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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 1 Decreto nel procedimento R.G. P.U. n. 1179/2024 TE AC
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa
Il giudice designato dott. CO IP, ha emesso il seguente
Nel procedimento per l'apertura di concordato minore ex artt. 74 ss. CCII;
promosso da:
TE AC (C.F. ) nato a [...] C.F._1 il 22/07/1968 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Simona Tateo, C.F. del Foro di Bari ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Milano Via Conchetta,
8 giusta procura alle liti allegata al ricorso, difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo PEC:
Email_1 letto l'art. 80 CCII., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 26 settembre 2024, TE AC ha chiesto l'apertura della procedura di concordato minore deducendo il proprio stato di sovraindebitamento e l'intenzione di presentare ai creditori una proposta di ristrutturazione dei propri debiti.
Con il decreto reso in data 29 gennaio 2025 è stata dichiarata aperta la procedura e disposta la comunicazione della proposta e del piano ad essa sotteso a tutti i creditori ai fini della manifestazione del voto e per sollevare eventuali contestazioni.
In data 11 giugno 2025, parte ricorrente ha depositato MEMORIA
DIFENSIVA INTEGRATIVA E PRECISAZIONE DOMANDA, PIANO E
PROPOSTA.
Sussistono le condizioni per l'omologa del concordato minore proposto dalla parte ricorrente TE AC.
La proposta ed il piano e l'esito della votazione
Pagina 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 2 Decreto nel procedimento R.G. P.U. n. 1179/2024 TE AC
Il piano modificato ed integrato, da ultimo proposto prevede, come si legge nel parere del commissario giudiziale depositato in data 19 giugno 2025, che:
“Il piano, rispetto all'originaria proposta, si sviluppa per una durata di sei anni e prevede: - il pagamento integrale dell'advisor legale e dell'OCC/
Commissario giudiziale;
- il pagamento integrale delle rate di mutuo prima casa in corso di maturazione, in costanza di piano;
- il pagamento integrale del creditore (ipotecario); - il pagamento integrale dei compensi CP_1 professionali in privilegio;
- la soddisfazione in misura percentuale degli ulteriori creditori privilegiati (percentuale tra il 17% e 84%); - la soddisfazione in misura percentuale dei creditori chirografari (percentuali tra il 4% e il 20%). Sono state, altresì, istituite ulteriori classi a fronte dei contenziosi pendenti, per le quali sono previsti accantonamenti in misura pari alle rispettive classi omogenee di creditori. Con riferimento all'attivo, la proposta di concordato si fonda sui seguenti flussi di cassa attesi:
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La scrivente precisa, in ordine alle previsioni dei flussi in entrata, che i medesimi sono stati esaminati e – prudenzialmente – rettificati dalla scrivente al ribasso, rispetto alle prospettazioni del debitore, il quale ha aderito all'ipotesi più prudenziale. Per l'effetto, si segnala che – avuto riguardo ai flussi in entrata – potrebbero essere ipotizzabili sopravvenienze attive derivanti dal prolungamento di contratti ovvero dall'acquisizione di ulteriori contratti. Per quanto concerne le spese correnti (imposte, contributi previdenziali e spese condominiali) oltre alle spese per i giudizi pendenti o da azionare, la scrivente osserva che le stime appaiono congrue, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili. Per quanto concerne l'eventuale alternativa dell'ipotesi liquidatoria, la scrivente ha verificato – per singole masse – che la proposta concordataria non risulti deteriore rispetto all'ipotesi liquidatoria, tenuto, altresì, conto del vincolo insistente sui beni immobili costituito dal Fondo Patrimoniale. Con riferimento al passivo indicato nel piano, pari a complessivi euro 3.876.674,00, fermo restando quanto già indicato in ordine ai debiti nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate oggetto di contestazione, si segnala quanto segue. …omissis… Avuto riguardo alla formazione delle classi, ancorché facoltativa ai sensi dell'art.
