Articolo 1041 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1041.

(Letto dell'acquedotto).

E' sempre in facolta' del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se pero' di tale facolta' egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la meta' delle spese occorrenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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