TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/07/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 764/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 764/2024, promossa da:
(C.F.: ), in proprio ex art. 86 c.p.c. ed in Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa congiunta l'Avv. Fabio Ilgrande (C.F.: ; CodiceFiscale_2
- attrice - nei confronti di:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Dario Campolunghi (C.F.: ); CodiceFiscale_4
- convenuta -
, collettivamente ed Controparte_2 impersonalmente;
- convenuti non costituiti -
Conclusioni come congiuntamente precisate all'udienza del 9.07.2025:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere:
➢ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
• accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale - come descritta nei precedenti scritti difensivi attorei - dell'immobile sito in San Zenone al Lambro (MI), Via Salerano s.n.c., censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) del Comune di San Zenone al Lambro (MI) al foglio 8 (otto), mappali: 237 (duecentotrentasette) sub. 4 (quattro), p. T-S1, cat. A/3, cl. 3, vani 5, R.C.L. 470.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto appartamento ed al vano di cantina;
236 (duecentotrentasei), sub. 10 (dieci), Via Salerano n. SC, p. T., quanto all'area urbana pertinenziale;
237 (duecentotrentasette), sub. 16 (sedici), Via Salerano n. SC, p. S1, cat C/6, cl. 3, mq 16, R.C.L. 96.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto al box;
in favore dell'attrice Avv. (già Parte_1 comproprietaria della quota pari a cinque sesti del suddetto immobile in forza del testamento pubblicato in data 18/05/2006 con cui il de cuius , nato a [...]
pagina 1 di 5 Limbiate il 13/05/1922 e deceduto in data 08/05/2006, l'ha chiamata quale erede universale), per aver la medesima attrice esercitato uti dominus sull'intero immobile de quo in via esclusiva, continuata, pacifica e ininterrotta, il possesso ultraventennale a titolo di proprietà, divenendo pertanto proprietaria esclusiva ex art. 1158 c.c. anche della quota residua di 1/6 (un sesto) dell'immobile de quo non ereditata dal de cuius in Persona_1 forza del testamento pubblicato in data 18/05/2006;
• ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione del suindicato bene immobile, nella sua interezza e in ogni sua quota, esclusivamente in favore di (c.f. Parte_1
) in forza dell'emananda sentenza, oltre ad ogni connesso C.F._5 provvedimento di ragione e di legge;
• compensare le spese di lite per intervenuto accordo bonario tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto La presente controversia ha ad oggetto la domanda, formulata dalla IG.ra in Parte_1 qualità di comproprietaria per la quota di 5/6 dell'immobile oggetto di causa, di accertamento di intervenuto usucapione ultraventennale della restante porzione dell'immobile sito in San Zenone al Lambro (MI), Via Salerano s.n.c., come di seguito identificato, con conseguente ordine di trascrizione della sentenza. In particolare, a fondamento delle proprie domande, parte attrice ha dedotto quanto segue:
- di essere proprietaria, per la quota di 5/6, della porzione di immobile urbano ad uso abitazione ubicato in San Zenone al Lambro (LO), Via Salerano snc, costituito da appartamento (piano terra, vani 5) e annesso vano cantina identificati al NCEU del Comune di San Zenone al Lambro (LO) al Foglio 8, Mappale 237, Sub. 4, oltre ad area urbana pertinenziale identificata al Foglio 8, Mappale 236, Sub. 10, ed autorimessa identificata al Foglio 8, Mappale 237, Sub. 16;
- che detto compendio veniva acquistato il 12.04.2000 in comproprietà al 50% da parte dei coniugi IG.ra e Controparte_2 Persona_1
- che, al decesso della IG.ra avvenuto in data 06.09.2003, sopravviveva quale CP_2 unico discendente noto e legittimato all'accettazione dell'eredità il marito IG. che Per_1 aveva continuato ad abitare la casa coniugale senza tuttavia indicare l'elenco di ulteriori chiamati all'eredità della moglie, la quale risultava aver perso da lungo tempo i rapporti con la famiglia;
- di essere divenuta proprietaria dei 5/6 dell'immobile in virtù di lascito disposto in suo favore quale erede universale al decesso del IG. in forza di testamento Persona_1 olografo pubblicato il 25.05.2006;
pagina 2 di 5 - che, allo stato, l'unica discendente della de cuius che è dato conoscere, è la CP_2
IG.ra residente a [...]sul Lambro, la quale, non accettando il Controparte_1 testamento del signor denunciava l'attrice per circonvenzione di incapace;
Persona_1
- che l'attrice veniva assolta con formula piena sia nella causa di primo grado instaurata presso il Tribunale di Lodi portante R.G. n. 2520/06 Proc. Pen. n. 163/08, sia nella causa di secondo grado presso la Corte di Appello di Milano sentenza n. 5178/2016;
- che sussiste il possesso uti dominus ininterrotto ed esclusivo, in capo all'attrice, di tutto il compendio immobiliare a decorrere dalla morte della IG.ra in data Controparte_2
06.09.2003. Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita la convenuta IG.ra
[...]
