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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/07/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 1055/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1055 R.G. dell'anno 2022 tra:
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Corbetta (C.F. ) e dall'avv. Mariavittoria C.F._2
Dalaidi (C.F. ) in virtù di procura alle liti allegata al ricorso C.F._3 introduttivo;
RICORRENTE
e
(C.F: ), OP C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Immordino, (CF: ) C.F._5 in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All' udienza del 16/4/25 i difensori delle parti hanno discusso la causa l'avv. Vita in sostituzione degli avv.ti Dalaidi e Corbetta, per parte attrice, si riporta al ricorso introduttivo;
insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, ribadendo l'infondatezza dell'eccezione di controparte in ordine alla mancata prova del rapporto
Pag. 1 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile causale tra omissione e danno;
L'avv. Laudicina, in sostituzione dell'avv. Immordino, per parte convenuta, si riporta alle note conclusive e chiede che la causa venga decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso notificato il 5/7/2024, l'attore chiamava in giudizio il rag.
[...]
, innanzi codesto Tribunale, al fine di sentire “in via principale e nel OP merito: accertata la responsabilità professionale del ragionier OP
( ) condannare lo stesso a risarcire il signor
[...] CodiceFiscale_6
del danno subito inconseguenza dell'omessa presentazione Parte_1 dell'istanza di adesione alla cd. Rottamazione quater nella misura di euro 29.129,05 nella maggior o minor somma che risulterà congrua in corso di causa;
• In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite. • In via istruttoria: con ogni più ampia riserva consentita, in caso di contestazione da parte di parte resistente in ordine alla quantificazione del danno come prospettata in questa sede si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio contabile volta a determinare il quantum del danno derivato a dalla mancata adesione alla cd. Rottamazione quater”. Parte_1
2) Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il convenuto, il quale chiedeva: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Rigettare le pretese attoree poiché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
3) All'esito dell'udienza del 23/10/2024 si concedevano i termini ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. per il deposito delle relative e dopo il deposito delle suddette memorie integrative, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria.
4) Infondatezza della domanda del ricorrente.
4.1) In primo luogo, deve ritenersi adeguatamente comprovato l'an della responsabilità del professionista Rag. . CP_1
Ed invero, per quanto il convenuto abbia contestato che l'incarico professionale ricevuto riguardasse solo le cartelle esattoriali della impresa “La Tortuga di Del Gatto Giovanni”
e non anche le posizioni personali dello stesso , occorre evidenziare che Parte_1
l'incarico appare conferito dal quale imprenditorie individuale, sì che non può Parte_1 individuarsi distinzione tra i rapporti personali e quelli inerenti l'esercizio dell'impresa.
Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Dunque, l'incarico riguardante la c.d. “rottamazione quater” delle cartelle esattoriali riguardava tutte le esposizioni debitorie (tributarie) del . Parte_1
4.2) In relazione alla res controversa, si osserva che il dovere di diligenza richiesto al professionista è ricostruibile in relazione all'art 1176 comma 2 cpc (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 13007/2016) e, pertanto, in tema di responsabilità professionale, il professionista incaricato di una consulenza fiscale ha l'obbligo – a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di agire concretamente nei limiti del mandato.
È poi principio acquisito che il professionista debba considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito.
Dunque, rientra tra i doveri di diligenza del professionista quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentire al cliente – ove possibile – di raggiungere il risultato auspicato.
Quanto alla responsabilità del commercialista, si osserva che in via generale, nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2) vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
Sul piano dell'onere della prova, infatti, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del professionista ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato professionale;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cassazione civile, sez. III,
18/04/2007, n. 9238).
Quanto, infine, al danno risarcibile vale osservare che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compiuto di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il
Pag. 3 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario per effetto dell'errore commesso dal tributarista. Questi oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguente a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
maggiori imposte, conseguenti all'avere dichiarato all'erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati
(cfr. Trib. Milano, Sentenza n. 8090/2023 del 17-10-2023).
Orbene, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, l'ordine logico delle questioni impone, prima di tutto, di verificare la sussistenza del mandato professionale e in caso positivo di verificare l'esistenza di una condotta del contraria alla diligenza richiesta al prestatore d'opera intellettuale, per poi passare - in caso di esito positivo di predetta verifica - ad accertare l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli nella sfera del cliente che siano, a loro volta, ricollegabili eziologicamente alla condotta inadempiente del commercialista.
Nel caso di specie il ricorrente, in forza delle allegazioni documentali effettuate, ha provato l'esistenza del contratto di assistenza professionale, ammesso e non contestato da controparte, avente ad oggetto l'analisi debitoria preliminare e il mandato per l'adesione alla rottamazione quater.
Si ritiene che l'omessa presentazione della pratica della rottamazione da parte del professionista costituisca un'ipotesi netta di inadempimento dei doveri professionali della parte convenuta.
