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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/09/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 270/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SIMONA SELVANETTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Capannori (LU), Via di Ghello n. 1, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. DIANA Controparte_1 CodiceFiscale_2 BRITTOLI e dell'Avv. ELENA BIAGIOTTI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima a Larciano (PT), P.zza 4 Martiri, n. 43, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 14.07.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso nei confronti del coniuge Parte_1 Controparte_1 chiedendo pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni: affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso di Persona_1 sé nella casa familiare sita a Altopascio (LU) in via Verdi n. 6/C, per la quale entrambi continueranno a pagare la rata del mutuo nella misura della metà ciascuno;
prevedere frequentazioni libere tra padre e figlia, nel rispetto degli impegni e della volontà di quest'ultima; porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle € 600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, sottoposti a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
attribuire a sé in via esclusiva la percezione dell'assegno unico universale.
All'udienza del 15.05.2024, nessuno presente per il convenuto, il Giudice, sentita la ricorrente, ha assunto i seguenti provvedimenti in via provvisoria e urgente:
“- Autorizza i coniugi a vivere separati;
- Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre nella casa coniugale sita a Altopascio, via Verdi 6/C, che le viene assegnata;
- Prevede il seguente regime di frequentazioni tra padre e figlia: il padre vedrà la figlia due pomeriggi alla settimana, indicati nei giorni di martedì e giovedì, con possibile modifica su accordo delle parti, dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00, nonché fine settimana alternati dal sabato alle 10:30 fino alla domenica alle 21:00; un periodo anche non continuativo di 14 giorni nel corso delle vacanze scolastiche estive;
l'alternanza annuale durante le principali festività (Natale e Santo Stefano, Capodanno ed Epifania,
Pasqua e Pasquetta);
- Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia tramite il versamento a favore della madre dell'importo di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie”
pagina 2 di 18 Il 03.10.2024 si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi la Controparte_1 separazione personale dei coniugi secondo condizioni sostanzialmente corrispondenti a quanto disposto dal Tribunale in via provvisoria e urgente.
All'udienza del 14.07.2025 le parti e i loro procuratori hanno chiesto la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni congiuntamente concordate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, pronunciare la separazione personale dei coniugi tra la signora e , ordinando al competente Parte_1 Controparte_1
Ufficiale di stato civile del Comune di Altopascio (LU) di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni della sentenza nei registri dello stato civile, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza, ove riterranno più opportuno, purché il trasferimento non influisca in modo significativo o non pregiudichi i diritti di visita e frequentazione della figlia minore da parte di entrambi i genitori. Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 337 sexies II comma c.c. ciascuno di essi, genitore della figlia minore è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine Per_1 perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre Sig.ra Parte_1 nell'immobile sito in Altopascio (LU)Via Gavinana n. 109 di proprietà della signora
Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i Pt_1 genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé;
3) In merito al regime di visita padre-figlia, il Sig. avrà la più ampia facoltà di CP_1 visita, sempre nel rispetto degli impegni della figlia minore e tenendo nella dovuta pagina 3 di 18 considerazione la volontà e i desideri della stessa, compatibile con la sua età nonché con il proprio sviluppo. Le modalità saranno stabilite di volta in volta dal padre in accordo con la figlia, sempre tenendo presente le necessità lavorative del Sig. con le esigenze e CP_1 gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
Per_1
4) Per quanto riguarda, invece, le festività e le vacanze estive saranno concordate liberamente, di anno in anno, tra i coniugi entro il 30 Aprile di ogni anno, fermo restando che in caso di disaccordo, per le festività natalizie e pasquali, si applicherà il criterio dell'alternanza mentre per le vacanze estive i genitori avranno diritto di tenere con sé i figli per due settimane non consecutive ciascuno. I genitori si impegnano a valutare e considerare sempre in tali scelte la volontà manifestata dalla figlia. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse della figlia minore nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri della figlia.
5) In merito al mantenimento della figlia minore, il Sig. corrisponderà mensilmente CP_1 la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento della minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché, il 50% delle spese straordinarie, da intendersi per spese straordinarie quelle indicate nel Protocollo adottato presso il Tribunale di Lucca.
6) I genitori concordano che l'Assegno Unico o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alla figlia minore sarà percepito Per_1 integralmente dalla madre.
7) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, pertanto, non avanzano alcuna richiesta di mantenimento per sé.
8) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare le seguenti attribuzioni, in quanto elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, chiedendo sin d'ora in relazione alle predette attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19
L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999:
pagina 4 di 18 (trasferimento n. 1) la signora , titolare della piena proprietà Parte_1 della quota pari al 50% dell'immobile adibito a casa familiare e di seguito identificato, cede al sig. che accetta, la propria quota pari al 50% della piena Controparte_1 proprietà del seguente immobile: bene immobile posto in Altopascio (LU),: VIA
GIUSEPPE VERDI n. 6 e per la precisione: villetta per civile abitazione, terra – tetto, facente parte di un più ampio edificio, elevato a due piani fuori terra, oltre al piano mansardato, composto da quattro alloggi indipendenti, con ingressi e resedi in proprietà esclusiva.
L'unità in oggetto è composta:- al piano terreno, da ingresso-zona giorno, cucina, disimpegno e due ripostigli;
- al piano primo da camera matrimoniale, cameretta, bagno e ripostiglio;
- al piano sottotetto da vari locali accessori;
il tutto corredato da terrazzo al piano primo e ampia resede sul lato nord – ovest della proprietà.
Posizione catastale: Ad oggi il bene immobiliare oggetto di compravendita è così identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Altopascio rappresentato nel foglio di mappa 26, dai mappali:- 869, sub. 3 piano terra, primo e secondo, categoria A/3, classe 5, consistenza 7,0 vani, superficie catastale 137 mq e la rendita catastale di €. 560,36, quanto all'abitazione; - 895, qualità: seminativo arborato, classe 2, superficie 155,00 mq, R.D.
1,12 e R.A. 0,60, quanto alla resede.
La parte cedente, ai sensi dell'art. 19 comma 14 DL 78/2010 convertito nella Legge n.
122/2010, dichiara che i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alla planimetria depositata al catasto del Comune di Altopascio prot. N° 493.2/1994 del 18.02.1994 (doc. 1)
e alla relativa visura catastale (doc. 5) che si allegano al presente ricorso e che i sopra menzionati dati catastali e le planimetrie depositate in catasto e allegate al presente ricorso sono conformi allo stato di fatto. Il cedente, altresì, dichiara ex art. 29 comma 1 bis
Legge 27/02/1985 n. 52 introdotto dall'art. 19 comma 14 DL 78/2010, convertito nella L.
122/2010, la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
Ai fini della continuità catastale si precisa:- che il suddetto mappale 869 deriva dal mappale 806, a seguito della variazione geometrica e del tipo mappale n. n. 248.1/1994 del pagina 5 di 18 12/02/1994; quale mappale 806 era derivato da porzione dell'originario mappale 187, a seguito del tipo di frazionamento n. 105.1/1991 in atti dal 31/01/1991; - che il suddetto mappale 895 deriva da porzione del mappale 805, a seguito del tipo di frazionamento n.
1438.1/1995 del 17/08/1995; quale mappale 805 era derivato da porzione dell'originario mappale 187, a seguito del tipo di frazionamento n. 105.1/1991 in atti al 31/01/1991
(allegato n. 7).
Intestati Catastali: - Sig. nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], C.f. - diritto di CodiceFiscale_2 proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni;
Sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.
[...]
)- diritto di proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni;
C.F._3
Parte venditrice: Diritto di proprietà per 1/2: nata a [...] il Parte_1
23/10/1966 e residente in [...] (C.F. C.F._3
)
[...]
Parte acquirente: nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], C.f. CodiceFiscale_2
Confini attuali: beni Via Verdi a nord, beni ad est, beni Per_2 Per_3 Persona_4 ad ovest, salvo se altri e più precisi confini.