74, comma 3, CCII1, la scrivente rileva che la proposta si è allineata alle osservazioni formulate nei precedenti pareri agli atti e che le classi risultano omogenee e rispettano le cause di prelazione. Avuto riguardo alla suddivisione in classi, così come ipotizzata nella proposta integrativa, la scrivente – tenuto conto dei valori di stima degli immobili – osserva che in ipotesi liquidatoria troverebbero soddisfazione integrale i crediti in prededuzione nonché i seguenti ulteriori creditori:
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La scrivente precisa che il credito del Condominio Porta Vittoria non è stato considerato nel prospetto che precede, trattandosi di creditore chirografario. Precisa, altresì, che in ipotesi liquidatoria, l'attivo residuo derivante dalla vendita dell'immobile di Montepulciano, trattandosi di bene incluso nel Fondo Patrimoniale, non risulta destinabile ai creditori…”
Nel termine assegnato sono pervenute le dichiarazioni di voto e si è formato, in relazione ai creditori che non abbiano fatto pervenire riscontro, il silenzio assenso, così come previsto dall'art. 79 co. 3 CCII.
Va dato atto del raggiungimento delle percentuali necessarie all'approvazione.
In presenza di classi di voto, l'art. 79 co.1 CCII richiede il raggiungimento della doppia maggioranza, quella relativa ai crediti ammessi al voto e quella per classi, con la precisazione che i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, diversamente da quanto previsto nel concordato preventivo, hanno legittimazione ad esprimersi sulla proposta solo per la parte di credito per la quale non sia previsto integrale pagamento, salvo non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.
In assenza di classi di voto occorre che la maggioranza sia raggiunta fra i creditori ammessi ad esprimere la propria preferenza, con la precisazione che i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, diversamente da quanto previsto nel concordato preventivo, hanno legittimazione ad esprimersi sulla
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proposta solo per la parte di credito per la quale non sia previsto integrale pagamento, salvo non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.
Quando un unico creditore è titolare di crediti che rappresentino più del cinquanta per cento di quelli ammessi al voto è necessario, altresì, che la proposta abbia riportato la maggioranza per teste dei “voti espressi”. Si ritiene, al riguardo, che, coerentemente con il meccanismo di formazione della volontà nel concordato minore, mirato ad agevolare il raggiungimento delle percentuali necessarie all'omologa, l'utilizzo del sintagma “voti espressi” non escluda dal calcolo anche quelli che devono intendersi favorevoli per silenzio-assenso.
Nella relazione sull'esito del voto, depositata dal Commissario Giudiziale in data
2.9.2025, quest'ultima ha motivatamente concluso che: “…la proposta di concordato minore risulta approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari a € 1.298.955,70 che rappresenta la maggioranza (56,919%) dei crediti ammessi al voto (pari a € 2.282.105,05)”;
Pertanto, la maggioranza dei crediti ammessi al voto appare raggiunta anche nel maggior numero di classi, ovvero sette su otto, con dissenso della classe 9; per contro, non risulta esser presente in elenco un unico titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Va rilevato pertanto che il concordato minore in continuità diretta risulta approvato.
Il Tribunale in composizione monocratica, con decreto depositato in data 11.9.2025, ha così disposto fissando l'udienza di omologa del concordato minore in contraddittorio con i creditori dissenzienti: “…OMISSIS…FISSA innanzi al
Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott.
CO IP (Palazzo di Giustizia di Milano, via Manara, II Piano, Stanza n.
2.30.) l'udienza di omologa del concordato minore, per la comparizione delle parti
e del commissario giudiziale, alla data del 13 ottobre 2025 ore 9.30; DISPONE che il presente decreto sia notificato, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale e ai creditori che hanno espresso il loro dissenso, senza contestazioni, anche a mezzo
PEC ( , , CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
18 ed eventuali altri), dandone idonea prova al più Controparte_5 presto con deposito telematico delle ricevute di consegna in formato .eml o in altra forma;
AVVERTE che i creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono
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depositare memoria difensiva contenente eventuali ulteriori osservazioni o contestazioni nel termine di almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata;
avverte il CG che deve depositare il proprio motivato parere almeno 5 giorni prima dell'udienza come sopra fissata;
avverte il debitore che può depositare memoria difensiva fino a due giorni prima dell'udienza come sopra fissata;
DISPONE che il presente provvedimento venga notificato a cura del debitore al commissario giudiziale nonché ai creditori dissenzienti, entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione del presente decreto. Si comunichi a cura della cancelleria al debitore ricorrente
TE AC, ut supra difeso e domiciliato, nonchè al commissario giudiziale dott.ssa ” CP_6
A tale udienza nessuno è comparso per i creditori dissenzienti e non si sono registrate opposizioni, essendosi dato atto a verbale in data 13.10.2025 che “per i creditori convocati con decreto del 11 settembre 2025 nessuno compare per i creditori , CP_2
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5
18, dandosi atto che le notifiche sono state perfezionate a mezzo PEC con
[...] ricevute di consegna in data 12 settembre 2025, come da nota di deposito telematico del 17 settembre 2025.”