4.3) Accertata la indiscutibile responsabilità del convenuto nell'espletamento negligente del mandato professionale ricevuto, deve ricercarsi la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta omissiva ed il danno dedotto dall'attore.
Quanto ai principi generali in ordine alla responsabilità professionale del professionista, deve premettersi che il cliente è legittimato a richiedere il ristoro dei danni subiti per effetto della negligenza professionale dello stesso nell'espletamento dell'incarico professionale, danni che possono consistere nella perdita del risultato al quale il cliente ambiva, o nella perdita di chance di addivenire all'esito positivo per cui era stato conferito il mandato.
Nel primo caso, il danno consiste nel c.d. lucro cessante, ossia nel mancato guadagno patrimoniale che il cliente avrebbe conseguito ove l'obbligazione professionale fosse
Pag. 4 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile stata regolarmente adempiuta;
nel secondo caso, ove si giungesse ad una valutazione in termini di occasione persa, allora sussisterebbero differenti criteri di valutazione dell'inadempimento ai fini risarcitori.
La chance di ottenere il risultato sperato viene qualificata dalla giurisprudenza quale bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto, la cui lesione configura essa stessa la “perdita di un'occasione” trattandosi, pertanto, di un pregiudizio non meramente ipotetico o eventuale, bensì concreto ed attuale.
Quindi la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 14 novembre
2022, n. 33442).
4.4) Facendo applicazione dei principi espressi al caso concreto, deve rilevarsi che – incontestata ed incontestabile la condotta gravemente negligente del professionista per come sopra riportata - la domanda appare infondata sia sotto il profilo del pregiudizio eventualmente cagionato alle ragioni dell'istante, ma anche sotto il profilo della configurazione in termini meramente possibilistici del pregiudizio che l'attrice avrebbe subito.
4.4.1) Pure a fronte di immediata, netta, contestazione di parte convenuta, il ricorrente non è riuscito a dare prova della concretezza e attualità del pregiudizio.
Ebbene, la c.d. “Rottamazione-quater” è una misura di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e successivamente modificata dal DL Milleproroghe 2024 (convertito nella Legge n.
15/2025).
La misura consentiva ai contribuenti di regolarizzare i debiti affidati all'
[...]
tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, pagando solo il capitale Controparte_2 residuo del debito, le spese di notifica e i costi delle eventuali procedure di riscossione coattiva, con esclusione, dunque, di sanzioni e interessi.
Pag. 5 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Ai fini del conseguimento del suddetto effetto utile (l'esonero dal pagamento di sanzioni e interessi), l'impianto normativo prevedeva la necessità del pagamento di quanto dovuto o in un'unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, oppure in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, con un tasso di interesse del 2 % annuo, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, con ripartizione delle restanti rate nei successivi 4 anni, con scadenze il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Ancora, la prima e la seconda rata erano fissate come pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, mentre per le restanti rate sarebbero state composte da pari importo.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risultava inefficace e i versamenti effettuati venivano considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
Da tanto discende che il ricorrente, a fronte della contestazione di parte convenuta, avrebbe dovuto dimostrare la propria capacità di pagare, entro le scadenze sopra richiamate, i ragguardevoli importi o della rata unica (€ 52.374,20, secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente) o delle singole rate iniziali (€ 5.237,42 cadauna).
Tale dimostrazione è fallita, dal momento che il ricorrente ha prodotto in giudizio soltanto estratti di conto corrente dal saldo periodico irrisorio, dal cui esame emerge chiaramente la sola capacità di coprire con versamenti in contanti debiti esigibili a brevissimo termine, senza, peraltro, offrire dimostrazione alcuna della provvista utilizzata.
Dunque, non può dirsi provata la perdita di una chance concreta di adesione utile alla rottamazione (rectius, definizione agevolata) in discorso.
4.4.2) In ordine, poi, al quantum risarcitorio, vi è comunque da rilevare il difetto di dimostrazione di una diretta incidenza dell'inadempimento del professionista sul patrimonio del ricorrente.
Pag. 6 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Nessuna prova, in particolare, è stata prodotta in giudizio in ordine all'effettivo pagamento del debito tributario – o anche solo di una parte di esso – ad opera del ricorrente.
Il risarcimento preteso, dunque, consentirebbe, dunque, una inammissibile locupletazione da parte di soggetto a sua volta inadempiente.
4.5) Per quanto sopra osservato, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
5) Spese di lite.