Descrizione del bene: villetta per civile abitazione, terra – tetto, facente parte di un più ampio edificio, elevato a due piani fuori terra, oltre al piano mansardato, composto da quattro alloggi indipendenti, con ingressi e resedi in proprietà esclusiva. L'unità in oggetto
è composta:- al piano terreno, da ingresso-zona giorno, cucina, disimpegno e due ripostigli;
- al piano primo da camera matrimoniale, cameretta, bagno e ripostiglio;
- al piano sottotetto da vari locali accessori;
il tutto corredato da terrazzo al piano primo e ampia resede sul lato nord– ovest della proprietà.
Conformità urbanistica: Ai sensi e per gli effetti della LEGGE 47/1985, si dichiara che il fabbricato di cui fanno parte i beni oggetto è stato costruito a seguito della C.E. n. 16/93,
pagina 6 di 18 rilasciata dal Comune di Altopascio in data 08 febbraio 1993 e successiva Variante, in corso d'opera, rilasciata dal Sindaco di Altopascio in data 22 luglio 1994 (P.E. n. 246/94).
La parte venditrice dichiara che è stata depositata al Comune di Altopascio in data 24 febbraio 1995 protocollo n. 4213 l'Attestazione di Abitabilità/Agibilità n. 24/2006.
La parte acquirente dichiara che anche se successivamente alla presentazione della
"agibilità - abitabilità" fossero stati eseguite delle opere che possano andare ad incidere sull'abitabilità/agibilità dell'immobile e questa dovesse venire meno, ne accetta espressamente la condizione giuridica e si dichiara consapevole della circostanza che l'immobile è comunque idoneo ad essere utilizzato di fatto per l'uso e la destinazione che fino ad oggi ha avuto. Per quanto appena dichiarato, la parte acquirente prende atto di questa possibilità e dichiara di accettare che non potrà sollevare eccezioni di inadempimento per tale causale.
Inoltre il terreno/resede di pertinenza identificato al Catasto Terreni del comune di
Altopascio Foglio 26 particella 895, qualità: seminativo arborato, classe 2, reddito dominicale: € 1,12, reddito agrario € 0,60, come da vigente Regolamento Urbanistico del
Comune di Altopascio, ricade in Zona B “Insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale muniti di opere di urbanizzazione primaria” e in parte in Zona “Strade e percorsi ciclo-pedonali”, come indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Altopascio, presentato in data 15.05.2025, Prot. n. 11984 e rilasciato in data 22.05.2025 (doc. 16).
Provenienza: Il bene oggetto di compravendita è stato acquisito dai Sig.ri Parte_1
e dai signori e , con atto di
[...] Controparte_1 Persona_5 Persona_6 compravendita rogato dal Notaio di Altopascio in data 03 marzo 2009, Persona_7 repertorio n.157.055 raccolta n. 16.881registrato a Lucca il 05-03-2009 – reg. gen. N.
4151 – reg. part. N. 2600. . Ai fini della provenienza ventennale si attesta che i beni oggetto del trasferimento sono pervenuti ai precedenti dante causa come segue: quanto al mappale 869 sub. 3 foglio 26 del Catasto Fabbricati per atto di compravendita ai rogiti del notaio , in data 28/04/1995, repertorio 83.205/6900, registrato in Lucca Persona_7 il 09/05/1995, al n. 1177 ed ivi trascritto il 06/05/1995, al n. 4351 del repertorio pagina 7 di 18 particolare;
quanto al mappale 895 del Foglio 26 del Catasto terreni per atto di compravendita ai rogiti del Notaio in data 21/09/1995, repertorio Persona_7
85.568/7090, registrato in Lucca il 05/10/1995, al n. 2422, serie 1V e ivi trascritto il
10/10/1995, al n. 9172 del registro particolare (doc. 7).
Ulteriori atti formali: iscrizione di cui al Registro Generale n. 4152, Registro Particolare
n° 745 del 05.03.2009 di ipoteca volontaria di Euro 180.000,00 derivante da atto di mutuo ai rogiti del notaio di Lucca, repertorio n° 157.056 del 03.03.2009, Persona_7 registrato il 05.03.2009 al n. 1977/1T per la somma complessiva di €120.000,00 in linea capitale a favore di , poi surrogato da Controparte_2 [...]
con atto a firma del Notaio di Pistoia, Controparte_3 Persona_8 repertorio n. 44.253 del 10.03.2020, registrato in Pistoia il 11.03.2020 al n. 1645-T (doc.
17 atto di quietanza e doc. 19 contratto di mutuo) contro i signori e Controparte_1
, gravante sulla piena proprietà per intero dell'unità Parte_1 immobiliare contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Altopascio rappresentati nel foglio di mappa 26, dai mappali:- 869, sub. 3 piano terra, primo e secondo, categoria
A/3, classe 5, consistenza 7,0 vani, superficie catastale 137 mq e la rendita catastale di €.
560,36, quanto all'abitazione; - 895, qualità: seminativo arborato, classe 2, superficie
155,00 mq, R.D. 1,12 e R.A. 0,60, quanto alla resede. .
Rinuncia all'ipoteca legale: La cedente, signora , dichiara di Parte_1 rinunciare come in effetti rinuncia all'ipoteca legale.
Corrispettivo: Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 art. 3 e 76, le parti nella consapevolezza della responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 L. 4/08/2006
n. 248 di conversione del D. L. 04/07/2006 n. 223, dichiarano e danno atto che il corrispettivo per il trasferimento del 50% delle quote di proprietà della signora
[...]
dell'immobile in oggetto ammonta ad € 80.000,00. Tale cessione è Parte_1 effettuata a definizione dei rapporti di carattere patrimoniale tra i coniugi e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Il pagamento della suddetta somma avverrà con le seguenti modalità: il sig. ha già Controparte_1
pagina 8 di 18 corrisposto la somma complessiva di € 62.000,00 a titolo di acconto sul maggior avere.
Per quanto riguarda la restante somma di € 18.000,00, il sig. consegnerà Controparte_1 in deposito all'Avv. Brittoli Dania assegno circolare intestato al sig. Parte_1
della somma di € 18.000,00 il giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al
[...]
Giudice relatore. L'avv. Brittoli Dania è sin da ora autorizzata a consegnare e consegnerà in nome e per conto del sig. , l'assegno suddetto all'Avv. Simona Selvanetti Controparte_1 nell'interesse della signora , entro 5 giorni dalla data di Parte_1 emissione della sentenza di separazione.
Dichiarazioni delle parti ed esonero di responsabilità: Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, limitatamente all'effetto traslativo della proprietà del bene immobile sopra descritto, il Tribunale di Lucca e l'Ausiliario si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi e/o oneri, vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica. La parte acquirente dichiara di assumere l'obbligo di curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando l'Ausiliario dalle responsabilità connesse a tale incombente e si impegnano a restituire all'Ausiliario la copia della nota entro trenta giorni dall'avvenuta trascrizione, il tutto a spese della stessa parte acquirente.
8)Sempre a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare anche le seguenti attribuzioni, in quanto elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, chiedendo sin d'ora in relazione alle predette attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999:
(trasferimento n. 2) il Sig. titolare della piena proprietà della quota pari Controparte_1 al 1/16 dei beni immobili di seguito identificati, cede alla Sig.ra Parte_1
, che accetta, la propria quota pari a 1/16 della piena proprietà dei seguenti
[...] immobili: Complesso immobiliare di Via Gavinana in Altopascio (LU) composto da due alloggi indipendenti ad uso civile abitazione, e due magazzini, con ingressi e resedi pagina 9 di 18 esclusive. a) civico n. 111: l'unità posta al piano terra è composta da ingresso-disimpegno, tinello, cucina, disimpegno, bagno e due camere. Corredata da vano centrale termica al piano seminterrato, locale di sgombero al piano sottostrada e ampia resede ad uso esclusivo sul lato nord – ovest della proprietà. b) civico n. 109: Unità posta al piano terra composta da ingresso-disimpegno, tinello, cucina, ripostiglio, bagno e due camere.
