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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3560/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.SA Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.SA Manuela Palvarini - Giudice
Dott.SA AleSAndra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3560/2023 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURZIO MARINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIANTANIDA CP_1 C.F._2
SIMONA ELENA
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 473bis.28 c.p.c. le parti precisavano le seguenti conclusioni, oltre ad insistere nell'accoglimento delle istanze istruttorie:
Parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale, con sentenza esecutiva, provvedere:
pagina 1 di 13 NEL MERITO: definendo il giudizio
- pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto e colpa addebitabili in via esclusiva al signor;
CP_1
- disporre che la figlia sia affidata con modalità c.d. “super- esclusiva” alla madre, con Per_1
collocamento stabile presso la steSA ed esclusione di qualsiasi ingerenza del padre nelle decisioni, anche di maggiore importanza, che la riguardano;
- disporre che la casa familiare, di proprietà esclusiva della signora resti assegnata alla Pt_1
steSA, che la abiterà con la figlia;
Per_1
CP_
- disporre che il signor poSA frequentare la figlia unicamente alla presenza dell'educatore, nel contesto del c.d. Spazio Neutro, con le modalità attualmente in atto, salvo le modifiche che potranno essere adottate, come indicato in CTU, a distanza di un anno, previo monitoraggio, alla luce delle valutazioni dei Servizi Sociali competenti;
CP_
- disporre che le visite con il nucleo familiare del signor , ove autorizzate, avvengano, come indicato in CTU unicamente in Spazio Neutro;
- disporre, salvo evoluzione futura delle dinamiche in atto, che i contatti telefonici del padre con la bambina avvengano due volte per settimana;
- disporre che, qualora dovessero essere autorizzate le videochiamate, le stesse avvengano presso lo
Spazio Neutro;
- disporre che il padre corrisponda a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore l'importo di € 1.200,00 da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione CP_ annua su base Istat. Oltre a tale somma, il Sig. rimborserà alla moglie, in misura del 70%, le spese straordinarie (medico-sanitarie, scolastiche, sporti-ve, ricreative) da sostenere nell'interesse della figlia, previamente concordate e dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi. Per
l'individuazione di tali spese, in caso di contestazioni, le parti faranno riferimento alle linee guida predisposte dalla Corte d'Appello di Milano”.
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi Dr.SA e Dr. , coniugati Parte_1 CP_1
con matrimonio concordatario in Cogne (AO) in data 10.10.2015; rigettare la domanda di addebito della separazione, poiché infondata in fatto e in diritto;
pagina 2 di 13 disporre le seguenti condizioni di separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Marnate, via dei Fontanili 71, alla dr.SA la quale Pt_1
continuerà a risiedervi con la figlia minore, ponendo a carico della medesima tutte le spese condominiali e di manutenzione dell'immobile;
3. affidare la figlia minore alla madre, con collocamento della steSA presso la residenza materna;
4. disporre che il padre poSA vedere la figlia , 1/2 volte al mese, anche in giornate Per_1
consecutive, alla presenza di un adulto indicato dalla madre. In subordine confermare i provvedimenti sino ad oggi adottati dal Tribunale e dunque che il padre poSA vedere la figlia, laddove ritenuto anche alla presenza di un educatore, almeno 1 volta al mese per due/tre ore consecutive. Nel caso in cui il
CP_ dott. decidesse di tornasse sul territorio della minore, disporre gli incontri padre e figlia poSAno avvenire presso la casa paterna alla presenza di un educatore professionale a cadenza settimanale, come da indicazioni della CTU dott. Disporre la videochiamata tra padre e figlia, Per_2
eventualmente anche con le modalità e tempi indicati dai Servizi Sociali. Mantenere i contatti telefonici settimanali tra padre e la minore per come indicati dal Giudice nell'ordinanza del 25.1.2024 (4 volte a settimana negli orari concordati tra i genitori).
5. disporre a carico del ricorrente l'obbligo al versamento alla madre l'assegno per il concorso al mantenimento della minore nella misura pari a € 500,00 mensili da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al rimborso delle spese straordinarie, secondo le linee guida della Corte d'Appello di
Milano, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
6. disporre a carico della ricorrente, dr.SA l'obbligo di continuare a provvedere al pagamento Pt_1 integrale dalla rata di mutuo gravante sull'immobile, con impegno di futuro accollo esclusivo o estinzione e liberazione/manleva del resistente da ogni impegno economico rispetto al mutuo in questione;
7. Respingere ogni altra domanda della ricorrente perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio (oltre accessori previsti per legge) e di spese di CTU”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
CP_ I Signori e contraevano matrimonio il 10.10.2015. Pt_1
Dall'unione nasceva in data 15.11.2017 la figlia minorenne . Per_1
pagina 3 di 13 Con ricorso depositato in data 28/8/2023, la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione con addebito al marito, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale, l'affido super esclusivo di , con collocamento della steSA presso di sé, e Per_1
la previsione in capo al marito dell'obbligo di corrispondere per il mantenimento della figlia l'importo mensile di € 1.200,00 oltre al 70% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente deduceva che il resistente, medico, era stato condannato per violenza sessuale nei confronti di alcune pazienti, aveva tenuto condotte violente nei confronti della ricorrente e compiuto atti di esibizionismo/masturbazione di fronte alla suocera sig.ra Per_3
Con decreto inaudita altera parte ex art. 473bis.15 c.p.c. del 30.8.2023 il Tribunale affidava la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso quest'ultima e assegnazione della Per_1
casa familiare, e prevedeva che il padre potesse vedere la minore un giorno a settimana, durante il fine settimana, in ambiente protetto.
Instaurato il contraddittorio, con successiva ordinanza, atteso che non erano stati avviati gli incontri in spazio protetto, veniva consentito al padre di vedere la figlia, per non più di due giorni di ciascun mese
(senza pernottamento), da concordare da entrambi i genitori compatibilmente con le esigenze della minore, alla presenza della madre o di adulto da questa delegato. Venivano, per il resto, confermati i provvedimenti adottati inaudita altera parte.
CP_ Nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento di merito, il sig. aderiva alla domanda di separazione, chiedeva il rigetto dell'addebito, domandava che venisse disposto l'affido esclusivo anziché super esclusivo di alla madre, essendosi trasferito in Sicilia, e chiedeva di vedere la Per_1
minore due o tre volte al mese. Chiedeva che il contributo per IT venisse quantificato in € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza i coniugi concordavano che il padre potesse sentire la figlia al telefono quattro volte a settimana.
Veniva, inoltre, rilevata l'inammissibilità della seguente domanda del resistente: “disporre a carico della ricorrente, dr.SA l'obbligo di continuare a provvedere al pagamento integrale dalla rata Pt_1 di mutuo gravante sull'immobile, con impegno di futuro accollo esclusivo o estinzione e liberazione/manleva del resistente da ogni impegno economico rispetto al mutuo in questione”.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. venivano previsti incontri in SN fra padre/figlia, la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, veniva posto a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento di pari ad € 700 e veniva disposta CTU sulle capacità genitoriali di entrambe le Per_1
parti.
Espletati gli incombenti di rito, il 14.1.2025 si teneva l'udienza di rimessione in decisione della causa.
pagina 4 di 13 Nella comparsa il conclusionale il resistente precisava che la domanda relativa al mutuo, pur inserita fra le conclusioni, non era da considerarsi reiterata.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Separazione e addebito
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
Deve, altresì, essere accolta la domanda di addebito della separazione al marito.
