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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa
MA TA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6458 del R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: “Usucapione”,
riservata in decisione all'udienza del 5 novembre 2025, con la concessione del termine di gg. 30 per il deposito di memoria conclusionale, e vertente
TRA
(c.f.: , rapp.to e difeso, giusta procura allegata all'atto Parte_1 C.F._1
di citazione dall'avv. Margherita Basso ed elettivamente domiciliato in Mondragone (CE) alla Via
Garigliano 5
(attore)
E
(c.f.: ); (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._7 Parte_7 C.F._8 Parte_8
(c.f.: ) C.F._9
(convenuti-contumaci) CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da atti, verbali di causa e - da ultimo - come da comparsa conclusionale depositati in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
al fine di sentir accertare e dichiarare l'avvenuta
[...] Parte_7 Parte_8
usucapione, in suo favore, del fondo rustico sito in Cellole riportato nell'ex ruolo utenti demaniali sul foglio 148, particella 15/ag esteso are 47,80 confinante con collettore di macchine vecchie,
collettore centrale in sinistra e strada, riportato nel nuovo catasto rustico alla partita 1163 in ditta
Comune di Sessa Aurunca foglio di mappa 148, particella 2 di maggiore superficie 85.99.77, di proprietà dei convenuti - quali eredi di destinataria dell'Ordinanza n. 139 del Persona_1
30/07/1987, Prot. n. 9136, del Comune di Cellole trascritta la Conservatoria Dei RR.II. di S. Maria
Capua Vetere al nr. 18366 con la quale si ordinava in suo favore l'affrancamento del canone enfiteutico del suddetto fondo - per aver posseduto, per oltre venti anni, il predetto bene in modo pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto ed ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di S.
Maria C.V. di provvedere alla annotazione della emananda sentenza.
A fondamento della propria domanda l'attore rappresentava di aver posseduto ed utilizzato il fondo di cui è causa da più di 25 anni, adibendolo a frutteto, eseguendovi tutti i lavori di conservazione necessari, provvedendo alla pulizia dei fossi e canali, alla potatura di alberi e all'impianto di nuove alberature di frutta, delimitando il terreno con l'erezione di recinzione ed installando un cancello con lucchetto, sopportandone tutti i relativi costi.
Il giudizio, svoltosi nella contumacia dei convenuti, regolarmente preceduto dall'espletamento infruttuoso del tentativo obbligatorio di mediazione, veniva istruito mediante produzioni documentali ed escussione di testi. All'esito, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 5.11.2025, la riservava in decisione con concessione del termine di gg. 30 per il deposito di comparsa conclusionale.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto la domanda formulata da parte attrice merita accoglimento.
Giova, in prelimine, evidenziare che l'usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale che deriva dal possesso indisturbato del bene protratto per un lasso di tempo determinato dalla legge.
Secondo ormai pacifica giurisprudenza “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione,
tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cass. n.
12984/2002).
Pertanto, deve essere fornita una rigorosa prova dell'esistenza di un possesso il quale, oltre a protrarsi per più di vent'anni, deve altresì essere pacifico, continuo, non interrotto, pubblico ed espressione di specifica manifestazione di dominio sulla res, dovendo rivelare l'intenzione del possessore di comportarsi come il titolare del diritto reale, esercitando le corrispondenti facoltà (c.d.
animus). Ebbene, alla luce delle risultanze processuali, l'attore ha assolto al proprio onere probatorio, in quanto sono stati correttamente dimostrati gli elementi necessari ai fini del riconoscimento dell'intervenuta usucapione.