Corredata da vano centrale termica al piano seminterrato, due locali di sgombero e pollaio al piano sottostrada e ampia resede ad uso esclusivo sul lato sud – est della proprietà. c) Sub. 7: Unità posta al piano seminterrato, composta da due magazzini collegati mediante disimpegno. Corredata da ampia resede sul lato ovest della proprietà.
Posizione catastale: il bene immobiliare oggetto di compravendita è così identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Altopascio rappresentati nel foglio di mappa 5, dal mappale 298, dai sub:
- Sub. 1, piano semiinterrato, terra e primo, categoria A/3, classe 3, consistenza 8,5 vani, superficie catastale 125 mq e la rendita catastale di € 482,89, quanto all'abitazione (civico
109);
- Sub. 3, piano terra, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, superficie catastale 86 mq e la rendita catastale di € 312,46, quanto all'abitazione (civico 111);
- Sub. 7, piano semiinterrato, categoria C/2, classe 4, consistenza 54 mq, superficie catastale 53 mq e la rendita catastale di € 158,97, quanto ai magazzini;
La parte cedente, ai sensi dell'art. 19 comma 14 DL 78/2010 convertito nella Legge n.
122/2010, dichiara che i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alle planimetrie depositate al catasto del Comune di Altopascio del 01.01.1990 e del 22.04.1994 che si allegano al presente ricorso (doc.ti 2, 3 e 4) unitamente alla relativa visura catastale (doc.
6) e che i sopra menzionati dati catastali e le planimetrie depositate in catasto e allegate al presente ricorso sono conformi allo stato di fatto. Il cedente, altresì, dichiara ex art. 29 comma 1 bis Legge 27/02/1985 n. 52 introdotto dall'art. 19 comma 14 DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
pagina 10 di 18 Ai fini della continuità catastale si precisa che il mappale 298 sub. 7 del foglio 5 del
Catasto Fabbricati deriva dai mappali 298 sub. 2 e 298 sub. 4, a seguito della denuncia di variazione per fusione n. 1897/1994 del 22/04/1994, in atti dal 24/06/1998 (allegato n. 8)
Intestati Catastali: - Sig. nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], (C.F. ) - diritto di C.F._4 proprietà per 1/16 in regime di separazione dei beni;
Sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.
) - diritto di proprietà per 7/16 in regime di separazione dei beni;
C.F._1
Parte venditrice: Diritto di proprietà per 1/16 in regime di separazione dei beni: CP_1
nato a [...] il [...], residente in [...], Via
[...]
G Verdi n. 6C, (C.F. ) C.F._4
Parte acquirente: nata a [...] il [...] e residente in [...]
Altopascio (LU) Via Gavinana n. 109 (C.F. ) C.F._1
Confini attuali: beni Via Mammianese ad est, Rio Lama a nord, beni ad Persona_9 ovest, salvo se altri e più specifici confini
Descrizione del complesso immobiliare: Complesso immobiliare composto due alloggi indipendenti ad uso civile abitazione, e due magazzini, con ingressi e resedi esclusive. a) civico n. 111: l'unità posta al piano terra è composta da ingresso-disimpegno, tinello, cucina, disimpegno, bagno e due camere. Corredata da vano centrale termica al piano seminterrato, locale di sgombero al piano sottostrada e ampia resede ad uso esclusivo sul lato nord – ovest della proprietà. b) civico n. 109: Unità posta al piano terra composta da ingresso-disimpegno, tinello, cucina, ripostiglio, bagno e due camere. Corredata da vano centrale termica al piano seminterrato, due locali di sgombero e pollaio al piano sottostrada e ampia resede ad uso esclusivo sul lato sud – est della proprietà. c) Sub. 7:
Unità posta al piano seminterrato, composta da due magazzini collegati mediante disimpegno. Corredata da ampia resede sul lato ovest della proprietà.
Conformità urbanistica: Ai sensi e per gli effetti della LEGGE 47/1985, si dichiara che il fabbricato di cui fanno parte i beni oggetto del presente atto è stato costruito nell'anno pagina 11 di 18 1968 a seguito della L.E. n. 2675, rilasciata dal Sindaco di Altopascio in data 12 giugno
1968 e successiva Variante n. 2828, rilasciata dal Sindaco di Altopascio in data 31 agosto
1968. Nonché, la recinzione della proprietà è stata eseguita con Concessione n. 40, rilasciata dal Sindaco di Altopascio in data 26 maggio 1984.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 47/1985, la parte venditrice dichiara che:
- il fabbricato di cui fanno parte i beni oggetto del presente atto è stato costruito nell'anno 1968 a seguito della L.E. n. 2675, rilasciata dal Sindaco di Altopascio in data 12 giugno 1968 e successiva Variante n. 2828, rilasciata dal Sindaco di
Altopascio in data 31 agosto 1968;
- con Concessione n. 40, rilasciata dal Sindaco di Altopascio in data 26 maggio 1984
è stata eseguita la recinzione della proprietà;
- è stata presentata al Comune di Altopascio, per modifiche, cambio d'uso e per la realizzazione di piccole pertinenze distaccate, domanda diretta ad ottenere
Concessione in Sanatoria, in data 20 Marzo 1986, Protocollo n. 3684 (Pratica
n.219/86), con versamento dell'oblazione dovuta, ammontante a Lire 3.355.000
(tremilionitrecentocinquantacinquemila), effettuato in data 18 Marzo 1986, con bollettino n. 882, presso l'Ufficio Postale di Altopascio;
- che detto immobile è ubicato in zone soggetta a vincoli, ai sensi della Legge 8
Agosto 1985, n, 431;
- è stata presentata all'Ufficio Speciale Autostrade di Bologna la “richiesta parere preventivo per abusi realizzati in fascia di rispetto autostradale” in data 14 aprile
1991.
- che, per modifiche realizzate all'accessorio distaccato ad uso ripostiglio, ė stata presentata al Comune di Altopascio, domanda diretta ad ottenere Concessione in
Sanatoria di cui alla Legge 23 Dicembre 1994, n, 724, in data 28 Febbraio 1995, protocollo n. 4288 (Pratica n. 102/95), con versamento dell'oblazione dovuta, ammontante a Lire 454.000 (quattrocentocinquantaquattromila), eseguito in data
31 Dicembre 1994, con bollettino n. 408, presso l'Ufficio Postale di Altopascio e pagina 12 di 18 della somma dovuta a titolo di anticipazione degli oneri concessori, ammontante a
Lire 337.000 (trecentotrentasettemila), eseguito in data 28 Febbraio 1995, con bollettino n. 662, presso 1'Ufficio Postale di Altopascio;
per la quale è stata presentata integrazione documentale presso il Comune di Altopascio in data
05.04.2024 prot. 8422, e attualmente in fase di rilascio (doc. ti n. 9, 10, 11 e 12).
La parte venditrice dichiara e la parte acquirente ne prende atto che l'immobile oggetto del presente contratto, è sfornito della "agibilità - abitabilità" regolarmente presentata e/o rilasciata e/o assentita, ne accetta espressamente la condizione giuridica e si dichiara consapevole della circostanza che l'immobile è comunque idoneo ad essere utilizzato di fatto per l'uso e la destinazione che fino ad oggi ha avuto. Per quanto appena dichiarato, la parte acquirente dispensa la parte venditrice dall'obbligo di consegnare il certificato in oggetto e, conseguentemente, prende atto che non potrà sollevare eccezioni di inadempimento per tale causale.
Provenienza: Il bene oggetto di compravendita è stato acquisito a seguito di atto di divisione rogato dal Notaio di Altopascio in data 14 dicembre 2009, Persona_7 repertorio n.158033 registrato a Lucca il 24-12-2009.
Ai fini della continuità della provenienza nel ventennio si attesta che i beni suddetti sono pervenuti alla parte cedente come segue: per atto di cessione di diritti, ai rogiti del notaio in data 22/06/2000, repertorio n. 112.956/9784, registrato in Lucca il Persona_7
10/07/2000 al n. 2029, serie 1V ed ivi trascritto il 04/07/2000 al n. 6751 del registro particolare e successiva riunione di usufrutto in morte della signora , Persona_10 deceduta il 27/01/2008. (doc. 8).