eccependo, in via preliminare, il mancato esperimento della mediazione CP_1 obbligatoria in materia di diritti reali e successioni ereditarie, nonché il litisconsorzio necessario nei confronti della nipote e pertanto discendente diretta e legittima della convenuta, IG.ra ; altresì, ha contestato in fatto e diritto tutto quanto Controparte_3 dedotto dall'attrice, deducendo le seguenti circostanze:
- che dalla data di notificazione dell'atto introduttivo (13.04.2024) non è decorso il ventennio necessario ad accertare l'intervenuta usucapione;
casomai, avrebbe potuto richiedersi a far data da 18.05.2026, decorsi vent'anni dalla data del decesso del proprietario dante causa;
- che, al 6.09.2023, l'immobile era cointestato al 50% al IG. ed alla moglie IG.ra Per_1
e che, deceduta la moglie, il IG. lo ha abitato fino alla data del decesso, CP_2 Per_1 avvenuto in data 18.05.2006;
- che le attestazioni recanti lo stato di famiglia, dimostrano che l'abitazione era abitata dal nucleo familiare – e che, anche qualora l'attrice abbia convissuto more Per_1 CP_2 uxorio con i coniugi, la convivenza more uxorio non è titolo per far valere l'usucapione, atteso che si tratta di mera detenzione e non di possesso;
- che l'attrice non ha fornito piena prova del possesso continuativo uti dominus;
- che l'animus possidendi dell'attrice non sussiste, atteso che la stessa ha effettuato ricerche di eventuali eredi del IG. rappresentandosi pertanto l'esistenza di un ipotetico Per_1 diritto legittimo altrui sull'immobile;
- che la stessa non ha trasferito la propria residenza presso l'abitazione e non ha mai abitato stabilmente l'appartamento. Il Giudice istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio – ritenuto di non dover procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di , alla luce alla Controparte_3 luce della notifica per pubblici proclami effettuata da parte attrice, ha differito, ex art. 171- bis, co. 3, c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti al 10.01.2025. In occasione della prima udienza di comparizione, per gli ulteriori eredi di CP_2
nonostante la regolarità della notifica per pubblici proclami, nessuno è comparso.
[...]