A riguardo, la Corte di Legittimità ha chiarito che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, neceSArio accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito
(Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 4550/2011). In tema di onere della prova, questa Corte ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n.
14591/2019, Cass. n. 3923/2018)” (Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 23284 del 18/09/2019).
In applicazione di detti principi, deve essere accolta la domanda di addebito.
La ricorrente, a sostegno della domanda di addebito, deduceva che il resistente aveva commesso i fatti
CP_ per i quali era stato condannato ex art. 444 c.p.p. Più nel dettaglio, il dott. veniva imputato per i seguenti reati:
“A) delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 septies co. 3 11. 3 c.p. perchè, in· qualità di medico, addetto al servizio di guardia medica sito presso la Croce RoSA di Somma Lombardo allocato nella struttura ospedaliera di via Bellini 29, approfittando ed abusando dell'autorità derivante dall'esercizio della propria professione sanitaria, con violenza consistita nel porre la vittima in uno stato di soggezione psicologica e nell'agire in maniera insidiosa e subdola con approccio alle spalle, idonea a superare la contraria volontà del soggetto passivo, costringeva XXXXX a subire atti sessuali, in specie: dopo aver raggiunto il domicilio di XXXXX, all'epoca sito in Somma Lombardo via F. Baracca 11. 1, al fine di eseguire una visita medica espreSAmente richiesta telefonicamente dalla steSA, la faceva spogliare
pagina 5 di 13 parzialmente chiedendole di sollevare sin sotto il seno la camicia da notte e, sottoponendola ad un maSAggio cervicale, nonostante ciò non fosse correlato con la patologia esposta dalla steSA
(tonsillite febbre e mal di gola) quindi, dopo aver cambiato varie pose sul divano rivelatesi scomode, la invitava a sdraiarsi completamente, in posizione prona, iniziando a toccarle la schiena con le mani e salendo a sua volta sul divano, appoggiandosi con il proprio bacino sul fondoschiena della XXXXX che, avendo solo le mutandine a protezione, riusciva comunque a percepire la pressione del pene ormai eccitato sul di lei sedere. Con l'aggravante ex art 609 septies co. 3 n. 3 c.p. per aver commesso il fatto in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio 1tell'esercizio delle proprie funzioni. In Somma Lombardo il 02.02.2019.
o B) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 septies co. 3 n: 3 c.p. perchè, in qualità di medico, addetto al servizio di guardia medica sito presso la Croce RoSA di Somma Lombardo, allocato presso la struttura ospedaliera di via Bellini 29, approfittando ed abusando dell'autorità derivante dall'esercizio della propria professione sanitaria, con violenza consistita nel porre la vittima in uno stato di soggezione psicologica e nell'agire in maniera insidiosa e subdola con approccio alle spalle, idonea a superare la contraria volontà del soggetto passivo, costringeva a subire atti sessuali, Pt_2
in specie: dopo aver fatto accomodare all'interno dello studio medico, assicurava a chiave la Pt_2
porta d'accesso con il pretesto di non essere disturbato durante la visita, adducendo quale scusa il fatto che i pazienti fossero soliti entrare nonostante la visita medica in corso, la faceva spogliare parzialmente chiedendole di togliere la maglia, la invitava a sdraiarsi sul lettino in posizione prona, sfilandole la canotta e abbaSAndole i pantaloni sino ai fianchi, nonostante ciò non fosse neceSArio e correlato con la patologia esposta dalla steSA (crisi depressiva), quindi iniziava a maSAggiarle la schiena ed i fianchi, arrivando a slacciarsi i bottoni della patta dei propri pantaloni, scostando le mutande ed estraendo il pene, sfilando ulteriormente i pantaloni alla vittima ·a sino alle ginocchia ed invitandola a scendere dal lettino con le gambe, dando il fondoschiena al medico, così innescando la reazione della steSA che ritraendosi si alzava dicendo "no, dottore, questa non è più una visita"; Con
l'aggravante ex art. 609 septies co. 3 n. 3 c.p. per aver commesso i/fatto in qualità di pubblico ufficiale
o di incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni. In Somma Lombardo il
16.03.2019.
o C) delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 septies co. 3 n. 3 c.p. perchè in qualità di medico, addetto al servizio di guardia medica sito presso la Croce RoSA di Somma Lombardo, allocato presso la struttura ospedaliera di via Bellini 29, approfittando ed abusando dell'autorità derivante dall'esercizio della propria professione sanitaria, con violenza consistita nel porre la vittima in uno stato di soggezione psicologica e nell'agire in maniera insidiosa e subdola con approccio alle spalle, idonea a
pagina 6 di 13 superare la contraria volontà del soggetto passivo, costringeva a subire atti sessuali, in specie: Pt_3
dopo aver fatto accomodare all'interno dello studio medico, assicurava a chiave la porta Pt_3
d'accesso con il pretesto di non essere disturbato durante la visita, adducendo quale scusa il fatto che i pazienti fossero soliti entrare nonostante la visita medica in corso, dopo aver iniziato la visita eseguendo la palpazione addominale, la invitava a sdraiarsi sul lettino in posizione prona chiedendole di togliere parzialmente la maglietta senza sfilarla dalle braccia in modo da scoprire solo la schiena e sottoponendola ad un maSAggio cervicale durato cinque anni circa, nonostante ciò non fosse correlato con la patologia esposta dalla steSA (dolori addominali), quindi iniziava a toccarla all'altezza della clavicola destra alternando prima la mano destra e poi la mano sinistra, invitando la paziente dopo qualche minuto ad alzarsi e rivestirsi, circostanza in cui quest'ultima si avvedeva della presenza di una sostanza liquida sul lenzuolo di carta a protezione del lettino che, a vista e ad olfatto, si palesava essere liquido seminale (sperma). Con l'aggravante ex art. 609 septies co. 3 n. 3 c.p. per aver commesso i/fatto in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni. In Somma Lombardo il 01.06.2019”.
CP_ La ricorrente deduceva, poi, che gli anni successivi erano stati molto faticosi, il sig. dava corso a condotte aggressive e discontrollate nei confronti della moglie, arrivando a scagliarle addosso degli oggetti e la mattina di Natale 2022 giungeva a percuoterla, facendola cadere per poi colpirla, mentre si trovava sul pavimento, con calci ripetuti.
Inoltre nella primavera del 2023 la madre della ricorrente, sig. riferiva alla figlia che il Per_3
CP_ signor , sin dalla primavera 2022, si era masturbato o aveva mostrato alla suocera il proprio membro eretto, anche mentre nella steSA stanza si trovava . Per_1
All'esito dell'istruttoria, devono ritenersi provate quantomeno le prime condotte, ossia le molestie nei confronti delle pazienti, di per sé sufficienti a giustificare l'addebito. CP_ I fatti per i quali veniva imputato il dott. devono ritenersi provati non solo in considerazione della sentenza di condanna emeSA ex art. 444 c.p.p. (doc. 5 della ricorrente), ma anche di quanto emerso nel presente giudizio.
Il resistente, infatti, negava al CTU e negli atti di causa di aver commesso i fatti per i quali era stato condannato ma, in sede di CTU, confermava di aver dichiarato alla propria suocera di avere confeSAto gli abusi.
