non ha evidenziato quali ragioni erano state, invece, prospettate di fronte ai giudici del merito e non erano state da questi prese in esame;
sotto il descritto profilo la doglianza va, pertanto, dichiarata aspecifica in quanto non si confronta efficacemente con le reali ragioni che avevano spinto i giudici del merito ad escludere il beneficio in questione e, pertanto, esso va dichiarato inammissibile. L'ultimo motivo della impugnazione presentata dal IR attiene alla determinazione della pena;
sostiene il ricorrente che essendosi i giudici del merito attestati, quanto alla pena base, su di una pena superiore al minimo edittale, la sentenza sarebbe manchevole in quanto di tale scostamento non è stata data alcuna spiegazione;
anche in questo caso si tratta di doglianza priva di pregio;
infatti va in primo luogo rilevato che, sebbene superiore al minimo edittale, la pena in base alla quale è stato determinato il trattamento sanzionatorio inflitto al IR è comunque non superiore al medio edittale;
invero, a fronte di una dichiarata forcella edittale oscillante, quanto alla pena detentiva (unica in relazione alla quale è sviluppata la censura) fra un minimo di 2 anni di reclusione ed un massimo di 6 anni, il medio edittale, calcolato, come correttamente deve essere fatto, non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Così: Corte di cassazione, Sezione V penale, 7 novembre 2025, n. 36407, rv 288953; Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29968, rv 276288), si attesta su 4 anni di reclusione;
quindi si osserva che la pena base inflitta al IR coincide con tale valore. Appare, pertanto, pertinente, onde dimostrare la mancanza di fondatezza della doglianza ora in esame, il richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, laddove contenuta entro il medio edittale, la pena inflitta non necessita di specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla sua ritenuta congruità rispetto ai fatti accertati (Corte di cassazione, Sezione II penale, 21 luglio 2017, n. 36104, rv 271243; Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 settembre 2009, n. 36245, rv 245596; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 3 settembre 1996, n. 8156, rv 205540). 5 Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono il ricorso proposto dall'imputato IR va dichiarato infondato e, pertanto, rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod.. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. Passando al ricorso redatto nell'interesse di TI ER, si rileva, quanto ai prime due motivi di doglianza, che la esclusione delle circostanze attenuanti generiche - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente il quale ha evocato una motivazione secondo la quale sarebbe stata considerata dai giudici del gravame ostativa la mancata confessione del ricorrente - è stata disposta, non diversamente da quanto già rilevato quanto alla posizione del IR, stante la carenza di elementi di giudizio che le avrebbero giustificate;
a tale motivazione, indubbiamente esente dal vizio di violazione di legge, il ricorrente ha, in termini del tutto generici, replicato osservando che, invece, in sede di gravame le ragioni per le quali il beneficio doveva essere disposto erano state rappresentate attraverso la indicazione dello stato di incensuratezza del prevenuto, della mancanza di "carichi" su di lui pendenti e del corretto comportamento processuale;
si tratta di elementi che, quanto ai primi due, appaiono inidonei, anche per espressa previsione legislativa, a giustificare il trattamento di speciale favore in quanto non espressivi di un qualche "merito" ma rispondenti a quella che dovrebbe essere la regolarità comportamentale dei consociati, mentre, in relazione al terzo, esso risulta addirittura motivatamente smentito nella sentenza impugnata, senza che ciò sia stato negato in sede di impugnazione, avendo la Corte territoriale evidenziato, invece, il comportamento non limpido del prevenuto nel corso del processo, avendo questi rilasciato dichiarazioni spontanee nel corso della udienza del 28 gennaio 2025, il cui contenuto è stato smentito nel corso della Istruttoria dibattimentale. Sul punto, osserva il Collegio che, sebbene di regola non siano sindacabili in senso per lui pregiudizievole ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le scelte defensionali dell'imputato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 gennaio 2017, n. 3396, rv 268927), al quale è consentito anche di negare il vero, non può, egualmente, considerarsi commendevole e tale da determinare il riconoscimento di benefici a livello di dosimetria sanzionatoria, il comportamento processuale dell'imputato che, nel corso del giudizio, non si sia limitato a negare il vero ma abbia, invece, affermato il falso (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 8 maggio 2018, n. 20115, rv 272747). 