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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/05/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1144/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1144/2024
Udienza del 08/05/2025
Oggi 08/05/2025, innanzi al giudice Luca Coppola compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. COSTANZA MESITI per delega dell'avv. DOMENICO MESITI;
Per parte convenuta, l'avv. PATRIZIA PAOLA CIANCI
I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa e precisare le conclusioni.
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Mesiti fa presente che nelle tabelle per la lesione oggetto di causa viene riconosciuto CP_1
un indennizzo fino al 30% e che per quelle deturpanti non interessanti il volto ed il collo le predette tabelle arrivano sino al 12%. Chiede il rinnovo della perizia.
L'avv. Cianci fa presente che in via amministrativa era stato richiesto dal ricorrente il 6%. Fa presente che la cicatrice non possa essere qualificata come deturpante il volto. Si oppone alla richiesta di rinnovo della perizia e chiede il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni formulate nei propri atti introduttivi, scritti e verbali di causa.
I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1144/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da pagina1 di 4 rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO MESITI;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA PATRIZIA CIANCI;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio l al fine di Parte_1 CP_1 ottenerne la condanna al pagamento della rendita di cui all'art. 13
D.Lgs. 38/2000 nella misura corrispondente al 25% di invalidità ovvero, in via subordinata, al pagamento di una rendita od all'indennizzo in capitale parametrato al grado di invalidità riconosciuto in corso di causa, premettendo di aver subito un infortunio sul lavoro in data 03.01.2023, allorché, alle dipendenze dell' mentre era Parte_2 intento nello svolgimento di mansioni di scarico di arance, appoggiava una cassetta su un rastrello, che si ribaltava, provocandogli una grave ferita al volto, giudicata dall' quale CP_1 infortunio sul lavoro, con riconoscimento di 26 giorni di invalidità temporanea assoluta, ma senza riscontro di alcuna menomazione all'integrità psico-fisica indennizzabile.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda, ritenendo che i postumi invalidanti dovessero ritenersi tali da integrare un'invalidità non superiore al 3%, così come già riconosciuto da essa resistente.
2.- La domanda è parzialmente fondata.
3.- E' pacifica fra le parti la dinamica del sinistro, così come allegato dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, non essendo, inoltre, contestato dall'ente resistente la natura di infortunio sul lavoro della lesione occorsa al Pt_1
4.- Unico fatto sul quale le parti sono in disaccordo attiene al grado di invalidità da riconoscersi al lavoratore per la cicatrice riportata al volto in conseguenza dell'evento.
pagina2 di 4 4.1.- A tal fine, nel corso del giudizio è stata disposta CTU, le cui conclusioni possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte all'esito di corretta indagine, compiuta in assenza di vizi logici e metodologici, all'esito della quale, il Consulente ha accertato che il è affetto da “Esiti Pt_1 cicatriziali di FLC regione zigomatica di sx con perdita di sostanza in assenza di danno funzionale”. Tale condizione morbosa è riconducibile all'infortunio sul lavoro in oggetto con le modalità indicate dal ricorrente e determina una menomazione dell'integrità psico-fisica che valutata secondo le tabelle allegate al D.L. n.
38/2000 è causa di un danno pari al 006%. Allo stato attuale la cicatrice è ben consolidata, asciutta, in assenza di dismorfismi funzionali. Contrariamente a quanto afferma l'Ente vi è un danno estetico permanente non deturpante o che possa creare pregiudizio fisionomico o fisiognomico, ma la perdita di sostanza indicata al pronto soccorso, ha lasciato una cicatrice con i lembi distanti e bisogna tenerne in debito conto così come bisogna considerare che si tratta di una persona giovane che anche se di sesso maschile per la posizione della cicatrice non può essere camuffata dalla barba”.
5.- Alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda va, pertanto, accolta, seppur l' debba essere condannato al CP_1 pagamento di un indennizzo in capitale, pari al 6% di inabilità permanente dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Il credito va maggiorato degli interessi legali ovvero della rivalutazione, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse.
6.- Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate in misura pari alla metà, mentre le restanti devono essere poste in capo all' e sono liquidate come da CP_1 dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
6.1.- Le spese di CTU devono essere poste in capo all' CP_1
P Q M
pagina3 di 4 CONDANNA l' al pagamento in favore del ricorrente di un CP_1 indennizzo in capitale pari al 6% di inabilità permanente a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi o rivalutazione nella misura indicata in parte motiva;
PONE in capo all' le spese del presente giudizio, che, CP_1 compensate in misura pari alla metà, sono liquidate in complessivi euro 1.348,50, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo all' . CP_1
Palmi, 08/05/2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1144/2024
Udienza del 08/05/2025
Oggi 08/05/2025, innanzi al giudice Luca Coppola compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. COSTANZA MESITI per delega dell'avv. DOMENICO MESITI;
Per parte convenuta, l'avv. PATRIZIA PAOLA CIANCI
I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa e precisare le conclusioni.