Inoltre nella relazione del 18.4.2024 i SS riportavano: “La scrivente ha tentato di spiegare all'uomo come la misura dello Spazio Neutro venisse quasi sempre disposta nei casi di separazione con accuse di violenza domestica ma che, in particolar modo, la sua situazione appariva delicata a fronte delle vicende di rilevanza penale.
pagina 7 di 13 CP_ Il signor affermava di comprendere come le vicende penali potessero aver influito sul giudizio dei magistrati sebbene “Si trattava di adulti, non di bambini!” ma di ritenere che questi episodi avessero poco a che fare con . Per_1
CP_ La scrivente ha tentato in quel momento di riflettere con il signor su come tutto questo contesto potesse influenzare i vissuti di tutti, compresa, ma in quel momento l'uomo era Per_1
particolarmente in collera con la signora Infatti, in quella steSA giornata, sarebbe venuto a Pt_1
conoscenza che, a suo dire, la moglie avrebbe riferito ad alcuni amici in comune dettagli sul
CP_ procedimento penale. Il signor si è mostrato profondamente tradito da questo gesto della moglie e ha tentato di giustificare i propri comportamenti fornendo dettagli circa la propria relazione sessuale con la signora, intendendo che la necessità di agire determinati comportamenti fosse dovuta alla mancanza di reciprocità della signora (si veda anche pag. 54 della CTU). Pt_1
Alla luce di quanto esposto, dovendosi ritenere provate sia le condotte di molestia nei confronti delle pazienti allegate dalla ricorrente che il nesso causale (lo stesso resistete riconosceva negli atti che la crisi matrimoniale era conneSA agli eventi penali, pur negando di aver commesso i fatti per i quali era stato condannato), la domanda di addebito deve essere accolta.
2) Affido, collocamento della figlia e rapporti padre/figlia Per_1
Si premette che le parti concordano sul collocamento di presso la madre e sull'assegnazione a Per_1 quest'ultima della casa familiare.
La ricorrente domandava, poi, che venisse disposto l'affido super esclusivo, mentre il resistente insisteva nell'affido esclusivo.
Deve essere accolta la domanda di affido super esclusivo di alla madre, tenuto conto delle Per_1 condotte sopra descritte, dell'esito della CTU, del volontario trasferimento del resistente in Sicilia a maggio 2023 e della mancata partecipazione agli incontri in SN.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si rinvia e le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, risultava la capacità genitoriale della madre, pur essendovi qualche criticità. Ad analoga conclusione il CTU non giungeva per il padre:
CP_
“Il quadro personologico dei sigg. e non ha messo in luce elemento circa la presenza di Pt_1
franche patologie psichiatriche. Tuttavia, sussistono una serie di tratti di funzionamento non del tutto adattivi ed equilibrati.
CP_ A carico del sig. sono stati riscontrati peraltro aspetti di personalità che possono rappresentare elementi di rischio in tal senso, meglio descritti in relazione alla funzione regolativa. Nelle modalità di
pagina 8 di 13 esercizio della genitorialità, in ogni caso, nella sig.ra non si ravvisano elementi che facciano Pt_1
pensare a stile trasversalmente pregiudizievoli che giustifichino una limitazione della genitorialità,
CP_ mentre la preoccupazione si ravvisa rispero al sig. : il discontrollo emotivo e pulsionale è nell'attuale ancora presente, , oggi è una bambina di soli sette anni, ma crescerà, divenendo, Per_1
CP_ dapprima un'adolescente e poi una donna. Il sig. , nell'attuale, non è cosciente delle proprie criticità e quindi un possibile rischio per la minore…
CP_ Il sig. presenta contenuti margini di contatto, e dunque di gestione, del proprio mondo emotivo, presentando alcune difficoltà nell'esercizio della funzione autoregolativa, rischiando dunque di offrire
CP_ un modello deficitario: tali aspetti di funzionamento possono dunque limitare il sig. nella comprensione dell'altro in maniera realistica soprattutto relativamente ai loro bisogni emotivi e affettivi.
CP_ Il sig. presenta un'attitudine particolarmente rigida che offusca la capacità di effettuare valutazioni critiche rispetto al proprio agire e a metterle in discussione e una immagine di sé particolarmente idealizzata. Tale aspetto di funzionamento può esprimersi in una modalità di relazione con la figlia e con l'altro genitore di stampo eccessivamente autoreferenziale…
CP_ Il sig. presenta una carenza di integrazione della propria identità, con una scissione tra una parte esteriore maggiormente funzionante ed inserita nella società, ed una parte fragile e poco controllabile caratterizzata da attitudini aggressive, difficoltà di regolazione emotiva e di controllo degli impulsi, tratti di dipendenza e confini Sé-Altro labili e poco definiti”.
La CTU, pur ravvisando anche aspetti positivi nella relazione padre/figlia e un buon attaccamento, concludeva per l'affido esclusivo alla madre, incontri fra padre e in SN e, in caso di Per_1
trasferimento del padre in Lombardia, con la presenza di un educatore presso la casa paterna.
L'affido super esclusivo risulta, poi, l'unico regime applicabile considerato, altresì, che il padre, pur lamentando una condotta alienante da parte della madre e l'eccessiva brevità degli incontri in SN, non sta nemmeno impiegando a pieno il tempo riservatogli in SN.
Il resistente, infatti, chiedeva di poter effettuare delle videochiamate con la minore e di allungare la durata degli incontri in SN, non potendo venire in Lombardia più di una volta al mese per ragioni lavorative.
Dall'ultima relazione depositata dai SS, però, risulta che dei sei incontri originariamente fiSAti (uno al mese), se ne svolgevano solo due. Dei quattro non tenutisi, due venivano recuperati in altra data.
L'indisponibilità era sempre del padre che, peraltro, chiedeva di recuperare solo alcuni degli incontri saltati.
pagina 9 di 13 Per tale ragione i SS rilevavano che l'allungamento della durata degli incontri era prematuro, visti i numerosi annullamenti del padre e la conseguente incostanza delle visite: “Questo tipo di
CP_ atteggiamento fa sì che venga alimentata una percezione poco stabile del signor agli occhi di
che per ora, in Spazio Neutro, ha visto il padre ogni due mesi nonostante gli incontri protetti Per_1 siano stati calendarizzati una volta al mese come da disposizioni”.
Ancora, il resistente non acconsentiva che i SS facessero da mediatori nei rapporti fra e la Per_1
famiglia paterna.
La CTU, poi, evidenziava l'opportunità che i genitori di avviassero un percorso Per_1
psicoterapeutico, per quanto riguarda la sig.ra al fine di permetterle di rielaborare la storia di Pt_1
CP_ coppia e, in seguito, affrontare anche le proprie difficoltà personali, mentre per il sig. al fine di aiutarlo ad una presa di responsabilità, al momento assente, nella auspicata comprensione dei doveri genitoriali che dovranno essere testimoniati non solo dalle sue verbalizzazioni, ma ancora prima dalla capacità concreta di riconoscere ed affrontare le proprie problematiche comportamentali.
Mentre la ricorrente intraprendeva il proprio percorso già prima del deposito della CTU, il resistente, pur avendo manifestato in udienza la volontà di riprendere il percorso (iniziato nel 2023 ma poi interrotto), non risulta essersi ancora attivato.
Al di là delle richieste formali, quindi, il resistente non sembra intenzionato ad attivarsi per consolidare il rapporto con la minore e assumere le responsabilità genitoriali.
