TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/07/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1210/2025 RG promossa da:
, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 figlia minore , rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Persona_1
BORRELLI FRANCESCA
Ricorrente
O Controparte_1
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_2
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente decisione viene assunta all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al giorno 09.07.2025.
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. limitatamente alla decorrenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento, in favore della figlia minore, dell'indennità di frequenza, accertata dal mese di novembre 2024 anziché dalla data della domanda amministrativa.
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il CP_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
Nel merito, il ricorso è infondato.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità sollevata dalla parte ricorrente in quanto è documentalmente provato che il CTU abbia dato riscontro alle osservazioni presentate alla bozza di perizia in data 3.2.2025 ( cfr. fascicolo sommario, deposito del 5.2.2025 risposta
1 . Peraltro, si rilevi che anche laddove il CTU non avesse offerto tale riscontro, tanto Pt_1 avrebbe costituito una mera irregolarità, sanabile ex post dal giudice nella fase di opposizione.
Orbene, nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a contestare la decorrenza dell'accertamento sanitario operato dal CTU, riproponendo le stesse censure già vagliate in sede di risposta alle osservazioni, cui si rimanda.
Più in particolare, la decorrenza dell'accertamento sanitario dal mese di novembre 2024 anziché dalla data della domanda amministrativa, lungi dall'essere immotivata ed illogica, come osservato dal CTU, è supportata dalla circostanza che solo a decorrere dalla visita fisiatrica del 14.11.2024 la minore è costretta a portare il busto correttivo anche di giorno, oltre che di notte (come confermato anche dai genitori presenti alla visita).
Conseguentemente, solo a decorrere dalla visita fisiatrica del 14.11.2024 possono ritenersi integrate le condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità di frequenza.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass.
12703/2015).
Invero, “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite restano compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario, seppur con decorrenza diversa dalla domanda amministrativa, negato in sede amministrativa.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1210/2025, così provvede:
-accerta e dichiara che la minore possiede il requisito sanitario utile ai Persona_1 fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla visita fisiatrica del
14.11.2024;
2 -spese compensate;
-pone a carico di le spese di consulenza già separatamente liquidate CP_2
Crotone, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1210/2025 RG promossa da:
, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 figlia minore , rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Persona_1
BORRELLI FRANCESCA
Ricorrente
O Controparte_1
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_2
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente decisione viene assunta all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza prevista al giorno 09.07.2025.
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. limitatamente alla decorrenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento, in favore della figlia minore, dell'indennità di frequenza, accertata dal mese di novembre 2024 anziché dalla data della domanda amministrativa.
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il CP_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
Nel merito, il ricorso è infondato.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità sollevata dalla parte ricorrente in quanto è documentalmente provato che il CTU abbia dato riscontro alle osservazioni presentate alla bozza di perizia in data 3.2.2025 ( cfr. fascicolo sommario, deposito del 5.2.2025 risposta
1 . Peraltro, si rilevi che anche laddove il CTU non avesse offerto tale riscontro, tanto Pt_1 avrebbe costituito una mera irregolarità, sanabile ex post dal giudice nella fase di opposizione.
Orbene, nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a contestare la decorrenza dell'accertamento sanitario operato dal CTU, riproponendo le stesse censure già vagliate in sede di risposta alle osservazioni, cui si rimanda.
Più in particolare, la decorrenza dell'accertamento sanitario dal mese di novembre 2024 anziché dalla data della domanda amministrativa, lungi dall'essere immotivata ed illogica, come osservato dal CTU, è supportata dalla circostanza che solo a decorrere dalla visita fisiatrica del 14.11.2024 la minore è costretta a portare il busto correttivo anche di giorno, oltre che di notte (come confermato anche dai genitori presenti alla visita).
Conseguentemente, solo a decorrere dalla visita fisiatrica del 14.11.2024 possono ritenersi integrate le condizioni sanitarie per usufruire dell'indennità di frequenza.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass.
12703/2015).
Invero, “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite restano compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario, seppur con decorrenza diversa dalla domanda amministrativa, negato in sede amministrativa.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1210/2025, così provvede:
-accerta e dichiara che la minore possiede il requisito sanitario utile ai Persona_1 fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza con decorrenza dalla visita fisiatrica del
14.11.2024;
2 -spese compensate;
-pone a carico di le spese di consulenza già separatamente liquidate CP_2
Crotone, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
3