Art. 165.
Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell'attuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per nomina gia' conseguita.
(13) (17) ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "I notari che, secondo l' art. 165 della legge 16 febbraio 1913, numero 89 , sono stati conservati in ufficio nelle sedi soppresse, non potranno godere dell'assegno per oltre tre anni dal l° gennaio 1920". --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I notari che, secondo l' art. 165 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sono stati conservati in ufficio nelle sedi soppresse, non potranno godere dell'assegno per oltre sei anni dal 1 gennaio 1920". --------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".
Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell'attuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per nomina gia' conseguita.
(13) (17) ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "I notari che, secondo l' art. 165 della legge 16 febbraio 1913, numero 89 , sono stati conservati in ufficio nelle sedi soppresse, non potranno godere dell'assegno per oltre tre anni dal l° gennaio 1920". --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I notari che, secondo l' art. 165 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sono stati conservati in ufficio nelle sedi soppresse, non potranno godere dell'assegno per oltre sei anni dal 1 gennaio 1920". --------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 ".