In data 7.10.2025, il Commissario Giudiziale ha depositato il suo parere favorevole per l'omologa, dando atto di alcune criticità sul fabbisogno e segnalando in ogni caso positivamente “…che sul conto corrente della Procedura attualmente vi sono disponibilità per euro 125.296,00; importo atto al pagamento quasi integrale dei creditori fino alla classe 4, come da piano finanziario. Con l'incasso entro fine anno del residuo dovuto da e dei compensi correnti di allo stato, le Pt_1 CP_7 previsioni di pagamento per la prima scadenza potrebbero essere rispettate”.
A verbale di udienza in data 13.10.2025 “è presente, altresì, il Commissario
Giudiziale nominato in funzione di OCC dott.ssa la quale si CP_6 riporta al motivato parere favorevole all'omologa depositato in data 7.10.2025 rilevando il maggior vantaggio rispetto all'alternativa liquidatoria, suggerendo una maggiore attenzione alla verifica dei flussi per le locazioni immobiliari e per la gestione corrente, nonché delle più stringenti informative sulle spese straordinarie e confidando che si possano eventualmente rispettare le scadenze di fine dicembre
2025 tenuto conto dell'alea dei flussi e della finanza esterna da versarsi.”
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Si deve confermare allo stato, come da motivato parere finale del commissario, la fattibilità giuridica ed economica della proposta e del piano concordatario. Con riferimento alla fattibilità del piano valgono criteri di valutazione analoghi a quelli fatti propri dalla giurisprudenza in materia di concordato preventivo.
Il concordato è da intendersi in continuità aziendale/professionale poiché
l'attivo deriva almeno in parte dalla prosecuzione dell'attività aziendale e/o professionale del debitore ricorrente.
La proposta prevede la soddisfazione almeno parziale di ciascun creditore.
Tale condizione è essenziale all'omologa in quanto in tutte le procedure concorsuali alternative a quelle di insolvenza occorre garantire una soddisfazione, purché non irrisoria, anche ai creditori chirografari.
Tanto si ricava, nel caso del concordato minore, dall'art 74 co.3 CCII nella parte in cui precisa che la proposta deve indicare il soddisfacimento, anche parziale, di ciascuno dei crediti inseriti in elenco attraverso qualsiasi forma, indicandone anche le modalità ed i tempi.
L'art 74 co.2 CCII, come modificato dal d.lgs, 136/2024, pur non richiedendo come prima che l'apporto di risorse esterne aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori va, infatti, letto in correlazione con il richiamato comma tre, nella parte in cui richiede che ciascun creditore sia comunque parzialmente soddisfatto.
Nel caso di specie le classi chirografarie sono pagate in percentuale dal 4% al 20%, risultando rispettata la causa concreta del concordato ed integrato il requisito di minima soddisfazione di tutti i creditori.
L'art. 80 co. 6 CCII impone di compiere una verifica ulteriore, quella relativa all'assenza di atti in frode, invero già preliminarmente compiuta in sede di ammissione del concordato, ma alla luce degli ulteriori elementi emersi nel corso del procedimento.
Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il
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depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.
La situazione patrimoniale complessiva del ricorrente risulta compiutamente illustrata e documentata in modo da consentire ai creditori una completa informazione sulle possibilità di soddisfazione nell'alternativa liquidatoria, ritenuta dal C.G. più sfavorevole, senza che sia stato attivato da alcuno un giudizio di opposizione per cram down o volto ad accertare la maggior convenienza della soluzione liquidatoria.
In aggiunta, va osservato che le informazioni fornite dal ceto creditorio in questa procedura sulla situazione patrimoniale sono risultate esaustive e prive di elementi rilevanti.
