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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7280/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7289 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 4.02.25.
TRA
, , E Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e quali eredi di , rappresentati e Parte_4 Persona_1
difesi dagli avv.ti Corrada Andria e Daniela Andria, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, telematicamente domiciliati come in atti.
ATTORI
E
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale, con sede in
[...]
pagina 1 di 13 via S. Leonardo - 84131 , rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Annarita CP_1
Colantuono (C.F. ), giusta mandato a tergo della comparsa di CodiceFiscale_1
costituzione, indirizzo p.e.c.: Email_1
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Risarcimento danni in materia di responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note per l'udienza cartolare del 4.02.25, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 15 luglio 2019 gli attori, in proprio e nella spiegata qualità di eredi, citavano in giudizio l' Controparte_1
allegando che il giorno 27/02/2017 il loro
[...]
congiunto, , veniva trasportato per un'insufficienza respiratoria presso Persona_1
la struttura sanitaria convenuta, ove veniva ricoverato presso il reparto di Pneumologia, con diagnosi di bronco polmonite cronica riacutizzata. Allegavano gli attori che durante tale ricovero, precisamente in data 10 marzo 2017, fu causata al paziente, con l'applicazione di una sonda rettale, una perforazione intestinale, che determinò il passaggio di materiale fecale dal colon alla cavità peritoneale. Diagnosticato quanto occorso, alle ore 14.00 dello stesso giorno fu comunicata al paziente e ai suoi familiari la necessità di sottoporre il Consiglio ad un intervento d'urgenza salva vita. Tuttavia, tale intervento non fu mai eseguito e alle ore 21.05 si constatò l'exitus del paziente.
Allegavano quindi gli attori la negligente condotta dei sanitari della convenuta Azienda ospedaliera, della quale chiedevano accertarsi la responsabilità nella determinazione del pagina 2 di 13 decesso del loro congiunto e alla quale chiedevano il ristoro di tutti i danni subiti - in proprio e nella documentata qualità di eredi- in conseguenza della dedotta malpractice.
Gli attori precisavano altresì che, prima dell'instaurarsi del presente giudizio, avevano vanamente costituito in mora l'ente responsabile e proposto domanda di mediazione ex
D.L. 28/2010, conclusasi con un verbale negativo per assenza della parte invitata, assolvendo così alla prescritta condizione di procedibilità. Si costituiva in giudizio la convenuta impugnando l'atto introduttivo e chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto. All'udienza di prima trattazione, su istanza delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc per il deposito di memorie integrative;
quindi, all'esito dei rispettivi depositi veniva ammessa la prova per testi richiesta da parte attrice, e successivamente veniva disposta consulenza medico legale.
Veniva quindi conferito incarico al Collegio designato, che, all'esito delle operazioni peritali, depositava il proprio elaborato, rispondendo anche alle osservazioni sollevate da parte convenuta. All'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, tenutasi in modalità scritta, la causa veniva quindi trattenuta per la sentenza, con concessione alle parti dei termini cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita accoglimento.
Deve ritenersi che il decesso di sia dipeso – in assenza di una causa Persona_1
alternativa documentata – dal comportamento omissivo dei sanitari della convenuta azienda universitaria.
Costituisce oramai giurisprudenza consolidata che in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno-evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione pagina 3 di 13 (perseguimento delle “leges artis” nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione o la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (così Cass., Sez. 3 -
, Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; v. anche Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 24073 del
13/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 15993 del 21/7/2011; Sez. U, Sentenza n. 577 dell'11/1/2008).
Nel campo della responsabilità medica, in specie, il ciclo causale a monte è quello relativo all'evento dannoso, e deve essere provato dal danneggiato;
invece, il secondo ciclo causale, a valle, è quello relativo alla possibilità di adempiere, che deve essere provato dal danneggiante. Talché, mentre il danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, il debitore deve provare l'esatta esecuzione della prestazione o l'impossibilità dell'esatta esecuzione dovuta ad una causa imprevedibile ed inevitabile (Cass. Civ. Sez. III n.