Il difensore di parte attrice ha insistito sulle proprie domande ed istanze istruttorie, deducendo l'inutilità del procedimento di mediazione, in quanto l'eventuale accordo sarebbe inopponibile agli altri eredi. Il difensore di parte convenuta ha insistito pagina 3 di 5 nell'eccezione di mediazione obbligatoria, in subordine riportandosi ai propri atti ed in particolare alle proprie richieste istruttorie. Il Giudice si è riservato di provvedere. Con ordinanza depositata il 20.05.2025, il G.I., a scioglimento della riserva assunta, ritenuta nel caso di specie non derogabile la disposizione di cui all'art. 5 commi 1 e 2 d.lgs. 28/2010, ha assegnato alle parti termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 9.05.2025. Alla successiva predetta udienza, i difensori, dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, dichiarando di essere pervenuti ad un accordo, hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni congiunte. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni congiunte ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza cartolare del 9.07.2025, assegnando alle parti i relativi termini per il deposito delle note congiunte. Le difese hanno precisato le conclusioni congiunte, e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda di accertamento di intervenuta usucapione La domanda di usucapione svolta da parte attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Come si è anticipato nella narrativa che precede, le parti sono addivenute a conclusioni congiunte, illustrate da comparse conclusionali di identico contenuto. In tali conclusioni, si chiede l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, dell'immobile sito in San Zenone al Lambro (MI), Via Salerano s.n.c., censito nel N.C.E.U. del Comune di San Zenone al Lambro (MI) al foglio 8 , mappali: 237 sub. 4, p. T-S1, cat. A/3, cl. 3, vani 5, R.C.L. 470.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto all'appartamento ed al vano di cantina;
236, sub. 10 (dieci), Via Salerano n. SC, p. T., quanto all'area urbana pertinenziale;
237, sub. 16 (sedici), Via Salerano n. SC, p. S1, cat C/6, cl. 3, mq 16, R.C.L. 96.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto al box, in capo all'attrice, già comproprietaria della quota di 5/6 del suddetto immobile in forza del testamento pubblicato in data 18.05.2006, con cui il de cuius , deceduto in data Persona_1
08.05.2006, l'ha chiamata quale erede universale, domanda che il giudice può senz'altro accogliere. In particolare, risultano processualmente accertate perché non più contestate, avendo infatti parte convenuta aderito alle richieste di parte attrice, le circostanze in fatto da quest'ultima dedotte nella citazione ex art. 1158 c.c. e, nello specifico, l'avvenuto utilizzo, per un tempo superiore ai venti anni, da parte dell'attrice, della porzione di appartamento oggetto di causa e del vano cantina e del box quali pertinenze, e l'essere tale porzione comunque ricompresa in un più ampio compendio regolarmente acquistato per la quota di 5/6 dall'attrice, in forza del testamento pubblicato in data 18.05.2006, con cui il de cuius
, deceduto in data 08.05.2006, l'ha chiamata quale erede universale (cfr. Persona_1 docc. 2-3-4-5-6-8 citazione). Tale situazione di fatto è del resto evincibile anche dalla documentazione depositata in atti da parte attrice, ove è infatti possibile riscontrare che parte attrice ha esercitato il possesso pagina 4 di 5 dell'immobile oggetto di causa uti dominus, compiendo le tipiche azioni spettanti al proprietario (cfr. docc. da 10 a 20 memorie di parte attrice), nonché dall'assenza di contestazioni specifiche e circostanziate da parte della convenuta. Non resta, pertanto, che accogliere le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, dichiarare l'avvenuto esclusivo, pacifico e continuo possesso ultraventennale, in capo a dell'immobile sito in San Parte_1
Zenone al Lambro (MI), Via Salerano s.n.c., censito nel N.C.E.U. del Comune di San Zenone al Lambro (MI) al foglio 8 , mappali: 237 sub. 4, p. T-S1, cat. A/3, cl. 3, vani 5, R.C.L. 470.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto all'appartamento ed al vano di cantina;
236, sub. 10 (dieci), Via Salerano n. SC, p. T., quanto all'area urbana pertinenziale;
237, sub. 16 (sedici), Via Salerano n. SC, p. S1, cat C/6, cl. 3, mq 16, R.C.L. 96.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto al box. Dichiarare, altresì, l'acquisto a titolo originario per usucapione, da parte di Parte_1 del diritto di proprietà di detto immobile catastalmente sopra descritto, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Spese di lite interamente compensate, come da richiesta delle parti.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) in accoglimento delle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti, dichiara che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., è piena ed esclusiva Parte_1 proprietaria per intervenuta usucapione ventennale, dell'immobile sito in San Zenone al Lambro (MI), Via Salerano s.n.c., censito nel N.C.E.U. del Comune di San Zenone al Lambro (MI) al foglio 8, mappali: 237 sub. 4, p. T-S1, cat. A/3, cl. 3, vani 5, R.C.L. 470.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto all'appartamento ed al vano di cantina;