6 Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, riguardante la determinazione della pena, osserva il Collegio che, in relazione alla individuazione della pena base per il più grave degli episodi in contestazione, cioè quello di cui al punto 47.4 del libello accusatorio, la sanzione di anni 2 e mesi 2 di reclusione, considerata la contestata continuazione interna, appare congruamente commisurata, pur in considerazione dell'avvenuta derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, ove si tenga conto che la pena è riferita a ben 4 cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, mentre l'aumento per la continuazione, riferito sia agli altri 16 episodi delittuosi contestati sub 47 del capo di imputazione sia gli altri episodi di cui al capo 48, contenuto in un mese di reclusione ed C 500,00 per ciascuno dei primi ed in mesi 4 di reclusione ed C 1.000,00 per tutti i restanti, risulta essere, per ciascuno di essi, di entità adeguatamente contenuta, sì da fare escludere che i giudici del merito abbiano abusato del potere discrezionale loro attribuito dall'art. 81, cpv. cod. pen (nel senso ora seguìto sì veda, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 novembre 2022, n. 44428, rv 284005). Infine in relazione alla applicazione delle sanzioni accessorie del divieto di espatrio e della sospensione della patente di guida automobilistica, la doglianza ora introdotta è inammissibile, posto che le due relative questioni non avevano formato oggetto di ricorso in grado di appello, di tal che esse non possono essere sollevate per la prima volta ora di fronte a questa Corte di legittimità. Anche il ricorso di TI deve, pertanto, essere rigettato ed anche questo ricorrente va condannato, visto l'art. 616, al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2025
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianluigi PRATOLA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16562 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 17/11/2025 RITENUTO IN FATI-0 Dopo che, con sentenza del Tribunale di Trani del 27 gennaio 2021 - emessa a seguito di celebrazione del processo nelle forme del rito ordinario nel quale era stata esaminata anche la posizione di numerose altre persone il cui approfondimento qui ora non interessa - TI ER era stato condannato, in relazione ai tre capi di imputazione a lui contestati, tutti aventi quale loro oggetto la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti, alla pena, determinata a seguito della ritenuta continuazione fra i reati contestati, di anni 9 e mesi 8 di reclusione ed C 47.000,00 di multa, oltre accessori, e IR NC era stato condannato, ritenuto a sua volta responsabile di due dei reati a lui contestati, unificati sotto il vincolo della continuazione e ritenuta non operante la contestata recidiva, alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed C 26.000,00 di multa, la Corte distrettuale di Bari, adita dai due imputati, mentre ha, con sentenza del 4 marzo 2025, integralmente confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado a carico del IR, ha, in riforma di detta sentenza, assolto l'TI da uno dei reati a lui contestati e, previa riqualificazione dei restanti reati secondo i termini di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena a suo carico in anni 3 e mesi 10 di reclusione ed C 15.000,00 di multa. Avverso la sentenza della Corte di merito hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i due predetti imputati, ciascuno affidando le proprie lagnanze a 4 motivi di ricorso. Le censure del IR hanno avuto ad oggetto, quanto alla prima, la sua stessa identificazione personale come il soggetto autore dei due reati a lui attribuiti, questione che, sebbene avesse formato oggetto di un motivo di appello, non sarebbe stata adeguatamente affrontata dalla Corte di merito. Il successivo motivo di doglianza ha riguardato il ritenuto difetto di motivazione in relazione al motivo di gravame concernente la esclusione della possibilità di qualificare gli episodi delittuosi ascritti al ricorrente come integranti la ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. Con il terzo motivo di impugnazione è stata contestata dalla ricorrente difesa la legittimità della sentenza emessa dalla Corte barese sia in relazione alla violazione di legge sia in relazione al difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state escluse solo perché il ricorrente non avrebbe dato segni di resipiscenza. 2 Infine con il quarto motivo è stata lamentata, ancora con riferimento alla violazione di legge ed al difetto di motivazione, la determinazione della pena Inflitta che è stata dosata in misura superiore al minimo edittale senza che siano state esplicitate le ragioni di tale scostamento. Venendo, a questo punto, alla illustrazione sintetica dei motivi di ricorso formulati dalla difesa dell'TI, si rileva, quanto al primo ed al secondo motivo di impugnazione, entrambi riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censurato sia in relazione alla violazione di legge che al difetto di motivazione, che, ad avviso del ricorrente, avrebbe errato la Corte barese nel ritenere che il riconoscimento del beneficio era impossibile stante il fatto che il prevenuto non aveva reso confessione;