4864/21).
Nel caso di specie, la concatenazione degli eventi induce alla formulazione di un giudizio probabilistico di dipendenza del decesso dalla condotta colposa del personale dell'azienda ospedaliera, consentendo di riscontrare il nesso eziologico tra fatto e danno.
pagina 4 di 13 In effetti, nell'imputazione di un evento dannoso a titolo di omissione, occorre assumere a termine iniziale di valutazione la condotta omissiva del comportamento dovuto ed accertare se l'evento non si sarebbe verificato ove l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, nella riscontrata insussistenza di fattori eziologici alternativi.
L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato
"controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno.
I principi generali che regolano la causalità sono anche in materia civile delineati dagli artt. 40 e 41 CP e dalla "regolarità causale"; ciò che muta rispetto all'accertamento penale è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328), mentre nel secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".
Detto standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi, che potrebbe anche mancare, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e allo stesso tempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (cd. probabilità logica). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (ed. evidence and inference nei sistemi anglosassoni).
La causalità dell'evento morte con l'omissione della sottoposizione del paziente ad intervento chirurgico da subito definito urgente dai sanitari risulta sufficientemente acclarata dalle indagini espletate dal collegio medico legale. pagina 5 di 13 In definitiva del fatto deve rispondere l'azienda ospedaliera convenuta, essendo provato l'evento lesivo dell'integrità fisica di cui si discute, la dipendenza causale rispetto all'unico accadimento potenzialmente idoneo a generare l'exitus del paziente in quel momento e per quelle cause.
Nessuna concreta allegazione è stata fatta dalla azienda convenuta, né, tanto più, nessuna prova liberatoria è stata fornita al fine di poter ritenere interrotto il nesso causale fra l'operato dei sanitari (e comunque, in genere, dell'organizzazione della struttura sanitaria) e la morte del paziente.
Nello specifico, così hanno relazionato i consulenti nominati dal tribunale, dott. Per_2
medico legale, e dott. specialista in chirurgia: “…A seguito dei presenti Per_3
accertamenti medico-legali, sulla scorta della documentazione sanitaria visionata, è possibile affermare che il GN , pensionato, di anni 74 (all'epoca Persona_1
dei fatti) in data 07/03/2017 veniva ricoverato presso la Unità Operativa di
Pneumologia dell'A.O.U “S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di , provenite CP_1
da altra struttura, in quanto affetto da “insuff. respiratoria acuta secondaria a BPCO.
Cardiomiopatia dilatativa postischemica”. Nel corso del Controparte_2
suddetto ricovero, in data 10/3/2017 alle ore 12.20 il GN veniva Per_1
sottoposto a consulenza chirurgica, nel corso della quale il chirurgo interpellato richiedeva in seguito alla presenza di un “….addome globoso e timpanico, rumori metallici all'auscultazione, esplorazione rettale, feci dure in ampolla normocromiche….”, oltre ad una TC dell'addome, il posizionamento di una “…sonda rettale e clistere evacuativo….”. Tale sonda rettale, come risulta dal diario infermieristico, veniva posizionata da un infermiere(a) di turno e subito dopo il suo posizionamento il paziente veniva inviato in TC per effettuare l'esame strumentale pagina 6 di 13 richiesto nella consulenza chirurgica. Dalla TC effettuata, risultava un quadro di addome acuto per la “…presenza di notevole falda di aria libera in centro-addome come da perforazione…”. Orbene, tra l'introduzione della sonda rettale e
l'evidenziazione del quadro di addome acuto perforativo alla TC sembra rispettato il criterio cronologico, così come il criterio topografico e della consecuzione fenomenologica, indispensabili per il riconoscimento del nesso di causalità materiale.