236, sub. 10 (dieci), Via Salerano n. SC, p. T., quanto all'area urbana pertinenziale;
237, sub. 16 (sedici), Via Salerano n. SC, p. S1, cat C/6, cl. 3, mq 16, R.C.L. 96.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto al box;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità. Lodi, 31 luglio 2025. Il giudice
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 764/2024, promossa da:
(C.F.: ), in proprio ex art. 86 c.p.c. ed in Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa congiunta l'Avv. Fabio Ilgrande (C.F.: ; CodiceFiscale_2
- attrice - nei confronti di:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Dario Campolunghi (C.F.: ); CodiceFiscale_4
- convenuta -
, collettivamente ed Controparte_2 impersonalmente;
- convenuti non costituiti -
Conclusioni come congiuntamente precisate all'udienza del 9.07.2025:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere:
➢ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
• accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale - come descritta nei precedenti scritti difensivi attorei - dell'immobile sito in San Zenone al Lambro (MI), Via Salerano s.n.c., censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) del Comune di San Zenone al Lambro (MI) al foglio 8 (otto), mappali: 237 (duecentotrentasette) sub. 4 (quattro), p. T-S1, cat. A/3, cl. 3, vani 5, R.C.L. 470.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto appartamento ed al vano di cantina;
236 (duecentotrentasei), sub. 10 (dieci), Via Salerano n. SC, p. T., quanto all'area urbana pertinenziale;
237 (duecentotrentasette), sub. 16 (sedici), Via Salerano n. SC, p. S1, cat C/6, cl. 3, mq 16, R.C.L. 96.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto al box;
in favore dell'attrice Avv. (già Parte_1 comproprietaria della quota pari a cinque sesti del suddetto immobile in forza del testamento pubblicato in data 18/05/2006 con cui il de cuius , nato a [...]
pagina 1 di 5 Limbiate il 13/05/1922 e deceduto in data 08/05/2006, l'ha chiamata quale erede universale), per aver la medesima attrice esercitato uti dominus sull'intero immobile de quo in via esclusiva, continuata, pacifica e ininterrotta, il possesso ultraventennale a titolo di proprietà, divenendo pertanto proprietaria esclusiva ex art. 1158 c.c. anche della quota residua di 1/6 (un sesto) dell'immobile de quo non ereditata dal de cuius in Persona_1 forza del testamento pubblicato in data 18/05/2006;
• ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione del suindicato bene immobile, nella sua interezza e in ogni sua quota, esclusivamente in favore di (c.f. Parte_1
) in forza dell'emananda sentenza, oltre ad ogni connesso C.F._5 provvedimento di ragione e di legge;
• compensare le spese di lite per intervenuto accordo bonario tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto La presente controversia ha ad oggetto la domanda, formulata dalla IG.ra in Parte_1 qualità di comproprietaria per la quota di 5/6 dell'immobile oggetto di causa, di accertamento di intervenuto usucapione ultraventennale della restante porzione dell'immobile sito in San Zenone al Lambro (MI), Via Salerano s.n.c., come di seguito identificato, con conseguente ordine di trascrizione della sentenza. In particolare, a fondamento delle proprie domande, parte attrice ha dedotto quanto segue:
- di essere proprietaria, per la quota di 5/6, della porzione di immobile urbano ad uso abitazione ubicato in San Zenone al Lambro (LO), Via Salerano snc, costituito da appartamento (piano terra, vani 5) e annesso vano cantina identificati al NCEU del Comune di San Zenone al Lambro (LO) al Foglio 8, Mappale 237, Sub. 4, oltre ad area urbana pertinenziale identificata al Foglio 8, Mappale 236, Sub. 10, ed autorimessa identificata al Foglio 8, Mappale 237, Sub. 16;
- che detto compendio veniva acquistato il 12.04.2000 in comproprietà al 50% da parte dei coniugi IG.ra e Controparte_2 Persona_1
- che, al decesso della IG.ra avvenuto in data 06.09.2003, sopravviveva quale CP_2 unico discendente noto e legittimato all'accettazione dell'eredità il marito IG. che Per_1 aveva continuato ad abitare la casa coniugale senza tuttavia indicare l'elenco di ulteriori chiamati all'eredità della moglie, la quale risultava aver perso da lungo tempo i rapporti con la famiglia;
- di essere divenuta proprietaria dei 5/6 dell'immobile in virtù di lascito disposto in suo favore quale erede universale al decesso del IG. in forza di testamento Persona_1 olografo pubblicato il 25.05.2006;
pagina 2 di 5 - che, allo stato, l'unica discendente della de cuius che è dato conoscere, è la CP_2
IG.ra residente a [...]sul Lambro, la quale, non accettando il Controparte_1 testamento del signor denunciava l'attrice per circonvenzione di incapace;
Persona_1
- che l'attrice veniva assolta con formula piena sia nella causa di primo grado instaurata presso il Tribunale di Lodi portante R.G. n. 2520/06 Proc. Pen. n. 163/08, sia nella causa di secondo grado presso la Corte di Appello di Milano sentenza n. 5178/2016;
- che sussiste il possesso uti dominus ininterrotto ed esclusivo, in capo all'attrice, di tutto il compendio immobiliare a decorrere dalla morte della IG.ra in data Controparte_2
06.09.2003. Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita la convenuta IG.ra
[...]