(Trasferimento n. 3) Il Sig. titolare della piena proprietà della quota pari Controparte_1 al 1/16 dei terreni di seguito identificati, inoltre, cede alla Sig.ra Parte_1 Pt_1
, che accetta, la propria quota pari a 1/16 della piena proprietà dei seguenti terreni:
[...]
Terreni ad uso agricolo posti in Comune di Altopascio (LU) censiti al Catasto Terreni del
Comune di Altopascio rappresentati nel foglio 5, dalle seguenti particelle:
pagina 13 di 18 - 300, qualità: seminativo arborato, classe 2, superficie 1.695,00 mq, R.D. 12,26 e R.A.
6,57;
- 314, qualità: seminativo, classe 3, superficie 120,00 mq, R.D. 0,43 e R.A. 0,28;
- 826, qualità: seminativo arborato, classe 3, superficie 120,00 mq, R.D. 0,43 e R.A. 0,22;
- 888, qualità: seminativo arborato, classe 3, superficie 100,00 mq, R.D. 0,36 e R.A. 0,18.
Ai fini della continuità catastale si precisa che: il suddetto mappale 826 del Foglio 5 del
Catasto Terreni deriva da porzione del mappale 301, a seguito del tipo di frazionamento n.
75.1/1980 in atti da 15/02/1989; che il suddetto mappale 888 del Fogòlio 5 del Catasto terreni deriva da porzione del mappale 312, a seguito del tipo di frazionamento n. 29685 del 07/12/1984, in atti dal 27/08/1986 (doc. n. 8).
Intestatari Catastali: - Sig. nato a [...] il Controparte_1
18/12/1966, residente in [...], (C.F. ) C.F._4
- diritto di proprietà per 1/16 in regime di separazione dei beni;
Sig.ra Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...] Via Gavinana n.
[...]
109 (C.F. ) - diritto di proprietà per 7/16 in regime di separazione C.F._1 dei beni;
Parte venditrice: Diritto di proprietà per 1/16 in regime di separazione dei beni: CP_1
nato a [...] il [...], residente in [...], Via
[...]
G Verdi n. 6C, (C.F. ) C.F._4
Parte acquirente: nata a [...] il [...] e residente in [...]
Altopascio (LU) Via Gavinana n. 109(C.F. ). C.F._1
Provenienza: Il bene oggetto di compravendita è stato acquisito a seguito di atto di divisione rogato dal Notaio di Altopascio in data 14 dicembre 2009, Persona_7 repertorio n.158033 registrato a Lucca il 24-12-2009.
Ai fini della continuità della provenienza nel ventennio si attesta che i beni suddetti sono pervenuti alla parte cedente come segue: per atto di cessione di diritti, ai rogiti del notaio in data 22/06/2000, repertorio n. 112.956/9784, registrato in Lucca il Persona_7
pagina 14 di 18 10/07/2000 al n. 2029, serie 1V ed ivi trascritto il 04/07/2000 al n. 6751 del registro particolare e successiva riunione di usufrutto in morte della signora , Persona_10 deceduta il 27/01/2008. (doc. 8).
I predetti terreni, come da vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Altopascio, ricadono in Zona EP “Aree agricole periurbane”, come indicato nel Certificato di
Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Altopascio, presentato in data
15.05.2025, Prot. n. 11984 e rilasciato in data 22.05.2025 (doc. 16).
Rinuncia all'ipoteca legale: Il cedente Sig. , dichiara di rinunciare come Controparte_1 in effetti rinuncia all'ipoteca legale.
Corrispettivo: Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 art. 3 e 76, le parti nella consapevolezza della responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 L. 4/08/2006
n. 248 di conversione del D. L. 04/07/2006 n. 223, dichiarano e danno atto che il trasferimento della quota di 1/16 di proprietà del Sig. sia del complesso CP_1 immobiliare situato in Via Gavinana, sia dei terreni sopra descritti, alla Sig.ra Pt_1 avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. Tale cessione è effettuata a definizione dei rapporti di carattere patrimoniale tra i coniugi e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Dichiarazioni delle parti ed esonero di responsabilità: Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, limitatamente all'effetto traslativo della proprietà del bene immobile sopra descritto, il Tribunale di Lucca e l'Ausiliario si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi e/o oneri, vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica. La parte acquirente dichiara di assumere l'obbligo di curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando l'Ausiliario dalle responsabilità connesse a tale incombente e si impegnano a restituire all'Ausiliario la copia della nota entro trenta giorni dall'avvenuta trascrizione, il tutto a spese della stessa parte acquirente.
pagina 15 di 18 10) Il sig. con l'acquisizione del 50% delle quote dell'immobile sito in Parte_2
Altopascio, Via Verdi n. 6, pagherà integralmente l'intera rata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile sopra descritto, manlevando la signora Parte_1
da ogni ulteriore pretesa da parte della e
[...] Controparte_3 riconoscendosi, in caso d'inadempimento nel pagamento delle rate del mutuo, debitrice nei confronti della signora per la somma che eventualmente la Parte_1 stessa dovesse corrispondere o che dovesse essere recuperata dalla
[...]
nei suoi confronti. Il sig. dichiara di non aver più niente da Controparte_3 CP_1 prendere ed avere dalla signora , per ogni questione connessa Parte_1 al loro rapporto di coniugio e per le rate pregresse del mutuo ipotecario rinunciando ad ogni eventuale azione di recupero. Anche la signora dichiara di non aver niente da Pt_1 pretendere dal sig. in relazione al loro rapporto matrimoniale e ad ogni CP_1 qualsivoglia questione connessa, ivi compresa la compravendita dell'immobile oggetto della casa familiare, salvo quanto sopra descritto. Le parti danno, altresì, atto che non ci sono somme dovute dal sig. alla a titolo di contributo di mantenimento della CP_1 Pt_1 figlia per il passato, in quanto le parti hanno già provveduto alla regolamentazione Per_1 di eventuali arretrati maturati.
11) Le spese relative al tecnico incaricato per la relazione di trasferimento dell'immobile suddette, nonché quelle necessarie alla trascrizione dell'atto di trasferimento e/o ogni altra spesa connessa e necessaria al perfezionamento della cessione immobiliare descritta nel presente ricorso, saranno ripartite tra le parti nella misura del 50%.
12) Qualora il Tribunale adito non omologasse l'accordo nei termini sopra detti, le parti saranno libere di ridefinire i loro accordi decadendo ogni obbligo e/o accordo collaterale contenuto nel presente atto con obbligo per la signora di restituire la somma Pt_1 complessiva di € 62.000,00 già ricevuta dal sig. CP_1
13) Spese di lite e onorari compensati tra le parti.”
Raccolte le dichiarazioni delle parti, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
pagina 16 di 18 ***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla volontà in tal senso manifestata dagli stessi, come risultante dagli scritti difensivi e dalle conclusioni congiunte precisate all'udienza del 14.07.2025.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti alla predetta udienza, in quanto corrispondente al superiore interesse della figlia minore, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità. Quanto all'aspetto economico-patrimoniale, le condizioni appaiono congrue ed eque alla luce delle rispettive situazioni delle parti, nonché adeguate a garantire il soddisfacimento delle esigenze della minore.