In considerazione dell'accertato, grave, inadempimento professionale del convenuto, appaiono sussistere, nonostante il rigetto della domanda del ricorrente, gravi ragioni idonee a sostenere la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) rigetta la domanda risarcitoria del ricorrente;
2) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Marsala, 26/7/2025.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 7 a 7
N. 1055/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1055 R.G. dell'anno 2022 tra:
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Corbetta (C.F. ) e dall'avv. Mariavittoria C.F._2
Dalaidi (C.F. ) in virtù di procura alle liti allegata al ricorso C.F._3 introduttivo;
RICORRENTE
e
(C.F: ), OP C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Immordino, (CF: ) C.F._5 in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All' udienza del 16/4/25 i difensori delle parti hanno discusso la causa l'avv. Vita in sostituzione degli avv.ti Dalaidi e Corbetta, per parte attrice, si riporta al ricorso introduttivo;
insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, ribadendo l'infondatezza dell'eccezione di controparte in ordine alla mancata prova del rapporto
Pag. 1 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile causale tra omissione e danno;
L'avv. Laudicina, in sostituzione dell'avv. Immordino, per parte convenuta, si riporta alle note conclusive e chiede che la causa venga decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso notificato il 5/7/2024, l'attore chiamava in giudizio il rag.
[...]
, innanzi codesto Tribunale, al fine di sentire “in via principale e nel OP merito: accertata la responsabilità professionale del ragionier OP
( ) condannare lo stesso a risarcire il signor
[...] CodiceFiscale_6
del danno subito inconseguenza dell'omessa presentazione Parte_1 dell'istanza di adesione alla cd. Rottamazione quater nella misura di euro 29.129,05 nella maggior o minor somma che risulterà congrua in corso di causa;
• In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite. • In via istruttoria: con ogni più ampia riserva consentita, in caso di contestazione da parte di parte resistente in ordine alla quantificazione del danno come prospettata in questa sede si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio contabile volta a determinare il quantum del danno derivato a dalla mancata adesione alla cd. Rottamazione quater”. Parte_1
2) Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il convenuto, il quale chiedeva: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Rigettare le pretese attoree poiché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
3) All'esito dell'udienza del 23/10/2024 si concedevano i termini ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. per il deposito delle relative e dopo il deposito delle suddette memorie integrative, la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria.
4) Infondatezza della domanda del ricorrente.
4.1) In primo luogo, deve ritenersi adeguatamente comprovato l'an della responsabilità del professionista Rag. . CP_1
Ed invero, per quanto il convenuto abbia contestato che l'incarico professionale ricevuto riguardasse solo le cartelle esattoriali della impresa “La Tortuga di Del Gatto Giovanni”
e non anche le posizioni personali dello stesso , occorre evidenziare che Parte_1
l'incarico appare conferito dal quale imprenditorie individuale, sì che non può Parte_1 individuarsi distinzione tra i rapporti personali e quelli inerenti l'esercizio dell'impresa.
Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Dunque, l'incarico riguardante la c.d. “rottamazione quater” delle cartelle esattoriali riguardava tutte le esposizioni debitorie (tributarie) del . Parte_1
4.2) In relazione alla res controversa, si osserva che il dovere di diligenza richiesto al professionista è ricostruibile in relazione all'art 1176 comma 2 cpc (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 13007/2016) e, pertanto, in tema di responsabilità professionale, il professionista incaricato di una consulenza fiscale ha l'obbligo – a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di agire concretamente nei limiti del mandato.
È poi principio acquisito che il professionista debba considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito.
Dunque, rientra tra i doveri di diligenza del professionista quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentire al cliente – ove possibile – di raggiungere il risultato auspicato.
Quanto alla responsabilità del commercialista, si osserva che in via generale, nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2) vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
Sul piano dell'onere della prova, infatti, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del professionista ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato professionale;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cassazione civile, sez. III,
18/04/2007, n. 9238).
Quanto, infine, al danno risarcibile vale osservare che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compiuto di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il
Pag. 3 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario per effetto dell'errore commesso dal tributarista. Questi oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguente a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
maggiori imposte, conseguenti all'avere dichiarato all'erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati
(cfr. Trib. Milano, Sentenza n. 8090/2023 del 17-10-2023).
Orbene, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, l'ordine logico delle questioni impone, prima di tutto, di verificare la sussistenza del mandato professionale e in caso positivo di verificare l'esistenza di una condotta del contraria alla diligenza richiesta al prestatore d'opera intellettuale, per poi passare - in caso di esito positivo di predetta verifica - ad accertare l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli nella sfera del cliente che siano, a loro volta, ricollegabili eziologicamente alla condotta inadempiente del commercialista.
Nel caso di specie il ricorrente, in forza delle allegazioni documentali effettuate, ha provato l'esistenza del contratto di assistenza professionale, ammesso e non contestato da controparte, avente ad oggetto l'analisi debitoria preliminare e il mandato per l'adesione alla rottamazione quater.
Si ritiene che l'omessa presentazione della pratica della rottamazione da parte del professionista costituisca un'ipotesi netta di inadempimento dei doveri professionali della parte convenuta.