Non vi è inoltre evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.
A verbale di udienza in data 7.7.2025 si è dato atto che come da motivato parere favorevole del CG in data 19.6.2025 sono venute meno le criticità in ordine a possibili atti in frode ed operazioni sospette nonché i dubbi e le criticità in relazione alla fattibilità del piano, in ogni caso ogni valutazione di convenienza economica ai creditori, che si sono positivamente espressi.
Si richiama integralmente sul punto quanto esposto dal commissario giudiziale a pagina 6 del motivato parere depositato il 19.6.2025, quanto al superamento degli originari rilievi.
Non risultano dunque integrati un particolare dolo specifico o una preordinazione fraudolenta tipici dell'atto in frode ai creditori.
Occorre precisare che di alcuni atti contestati è stata data compiuta informazione e discovery nella relazione del commissario giudiziale in funzione di OCC ai creditori in data 11.7.2025 ai fini del voto da esprimersi e non risulta alcun profilo di frode o decettivo.
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Non è integrata una falsa rappresentazione della realtà fattuale – omissiva o commissiva - tale da alterare la percezione dei creditori, compiuta con dolo dal debitore, che sia stata successivamente “scoperta” dal commissario.
Deve richiamarsi l'orientamento sia pure sul diverso istituto del concordato preventivo affermato dalla S.C. di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 12115 del 13/04/2022 (Rv. 664678 - 01) secondo il quale “In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art.
173 l.fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale;
in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza.”; conforme Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 25458 del 10/10/2019 (Rv. 655347 - 01) “In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato”.
Stante l'assenza di atti in frode, il concordato minore può pertanto essere omologato.
§ Provvedimenti accessori
Va dichiarata la chiusura della procedura di concordato e devono essere adottati i provvedimenti accessori come in dispositivo.
§ Spese del procedimento
Nulla sulle spese in assenza di opposizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe,
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omologa il concordato minore presentato da TE AC (C.F.
) nato a [...] il [...] e residente in C.F._1
Milano Via Freguglia Carlo n. 2 e per l'effetto dichiara chiusa la procedura.
Manda al commissario giudiziale in funzione di OCC Gestore della crisi di:
- vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, risolvendo eventuali difficoltà nell'attuazione della proposta e, se necessario, sottoponendole al giudice;
- trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di qualsivoglia circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCII, ed in particolare quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
in tali casi, previo visto del g.d.,
l'informativa deve essere trasmessa ai creditori e al p.m.;
- verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano, ovvero l'esistenza di eventuali circostanze che lo rendano inattuabile, suggerendo al debitore possibili modifiche e riferendo prontamente al giudice delegato e, previo visto di quest'ultimo, ai creditori;
- riferire in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
- collaborare con il debitore per il compimento degli atti di liquidazione a quest'ultimo demandati dal piano, assicurando che siano rispettate le regole di pubblicità e massima partecipazione degli interessati in applicazione delle disposizioni previste per le procedure competitive ex artt. 216 e 217 CCII, nei limiti della compatibilità;
- chiedere al giudice l'autorizzazione alla nomina di stimatori e soggetti specializzati e riferire prontamente sugli esiti dell'attività di liquidazione, richiedendo ove necessario la cancellazione delle formalità pregiudizievoli;
- aprire un conto intestato alla procedura su cui far confluire le risorse da destinare ai creditori e vincolato all'autorizzazione dal giudice e provvedere all'esecuzione dei pagamenti previa redazione di un progetto di riparto da
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comunicare a tutti i creditori e al debitore e sottoporre all'autorizzazione del giudice;
- accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti ove siano eseguiti riparti parziali, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 81 co. 4;
- depositare una relazione finale alla scadenza del termine per l'esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;
- dispone che la sentenza sia pubblicata sull'area web del Tribunale di Milano
a cura del C.G. e/o della cancelleria e dallo stesso CG comunicata a tutti i creditori a mezzo PEC, pubblicata nel registro delle imprese e comunicata al per la pubblicazione entro due giorni sul sito Controparte_8 istituzionale mediante invio della richiesta all'indirizzo allegando l'estratto della sentenza. Email_2
Milano, 14 ottobre 2025
Il Giudice Delegato
Dott. CO IP
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Sezione Seconda civile e crisi d'impresa
Il giudice designato dott. CO IP, ha emesso il seguente
Nel procedimento per l'apertura di concordato minore ex artt. 74 ss. CCII;
promosso da:
TE AC (C.F. ) nato a [...] C.F._1 il 22/07/1968 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Simona Tateo, C.F. del Foro di Bari ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Milano Via Conchetta,
8 giusta procura alle liti allegata al ricorso, difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo PEC:
Email_1 letto l'art. 80 CCII., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 26 settembre 2024, TE AC ha chiesto l'apertura della procedura di concordato minore deducendo il proprio stato di sovraindebitamento e l'intenzione di presentare ai creditori una proposta di ristrutturazione dei propri debiti.
