Art. 2.
Resta ferma l'applicazione delle aliquote stabilite dai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della tariffa allegato A al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 , alle azioni ed ai titoli similari costituenti il capitale sociale nei riguardi delle societa' che, secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, abbiano investito, almeno sei mesi prima della data di chiusura dell'esercizio, in conformita dell'oggetto sociale, nei titoli soggetti alla imposta di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della presente legge un importo non inferiore al 65 per cento del capitale imponibile risultante dalla valutazione effettuata ai sensi degli articoli 4 e 5 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 , e successive modificazioni.
Resta ferma l'applicazione delle aliquote stabilite dai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della tariffa allegato A al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 , alle azioni ed ai titoli similari costituenti il capitale sociale nei riguardi delle societa' che, secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, abbiano investito, almeno sei mesi prima della data di chiusura dell'esercizio, in conformita dell'oggetto sociale, nei titoli soggetti alla imposta di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della presente legge un importo non inferiore al 65 per cento del capitale imponibile risultante dalla valutazione effettuata ai sensi degli articoli 4 e 5 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 , e successive modificazioni.