Ed invero, l'attore afferma di essere nel possesso del fondo per cui è causa e che lo stesso risulta essere intestato a numerosi soggetti - tutti evocati nel presente giudizio, rimasti contumaci - e di avere usucapito il suddetto fondo avendone esercitato il possesso, “uti dominus”, in via esclusiva,
pacifica ed indisturbata, da tempo ultraventennale. Gli assunti sono stati adeguatamente confortati dalle risultanze dell'istruttoria espletata in processo;
il teste escusso all'udienza del 11.09.2023,
, indifferente e conoscitore dei luoghi di causa ha confermato che l'attore ha posseduto Tes_1
per oltre venti anni, precisamente dal 1996 circa, e possiede tuttora, il fondo agricolo per cui è
causa, provvedendo, senza alcuna contestazione da parte di terzi, alla relativa coltivazione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. Il suddetto teste ha riferito di lavori di manutenzione di varia natura - riparazione della rete metallica di delimitazione, installazione di tubi per l'irrigazione, piantagioni di frutta e verdura- eseguiti e/o fatti eseguire dall'attore; il suddetto teste ha riferito, altresì, di aver aiutato lui stesso, su incarico dell'attore, nella raccolta di pesche e percoche.
Anche il teste genero della convenuta contumace Testimone_2 Parte_2
all'udienza del 17.04.2024, ha confermato la circostanza che sin dal 1997 l'attore ha curato il terreno de qua liberamente e senza contestazioni, provvedendo alla coltivazione degli alberi da frutto ivi dimorati ed alla manutenzione dello stesso.
L'arch. , che ha redatto la perizia di parte versata in atti, sentito come teste, ha Persona_2
confermato, in seguito ad indagini catastali e rilievi in loco, che coltivava e Parte_1
coltiva tuttora il fondo in suo possesso, delimitato da rete metallica e fornito di un sistema di irrigazione costituito da tubazioni in polietilene, riportato in Catasto del Comune di Cellole (Sessa
Aurunca per l'Agenzia Delle Entrate), al Foglio n.148 - Part.lla n.5280 (ex n. 15/AG di are 47.80). Dalle dichiarazioni rese dai testi e dalla documentazione versata in atti, dunque, risulta comprovato il decorso del periodo di tempo richiesto dall'art. 1158 c.c. ai fini del perfezionamento della fattispecie usucupativa, sul fondo in esame, in favore dell'attore.
Si evince inoltre la continuità del possesso. Per tale presupposto vige la presunzione, ex art. 1142
c.c. sicché si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore tenuto a dimostrare la continuità del possesso ed essendo, piuttosto, onere della controparte, che neghi essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione (Cass. 25.09.2002 n. 13921). Il
protratto possesso esercitato dall'attore sul fondo è risultato, inoltre e certamente, non clandestino,
alla luce delle attività descritte, oggettivamente percepibili all'esterno.
Risulta dimostrato, altresì, l'animus rem sibi habendi dell'attore, requisito necessario ai fini dell'acquisto della proprietà dei beni per usucapione;
animus che consiste nella convinzione dell'attore di comportarsi come proprietario, attuando -cioè- una condotta incompatibile con l'altrui diritto di proprietà.
In conclusione, attesa la convergenza in tutti gli elementi, deve dirsi sufficientemente provato il possesso sotto il profilo di fatto, rectius del rapporto materiale con i beni immobili, il quale, per altro verso, denota inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva.
La domanda usucupativa, va, pertanto, accolta.
La condotta dei convenuti, che non si sono opposti alla domanda, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
MA TA, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Parte_1
nei confronti di , , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] , e disattesa ed assorbita ogni Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
diversa istanza e conclusione, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara l'acquisto per usucapione ex art.1158 c.c. in favore di del fondo rustico sito nel Comune di Cellole (CE) alla località II sez. Parte_1
COSTIERE TONDE, riportato nell'ex ruolo utenti demaniali sul foglio 148, particella 15/ag esteso are 47,80 confinante con collettore di macchine vecchie, collettore centrale in sinistra e strada,
riportato nel nuovo catasto rustico alla partita 1163 in ditta Comune di Sessa Aurunca foglio di mappa 148, particella 2 di maggiore superficie 85.99.77;
2) Ordina alla Conservatore dei Registri Immobiliari di S. Maria C.V. di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.;
3) Compensa le spese processuali.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 18.12.2025
Il Gop
(dott.ssa MA TA)