Deve, pertanto, essere disposto l'affido super-esclusivo alla madre e confermato l'incarico all'ente di regolare i rapporti padre/figlia, all'attualità in SN con progressiva liberalizzazione ove ne ricorrano i presupposti. Allo stesso modo, i SS provvederanno ad introdurre le videochiamate e ad aumentare le telefonate qualora ne ravvisino i presupposti. Tale incarico non implica alcuna limitazione della responsabilità genitoriale della madre, dimostratasi sempre collaborante con i SS e disponibile ad accompagnare la minore in SN nonostante le ripetute indisponibilità del padre. Trattasi, quindi, di c.d. mandato di vigilanza e supporto (Cass. 32290/2023).
Quanto alle telefonate, ritiene il Tribunale di ridurle, a settimane alterne, a due ed a tre a settimana.
La madre, infatti, riportava una fatica di , in quanto il padre avrebbe la tendenza a proporre alla Per_1 figlia attività non possibili nel breve periodo, farebbe sentire in colpa quando quest'ultima Per_1
chiede di chiudere la telefonata, rimarcherebbe il fatto che porterà in Sicilia prima o poi, come Per_1
se fosse una minaccia.
A sua volta il padre lamentava la presenza della ricorrente durante le chiamate.
I SS ritenevano non tutelante né per la minore né per i genitori quattro chiamate libere a settimana in detto contesto (si veda la relazione di novembre 2024).
pagina 10 di 13 Le chiamate devono, quindi, essere ridotte ma non eliminate atteso che i contatti fra la minore ed il padre sono già estremamente limitati a seguito del trasferimento di quest'ultimo.
Infine, deve essere avviato un percorso psicoterapeutico per , che la accompagni a ristrutturare Per_1
immagini interne dei genitori, che poSA aiutarla ad affrontare e rielaborare le difficoltà psicologiche evidenziate dalla CTU, potendo rispondere all'impellente bisogno di chiarezza sull'attuale situazione familiare.
Sia la CTU che i SS evidenziavano l'opportunità/necessità di tale intervento e ritenevano la minore in grado di affrontarlo proficuamente, nonostante la giovanissima età. Peraltro i genitori all'udienza del
18.9.2024 si dichiaravano a loro volta favorevoli nel caso in cui l'indicazione del percorso fosse provenuta dai SS.
Deve, poi, essere disposta l'apertura della vigilanza, considerato il mandato conferito ai SS e la necessità che questi mantengano il monitoraggio sul nucleo.
3) Mantenimento della figlia Per_1
Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, del fatto che l'AU viene percepito integralmente dalla madre quale genitore affidatario, dell'assegnazione della casa coniugale alla madre che ne è
l'intestataria (per la quale solo quest'ultima paga il mutuo, sebbene questo sia per il 10% intestato al padre), delle modalità di mantenimento diretto di da parte di ciascuno dei genitori (allo stato, Per_1
solo la madre provvede al mantenimento diretto), delle spese che il padre deve sostenere per incontrare la figlia in SN, si ritiene di quantificare il contributo paterno per il mantenimento della figlia in €
700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Le spese per la mensa, inoltre, devono essere suddivise in egual misura fra i genitori e non sono incluse nel contributo fisso previsto a carico del padre.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, premesso che nella presente sede non si impongono rigorosi calcoli matematici1 e che non vengono presi in considerazione gli esborsi sostenuti dalle parti per il soddisfacimento dei bisogni straordinari della prole e quelli “comuni” a entrambe le parti giacché sostanzialmente equiparabili, si rileva quanto segue.
Entrambe le parti sono medici che lavoravano presso l'Ospedale di Busto Arsizio. Da fine 2023 il resistente lavora per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. 1 Infatti, CaSAzione e giurisprudenza di merito sono conformi nell'affermare che “in tema di separazione personale dei coniugi la valutazione delle condizioni economiche delle parti, ai fini della determinazione del contributo rispettivamente dovuto per il mantenimento dei figli, non richiede neceSAriamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass., Sez. VI, Sentenza n. 24460 del 10/09/2021). pagina 11 di 13 La ricorrente nel 2023 aveva un reddito netto di circa € 50.000 (lordo di € 72.119), pari ad € 4.160 su dodici mensilità, tenendo conto dei redditi da lavoro dipendente ed a questo assimilati (punti 4 e 5 CU- si veda il 730 2024).
Nel 2022 il reddito lordo da lavoro dipendente ed assimilato era di € 68.668, nel 2021 di € 62.120
(730/2023 e 730/2022).
E' proprietaria della casa familiare, per la quale sostiene un mutuo di € 1.160 al mese.
Il resistente, invece, nel 2023 aveva un reddito lordo da dipendente e redditi assimilati di € 66.051, pari ad € 47.386 netti, quindi ad € 3.950 su dodici mensilità (si vedano le CU2024. Non veniva invece prodotto il 730/2024).
Nel 2022 il reddito lordo era di € 80.300 e nel 2021 di € 68.974 (CU2023 e CU2022).
Il resistente non deduceva né provava di avere spese di mutuo/locazione a seguito del trasferimento in
Sicilia, dove peraltro vive la sua famiglia di origine.
Pertanto, considerato che i redditi delle parti non sono dissimili, che nella quantificazione dell'assegno non si possono considerare le spese straordinarie, in quanto calcolate a parte, che nel caso di specie le spese più consistenti per il mantenimento di sono proprio le spese straordinarie (scuola privata, Per_1
plurime attività sportive) oltre a quelle riferibili all'abitazione, l'assegno deve essere confermato nella misura di € 700.
La madre riteneva detto importo insufficiente senza, però, chiarirne le ragioni e, cioè, senza indicare quali sarebbero le spese riferibili a e non straordinarie che renderebbero l'assegno di € 700 Per_1
inidoneo.
Le spese straordinarie, inoltre, devono essere ripartite al 50% fra i genitori.