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Mesiti fa presente che nelle tabelle per la lesione oggetto di causa viene riconosciuto CP_1
un indennizzo fino al 30% e che per quelle deturpanti non interessanti il volto ed il collo le predette tabelle arrivano sino al 12%. Chiede il rinnovo della perizia.
L'avv. Cianci fa presente che in via amministrativa era stato richiesto dal ricorrente il 6%. Fa presente che la cicatrice non possa essere qualificata come deturpante il volto. Si oppone alla richiesta di rinnovo della perizia e chiede il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni formulate nei propri atti introduttivi, scritti e verbali di causa.
I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1144/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da pagina1 di 4 rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO MESITI;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA PATRIZIA CIANCI;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio l al fine di Parte_1 CP_1 ottenerne la condanna al pagamento della rendita di cui all'art. 13
D.Lgs. 38/2000 nella misura corrispondente al 25% di invalidità ovvero, in via subordinata, al pagamento di una rendita od all'indennizzo in capitale parametrato al grado di invalidità riconosciuto in corso di causa, premettendo di aver subito un infortunio sul lavoro in data 03.01.2023, allorché, alle dipendenze dell' mentre era Parte_2 intento nello svolgimento di mansioni di scarico di arance, appoggiava una cassetta su un rastrello, che si ribaltava, provocandogli una grave ferita al volto, giudicata dall' quale CP_1 infortunio sul lavoro, con riconoscimento di 26 giorni di invalidità temporanea assoluta, ma senza riscontro di alcuna menomazione all'integrità psico-fisica indennizzabile.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda, ritenendo che i postumi invalidanti dovessero ritenersi tali da integrare un'invalidità non superiore al 3%, così come già riconosciuto da essa resistente.
2.- La domanda è parzialmente fondata.
3.- E' pacifica fra le parti la dinamica del sinistro, così come allegato dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, non essendo, inoltre, contestato dall'ente resistente la natura di infortunio sul lavoro della lesione occorsa al Pt_1
4.- Unico fatto sul quale le parti sono in disaccordo attiene al grado di invalidità da riconoscersi al lavoratore per la cicatrice riportata al volto in conseguenza dell'evento.
pagina2 di 4 4.1.- A tal fine, nel corso del giudizio è stata disposta CTU, le cui conclusioni possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte all'esito di corretta indagine, compiuta in assenza di vizi logici e metodologici, all'esito della quale, il Consulente ha accertato che il è affetto da “Esiti Pt_1 cicatriziali di FLC regione zigomatica di sx con perdita di sostanza in assenza di danno funzionale”. Tale condizione morbosa è riconducibile all'infortunio sul lavoro in oggetto con le modalità indicate dal ricorrente e determina una menomazione dell'integrità psico-fisica che valutata secondo le tabelle allegate al D.L. n.
38/2000 è causa di un danno pari al 006%. Allo stato attuale la cicatrice è ben consolidata, asciutta, in assenza di dismorfismi funzionali. Contrariamente a quanto afferma l'Ente vi è un danno estetico permanente non deturpante o che possa creare pregiudizio fisionomico o fisiognomico, ma la perdita di sostanza indicata al pronto soccorso, ha lasciato una cicatrice con i lembi distanti e bisogna tenerne in debito conto così come bisogna considerare che si tratta di una persona giovane che anche se di sesso maschile per la posizione della cicatrice non può essere camuffata dalla barba”.
5.- Alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda va, pertanto, accolta, seppur l' debba essere condannato al CP_1 pagamento di un indennizzo in capitale, pari al 6% di inabilità permanente dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Il credito va maggiorato degli interessi legali ovvero della rivalutazione, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse.
6.- Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate in misura pari alla metà, mentre le restanti devono essere poste in capo all' e sono liquidate come da CP_1 dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
6.1.- Le spese di CTU devono essere poste in capo all' CP_1
P Q M
pagina3 di 4 CONDANNA l' al pagamento in favore del ricorrente di un CP_1 indennizzo in capitale pari al 6% di inabilità permanente a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi o rivalutazione nella misura indicata in parte motiva;
PONE in capo all' le spese del presente giudizio, che, CP_1 compensate in misura pari alla metà, sono liquidate in complessivi euro 1.348,50, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo all' . CP_1
Palmi, 08/05/2025
Il giudice
Luca Coppola
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