Con il decreto reso in data 29 gennaio 2025 è stata dichiarata aperta la procedura e disposta la comunicazione della proposta e del piano ad essa sotteso a tutti i creditori ai fini della manifestazione del voto e per sollevare eventuali contestazioni.
In data 11 giugno 2025, parte ricorrente ha depositato MEMORIA
DIFENSIVA INTEGRATIVA E PRECISAZIONE DOMANDA, PIANO E
PROPOSTA.
Sussistono le condizioni per l'omologa del concordato minore proposto dalla parte ricorrente TE AC.
La proposta ed il piano e l'esito della votazione
Pagina 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 2 Decreto nel procedimento R.G. P.U. n. 1179/2024 TE AC
Il piano modificato ed integrato, da ultimo proposto prevede, come si legge nel parere del commissario giudiziale depositato in data 19 giugno 2025, che:
“Il piano, rispetto all'originaria proposta, si sviluppa per una durata di sei anni e prevede: - il pagamento integrale dell'advisor legale e dell'OCC/
Commissario giudiziale;
- il pagamento integrale delle rate di mutuo prima casa in corso di maturazione, in costanza di piano;
- il pagamento integrale del creditore (ipotecario); - il pagamento integrale dei compensi CP_1 professionali in privilegio;
- la soddisfazione in misura percentuale degli ulteriori creditori privilegiati (percentuale tra il 17% e 84%); - la soddisfazione in misura percentuale dei creditori chirografari (percentuali tra il 4% e il 20%). Sono state, altresì, istituite ulteriori classi a fronte dei contenziosi pendenti, per le quali sono previsti accantonamenti in misura pari alle rispettive classi omogenee di creditori. Con riferimento all'attivo, la proposta di concordato si fonda sui seguenti flussi di cassa attesi:
Pagina 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 3 Decreto nel procedimento R.G. P.U. n. 1179/2024 TE AC
La scrivente precisa, in ordine alle previsioni dei flussi in entrata, che i medesimi sono stati esaminati e – prudenzialmente – rettificati dalla scrivente al ribasso, rispetto alle prospettazioni del debitore, il quale ha aderito all'ipotesi più prudenziale. Per l'effetto, si segnala che – avuto riguardo ai flussi in entrata – potrebbero essere ipotizzabili sopravvenienze attive derivanti dal prolungamento di contratti ovvero dall'acquisizione di ulteriori contratti. Per quanto concerne le spese correnti (imposte, contributi previdenziali e spese condominiali) oltre alle spese per i giudizi pendenti o da azionare, la scrivente osserva che le stime appaiono congrue, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili. Per quanto concerne l'eventuale alternativa dell'ipotesi liquidatoria, la scrivente ha verificato – per singole masse – che la proposta concordataria non risulti deteriore rispetto all'ipotesi liquidatoria, tenuto, altresì, conto del vincolo insistente sui beni immobili costituito dal Fondo Patrimoniale. Con riferimento al passivo indicato nel piano, pari a complessivi euro 3.876.674,00, fermo restando quanto già indicato in ordine ai debiti nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate oggetto di contestazione, si segnala quanto segue. …omissis… Avuto riguardo alla formazione delle classi, ancorché facoltativa ai sensi dell'art.
