Articolo 13 della Legge 1 dicembre 1948, n. 1438
Articolo 12
Versione
7 gennaio 1949
Art. 13.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 7 gennaio 1949