La presente sentenza, in relazione ai trasferimenti immobiliari effettuati dalle parti, riveste efficacia reale, dovendo essere ordinata la trascrizione all'Ufficio di conservatoria presso la competente Agenzia del Territorio.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
23.10.1966 e nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1 matrimonio a Fucecchio (FI) il 06.08.1994 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 90, P. 2, Serie A, anno 1994, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti all'udienza del 14.07.2025, da intendersi qui trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Ordina all'Ufficio di conservatoria presso la competente Agenzia del Territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza in relazione ai trasferimenti immobiliari di cui all'accordo siglato tra le parti;
- Compensa le spese processuali.
pagina 17 di 18 Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 270/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SIMONA SELVANETTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Capannori (LU), Via di Ghello n. 1, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. DIANA Controparte_1 CodiceFiscale_2 BRITTOLI e dell'Avv. ELENA BIAGIOTTI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima a Larciano (PT), P.zza 4 Martiri, n. 43, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 14.07.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso nei confronti del coniuge Parte_1 Controparte_1 chiedendo pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni: affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso di Persona_1 sé nella casa familiare sita a Altopascio (LU) in via Verdi n. 6/C, per la quale entrambi continueranno a pagare la rata del mutuo nella misura della metà ciascuno;
prevedere frequentazioni libere tra padre e figlia, nel rispetto degli impegni e della volontà di quest'ultima; porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle € 600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, sottoposti a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
attribuire a sé in via esclusiva la percezione dell'assegno unico universale.
All'udienza del 15.05.2024, nessuno presente per il convenuto, il Giudice, sentita la ricorrente, ha assunto i seguenti provvedimenti in via provvisoria e urgente:
“- Autorizza i coniugi a vivere separati;
- Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre nella casa coniugale sita a Altopascio, via Verdi 6/C, che le viene assegnata;
- Prevede il seguente regime di frequentazioni tra padre e figlia: il padre vedrà la figlia due pomeriggi alla settimana, indicati nei giorni di martedì e giovedì, con possibile modifica su accordo delle parti, dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00, nonché fine settimana alternati dal sabato alle 10:30 fino alla domenica alle 21:00; un periodo anche non continuativo di 14 giorni nel corso delle vacanze scolastiche estive;
l'alternanza annuale durante le principali festività (Natale e Santo Stefano, Capodanno ed Epifania,
Pasqua e Pasquetta);
- Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia tramite il versamento a favore della madre dell'importo di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie”
pagina 2 di 18 Il 03.10.2024 si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi la Controparte_1 separazione personale dei coniugi secondo condizioni sostanzialmente corrispondenti a quanto disposto dal Tribunale in via provvisoria e urgente.
All'udienza del 14.07.2025 le parti e i loro procuratori hanno chiesto la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni congiuntamente concordate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, pronunciare la separazione personale dei coniugi tra la signora e , ordinando al competente Parte_1 Controparte_1
Ufficiale di stato civile del Comune di Altopascio (LU) di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni della sentenza nei registri dello stato civile, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza, ove riterranno più opportuno, purché il trasferimento non influisca in modo significativo o non pregiudichi i diritti di visita e frequentazione della figlia minore da parte di entrambi i genitori. Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 337 sexies II comma c.c. ciascuno di essi, genitore della figlia minore è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine Per_1 perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre Sig.ra Parte_1 nell'immobile sito in Altopascio (LU)Via Gavinana n. 109 di proprietà della signora
Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i Pt_1 genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé;
3) In merito al regime di visita padre-figlia, il Sig. avrà la più ampia facoltà di CP_1 visita, sempre nel rispetto degli impegni della figlia minore e tenendo nella dovuta pagina 3 di 18 considerazione la volontà e i desideri della stessa, compatibile con la sua età nonché con il proprio sviluppo. Le modalità saranno stabilite di volta in volta dal padre in accordo con la figlia, sempre tenendo presente le necessità lavorative del Sig. con le esigenze e CP_1 gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
Per_1
4) Per quanto riguarda, invece, le festività e le vacanze estive saranno concordate liberamente, di anno in anno, tra i coniugi entro il 30 Aprile di ogni anno, fermo restando che in caso di disaccordo, per le festività natalizie e pasquali, si applicherà il criterio dell'alternanza mentre per le vacanze estive i genitori avranno diritto di tenere con sé i figli per due settimane non consecutive ciascuno. I genitori si impegnano a valutare e considerare sempre in tali scelte la volontà manifestata dalla figlia. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse della figlia minore nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri della figlia.
5) In merito al mantenimento della figlia minore, il Sig. corrisponderà mensilmente CP_1 la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento della minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché, il 50% delle spese straordinarie, da intendersi per spese straordinarie quelle indicate nel Protocollo adottato presso il Tribunale di Lucca.
6) I genitori concordano che l'Assegno Unico o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alla figlia minore sarà percepito Per_1 integralmente dalla madre.
7) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, pertanto, non avanzano alcuna richiesta di mantenimento per sé.
8) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare le seguenti attribuzioni, in quanto elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, chiedendo sin d'ora in relazione alle predette attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19
L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999:
pagina 4 di 18 (trasferimento n. 1) la signora , titolare della piena proprietà Parte_1 della quota pari al 50% dell'immobile adibito a casa familiare e di seguito identificato, cede al sig. che accetta, la propria quota pari al 50% della piena Controparte_1 proprietà del seguente immobile: bene immobile posto in Altopascio (LU),: VIA
GIUSEPPE VERDI n. 6 e per la precisione: villetta per civile abitazione, terra – tetto, facente parte di un più ampio edificio, elevato a due piani fuori terra, oltre al piano mansardato, composto da quattro alloggi indipendenti, con ingressi e resedi in proprietà esclusiva.
L'unità in oggetto è composta:- al piano terreno, da ingresso-zona giorno, cucina, disimpegno e due ripostigli;
- al piano primo da camera matrimoniale, cameretta, bagno e ripostiglio;
- al piano sottotetto da vari locali accessori;
il tutto corredato da terrazzo al piano primo e ampia resede sul lato nord – ovest della proprietà.
Posizione catastale: Ad oggi il bene immobiliare oggetto di compravendita è così identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Altopascio rappresentato nel foglio di mappa 26, dai mappali:- 869, sub. 3 piano terra, primo e secondo, categoria A/3, classe 5, consistenza 7,0 vani, superficie catastale 137 mq e la rendita catastale di €. 560,36, quanto all'abitazione; - 895, qualità: seminativo arborato, classe 2, superficie 155,00 mq, R.D.
1,12 e R.A. 0,60, quanto alla resede.
La parte cedente, ai sensi dell'art. 19 comma 14 DL 78/2010 convertito nella Legge n.
122/2010, dichiara che i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alla planimetria depositata al catasto del Comune di Altopascio prot. N° 493.2/1994 del 18.02.1994 (doc. 1)
e alla relativa visura catastale (doc. 5) che si allegano al presente ricorso e che i sopra menzionati dati catastali e le planimetrie depositate in catasto e allegate al presente ricorso sono conformi allo stato di fatto. Il cedente, altresì, dichiara ex art. 29 comma 1 bis
Legge 27/02/1985 n. 52 introdotto dall'art. 19 comma 14 DL 78/2010, convertito nella L.
122/2010, la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
Ai fini della continuità catastale si precisa:- che il suddetto mappale 869 deriva dal mappale 806, a seguito della variazione geometrica e del tipo mappale n. n. 248.1/1994 del pagina 5 di 18 12/02/1994; quale mappale 806 era derivato da porzione dell'originario mappale 187, a seguito del tipo di frazionamento n. 105.1/1991 in atti dal 31/01/1991; - che il suddetto mappale 895 deriva da porzione del mappale 805, a seguito del tipo di frazionamento n.
1438.1/1995 del 17/08/1995; quale mappale 805 era derivato da porzione dell'originario mappale 187, a seguito del tipo di frazionamento n. 105.1/1991 in atti al 31/01/1991
(allegato n. 7).
Intestati Catastali: - Sig. nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], C.f. - diritto di CodiceFiscale_2 proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni;
Sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.
[...]
)- diritto di proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni;
C.F._3
Parte venditrice: Diritto di proprietà per 1/2: nata a [...] il Parte_1
23/10/1966 e residente in [...] (C.F. C.F._3
)
[...]
Parte acquirente: nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], C.f. CodiceFiscale_2
Confini attuali: beni Via Verdi a nord, beni ad est, beni Per_2 Per_3 Persona_4 ad ovest, salvo se altri e più precisi confini.