4) Spese di lite
Attesa la prevalente soccombenza del resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento delle spese di lite della ricorrente e di CTU.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e , coniugatisi a Cogne (AO), in Parte_1 CP_1
data 10 ottobre 2015 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 5, P. II, serie A, anno 2015);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cogne di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) addebita la separazione al resistente;
pagina 12 di 13 4) affida la minore in via super esclusiva alla madre, con collocamento prevalente e Persona_4
residenza anagrafica presso in Marnate Via Fontanili, 71, nella casa coniugale Parte_1
che si assegna a Parte_1
5) dispone che il rapporto padre/figlia sia regolamentato dai Servizi Sociali di Marnate come in parte motiva;
6) dispone che, a titolo di concorso al mantenimento indiretto ordinario della figlia, il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata ed a far data dal deposito del ricorso,
l'importo mensile di € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150
Disp. Att. c.p.c., e che partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per
, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Le spese per la mensa di Per_1 Per_1
devono essere ripartite al 50% fra i genitori;
7) dispone che l'Assegno Unico sia percepito da Parte_1
8) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 7.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi ed in € 98 per spese;
9) pone le spese di CTU definitivamente a carico del resistente;
10) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore della minore;
Persona_4
11) dispone che i SS del Comune di Marnate relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 31.7.2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Marnate nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.SA AleSAndra Ardito dott.SA Maria Eugenia Pupa
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.SA Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.SA Manuela Palvarini - Giudice
Dott.SA AleSAndra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3560/2023 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURZIO MARINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIANTANIDA CP_1 C.F._2
SIMONA ELENA
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 473bis.28 c.p.c. le parti precisavano le seguenti conclusioni, oltre ad insistere nell'accoglimento delle istanze istruttorie:
Parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale, con sentenza esecutiva, provvedere:
pagina 1 di 13 NEL MERITO: definendo il giudizio
- pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto e colpa addebitabili in via esclusiva al signor;
CP_1
- disporre che la figlia sia affidata con modalità c.d. “super- esclusiva” alla madre, con Per_1
collocamento stabile presso la steSA ed esclusione di qualsiasi ingerenza del padre nelle decisioni, anche di maggiore importanza, che la riguardano;
- disporre che la casa familiare, di proprietà esclusiva della signora resti assegnata alla Pt_1
steSA, che la abiterà con la figlia;
Per_1
CP_
- disporre che il signor poSA frequentare la figlia unicamente alla presenza dell'educatore, nel contesto del c.d. Spazio Neutro, con le modalità attualmente in atto, salvo le modifiche che potranno essere adottate, come indicato in CTU, a distanza di un anno, previo monitoraggio, alla luce delle valutazioni dei Servizi Sociali competenti;
CP_
- disporre che le visite con il nucleo familiare del signor , ove autorizzate, avvengano, come indicato in CTU unicamente in Spazio Neutro;
- disporre, salvo evoluzione futura delle dinamiche in atto, che i contatti telefonici del padre con la bambina avvengano due volte per settimana;
- disporre che, qualora dovessero essere autorizzate le videochiamate, le stesse avvengano presso lo
Spazio Neutro;
- disporre che il padre corrisponda a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore l'importo di € 1.200,00 da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione CP_ annua su base Istat. Oltre a tale somma, il Sig. rimborserà alla moglie, in misura del 70%, le spese straordinarie (medico-sanitarie, scolastiche, sporti-ve, ricreative) da sostenere nell'interesse della figlia, previamente concordate e dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi. Per
l'individuazione di tali spese, in caso di contestazioni, le parti faranno riferimento alle linee guida predisposte dalla Corte d'Appello di Milano”.
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi Dr.SA e Dr. , coniugati Parte_1 CP_1
con matrimonio concordatario in Cogne (AO) in data 10.10.2015; rigettare la domanda di addebito della separazione, poiché infondata in fatto e in diritto;
pagina 2 di 13 disporre le seguenti condizioni di separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Marnate, via dei Fontanili 71, alla dr.SA la quale Pt_1
continuerà a risiedervi con la figlia minore, ponendo a carico della medesima tutte le spese condominiali e di manutenzione dell'immobile;
3. affidare la figlia minore alla madre, con collocamento della steSA presso la residenza materna;
4. disporre che il padre poSA vedere la figlia , 1/2 volte al mese, anche in giornate Per_1
consecutive, alla presenza di un adulto indicato dalla madre. In subordine confermare i provvedimenti sino ad oggi adottati dal Tribunale e dunque che il padre poSA vedere la figlia, laddove ritenuto anche alla presenza di un educatore, almeno 1 volta al mese per due/tre ore consecutive. Nel caso in cui il
CP_ dott. decidesse di tornasse sul territorio della minore, disporre gli incontri padre e figlia poSAno avvenire presso la casa paterna alla presenza di un educatore professionale a cadenza settimanale, come da indicazioni della CTU dott. Disporre la videochiamata tra padre e figlia, Per_2
eventualmente anche con le modalità e tempi indicati dai Servizi Sociali. Mantenere i contatti telefonici settimanali tra padre e la minore per come indicati dal Giudice nell'ordinanza del 25.1.2024 (4 volte a settimana negli orari concordati tra i genitori).
5. disporre a carico del ricorrente l'obbligo al versamento alla madre l'assegno per il concorso al mantenimento della minore nella misura pari a € 500,00 mensili da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al rimborso delle spese straordinarie, secondo le linee guida della Corte d'Appello di
Milano, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
6. disporre a carico della ricorrente, dr.SA l'obbligo di continuare a provvedere al pagamento Pt_1 integrale dalla rata di mutuo gravante sull'immobile, con impegno di futuro accollo esclusivo o estinzione e liberazione/manleva del resistente da ogni impegno economico rispetto al mutuo in questione;
7. Respingere ogni altra domanda della ricorrente perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto e in diritto.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio (oltre accessori previsti per legge) e di spese di CTU”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
CP_ I Signori e contraevano matrimonio il 10.10.2015. Pt_1
Dall'unione nasceva in data 15.11.2017 la figlia minorenne . Per_1
pagina 3 di 13 Con ricorso depositato in data 28/8/2023, la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione con addebito al marito, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale, l'affido super esclusivo di , con collocamento della steSA presso di sé, e Per_1
la previsione in capo al marito dell'obbligo di corrispondere per il mantenimento della figlia l'importo mensile di € 1.200,00 oltre al 70% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente deduceva che il resistente, medico, era stato condannato per violenza sessuale nei confronti di alcune pazienti, aveva tenuto condotte violente nei confronti della ricorrente e compiuto atti di esibizionismo/masturbazione di fronte alla suocera sig.ra Per_3
Con decreto inaudita altera parte ex art. 473bis.15 c.p.c. del 30.8.2023 il Tribunale affidava la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso quest'ultima e assegnazione della Per_1
casa familiare, e prevedeva che il padre potesse vedere la minore un giorno a settimana, durante il fine settimana, in ambiente protetto.
Instaurato il contraddittorio, con successiva ordinanza, atteso che non erano stati avviati gli incontri in spazio protetto, veniva consentito al padre di vedere la figlia, per non più di due giorni di ciascun mese
(senza pernottamento), da concordare da entrambi i genitori compatibilmente con le esigenze della minore, alla presenza della madre o di adulto da questa delegato. Venivano, per il resto, confermati i provvedimenti adottati inaudita altera parte.
CP_ Nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento di merito, il sig. aderiva alla domanda di separazione, chiedeva il rigetto dell'addebito, domandava che venisse disposto l'affido esclusivo anziché super esclusivo di alla madre, essendosi trasferito in Sicilia, e chiedeva di vedere la Per_1
minore due o tre volte al mese. Chiedeva che il contributo per IT venisse quantificato in € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza i coniugi concordavano che il padre potesse sentire la figlia al telefono quattro volte a settimana.
Veniva, inoltre, rilevata l'inammissibilità della seguente domanda del resistente: “disporre a carico della ricorrente, dr.SA l'obbligo di continuare a provvedere al pagamento integrale dalla rata Pt_1 di mutuo gravante sull'immobile, con impegno di futuro accollo esclusivo o estinzione e liberazione/manleva del resistente da ogni impegno economico rispetto al mutuo in questione”.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. venivano previsti incontri in SN fra padre/figlia, la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, veniva posto a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento di pari ad € 700 e veniva disposta CTU sulle capacità genitoriali di entrambe le Per_1
parti.
Espletati gli incombenti di rito, il 14.1.2025 si teneva l'udienza di rimessione in decisione della causa.
pagina 4 di 13 Nella comparsa il conclusionale il resistente precisava che la domanda relativa al mutuo, pur inserita fra le conclusioni, non era da considerarsi reiterata.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Separazione e addebito
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
Deve, altresì, essere accolta la domanda di addebito della separazione al marito.