peraltro la esclusione di esso era stata disposta in assenza di una adeguata motivazione. Il successivo terzo motivo di ricorso attiene alla mancanza di motivazione sia in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente sia in ordine alla pena base sia in ordine all'aumento di pena applicato per la ritenuta continuazione. Infine, con il quarto motivo è lamentata la mancanza di motivazione in punto di applicazione delle pene accessorie irrogate a carico dell'TI nella forma del divieto di espatrio ed in quella della sospensione della patente di guida. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi per come proposti sono risultati infondati e, pertanto, gli stessi debbono essere rigettati. Con riferimento al ricorso del IR ed in particolare in relazione al primo motivo di impugnazione, riguardante la sua identificazione come il soggetto coinvolto nei diversi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana a lui contestati, osserva il Collegio che, per come emerge dalla sentenza censurata, la sua identificazione è stata il frutto dell'avvenuto confronto delle immagini fotografiche, riprese in occasione di taluni incontri intervenuti fra tale CO SA (congiunto di CO GN effettivo acquirente dello stupefacente) ed altra persona, corrispondenti all'effige di tale persona e quella ritraente il IR ricavata attraverso la banca dati Weblase - definita in sentenza come la banca dati che permette di estrapolare le foto dei soggetti fotosegnalati - che consentì, senza 3 "ombra di dubbio", di operare la piena corrispondenza fra il soggetto che aveva incontrato il CO, per ragioni intimamente connesse al traffico degli stupefacenti, ed il IR. A tali emergenze la difesa del ricorrente si limita a controbattere che gli agenti che eseguirono i controlli e scattarono le fotografie abbiano dichiarato nel corso della istruttoria dibattimentale che essi non conoscevano il IR;
ma si tratta, all'evidenza, di elemento che non consente di far sorgere dubbi rilevanti in merito all'avvenuto riconoscimento, posto che, per come emerge dalla motivazione della sentenza, la identificazione del IR non è avvenuta sulla base della conoscenza personale dell'individuo in questione in occasione della osservazione dell'incontro intervenuto fa il CO ed il suo ignoto interlocutore, ma in occasione del confronto, successivamente intervenuto, fra le immagini che ritraevano tale, fino ad allora, ignoto interlocutore del CO e quelle che, pacificamente, riproducevano l'effige del IR;
peraltro nella sentenza sono indicati anche gli altri, non isolati, elementi di riscontro a tale identificazione. La doglianza proposta dalla ricorrente difesa sul punto è, pertanto, priva di significato. Riguardo alla qualificazione dei fatti oggetto di imputazione nell'ambito della ipotesi di lieve entità, sanzionata dal comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, sebbene sia vero che non risulta essere stato eseguito alcun sequestro di sostanza stupefacente, la circostanza che, in relazione alla posizione del IR, le entità delle sostanze stupefacenti da lui trattate non potessero essere definite di esiguità tale da rientrare nell'ambito della ipotesi della lieve entità è logicamente desumibile dai rilevanti importi monetari del loro controvalore, per come emergenti dalle intercettazioni riguardanti conversazioni intrattenute dal CO oggetto di captazione. Si è di fronte ad ipotesi di cosiddetta "droga parlata", in relazione alle quali la esclusione della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, sebbene debba conseguire ad una valutazione rigorosa degli elementi indiziari, ben può derivare dall'avvenuto accertamento, con un alto grado di probabilità, del fatto che il controvalore monetario della sostanza stupefacente ceduta, sia elevato;
ciò deve, infatti, condurre, ove considerato unitamente alla sistematicità dei contatti finalizzati al traffico degli stupefacenti intervenuti fra il IR ed il CO, ad escludere la esiguità quantitativa della sostanza medesima, fattore questo idoneo a rendere la fattispecie esulante rispetto alla ipotesi di lieve entità. 4 Quanto al successivo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i è sufficiente osservare che, a fronte della esauriente motivazione contenuta nella sentenza censurata, riferita alla mancata allegazione di elementi di fatto che sarebbero stati idonei a giustificarne l'attribuzione, il ricorrente non ha evidenziato quali ragioni erano state, invece, prospettate di fronte ai giudici del merito e non erano state da questi prese in esame;
sotto il descritto profilo la doglianza va, pertanto, dichiarata aspecifica in quanto non si confronta efficacemente con le reali ragioni che avevano spinto i giudici del merito ad escludere il beneficio in questione e, pertanto, esso va dichiarato inammissibile. L'ultimo motivo della impugnazione presentata dal IR attiene alla determinazione della pena;
sostiene il ricorrente che essendosi i giudici del merito attestati, quanto alla pena base, su di una pena superiore al minimo edittale, la sentenza sarebbe manchevole in quanto di tale scostamento non è stata data alcuna spiegazione;
anche in questo caso si tratta di doglianza priva di pregio;
infatti va in primo luogo rilevato che, sebbene superiore al minimo edittale, la pena in base alla quale è stato determinato il trattamento sanzionatorio inflitto al IR è comunque non superiore al medio edittale;
invero, a fronte di una dichiarata forcella edittale oscillante, quanto alla pena detentiva (unica in relazione alla quale è sviluppata la censura) fra un minimo di 2 anni di reclusione ed un massimo di 6 anni, il medio edittale, calcolato, come correttamente deve essere fatto, non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Così: Corte di cassazione, Sezione V penale, 7 novembre 2025, n. 36407, rv 288953; Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29968, rv 276288), si attesta su 4 anni di reclusione;