Descrizione del bene: villetta per civile abitazione, terra – tetto, facente parte di un più ampio edificio, elevato a due piani fuori terra, oltre al piano mansardato, composto da quattro alloggi indipendenti, con ingressi e resedi in proprietà esclusiva. L'unità in oggetto
è composta:- al piano terreno, da ingresso-zona giorno, cucina, disimpegno e due ripostigli;
- al piano primo da camera matrimoniale, cameretta, bagno e ripostiglio;
- al piano sottotetto da vari locali accessori;
il tutto corredato da terrazzo al piano primo e ampia resede sul lato nord– ovest della proprietà.
Conformità urbanistica: Ai sensi e per gli effetti della LEGGE 47/1985, si dichiara che il fabbricato di cui fanno parte i beni oggetto è stato costruito a seguito della C.E. n. 16/93,
pagina 6 di 18 rilasciata dal Comune di Altopascio in data 08 febbraio 1993 e successiva Variante, in corso d'opera, rilasciata dal Sindaco di Altopascio in data 22 luglio 1994 (P.E. n. 246/94).
La parte venditrice dichiara che è stata depositata al Comune di Altopascio in data 24 febbraio 1995 protocollo n. 4213 l'Attestazione di Abitabilità/Agibilità n. 24/2006.
La parte acquirente dichiara che anche se successivamente alla presentazione della
"agibilità - abitabilità" fossero stati eseguite delle opere che possano andare ad incidere sull'abitabilità/agibilità dell'immobile e questa dovesse venire meno, ne accetta espressamente la condizione giuridica e si dichiara consapevole della circostanza che l'immobile è comunque idoneo ad essere utilizzato di fatto per l'uso e la destinazione che fino ad oggi ha avuto. Per quanto appena dichiarato, la parte acquirente prende atto di questa possibilità e dichiara di accettare che non potrà sollevare eccezioni di inadempimento per tale causale.
Inoltre il terreno/resede di pertinenza identificato al Catasto Terreni del comune di
Altopascio Foglio 26 particella 895, qualità: seminativo arborato, classe 2, reddito dominicale: € 1,12, reddito agrario € 0,60, come da vigente Regolamento Urbanistico del
Comune di Altopascio, ricade in Zona B “Insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale muniti di opere di urbanizzazione primaria” e in parte in Zona “Strade e percorsi ciclo-pedonali”, come indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Altopascio, presentato in data 15.05.2025, Prot. n. 11984 e rilasciato in data 22.05.2025 (doc. 16).
Provenienza: Il bene oggetto di compravendita è stato acquisito dai Sig.ri Parte_1
e dai signori e , con atto di
[...] Controparte_1 Persona_5 Persona_6 compravendita rogato dal Notaio di Altopascio in data 03 marzo 2009, Persona_7 repertorio n.157.055 raccolta n. 16.881registrato a Lucca il 05-03-2009 – reg. gen. N.
4151 – reg. part. N. 2600. . Ai fini della provenienza ventennale si attesta che i beni oggetto del trasferimento sono pervenuti ai precedenti dante causa come segue: quanto al mappale 869 sub. 3 foglio 26 del Catasto Fabbricati per atto di compravendita ai rogiti del notaio , in data 28/04/1995, repertorio 83.205/6900, registrato in Lucca Persona_7 il 09/05/1995, al n. 1177 ed ivi trascritto il 06/05/1995, al n. 4351 del repertorio pagina 7 di 18 particolare;
quanto al mappale 895 del Foglio 26 del Catasto terreni per atto di compravendita ai rogiti del Notaio in data 21/09/1995, repertorio Persona_7
85.568/7090, registrato in Lucca il 05/10/1995, al n. 2422, serie 1V e ivi trascritto il
10/10/1995, al n. 9172 del registro particolare (doc. 7).
Ulteriori atti formali: iscrizione di cui al Registro Generale n. 4152, Registro Particolare
n° 745 del 05.03.2009 di ipoteca volontaria di Euro 180.000,00 derivante da atto di mutuo ai rogiti del notaio di Lucca, repertorio n° 157.056 del 03.03.2009, Persona_7 registrato il 05.03.2009 al n. 1977/1T per la somma complessiva di €120.000,00 in linea capitale a favore di , poi surrogato da Controparte_2 [...]
con atto a firma del Notaio di Pistoia, Controparte_3 Persona_8 repertorio n. 44.253 del 10.03.2020, registrato in Pistoia il 11.03.2020 al n. 1645-T (doc.
17 atto di quietanza e doc. 19 contratto di mutuo) contro i signori e Controparte_1
, gravante sulla piena proprietà per intero dell'unità Parte_1 immobiliare contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Altopascio rappresentati nel foglio di mappa 26, dai mappali:- 869, sub. 3 piano terra, primo e secondo, categoria
A/3, classe 5, consistenza 7,0 vani, superficie catastale 137 mq e la rendita catastale di €.
560,36, quanto all'abitazione; - 895, qualità: seminativo arborato, classe 2, superficie
155,00 mq, R.D. 1,12 e R.A. 0,60, quanto alla resede. .
Rinuncia all'ipoteca legale: La cedente, signora , dichiara di Parte_1 rinunciare come in effetti rinuncia all'ipoteca legale.
Corrispettivo: Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 art. 3 e 76, le parti nella consapevolezza della responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 L. 4/08/2006
n. 248 di conversione del D. L. 04/07/2006 n. 223, dichiarano e danno atto che il corrispettivo per il trasferimento del 50% delle quote di proprietà della signora
[...]
dell'immobile in oggetto ammonta ad € 80.000,00. Tale cessione è Parte_1 effettuata a definizione dei rapporti di carattere patrimoniale tra i coniugi e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Il pagamento della suddetta somma avverrà con le seguenti modalità: il sig. ha già Controparte_1
pagina 8 di 18 corrisposto la somma complessiva di € 62.000,00 a titolo di acconto sul maggior avere.
Per quanto riguarda la restante somma di € 18.000,00, il sig. consegnerà Controparte_1 in deposito all'Avv. Brittoli Dania assegno circolare intestato al sig. Parte_1
della somma di € 18.000,00 il giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al
[...]
Giudice relatore. L'avv. Brittoli Dania è sin da ora autorizzata a consegnare e consegnerà in nome e per conto del sig. , l'assegno suddetto all'Avv. Simona Selvanetti Controparte_1 nell'interesse della signora , entro 5 giorni dalla data di Parte_1 emissione della sentenza di separazione.
Dichiarazioni delle parti ed esonero di responsabilità: Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, limitatamente all'effetto traslativo della proprietà del bene immobile sopra descritto, il Tribunale di Lucca e l'Ausiliario si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi e/o oneri, vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica. La parte acquirente dichiara di assumere l'obbligo di curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando l'Ausiliario dalle responsabilità connesse a tale incombente e si impegnano a restituire all'Ausiliario la copia della nota entro trenta giorni dall'avvenuta trascrizione, il tutto a spese della stessa parte acquirente.
8)Sempre a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare anche le seguenti attribuzioni, in quanto elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, chiedendo sin d'ora in relazione alle predette attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999:
(trasferimento n. 2) il Sig. titolare della piena proprietà della quota pari Controparte_1 al 1/16 dei beni immobili di seguito identificati, cede alla Sig.ra Parte_1
, che accetta, la propria quota pari a 1/16 della piena proprietà dei seguenti
[...] immobili: Complesso immobiliare di Via Gavinana in Altopascio (LU) composto da due alloggi indipendenti ad uso civile abitazione, e due magazzini, con ingressi e resedi pagina 9 di 18 esclusive. a) civico n. 111: l'unità posta al piano terra è composta da ingresso-disimpegno, tinello, cucina, disimpegno, bagno e due camere. Corredata da vano centrale termica al piano seminterrato, locale di sgombero al piano sottostrada e ampia resede ad uso esclusivo sul lato nord – ovest della proprietà. b) civico n. 109: Unità posta al piano terra composta da ingresso-disimpegno, tinello, cucina, ripostiglio, bagno e due camere.