A riguardo, la Corte di Legittimità ha chiarito che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, neceSArio accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito
(Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 4550/2011). In tema di onere della prova, questa Corte ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n.
14591/2019, Cass. n. 3923/2018)” (Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 23284 del 18/09/2019).
In applicazione di detti principi, deve essere accolta la domanda di addebito.
La ricorrente, a sostegno della domanda di addebito, deduceva che il resistente aveva commesso i fatti
CP_ per i quali era stato condannato ex art. 444 c.p.p. Più nel dettaglio, il dott. veniva imputato per i seguenti reati:
“A) delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 septies co. 3 11. 3 c.p. perchè, in· qualità di medico, addetto al servizio di guardia medica sito presso la Croce RoSA di Somma Lombardo allocato nella struttura ospedaliera di via Bellini 29, approfittando ed abusando dell'autorità derivante dall'esercizio della propria professione sanitaria, con violenza consistita nel porre la vittima in uno stato di soggezione psicologica e nell'agire in maniera insidiosa e subdola con approccio alle spalle, idonea a superare la contraria volontà del soggetto passivo, costringeva XXXXX a subire atti sessuali, in specie: dopo aver raggiunto il domicilio di XXXXX, all'epoca sito in Somma Lombardo via F. Baracca 11. 1, al fine di eseguire una visita medica espreSAmente richiesta telefonicamente dalla steSA, la faceva spogliare
pagina 5 di 13 parzialmente chiedendole di sollevare sin sotto il seno la camicia da notte e, sottoponendola ad un maSAggio cervicale, nonostante ciò non fosse correlato con la patologia esposta dalla steSA
(tonsillite febbre e mal di gola) quindi, dopo aver cambiato varie pose sul divano rivelatesi scomode, la invitava a sdraiarsi completamente, in posizione prona, iniziando a toccarle la schiena con le mani e salendo a sua volta sul divano, appoggiandosi con il proprio bacino sul fondoschiena della XXXXX che, avendo solo le mutandine a protezione, riusciva comunque a percepire la pressione del pene ormai eccitato sul di lei sedere. Con l'aggravante ex art 609 septies co. 3 n. 3 c.p. per aver commesso il fatto in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio 1tell'esercizio delle proprie funzioni. In Somma Lombardo il 02.02.2019.
o B) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 septies co. 3 n: 3 c.p. perchè, in qualità di medico, addetto al servizio di guardia medica sito presso la Croce RoSA di Somma Lombardo, allocato presso la struttura ospedaliera di via Bellini 29, approfittando ed abusando dell'autorità derivante dall'esercizio della propria professione sanitaria, con violenza consistita nel porre la vittima in uno stato di soggezione psicologica e nell'agire in maniera insidiosa e subdola con approccio alle spalle, idonea a superare la contraria volontà del soggetto passivo, costringeva a subire atti sessuali, Pt_2
in specie: dopo aver fatto accomodare all'interno dello studio medico, assicurava a chiave la Pt_2
porta d'accesso con il pretesto di non essere disturbato durante la visita, adducendo quale scusa il fatto che i pazienti fossero soliti entrare nonostante la visita medica in corso, la faceva spogliare parzialmente chiedendole di togliere la maglia, la invitava a sdraiarsi sul lettino in posizione prona, sfilandole la canotta e abbaSAndole i pantaloni sino ai fianchi, nonostante ciò non fosse neceSArio e correlato con la patologia esposta dalla steSA (crisi depressiva), quindi iniziava a maSAggiarle la schiena ed i fianchi, arrivando a slacciarsi i bottoni della patta dei propri pantaloni, scostando le mutande ed estraendo il pene, sfilando ulteriormente i pantaloni alla vittima ·a sino alle ginocchia ed invitandola a scendere dal lettino con le gambe, dando il fondoschiena al medico, così innescando la reazione della steSA che ritraendosi si alzava dicendo "no, dottore, questa non è più una visita"; Con
l'aggravante ex art. 609 septies co. 3 n. 3 c.p. per aver commesso i/fatto in qualità di pubblico ufficiale
o di incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni. In Somma Lombardo il
16.03.2019.
o C) delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 septies co. 3 n. 3 c.p. perchè in qualità di medico, addetto al servizio di guardia medica sito presso la Croce RoSA di Somma Lombardo, allocato presso la struttura ospedaliera di via Bellini 29, approfittando ed abusando dell'autorità derivante dall'esercizio della propria professione sanitaria, con violenza consistita nel porre la vittima in uno stato di soggezione psicologica e nell'agire in maniera insidiosa e subdola con approccio alle spalle, idonea a
pagina 6 di 13 superare la contraria volontà del soggetto passivo, costringeva a subire atti sessuali, in specie: Pt_3
dopo aver fatto accomodare all'interno dello studio medico, assicurava a chiave la porta Pt_3
d'accesso con il pretesto di non essere disturbato durante la visita, adducendo quale scusa il fatto che i pazienti fossero soliti entrare nonostante la visita medica in corso, dopo aver iniziato la visita eseguendo la palpazione addominale, la invitava a sdraiarsi sul lettino in posizione prona chiedendole di togliere parzialmente la maglietta senza sfilarla dalle braccia in modo da scoprire solo la schiena e sottoponendola ad un maSAggio cervicale durato cinque anni circa, nonostante ciò non fosse correlato con la patologia esposta dalla steSA (dolori addominali), quindi iniziava a toccarla all'altezza della clavicola destra alternando prima la mano destra e poi la mano sinistra, invitando la paziente dopo qualche minuto ad alzarsi e rivestirsi, circostanza in cui quest'ultima si avvedeva della presenza di una sostanza liquida sul lenzuolo di carta a protezione del lettino che, a vista e ad olfatto, si palesava essere liquido seminale (sperma). Con l'aggravante ex art. 609 septies co. 3 n. 3 c.p. per aver commesso i/fatto in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni. In Somma Lombardo il 01.06.2019”.
CP_ La ricorrente deduceva, poi, che gli anni successivi erano stati molto faticosi, il sig. dava corso a condotte aggressive e discontrollate nei confronti della moglie, arrivando a scagliarle addosso degli oggetti e la mattina di Natale 2022 giungeva a percuoterla, facendola cadere per poi colpirla, mentre si trovava sul pavimento, con calci ripetuti.
Inoltre nella primavera del 2023 la madre della ricorrente, sig. riferiva alla figlia che il Per_3
CP_ signor , sin dalla primavera 2022, si era masturbato o aveva mostrato alla suocera il proprio membro eretto, anche mentre nella steSA stanza si trovava . Per_1
All'esito dell'istruttoria, devono ritenersi provate quantomeno le prime condotte, ossia le molestie nei confronti delle pazienti, di per sé sufficienti a giustificare l'addebito. CP_ I fatti per i quali veniva imputato il dott. devono ritenersi provati non solo in considerazione della sentenza di condanna emeSA ex art. 444 c.p.p. (doc. 5 della ricorrente), ma anche di quanto emerso nel presente giudizio.
Il resistente, infatti, negava al CTU e negli atti di causa di aver commesso i fatti per i quali era stato condannato ma, in sede di CTU, confermava di aver dichiarato alla propria suocera di avere confeSAto gli abusi.