eccependo, in via preliminare, il mancato esperimento della mediazione CP_1 obbligatoria in materia di diritti reali e successioni ereditarie, nonché il litisconsorzio necessario nei confronti della nipote e pertanto discendente diretta e legittima della convenuta, IG.ra ; altresì, ha contestato in fatto e diritto tutto quanto Controparte_3 dedotto dall'attrice, deducendo le seguenti circostanze:
- che dalla data di notificazione dell'atto introduttivo (13.04.2024) non è decorso il ventennio necessario ad accertare l'intervenuta usucapione;
casomai, avrebbe potuto richiedersi a far data da 18.05.2026, decorsi vent'anni dalla data del decesso del proprietario dante causa;
- che, al 6.09.2023, l'immobile era cointestato al 50% al IG. ed alla moglie IG.ra Per_1
e che, deceduta la moglie, il IG. lo ha abitato fino alla data del decesso, CP_2 Per_1 avvenuto in data 18.05.2006;
- che le attestazioni recanti lo stato di famiglia, dimostrano che l'abitazione era abitata dal nucleo familiare – e che, anche qualora l'attrice abbia convissuto more Per_1 CP_2 uxorio con i coniugi, la convivenza more uxorio non è titolo per far valere l'usucapione, atteso che si tratta di mera detenzione e non di possesso;
- che l'attrice non ha fornito piena prova del possesso continuativo uti dominus;
- che l'animus possidendi dell'attrice non sussiste, atteso che la stessa ha effettuato ricerche di eventuali eredi del IG. rappresentandosi pertanto l'esistenza di un ipotetico Per_1 diritto legittimo altrui sull'immobile;
- che la stessa non ha trasferito la propria residenza presso l'abitazione e non ha mai abitato stabilmente l'appartamento. Il Giudice istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio – ritenuto di non dover procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di , alla luce alla Controparte_3 luce della notifica per pubblici proclami effettuata da parte attrice, ha differito, ex art. 171- bis, co. 3, c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti al 10.01.2025. In occasione della prima udienza di comparizione, per gli ulteriori eredi di CP_2
nonostante la regolarità della notifica per pubblici proclami, nessuno è comparso.
[...]
