Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1272/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1272/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Forte Anna, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 come in atti dall'Avv. Feleppa Attilia, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
1
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 24.6.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.05.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_1 il 25.09.1969 (C.F. )] e [nata a C.F._1 Controparte_1
Salerno (SA) il 04.06.1972 (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 30.06.2002 in Salerno, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2002, al n. 6
Parte II, da cui era nato il figlio (13.01.2006) ed evidenziato che il Per_1
Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n. 10318/2021 del 20.12.2021, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 24.06.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
23.6.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente
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ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“- Il figlio, pur essendo ancora impegnato in un percorso scolastico, ha un lavoro part-time che allo stato gli consente di mantenersi autonomamente;
- Tuttavia, i genitori concordano che, nell'ipotesi in cui cessi il rapporto lavorativo attualmente in corso, e perdurando la condizione di studente non autosufficiente, ma meritevole, si impegnano entrambi a contribuire direttamente nella misura del
50% procapite alle spese universitarie e al mantenimento del figlio fino Per_1 al raggiungimento della sua indipendenza economica o diversa modifica della situazione;
- La sig.ra è economicamente autonoma e pertanto rinuncia Controparte_1 espressamente a qualsiasi assegno di mantenimento;
- Le parti dichiarano che ogni loro rapporto economico e patrimoniale è stato definito;
- Non vi sono beni in comunione tra i coniugi né ulteriori rapporti economici o patrimoniali da regolare”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
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)] e [nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
04.06.1972 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2002, al n. 6 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24/06/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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