quindi si osserva che la pena base inflitta al IR coincide con tale valore. Appare, pertanto, pertinente, onde dimostrare la mancanza di fondatezza della doglianza ora in esame, il richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, laddove contenuta entro il medio edittale, la pena inflitta non necessita di specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla sua ritenuta congruità rispetto ai fatti accertati (Corte di cassazione, Sezione II penale, 21 luglio 2017, n. 36104, rv 271243; Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 settembre 2009, n. 36245, rv 245596; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 3 settembre 1996, n. 8156, rv 205540). 5 Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono il ricorso proposto dall'imputato IR va dichiarato infondato e, pertanto, rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod.. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. Passando al ricorso redatto nell'interesse di TI ER, si rileva, quanto ai prime due motivi di doglianza, che la esclusione delle circostanze attenuanti generiche - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente il quale ha evocato una motivazione secondo la quale sarebbe stata considerata dai giudici del gravame ostativa la mancata confessione del ricorrente - è stata disposta, non diversamente da quanto già rilevato quanto alla posizione del IR, stante la carenza di elementi di giudizio che le avrebbero giustificate;
a tale motivazione, indubbiamente esente dal vizio di violazione di legge, il ricorrente ha, in termini del tutto generici, replicato osservando che, invece, in sede di gravame le ragioni per le quali il beneficio doveva essere disposto erano state rappresentate attraverso la indicazione dello stato di incensuratezza del prevenuto, della mancanza di "carichi" su di lui pendenti e del corretto comportamento processuale;
si tratta di elementi che, quanto ai primi due, appaiono inidonei, anche per espressa previsione legislativa, a giustificare il trattamento di speciale favore in quanto non espressivi di un qualche "merito" ma rispondenti a quella che dovrebbe essere la regolarità comportamentale dei consociati, mentre, in relazione al terzo, esso risulta addirittura motivatamente smentito nella sentenza impugnata, senza che ciò sia stato negato in sede di impugnazione, avendo la Corte territoriale evidenziato, invece, il comportamento non limpido del prevenuto nel corso del processo, avendo questi rilasciato dichiarazioni spontanee nel corso della udienza del 28 gennaio 2025, il cui contenuto è stato smentito nel corso della Istruttoria dibattimentale. Sul punto, osserva il Collegio che, sebbene di regola non siano sindacabili in senso per lui pregiudizievole ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le scelte defensionali dell'imputato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 gennaio 2017, n. 3396, rv 268927), al quale è consentito anche di negare il vero, non può, egualmente, considerarsi commendevole e tale da determinare il riconoscimento di benefici a livello di dosimetria sanzionatoria, il comportamento processuale dell'imputato che, nel corso del giudizio, non si sia limitato a negare il vero ma abbia, invece, affermato il falso (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 8 maggio 2018, n. 20115, rv 272747). 6 Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, riguardante la determinazione della pena, osserva il Collegio che, in relazione alla individuazione della pena base per il più grave degli episodi in contestazione, cioè quello di cui al punto 47.4 del libello accusatorio, la sanzione di anni 2 e mesi 2 di reclusione, considerata la contestata continuazione interna, appare congruamente commisurata, pur in considerazione dell'avvenuta derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, ove si tenga conto che la pena è riferita a ben 4 cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, mentre l'aumento per la continuazione, riferito sia agli altri 16 episodi delittuosi contestati sub 47 del capo di imputazione sia gli altri episodi di cui al capo 48, contenuto in un mese di reclusione ed C 500,00 per ciascuno dei primi ed in mesi 4 di reclusione ed C 1.000,00 per tutti i restanti, risulta essere, per ciascuno di essi, di entità adeguatamente contenuta, sì da fare escludere che i giudici del merito abbiano abusato del potere discrezionale loro attribuito dall'art. 81, cpv. cod. pen (nel senso ora seguìto sì veda, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 novembre 2022, n. 44428, rv 284005). Infine in relazione alla applicazione delle sanzioni accessorie del divieto di espatrio e della sospensione della patente di guida automobilistica, la doglianza ora introdotta è inammissibile, posto che le due relative questioni non avevano formato oggetto di ricorso in grado di appello, di tal che esse non possono essere sollevate per la prima volta ora di fronte a questa Corte di legittimità. Anche il ricorso di TI deve, pertanto, essere rigettato ed anche questo ricorrente va condannato, visto l'art. 616, al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2025