Corredata da vano centrale termica al piano seminterrato, due locali di sgombero e pollaio al piano sottostrada e ampia resede ad uso esclusivo sul lato sud – est della proprietà. c) Sub. 7: Unità posta al piano seminterrato, composta da due magazzini collegati mediante disimpegno. Corredata da ampia resede sul lato ovest della proprietà.
Posizione catastale: il bene immobiliare oggetto di compravendita è così identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Altopascio rappresentati nel foglio di mappa 5, dal mappale 298, dai sub:
- Sub. 1, piano semiinterrato, terra e primo, categoria A/3, classe 3, consistenza 8,5 vani, superficie catastale 125 mq e la rendita catastale di € 482,89, quanto all'abitazione (civico
109);
- Sub. 3, piano terra, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, superficie catastale 86 mq e la rendita catastale di € 312,46, quanto all'abitazione (civico 111);
- Sub. 7, piano semiinterrato, categoria C/2, classe 4, consistenza 54 mq, superficie catastale 53 mq e la rendita catastale di € 158,97, quanto ai magazzini;
La parte cedente, ai sensi dell'art. 19 comma 14 DL 78/2010 convertito nella Legge n.
122/2010, dichiara che i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alle planimetrie depositate al catasto del Comune di Altopascio del 01.01.1990 e del 22.04.1994 che si allegano al presente ricorso (doc.ti 2, 3 e 4) unitamente alla relativa visura catastale (doc.
6) e che i sopra menzionati dati catastali e le planimetrie depositate in catasto e allegate al presente ricorso sono conformi allo stato di fatto. Il cedente, altresì, dichiara ex art. 29 comma 1 bis Legge 27/02/1985 n. 52 introdotto dall'art. 19 comma 14 DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
pagina 10 di 18 Ai fini della continuità catastale si precisa che il mappale 298 sub. 7 del foglio 5 del
Catasto Fabbricati deriva dai mappali 298 sub. 2 e 298 sub. 4, a seguito della denuncia di variazione per fusione n. 1897/1994 del 22/04/1994, in atti dal 24/06/1998 (allegato n. 8)
Intestati Catastali: - Sig. nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], (C.F. ) - diritto di C.F._4 proprietà per 1/16 in regime di separazione dei beni;
Sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.
) - diritto di proprietà per 7/16 in regime di separazione dei beni;
C.F._1
Parte venditrice: Diritto di proprietà per 1/16 in regime di separazione dei beni: CP_1
nato a [...] il [...], residente in [...], Via
[...]
G Verdi n. 6C, (C.F. ) C.F._4
Parte acquirente: nata a [...] il [...] e residente in [...]
Altopascio (LU) Via Gavinana n. 109 (C.F. ) C.F._1
Confini attuali: beni Via Mammianese ad est, Rio Lama a nord, beni ad Persona_9 ovest, salvo se altri e più specifici confini
Descrizione del complesso immobiliare: Complesso immobiliare composto due alloggi indipendenti ad uso civile abitazione, e due magazzini, con ingressi e resedi esclusive. a) civico n. 111: l'unità posta al piano terra è composta da ingresso-disimpegno, tinello, cucina, disimpegno, bagno e due camere. Corredata da vano centrale termica al piano seminterrato, locale di sgombero al piano sottostrada e ampia resede ad uso esclusivo sul lato nord – ovest della proprietà. b) civico n. 109: Unità posta al piano terra composta da ingresso-disimpegno, tinello, cucina, ripostiglio, bagno e due camere. Corredata da vano centrale termica al piano seminterrato, due locali di sgombero e pollaio al piano sottostrada e ampia resede ad uso esclusivo sul lato sud – est della proprietà. c) Sub. 7:
Unità posta al piano seminterrato, composta da due magazzini collegati mediante disimpegno. Corredata da ampia resede sul lato ovest della proprietà.
Conformità urbanistica: Ai sensi e per gli effetti della LEGGE 47/1985, si dichiara che il fabbricato di cui fanno parte i beni oggetto del presente atto è stato costruito nell'anno pagina 11 di 18 1968 a seguito della L.E. n. 2675, rilasciata dal Sindaco di Altopascio in data 12 giugno
1968 e successiva Variante n. 2828, rilasciata dal Sindaco di Altopascio in data 31 agosto
1968. Nonché, la recinzione della proprietà è stata eseguita con Concessione n. 40, rilasciata dal Sindaco di Altopascio in data 26 maggio 1984.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 47/1985, la parte venditrice dichiara che:
- il fabbricato di cui fanno parte i beni oggetto del presente atto è stato costruito nell'anno 1968 a seguito della L.E. n. 2675, rilasciata dal Sindaco di Altopascio in data 12 giugno 1968 e successiva Variante n. 2828, rilasciata dal Sindaco di
Altopascio in data 31 agosto 1968;
- con Concessione n. 40, rilasciata dal Sindaco di Altopascio in data 26 maggio 1984
è stata eseguita la recinzione della proprietà;
- è stata presentata al Comune di Altopascio, per modifiche, cambio d'uso e per la realizzazione di piccole pertinenze distaccate, domanda diretta ad ottenere
Concessione in Sanatoria, in data 20 Marzo 1986, Protocollo n. 3684 (Pratica
n.219/86), con versamento dell'oblazione dovuta, ammontante a Lire 3.355.000
(tremilionitrecentocinquantacinquemila), effettuato in data 18 Marzo 1986, con bollettino n. 882, presso l'Ufficio Postale di Altopascio;
- che detto immobile è ubicato in zone soggetta a vincoli, ai sensi della Legge 8
Agosto 1985, n, 431;
- è stata presentata all'Ufficio Speciale Autostrade di Bologna la “richiesta parere preventivo per abusi realizzati in fascia di rispetto autostradale” in data 14 aprile
1991.
- che, per modifiche realizzate all'accessorio distaccato ad uso ripostiglio, ė stata presentata al Comune di Altopascio, domanda diretta ad ottenere Concessione in
Sanatoria di cui alla Legge 23 Dicembre 1994, n, 724, in data 28 Febbraio 1995, protocollo n. 4288 (Pratica n. 102/95), con versamento dell'oblazione dovuta, ammontante a Lire 454.000 (quattrocentocinquantaquattromila), eseguito in data
31 Dicembre 1994, con bollettino n. 408, presso l'Ufficio Postale di Altopascio e pagina 12 di 18 della somma dovuta a titolo di anticipazione degli oneri concessori, ammontante a
Lire 337.000 (trecentotrentasettemila), eseguito in data 28 Febbraio 1995, con bollettino n. 662, presso 1'Ufficio Postale di Altopascio;
per la quale è stata presentata integrazione documentale presso il Comune di Altopascio in data
05.04.2024 prot. 8422, e attualmente in fase di rilascio (doc. ti n. 9, 10, 11 e 12).
La parte venditrice dichiara e la parte acquirente ne prende atto che l'immobile oggetto del presente contratto, è sfornito della "agibilità - abitabilità" regolarmente presentata e/o rilasciata e/o assentita, ne accetta espressamente la condizione giuridica e si dichiara consapevole della circostanza che l'immobile è comunque idoneo ad essere utilizzato di fatto per l'uso e la destinazione che fino ad oggi ha avuto. Per quanto appena dichiarato, la parte acquirente dispensa la parte venditrice dall'obbligo di consegnare il certificato in oggetto e, conseguentemente, prende atto che non potrà sollevare eccezioni di inadempimento per tale causale.
Provenienza: Il bene oggetto di compravendita è stato acquisito a seguito di atto di divisione rogato dal Notaio di Altopascio in data 14 dicembre 2009, Persona_7 repertorio n.158033 registrato a Lucca il 24-12-2009.
Ai fini della continuità della provenienza nel ventennio si attesta che i beni suddetti sono pervenuti alla parte cedente come segue: per atto di cessione di diritti, ai rogiti del notaio in data 22/06/2000, repertorio n. 112.956/9784, registrato in Lucca il Persona_7
10/07/2000 al n. 2029, serie 1V ed ivi trascritto il 04/07/2000 al n. 6751 del registro particolare e successiva riunione di usufrutto in morte della signora , Persona_10 deceduta il 27/01/2008. (doc. 8).