Inoltre nella relazione del 18.4.2024 i SS riportavano: “La scrivente ha tentato di spiegare all'uomo come la misura dello Spazio Neutro venisse quasi sempre disposta nei casi di separazione con accuse di violenza domestica ma che, in particolar modo, la sua situazione appariva delicata a fronte delle vicende di rilevanza penale.
pagina 7 di 13 CP_ Il signor affermava di comprendere come le vicende penali potessero aver influito sul giudizio dei magistrati sebbene “Si trattava di adulti, non di bambini!” ma di ritenere che questi episodi avessero poco a che fare con . Per_1
CP_ La scrivente ha tentato in quel momento di riflettere con il signor su come tutto questo contesto potesse influenzare i vissuti di tutti, compresa, ma in quel momento l'uomo era Per_1
particolarmente in collera con la signora Infatti, in quella steSA giornata, sarebbe venuto a Pt_1
conoscenza che, a suo dire, la moglie avrebbe riferito ad alcuni amici in comune dettagli sul
CP_ procedimento penale. Il signor si è mostrato profondamente tradito da questo gesto della moglie e ha tentato di giustificare i propri comportamenti fornendo dettagli circa la propria relazione sessuale con la signora, intendendo che la necessità di agire determinati comportamenti fosse dovuta alla mancanza di reciprocità della signora (si veda anche pag. 54 della CTU). Pt_1
Alla luce di quanto esposto, dovendosi ritenere provate sia le condotte di molestia nei confronti delle pazienti allegate dalla ricorrente che il nesso causale (lo stesso resistete riconosceva negli atti che la crisi matrimoniale era conneSA agli eventi penali, pur negando di aver commesso i fatti per i quali era stato condannato), la domanda di addebito deve essere accolta.
2) Affido, collocamento della figlia e rapporti padre/figlia Per_1
Si premette che le parti concordano sul collocamento di presso la madre e sull'assegnazione a Per_1 quest'ultima della casa familiare.
La ricorrente domandava, poi, che venisse disposto l'affido super esclusivo, mentre il resistente insisteva nell'affido esclusivo.
Deve essere accolta la domanda di affido super esclusivo di alla madre, tenuto conto delle Per_1 condotte sopra descritte, dell'esito della CTU, del volontario trasferimento del resistente in Sicilia a maggio 2023 e della mancata partecipazione agli incontri in SN.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si rinvia e le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, risultava la capacità genitoriale della madre, pur essendovi qualche criticità. Ad analoga conclusione il CTU non giungeva per il padre:
CP_
“Il quadro personologico dei sigg. e non ha messo in luce elemento circa la presenza di Pt_1
franche patologie psichiatriche. Tuttavia, sussistono una serie di tratti di funzionamento non del tutto adattivi ed equilibrati.
CP_ A carico del sig. sono stati riscontrati peraltro aspetti di personalità che possono rappresentare elementi di rischio in tal senso, meglio descritti in relazione alla funzione regolativa. Nelle modalità di
pagina 8 di 13 esercizio della genitorialità, in ogni caso, nella sig.ra non si ravvisano elementi che facciano Pt_1
pensare a stile trasversalmente pregiudizievoli che giustifichino una limitazione della genitorialità,
CP_ mentre la preoccupazione si ravvisa rispero al sig. : il discontrollo emotivo e pulsionale è nell'attuale ancora presente, , oggi è una bambina di soli sette anni, ma crescerà, divenendo, Per_1
CP_ dapprima un'adolescente e poi una donna. Il sig. , nell'attuale, non è cosciente delle proprie criticità e quindi un possibile rischio per la minore…
CP_ Il sig. presenta contenuti margini di contatto, e dunque di gestione, del proprio mondo emotivo, presentando alcune difficoltà nell'esercizio della funzione autoregolativa, rischiando dunque di offrire
CP_ un modello deficitario: tali aspetti di funzionamento possono dunque limitare il sig. nella comprensione dell'altro in maniera realistica soprattutto relativamente ai loro bisogni emotivi e affettivi.
CP_ Il sig. presenta un'attitudine particolarmente rigida che offusca la capacità di effettuare valutazioni critiche rispetto al proprio agire e a metterle in discussione e una immagine di sé particolarmente idealizzata. Tale aspetto di funzionamento può esprimersi in una modalità di relazione con la figlia e con l'altro genitore di stampo eccessivamente autoreferenziale…
CP_ Il sig. presenta una carenza di integrazione della propria identità, con una scissione tra una parte esteriore maggiormente funzionante ed inserita nella società, ed una parte fragile e poco controllabile caratterizzata da attitudini aggressive, difficoltà di regolazione emotiva e di controllo degli impulsi, tratti di dipendenza e confini Sé-Altro labili e poco definiti”.
La CTU, pur ravvisando anche aspetti positivi nella relazione padre/figlia e un buon attaccamento, concludeva per l'affido esclusivo alla madre, incontri fra padre e in SN e, in caso di Per_1
trasferimento del padre in Lombardia, con la presenza di un educatore presso la casa paterna.
L'affido super esclusivo risulta, poi, l'unico regime applicabile considerato, altresì, che il padre, pur lamentando una condotta alienante da parte della madre e l'eccessiva brevità degli incontri in SN, non sta nemmeno impiegando a pieno il tempo riservatogli in SN.
Il resistente, infatti, chiedeva di poter effettuare delle videochiamate con la minore e di allungare la durata degli incontri in SN, non potendo venire in Lombardia più di una volta al mese per ragioni lavorative.
Dall'ultima relazione depositata dai SS, però, risulta che dei sei incontri originariamente fiSAti (uno al mese), se ne svolgevano solo due. Dei quattro non tenutisi, due venivano recuperati in altra data.
L'indisponibilità era sempre del padre che, peraltro, chiedeva di recuperare solo alcuni degli incontri saltati.
pagina 9 di 13 Per tale ragione i SS rilevavano che l'allungamento della durata degli incontri era prematuro, visti i numerosi annullamenti del padre e la conseguente incostanza delle visite: “Questo tipo di
CP_ atteggiamento fa sì che venga alimentata una percezione poco stabile del signor agli occhi di
che per ora, in Spazio Neutro, ha visto il padre ogni due mesi nonostante gli incontri protetti Per_1 siano stati calendarizzati una volta al mese come da disposizioni”.
Ancora, il resistente non acconsentiva che i SS facessero da mediatori nei rapporti fra e la Per_1
famiglia paterna.
La CTU, poi, evidenziava l'opportunità che i genitori di avviassero un percorso Per_1
psicoterapeutico, per quanto riguarda la sig.ra al fine di permetterle di rielaborare la storia di Pt_1
CP_ coppia e, in seguito, affrontare anche le proprie difficoltà personali, mentre per il sig. al fine di aiutarlo ad una presa di responsabilità, al momento assente, nella auspicata comprensione dei doveri genitoriali che dovranno essere testimoniati non solo dalle sue verbalizzazioni, ma ancora prima dalla capacità concreta di riconoscere ed affrontare le proprie problematiche comportamentali.
Mentre la ricorrente intraprendeva il proprio percorso già prima del deposito della CTU, il resistente, pur avendo manifestato in udienza la volontà di riprendere il percorso (iniziato nel 2023 ma poi interrotto), non risulta essersi ancora attivato.
Al di là delle richieste formali, quindi, il resistente non sembra intenzionato ad attivarsi per consolidare il rapporto con la minore e assumere le responsabilità genitoriali.