Il difensore di parte attrice ha insistito sulle proprie domande ed istanze istruttorie, deducendo l'inutilità del procedimento di mediazione, in quanto l'eventuale accordo sarebbe inopponibile agli altri eredi. Il difensore di parte convenuta ha insistito pagina 3 di 5 nell'eccezione di mediazione obbligatoria, in subordine riportandosi ai propri atti ed in particolare alle proprie richieste istruttorie. Il Giudice si è riservato di provvedere. Con ordinanza depositata il 20.05.2025, il G.I., a scioglimento della riserva assunta, ritenuta nel caso di specie non derogabile la disposizione di cui all'art. 5 commi 1 e 2 d.lgs. 28/2010, ha assegnato alle parti termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 9.05.2025. Alla successiva predetta udienza, i difensori, dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, dichiarando di essere pervenuti ad un accordo, hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni congiunte. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni congiunte ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza cartolare del 9.07.2025, assegnando alle parti i relativi termini per il deposito delle note congiunte. Le difese hanno precisato le conclusioni congiunte, e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda di accertamento di intervenuta usucapione La domanda di usucapione svolta da parte attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Come si è anticipato nella narrativa che precede, le parti sono addivenute a conclusioni congiunte, illustrate da comparse conclusionali di identico contenuto. In tali conclusioni, si chiede l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, dell'immobile sito in San Zenone al Lambro (MI), Via Salerano s.n.c., censito nel N.C.E.U. del Comune di San Zenone al Lambro (MI) al foglio 8 , mappali: 237 sub. 4, p. T-S1, cat. A/3, cl. 3, vani 5, R.C.L. 470.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto all'appartamento ed al vano di cantina;
236, sub. 10 (dieci), Via Salerano n. SC, p. T., quanto all'area urbana pertinenziale;
237, sub. 16 (sedici), Via Salerano n. SC, p. S1, cat C/6, cl. 3, mq 16, R.C.L. 96.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto al box, in capo all'attrice, già comproprietaria della quota di 5/6 del suddetto immobile in forza del testamento pubblicato in data 18.05.2006, con cui il de cuius , deceduto in data Persona_1
08.05.2006, l'ha chiamata quale erede universale, domanda che il giudice può senz'altro accogliere. In particolare, risultano processualmente accertate perché non più contestate, avendo infatti parte convenuta aderito alle richieste di parte attrice, le circostanze in fatto da quest'ultima dedotte nella citazione ex art. 1158 c.c. e, nello specifico, l'avvenuto utilizzo, per un tempo superiore ai venti anni, da parte dell'attrice, della porzione di appartamento oggetto di causa e del vano cantina e del box quali pertinenze, e l'essere tale porzione comunque ricompresa in un più ampio compendio regolarmente acquistato per la quota di 5/6 dall'attrice, in forza del testamento pubblicato in data 18.05.2006, con cui il de cuius
, deceduto in data 08.05.2006, l'ha chiamata quale erede universale (cfr. Persona_1 docc. 2-3-4-5-6-8 citazione). Tale situazione di fatto è del resto evincibile anche dalla documentazione depositata in atti da parte attrice, ove è infatti possibile riscontrare che parte attrice ha esercitato il possesso pagina 4 di 5 dell'immobile oggetto di causa uti dominus, compiendo le tipiche azioni spettanti al proprietario (cfr. docc. da 10 a 20 memorie di parte attrice), nonché dall'assenza di contestazioni specifiche e circostanziate da parte della convenuta. Non resta, pertanto, che accogliere le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, dichiarare l'avvenuto esclusivo, pacifico e continuo possesso ultraventennale, in capo a dell'immobile sito in San Parte_1
Zenone al Lambro (MI), Via Salerano s.n.c., censito nel N.C.E.U. del Comune di San Zenone al Lambro (MI) al foglio 8 , mappali: 237 sub. 4, p. T-S1, cat. A/3, cl. 3, vani 5, R.C.L. 470.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto all'appartamento ed al vano di cantina;
236, sub. 10 (dieci), Via Salerano n. SC, p. T., quanto all'area urbana pertinenziale;
237, sub. 16 (sedici), Via Salerano n. SC, p. S1, cat C/6, cl. 3, mq 16, R.C.L. 96.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto al box. Dichiarare, altresì, l'acquisto a titolo originario per usucapione, da parte di Parte_1 del diritto di proprietà di detto immobile catastalmente sopra descritto, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Spese di lite interamente compensate, come da richiesta delle parti.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) in accoglimento delle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti, dichiara che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., è piena ed esclusiva Parte_1 proprietaria per intervenuta usucapione ventennale, dell'immobile sito in San Zenone al Lambro (MI), Via Salerano s.n.c., censito nel N.C.E.U. del Comune di San Zenone al Lambro (MI) al foglio 8, mappali: 237 sub. 4, p. T-S1, cat. A/3, cl. 3, vani 5, R.C.L. 470.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto all'appartamento ed al vano di cantina;
236, sub. 10 (dieci), Via Salerano n. SC, p. T., quanto all'area urbana pertinenziale;
237, sub. 16 (sedici), Via Salerano n. SC, p. S1, cat C/6, cl. 3, mq 16, R.C.L. 96.000 R (rendita catastale proposta ex D.M. 701/1994), quanto al box;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità. Lodi, 31 luglio 2025. Il giudice
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5