Invero, sulla scorta di quanto in precedenza argomentato, a cui si rimanda, dalla documentazione sanitaria in Atti non è in alcun modo possibile sapere se la perforazione fosse preesistente all'introduzione della sonda o se la stessa sia stata la causa della perforazione, né si evince chiaramente a che livello sia intervenuta la perforazione. Per questo motivo non è possibile escludere con certezza che la perforazione sia avvenuta ad altri livelli (ad es. gastrico, colico, etc.) in quanto il
“risultato” sarebbe stato sempre lo stesso, ovvero un quadro di addome acuto con aria libera nel peritoneo. Tuttavia, secondo il criterio del più probabile che non, possiamo concludere che, stante la circostanza che immediatamente dopo l'introduzione della sonda rettale da parte di personale infermieristico veniva rilevata la presenza di addome acuto, lo stesso può dirsi in relazione causale con la manovra innanzi descritta.
Inoltre, da quanto fin qui esposto, appare evidente come, a fronte di un'indicazione ad intervento chirurgico “urgente” posta correttamente dal chirurgo alle ore 14.20, solo alle ore 20.45 il Consiglio veniva portato in sala operatoria, con un ritardo di 6 ore rispetto alla prima diagnosi. Sulla scorta della Letteratura sopra citata, risulta oltremodo evidente come le indagini eseguite fossero altamente indicative di una patologia acuta a carico del tratto gastro-enterico (indipendentemente dall'origine della perforazione). Tale quadro clinico imponeva, pertanto, l'esecuzione, in tempi pagina 7 di 13 brevi, del trattamento medico-chirurgico più indicato, così come giustamente trascritto anche dal chirurgo d'urgenza. Non si può negare che il signor presentasse un Per_1
quadro clinico compromesso, soprattutto per quanto atteneva il complesso patologico a carico dell'apparato respiratorio;
tuttavia, tale composito quadro clinico avrebbe dovuto, a parere di chi scrive, ulteriormente indurre i Sanitari della Unità Operativa di
Pneumologia dell'Ospedale di ad un ancor più celere intervento, in CP_1
considerazione proprio del fatto che il quadro addominale potesse aggravare e/o essere aggravato dalle ulteriori patologie da cui risultava essere affetto il GN . In Per_1
sostanza, è possibile affermare che sono evidenziabili elementi di censura nell'operato dei CP_3 Controparte_4
in quanto l'omesso trattamento chirurgico della
[...]
perforazione addominale, disposto effettivamente con un ritardo di ben 6 ore rispetto alla prima corretta indicazione, ha impedito il necessario approccio in urgenza, favorendo l'evoluzione naturale della patologia addominale, con l'instaurarsi, verosimilmente, di quadro di peritonite diffusa e, di conseguenza, di una insufficienza multiorgano che ha condotto il signor al decesso. Il corretto e tempestivo Per_1
trattamento chirurgico da parte dei Sanitari della Unità Operativa di Pneumologia dell'Ospedale di avrebbe, infatti, potuto modificare il decorso della patologia in CP_1
questione, andando ad incidere non tanto sulla possibilità di guarigione dalla patologia stessa, quanto piuttosto sulla probabilità, in termini di chance, di sopravvivenza del
Consiglio”.
Gli attori , e risultano essere figli del de cuius, Parte_3 Pt_2 Pt_4
risultava coniuge convivente, al momento del decesso. Parte_1
pagina 8 di 13 Gli attori risultano legati, dunque, tutti da uno stretto rapporto di parentela con la cd. vittima primaria dell'illecito e, in assenza di evidenze contrarie, sono portatori del diritto al risarcimento del danno, non patrimoniale, subito a cagione dell'evento morte causalmente imputabile all'operato dell'azienda ospedaliera convenuta.
La conversione in termini pecuniari del danno deve essere compiuta in applicazione del metodo del punto variabile come recepito nelle recenti tabelle del tribunale di Roma, le quali consentono di ancorare la liquidazione, che pur rimane equitativa, a parametri specifici ed individuabili a priori, quali l'età della vittima e del congiunto, il grado di parentela, il rapporto di convivenza, la presenza di altri conviventi.