74, comma 3, CCII1, la scrivente rileva che la proposta si è allineata alle osservazioni formulate nei precedenti pareri agli atti e che le classi risultano omogenee e rispettano le cause di prelazione. Avuto riguardo alla suddivisione in classi, così come ipotizzata nella proposta integrativa, la scrivente – tenuto conto dei valori di stima degli immobili – osserva che in ipotesi liquidatoria troverebbero soddisfazione integrale i crediti in prededuzione nonché i seguenti ulteriori creditori:
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La scrivente precisa che il credito del Condominio Porta Vittoria non è stato considerato nel prospetto che precede, trattandosi di creditore chirografario. Precisa, altresì, che in ipotesi liquidatoria, l'attivo residuo derivante dalla vendita dell'immobile di Montepulciano, trattandosi di bene incluso nel Fondo Patrimoniale, non risulta destinabile ai creditori…”
Nel termine assegnato sono pervenute le dichiarazioni di voto e si è formato, in relazione ai creditori che non abbiano fatto pervenire riscontro, il silenzio assenso, così come previsto dall'art. 79 co. 3 CCII.
Va dato atto del raggiungimento delle percentuali necessarie all'approvazione.
In presenza di classi di voto, l'art. 79 co.1 CCII richiede il raggiungimento della doppia maggioranza, quella relativa ai crediti ammessi al voto e quella per classi, con la precisazione che i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, diversamente da quanto previsto nel concordato preventivo, hanno legittimazione ad esprimersi sulla proposta solo per la parte di credito per la quale non sia previsto integrale pagamento, salvo non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.
In assenza di classi di voto occorre che la maggioranza sia raggiunta fra i creditori ammessi ad esprimere la propria preferenza, con la precisazione che i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, diversamente da quanto previsto nel concordato preventivo, hanno legittimazione ad esprimersi sulla
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proposta solo per la parte di credito per la quale non sia previsto integrale pagamento, salvo non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.
Quando un unico creditore è titolare di crediti che rappresentino più del cinquanta per cento di quelli ammessi al voto è necessario, altresì, che la proposta abbia riportato la maggioranza per teste dei “voti espressi”. Si ritiene, al riguardo, che, coerentemente con il meccanismo di formazione della volontà nel concordato minore, mirato ad agevolare il raggiungimento delle percentuali necessarie all'omologa, l'utilizzo del sintagma “voti espressi” non escluda dal calcolo anche quelli che devono intendersi favorevoli per silenzio-assenso.
Nella relazione sull'esito del voto, depositata dal Commissario Giudiziale in data
2.9.2025, quest'ultima ha motivatamente concluso che: “…la proposta di concordato minore risulta approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari a € 1.298.955,70 che rappresenta la maggioranza (56,919%) dei crediti ammessi al voto (pari a € 2.282.105,05)”;
Pertanto, la maggioranza dei crediti ammessi al voto appare raggiunta anche nel maggior numero di classi, ovvero sette su otto, con dissenso della classe 9; per contro, non risulta esser presente in elenco un unico titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Va rilevato pertanto che il concordato minore in continuità diretta risulta approvato.
Il Tribunale in composizione monocratica, con decreto depositato in data 11.9.2025, ha così disposto fissando l'udienza di omologa del concordato minore in contraddittorio con i creditori dissenzienti: “…OMISSIS…FISSA innanzi al
Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott.
CO IP (Palazzo di Giustizia di Milano, via Manara, II Piano, Stanza n.
2.30.) l'udienza di omologa del concordato minore, per la comparizione delle parti
e del commissario giudiziale, alla data del 13 ottobre 2025 ore 9.30; DISPONE che il presente decreto sia notificato, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale e ai creditori che hanno espresso il loro dissenso, senza contestazioni, anche a mezzo
PEC ( , , CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
18 ed eventuali altri), dandone idonea prova al più Controparte_5 presto con deposito telematico delle ricevute di consegna in formato .eml o in altra forma;
AVVERTE che i creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono
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depositare memoria difensiva contenente eventuali ulteriori osservazioni o contestazioni nel termine di almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata;
avverte il CG che deve depositare il proprio motivato parere almeno 5 giorni prima dell'udienza come sopra fissata;
avverte il debitore che può depositare memoria difensiva fino a due giorni prima dell'udienza come sopra fissata;
DISPONE che il presente provvedimento venga notificato a cura del debitore al commissario giudiziale nonché ai creditori dissenzienti, entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione del presente decreto. Si comunichi a cura della cancelleria al debitore ricorrente
TE AC, ut supra difeso e domiciliato, nonchè al commissario giudiziale dott.ssa ” CP_6
A tale udienza nessuno è comparso per i creditori dissenzienti e non si sono registrate opposizioni, essendosi dato atto a verbale in data 13.10.2025 che “per i creditori convocati con decreto del 11 settembre 2025 nessuno compare per i creditori , CP_2
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5
18, dandosi atto che le notifiche sono state perfezionate a mezzo PEC con
[...] ricevute di consegna in data 12 settembre 2025, come da nota di deposito telematico del 17 settembre 2025.”