(Trasferimento n. 3) Il Sig. titolare della piena proprietà della quota pari Controparte_1 al 1/16 dei terreni di seguito identificati, inoltre, cede alla Sig.ra Parte_1 Pt_1
, che accetta, la propria quota pari a 1/16 della piena proprietà dei seguenti terreni:
[...]
Terreni ad uso agricolo posti in Comune di Altopascio (LU) censiti al Catasto Terreni del
Comune di Altopascio rappresentati nel foglio 5, dalle seguenti particelle:
pagina 13 di 18 - 300, qualità: seminativo arborato, classe 2, superficie 1.695,00 mq, R.D. 12,26 e R.A.
6,57;
- 314, qualità: seminativo, classe 3, superficie 120,00 mq, R.D. 0,43 e R.A. 0,28;
- 826, qualità: seminativo arborato, classe 3, superficie 120,00 mq, R.D. 0,43 e R.A. 0,22;
- 888, qualità: seminativo arborato, classe 3, superficie 100,00 mq, R.D. 0,36 e R.A. 0,18.
Ai fini della continuità catastale si precisa che: il suddetto mappale 826 del Foglio 5 del
Catasto Terreni deriva da porzione del mappale 301, a seguito del tipo di frazionamento n.
75.1/1980 in atti da 15/02/1989; che il suddetto mappale 888 del Fogòlio 5 del Catasto terreni deriva da porzione del mappale 312, a seguito del tipo di frazionamento n. 29685 del 07/12/1984, in atti dal 27/08/1986 (doc. n. 8).
Intestatari Catastali: - Sig. nato a [...] il Controparte_1
18/12/1966, residente in [...], (C.F. ) C.F._4
- diritto di proprietà per 1/16 in regime di separazione dei beni;
Sig.ra Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...] Via Gavinana n.
[...]
109 (C.F. ) - diritto di proprietà per 7/16 in regime di separazione C.F._1 dei beni;
Parte venditrice: Diritto di proprietà per 1/16 in regime di separazione dei beni: CP_1
nato a [...] il [...], residente in [...], Via
[...]
G Verdi n. 6C, (C.F. ) C.F._4
Parte acquirente: nata a [...] il [...] e residente in [...]
Altopascio (LU) Via Gavinana n. 109(C.F. ). C.F._1
Provenienza: Il bene oggetto di compravendita è stato acquisito a seguito di atto di divisione rogato dal Notaio di Altopascio in data 14 dicembre 2009, Persona_7 repertorio n.158033 registrato a Lucca il 24-12-2009.
Ai fini della continuità della provenienza nel ventennio si attesta che i beni suddetti sono pervenuti alla parte cedente come segue: per atto di cessione di diritti, ai rogiti del notaio in data 22/06/2000, repertorio n. 112.956/9784, registrato in Lucca il Persona_7
pagina 14 di 18 10/07/2000 al n. 2029, serie 1V ed ivi trascritto il 04/07/2000 al n. 6751 del registro particolare e successiva riunione di usufrutto in morte della signora , Persona_10 deceduta il 27/01/2008. (doc. 8).
I predetti terreni, come da vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Altopascio, ricadono in Zona EP “Aree agricole periurbane”, come indicato nel Certificato di
Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Altopascio, presentato in data
15.05.2025, Prot. n. 11984 e rilasciato in data 22.05.2025 (doc. 16).
Rinuncia all'ipoteca legale: Il cedente Sig. , dichiara di rinunciare come Controparte_1 in effetti rinuncia all'ipoteca legale.
Corrispettivo: Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 art. 3 e 76, le parti nella consapevolezza della responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 L. 4/08/2006
n. 248 di conversione del D. L. 04/07/2006 n. 223, dichiarano e danno atto che il trasferimento della quota di 1/16 di proprietà del Sig. sia del complesso CP_1 immobiliare situato in Via Gavinana, sia dei terreni sopra descritti, alla Sig.ra Pt_1 avverrà senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. Tale cessione è effettuata a definizione dei rapporti di carattere patrimoniale tra i coniugi e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Dichiarazioni delle parti ed esonero di responsabilità: Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, limitatamente all'effetto traslativo della proprietà del bene immobile sopra descritto, il Tribunale di Lucca e l'Ausiliario si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi e/o oneri, vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica. La parte acquirente dichiara di assumere l'obbligo di curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando l'Ausiliario dalle responsabilità connesse a tale incombente e si impegnano a restituire all'Ausiliario la copia della nota entro trenta giorni dall'avvenuta trascrizione, il tutto a spese della stessa parte acquirente.
pagina 15 di 18 10) Il sig. con l'acquisizione del 50% delle quote dell'immobile sito in Parte_2
Altopascio, Via Verdi n. 6, pagherà integralmente l'intera rata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile sopra descritto, manlevando la signora Parte_1
da ogni ulteriore pretesa da parte della e
[...] Controparte_3 riconoscendosi, in caso d'inadempimento nel pagamento delle rate del mutuo, debitrice nei confronti della signora per la somma che eventualmente la Parte_1 stessa dovesse corrispondere o che dovesse essere recuperata dalla
[...]
nei suoi confronti. Il sig. dichiara di non aver più niente da Controparte_3 CP_1 prendere ed avere dalla signora , per ogni questione connessa Parte_1 al loro rapporto di coniugio e per le rate pregresse del mutuo ipotecario rinunciando ad ogni eventuale azione di recupero. Anche la signora dichiara di non aver niente da Pt_1 pretendere dal sig. in relazione al loro rapporto matrimoniale e ad ogni CP_1 qualsivoglia questione connessa, ivi compresa la compravendita dell'immobile oggetto della casa familiare, salvo quanto sopra descritto. Le parti danno, altresì, atto che non ci sono somme dovute dal sig. alla a titolo di contributo di mantenimento della CP_1 Pt_1 figlia per il passato, in quanto le parti hanno già provveduto alla regolamentazione Per_1 di eventuali arretrati maturati.
11) Le spese relative al tecnico incaricato per la relazione di trasferimento dell'immobile suddette, nonché quelle necessarie alla trascrizione dell'atto di trasferimento e/o ogni altra spesa connessa e necessaria al perfezionamento della cessione immobiliare descritta nel presente ricorso, saranno ripartite tra le parti nella misura del 50%.
12) Qualora il Tribunale adito non omologasse l'accordo nei termini sopra detti, le parti saranno libere di ridefinire i loro accordi decadendo ogni obbligo e/o accordo collaterale contenuto nel presente atto con obbligo per la signora di restituire la somma Pt_1 complessiva di € 62.000,00 già ricevuta dal sig. CP_1
13) Spese di lite e onorari compensati tra le parti.”
Raccolte le dichiarazioni delle parti, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
pagina 16 di 18 ***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla volontà in tal senso manifestata dagli stessi, come risultante dagli scritti difensivi e dalle conclusioni congiunte precisate all'udienza del 14.07.2025.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti alla predetta udienza, in quanto corrispondente al superiore interesse della figlia minore, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità. Quanto all'aspetto economico-patrimoniale, le condizioni appaiono congrue ed eque alla luce delle rispettive situazioni delle parti, nonché adeguate a garantire il soddisfacimento delle esigenze della minore.
La presente sentenza, in relazione ai trasferimenti immobiliari effettuati dalle parti, riveste efficacia reale, dovendo essere ordinata la trascrizione all'Ufficio di conservatoria presso la competente Agenzia del Territorio.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
23.10.1966 e nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1 matrimonio a Fucecchio (FI) il 06.08.1994 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 90, P. 2, Serie A, anno 1994, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti all'udienza del 14.07.2025, da intendersi qui trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Ordina all'Ufficio di conservatoria presso la competente Agenzia del Territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza in relazione ai trasferimenti immobiliari di cui all'accordo siglato tra le parti;
- Compensa le spese processuali.
pagina 17 di 18 Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
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