4.3) Accertata la indiscutibile responsabilità del convenuto nell'espletamento negligente del mandato professionale ricevuto, deve ricercarsi la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta omissiva ed il danno dedotto dall'attore.
Quanto ai principi generali in ordine alla responsabilità professionale del professionista, deve premettersi che il cliente è legittimato a richiedere il ristoro dei danni subiti per effetto della negligenza professionale dello stesso nell'espletamento dell'incarico professionale, danni che possono consistere nella perdita del risultato al quale il cliente ambiva, o nella perdita di chance di addivenire all'esito positivo per cui era stato conferito il mandato.
Nel primo caso, il danno consiste nel c.d. lucro cessante, ossia nel mancato guadagno patrimoniale che il cliente avrebbe conseguito ove l'obbligazione professionale fosse
Pag. 4 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile stata regolarmente adempiuta;
nel secondo caso, ove si giungesse ad una valutazione in termini di occasione persa, allora sussisterebbero differenti criteri di valutazione dell'inadempimento ai fini risarcitori.
La chance di ottenere il risultato sperato viene qualificata dalla giurisprudenza quale bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto, la cui lesione configura essa stessa la “perdita di un'occasione” trattandosi, pertanto, di un pregiudizio non meramente ipotetico o eventuale, bensì concreto ed attuale.
Quindi la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (cfr. Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 14 novembre
2022, n. 33442).
4.4) Facendo applicazione dei principi espressi al caso concreto, deve rilevarsi che – incontestata ed incontestabile la condotta gravemente negligente del professionista per come sopra riportata - la domanda appare infondata sia sotto il profilo del pregiudizio eventualmente cagionato alle ragioni dell'istante, ma anche sotto il profilo della configurazione in termini meramente possibilistici del pregiudizio che l'attrice avrebbe subito.
4.4.1) Pure a fronte di immediata, netta, contestazione di parte convenuta, il ricorrente non è riuscito a dare prova della concretezza e attualità del pregiudizio.
Ebbene, la c.d. “Rottamazione-quater” è una misura di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e successivamente modificata dal DL Milleproroghe 2024 (convertito nella Legge n.
15/2025).
La misura consentiva ai contribuenti di regolarizzare i debiti affidati all'
[...]
tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, pagando solo il capitale Controparte_2 residuo del debito, le spese di notifica e i costi delle eventuali procedure di riscossione coattiva, con esclusione, dunque, di sanzioni e interessi.
Pag. 5 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Ai fini del conseguimento del suddetto effetto utile (l'esonero dal pagamento di sanzioni e interessi), l'impianto normativo prevedeva la necessità del pagamento di quanto dovuto o in un'unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, oppure in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, con un tasso di interesse del 2 % annuo, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, con ripartizione delle restanti rate nei successivi 4 anni, con scadenze il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Ancora, la prima e la seconda rata erano fissate come pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, mentre per le restanti rate sarebbero state composte da pari importo.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risultava inefficace e i versamenti effettuati venivano considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
Da tanto discende che il ricorrente, a fronte della contestazione di parte convenuta, avrebbe dovuto dimostrare la propria capacità di pagare, entro le scadenze sopra richiamate, i ragguardevoli importi o della rata unica (€ 52.374,20, secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente) o delle singole rate iniziali (€ 5.237,42 cadauna).
Tale dimostrazione è fallita, dal momento che il ricorrente ha prodotto in giudizio soltanto estratti di conto corrente dal saldo periodico irrisorio, dal cui esame emerge chiaramente la sola capacità di coprire con versamenti in contanti debiti esigibili a brevissimo termine, senza, peraltro, offrire dimostrazione alcuna della provvista utilizzata.
Dunque, non può dirsi provata la perdita di una chance concreta di adesione utile alla rottamazione (rectius, definizione agevolata) in discorso.
4.4.2) In ordine, poi, al quantum risarcitorio, vi è comunque da rilevare il difetto di dimostrazione di una diretta incidenza dell'inadempimento del professionista sul patrimonio del ricorrente.
Pag. 6 a 7 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Nessuna prova, in particolare, è stata prodotta in giudizio in ordine all'effettivo pagamento del debito tributario – o anche solo di una parte di esso – ad opera del ricorrente.
Il risarcimento preteso, dunque, consentirebbe, dunque, una inammissibile locupletazione da parte di soggetto a sua volta inadempiente.
4.5) Per quanto sopra osservato, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
5) Spese di lite.
In considerazione dell'accertato, grave, inadempimento professionale del convenuto, appaiono sussistere, nonostante il rigetto della domanda del ricorrente, gravi ragioni idonee a sostenere la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) rigetta la domanda risarcitoria del ricorrente;
2) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Marsala, 26/7/2025.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 7 a 7