In data 7.10.2025, il Commissario Giudiziale ha depositato il suo parere favorevole per l'omologa, dando atto di alcune criticità sul fabbisogno e segnalando in ogni caso positivamente “…che sul conto corrente della Procedura attualmente vi sono disponibilità per euro 125.296,00; importo atto al pagamento quasi integrale dei creditori fino alla classe 4, come da piano finanziario. Con l'incasso entro fine anno del residuo dovuto da e dei compensi correnti di allo stato, le Pt_1 CP_7 previsioni di pagamento per la prima scadenza potrebbero essere rispettate”.
A verbale di udienza in data 13.10.2025 “è presente, altresì, il Commissario
Giudiziale nominato in funzione di OCC dott.ssa la quale si CP_6 riporta al motivato parere favorevole all'omologa depositato in data 7.10.2025 rilevando il maggior vantaggio rispetto all'alternativa liquidatoria, suggerendo una maggiore attenzione alla verifica dei flussi per le locazioni immobiliari e per la gestione corrente, nonché delle più stringenti informative sulle spese straordinarie e confidando che si possano eventualmente rispettare le scadenze di fine dicembre
2025 tenuto conto dell'alea dei flussi e della finanza esterna da versarsi.”
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Si deve confermare allo stato, come da motivato parere finale del commissario, la fattibilità giuridica ed economica della proposta e del piano concordatario. Con riferimento alla fattibilità del piano valgono criteri di valutazione analoghi a quelli fatti propri dalla giurisprudenza in materia di concordato preventivo.
Il concordato è da intendersi in continuità aziendale/professionale poiché
l'attivo deriva almeno in parte dalla prosecuzione dell'attività aziendale e/o professionale del debitore ricorrente.
La proposta prevede la soddisfazione almeno parziale di ciascun creditore.
Tale condizione è essenziale all'omologa in quanto in tutte le procedure concorsuali alternative a quelle di insolvenza occorre garantire una soddisfazione, purché non irrisoria, anche ai creditori chirografari.
Tanto si ricava, nel caso del concordato minore, dall'art 74 co.3 CCII nella parte in cui precisa che la proposta deve indicare il soddisfacimento, anche parziale, di ciascuno dei crediti inseriti in elenco attraverso qualsiasi forma, indicandone anche le modalità ed i tempi.
L'art 74 co.2 CCII, come modificato dal d.lgs, 136/2024, pur non richiedendo come prima che l'apporto di risorse esterne aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori va, infatti, letto in correlazione con il richiamato comma tre, nella parte in cui richiede che ciascun creditore sia comunque parzialmente soddisfatto.
Nel caso di specie le classi chirografarie sono pagate in percentuale dal 4% al 20%, risultando rispettata la causa concreta del concordato ed integrato il requisito di minima soddisfazione di tutti i creditori.
L'art. 80 co. 6 CCII impone di compiere una verifica ulteriore, quella relativa all'assenza di atti in frode, invero già preliminarmente compiuta in sede di ammissione del concordato, ma alla luce degli ulteriori elementi emersi nel corso del procedimento.
Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il
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depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.
La situazione patrimoniale complessiva del ricorrente risulta compiutamente illustrata e documentata in modo da consentire ai creditori una completa informazione sulle possibilità di soddisfazione nell'alternativa liquidatoria, ritenuta dal C.G. più sfavorevole, senza che sia stato attivato da alcuno un giudizio di opposizione per cram down o volto ad accertare la maggior convenienza della soluzione liquidatoria.
In aggiunta, va osservato che le informazioni fornite dal ceto creditorio in questa procedura sulla situazione patrimoniale sono risultate esaustive e prive di elementi rilevanti.