Deve, pertanto, essere disposto l'affido super-esclusivo alla madre e confermato l'incarico all'ente di regolare i rapporti padre/figlia, all'attualità in SN con progressiva liberalizzazione ove ne ricorrano i presupposti. Allo stesso modo, i SS provvederanno ad introdurre le videochiamate e ad aumentare le telefonate qualora ne ravvisino i presupposti. Tale incarico non implica alcuna limitazione della responsabilità genitoriale della madre, dimostratasi sempre collaborante con i SS e disponibile ad accompagnare la minore in SN nonostante le ripetute indisponibilità del padre. Trattasi, quindi, di c.d. mandato di vigilanza e supporto (Cass. 32290/2023).
Quanto alle telefonate, ritiene il Tribunale di ridurle, a settimane alterne, a due ed a tre a settimana.
La madre, infatti, riportava una fatica di , in quanto il padre avrebbe la tendenza a proporre alla Per_1 figlia attività non possibili nel breve periodo, farebbe sentire in colpa quando quest'ultima Per_1
chiede di chiudere la telefonata, rimarcherebbe il fatto che porterà in Sicilia prima o poi, come Per_1
se fosse una minaccia.
A sua volta il padre lamentava la presenza della ricorrente durante le chiamate.
I SS ritenevano non tutelante né per la minore né per i genitori quattro chiamate libere a settimana in detto contesto (si veda la relazione di novembre 2024).
pagina 10 di 13 Le chiamate devono, quindi, essere ridotte ma non eliminate atteso che i contatti fra la minore ed il padre sono già estremamente limitati a seguito del trasferimento di quest'ultimo.
Infine, deve essere avviato un percorso psicoterapeutico per , che la accompagni a ristrutturare Per_1
immagini interne dei genitori, che poSA aiutarla ad affrontare e rielaborare le difficoltà psicologiche evidenziate dalla CTU, potendo rispondere all'impellente bisogno di chiarezza sull'attuale situazione familiare.
Sia la CTU che i SS evidenziavano l'opportunità/necessità di tale intervento e ritenevano la minore in grado di affrontarlo proficuamente, nonostante la giovanissima età. Peraltro i genitori all'udienza del
18.9.2024 si dichiaravano a loro volta favorevoli nel caso in cui l'indicazione del percorso fosse provenuta dai SS.
Deve, poi, essere disposta l'apertura della vigilanza, considerato il mandato conferito ai SS e la necessità che questi mantengano il monitoraggio sul nucleo.
3) Mantenimento della figlia Per_1
Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, del fatto che l'AU viene percepito integralmente dalla madre quale genitore affidatario, dell'assegnazione della casa coniugale alla madre che ne è
l'intestataria (per la quale solo quest'ultima paga il mutuo, sebbene questo sia per il 10% intestato al padre), delle modalità di mantenimento diretto di da parte di ciascuno dei genitori (allo stato, Per_1
solo la madre provvede al mantenimento diretto), delle spese che il padre deve sostenere per incontrare la figlia in SN, si ritiene di quantificare il contributo paterno per il mantenimento della figlia in €
700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Le spese per la mensa, inoltre, devono essere suddivise in egual misura fra i genitori e non sono incluse nel contributo fisso previsto a carico del padre.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, premesso che nella presente sede non si impongono rigorosi calcoli matematici1 e che non vengono presi in considerazione gli esborsi sostenuti dalle parti per il soddisfacimento dei bisogni straordinari della prole e quelli “comuni” a entrambe le parti giacché sostanzialmente equiparabili, si rileva quanto segue.
Entrambe le parti sono medici che lavoravano presso l'Ospedale di Busto Arsizio. Da fine 2023 il resistente lavora per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. 1 Infatti, CaSAzione e giurisprudenza di merito sono conformi nell'affermare che “in tema di separazione personale dei coniugi la valutazione delle condizioni economiche delle parti, ai fini della determinazione del contributo rispettivamente dovuto per il mantenimento dei figli, non richiede neceSAriamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass., Sez. VI, Sentenza n. 24460 del 10/09/2021). pagina 11 di 13 La ricorrente nel 2023 aveva un reddito netto di circa € 50.000 (lordo di € 72.119), pari ad € 4.160 su dodici mensilità, tenendo conto dei redditi da lavoro dipendente ed a questo assimilati (punti 4 e 5 CU- si veda il 730 2024).
Nel 2022 il reddito lordo da lavoro dipendente ed assimilato era di € 68.668, nel 2021 di € 62.120
(730/2023 e 730/2022).
E' proprietaria della casa familiare, per la quale sostiene un mutuo di € 1.160 al mese.
Il resistente, invece, nel 2023 aveva un reddito lordo da dipendente e redditi assimilati di € 66.051, pari ad € 47.386 netti, quindi ad € 3.950 su dodici mensilità (si vedano le CU2024. Non veniva invece prodotto il 730/2024).
Nel 2022 il reddito lordo era di € 80.300 e nel 2021 di € 68.974 (CU2023 e CU2022).
Il resistente non deduceva né provava di avere spese di mutuo/locazione a seguito del trasferimento in
Sicilia, dove peraltro vive la sua famiglia di origine.
Pertanto, considerato che i redditi delle parti non sono dissimili, che nella quantificazione dell'assegno non si possono considerare le spese straordinarie, in quanto calcolate a parte, che nel caso di specie le spese più consistenti per il mantenimento di sono proprio le spese straordinarie (scuola privata, Per_1
plurime attività sportive) oltre a quelle riferibili all'abitazione, l'assegno deve essere confermato nella misura di € 700.
La madre riteneva detto importo insufficiente senza, però, chiarirne le ragioni e, cioè, senza indicare quali sarebbero le spese riferibili a e non straordinarie che renderebbero l'assegno di € 700 Per_1
inidoneo.
Le spese straordinarie, inoltre, devono essere ripartite al 50% fra i genitori.
4) Spese di lite
Attesa la prevalente soccombenza del resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento delle spese di lite della ricorrente e di CTU.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e , coniugatisi a Cogne (AO), in Parte_1 CP_1
data 10 ottobre 2015 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 5, P. II, serie A, anno 2015);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cogne di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) addebita la separazione al resistente;
pagina 12 di 13 4) affida la minore in via super esclusiva alla madre, con collocamento prevalente e Persona_4
residenza anagrafica presso in Marnate Via Fontanili, 71, nella casa coniugale Parte_1
che si assegna a Parte_1
5) dispone che il rapporto padre/figlia sia regolamentato dai Servizi Sociali di Marnate come in parte motiva;
6) dispone che, a titolo di concorso al mantenimento indiretto ordinario della figlia, il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata ed a far data dal deposito del ricorso,
l'importo mensile di € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150
Disp. Att. c.p.c., e che partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per
, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Le spese per la mensa di Per_1 Per_1
devono essere ripartite al 50% fra i genitori;
7) dispone che l'Assegno Unico sia percepito da Parte_1
8) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 7.000, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, per compensi ed in € 98 per spese;
9) pone le spese di CTU definitivamente a carico del resistente;
10) dispone l'apertura di procedimento di vigilanza a favore della minore;
Persona_4
11) dispone che i SS del Comune di Marnate relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 31.7.2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Marnate nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.SA AleSAndra Ardito dott.SA Maria Eugenia Pupa
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