Non vi è inoltre evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.
A verbale di udienza in data 7.7.2025 si è dato atto che come da motivato parere favorevole del CG in data 19.6.2025 sono venute meno le criticità in ordine a possibili atti in frode ed operazioni sospette nonché i dubbi e le criticità in relazione alla fattibilità del piano, in ogni caso ogni valutazione di convenienza economica ai creditori, che si sono positivamente espressi.
Si richiama integralmente sul punto quanto esposto dal commissario giudiziale a pagina 6 del motivato parere depositato il 19.6.2025, quanto al superamento degli originari rilievi.
Non risultano dunque integrati un particolare dolo specifico o una preordinazione fraudolenta tipici dell'atto in frode ai creditori.
Occorre precisare che di alcuni atti contestati è stata data compiuta informazione e discovery nella relazione del commissario giudiziale in funzione di OCC ai creditori in data 11.7.2025 ai fini del voto da esprimersi e non risulta alcun profilo di frode o decettivo.
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Non è integrata una falsa rappresentazione della realtà fattuale – omissiva o commissiva - tale da alterare la percezione dei creditori, compiuta con dolo dal debitore, che sia stata successivamente “scoperta” dal commissario.
Deve richiamarsi l'orientamento sia pure sul diverso istituto del concordato preventivo affermato dalla S.C. di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 12115 del 13/04/2022 (Rv. 664678 - 01) secondo il quale “In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art.
173 l.fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale;
in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza.”; conforme Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 25458 del 10/10/2019 (Rv. 655347 - 01) “In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato”.
Stante l'assenza di atti in frode, il concordato minore può pertanto essere omologato.
§ Provvedimenti accessori
Va dichiarata la chiusura della procedura di concordato e devono essere adottati i provvedimenti accessori come in dispositivo.
§ Spese del procedimento
Nulla sulle spese in assenza di opposizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe,
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omologa il concordato minore presentato da TE AC (C.F.
) nato a [...] il [...] e residente in C.F._1
Milano Via Freguglia Carlo n. 2 e per l'effetto dichiara chiusa la procedura.
Manda al commissario giudiziale in funzione di OCC Gestore della crisi di:
- vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, risolvendo eventuali difficoltà nell'attuazione della proposta e, se necessario, sottoponendole al giudice;
- trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di qualsivoglia circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCII, ed in particolare quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
in tali casi, previo visto del g.d.,
l'informativa deve essere trasmessa ai creditori e al p.m.;
- verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano, ovvero l'esistenza di eventuali circostanze che lo rendano inattuabile, suggerendo al debitore possibili modifiche e riferendo prontamente al giudice delegato e, previo visto di quest'ultimo, ai creditori;
- riferire in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
- collaborare con il debitore per il compimento degli atti di liquidazione a quest'ultimo demandati dal piano, assicurando che siano rispettate le regole di pubblicità e massima partecipazione degli interessati in applicazione delle disposizioni previste per le procedure competitive ex artt. 216 e 217 CCII, nei limiti della compatibilità;
- chiedere al giudice l'autorizzazione alla nomina di stimatori e soggetti specializzati e riferire prontamente sugli esiti dell'attività di liquidazione, richiedendo ove necessario la cancellazione delle formalità pregiudizievoli;
- aprire un conto intestato alla procedura su cui far confluire le risorse da destinare ai creditori e vincolato all'autorizzazione dal giudice e provvedere all'esecuzione dei pagamenti previa redazione di un progetto di riparto da
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comunicare a tutti i creditori e al debitore e sottoporre all'autorizzazione del giudice;
- accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti ove siano eseguiti riparti parziali, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 81 co. 4;
- depositare una relazione finale alla scadenza del termine per l'esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;
- dispone che la sentenza sia pubblicata sull'area web del Tribunale di Milano
a cura del C.G. e/o della cancelleria e dallo stesso CG comunicata a tutti i creditori a mezzo PEC, pubblicata nel registro delle imprese e comunicata al per la pubblicazione entro due giorni sul sito Controparte_8 istituzionale mediante invio della richiesta all'indirizzo allegando l'estratto della sentenza. Email_2
Milano, 14 ottobre 2025
Il Giudice Delegato
Dott. CO IP
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