Trattandosi, infatti, di lesione di beni della persona, la valutazione deve conformarsi alla regola dell'art. 1226 c.c., secondo cui se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Il metodo della liquidazione equitativa non si traduce solo nella fissazione di un valore adeguato al caso concreto ma deve perseguire anche la parità di trattamento;
in regime di responsabilità civile pura – ossia non assicurata – non si rinviene un parametro legale che, per il fatto di imporsi come vincolante, sia idoneo pure a garantire risultati omogenei;
i limiti tradizionali di sindacabilità in Cassazione delle valutazioni equitative ex art. 1226 CC vanno superati, non potendo focalizzarsi solo sulla logicità, completezza e coerenza dell'iter logico motivazionale della pronuncia ovvero nella valutazione di congruità della liquidazione rispetto al caso concreto – liquidazione che non può essere simbolica o eccessiva – chiamando appunto in causa la parità di trattamento;
in definitiva l'adeguamento della regola astratta al caso concreto di cui si sostanzia l'operazione decisoria e che è coessenziale al concetto di equità, impone anche di considerare il profilo della non discriminazione rispetto a fattispecie identiche, poiché pagina 9 di 13 l'equità deve garantire la coerenza dell'ordinamento e la proporzione, ossia deve conformarsi al parametro costituzionale dell'art. 3 Cost.; in assenza di indicazioni legali
– la Corte ha ritenuto suo specifico compito individuare – al fine di garantire l'uniforme applicazione del diritto - il metodo che appunto assicura adeguamento della liquidazione al caso concreto e parità o uniformità di trattamento che appaiono ineliminabili dalla prospettiva dell'art. 1226 CC;
le tabelle milanesi, che rispondono ai criteri essenziali imposti dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1226 CC, debbono essere obbligatoriamente tenute presenti dal giudice di merito e ciò anche perché, essendo le più diffusamente utilizzate dagli uffici giudiziari, consentono di superare un principio di equità territorialmente circoscritta, operante entro un ambito locale ristretto. Il capo di pronuncia concernente la determinazione del quantum risarcibile ove adottato in violazione dei predetti parametri, si espone al sindacato non più in termini di adeguatezza della motivazione, ma di violazione di legge, potendo risultare direttamente disatteso l'art. 1226 CC, in coordinamento con l'art. 3 Cost.
Relativamente al danno non patrimoniale, occorre conferire continuità ai principi sanciti dalla nota sentenza delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972: il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, pertanto il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pagina 10 di 13 pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.
Il principio della unicità del risarcimento è destinato a coniugarsi con lo speculare principio della sua integralità.
Pertanto, la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale non può che essere unitaria, poiché la sofferenza è strettamente attinente alla sfera non patrimoniale e costituisce normale conseguenza della patologia come del decesso del congiunto.
È sicuramente risarcibile il danno iure proprio da recisione del rapporto parentale, a titolo di responsabilità extracontrattuale.
A tal fine costituisce ragionevole presunzione che la morte di abbia Persona_1
costituito la fonte di un patimento in primo luogo emotivo dei parenti, consapevoli, anche per la natura della malattia, della più che probabile rapida evoluzione infausta e quindi per il senso di frustrazione generato dal fatto di nulla potere per impedire la morte nonché della sua evitabilità ove fossero state adottate tutte le misure necessarie ad evitare il fatale evento.
Va poi apprezzato il pregiudizio provocato dalla perdita del congiunto, delle opportunità relazionali, dei momenti di svago, di condivisione della vita familiare, della vicinanza affettiva, del sostegno psicologico ed affettivo che il congiunto sarebbe stato in grado di offrire, pregiudizio che va apprezzato tenendo conto del numero dei componenti il pagina 11 di 13 nucleo familiare e dell'età dei congiunti nel periodo di insorgenza e di manifestazione della malattia.
Considerati allora i valori risultanti dalle tabelle del Tribunale di Roma, aggiornate all'anno 2025, per il danno da perdita del rapporto parentale, adeguatamente personalizzato il risarcimento, considerate l'età del danneggiato al momento del decesso
(anni 74) e quella dei parenti (tutti in età adulta), non conviventi con il defunto, le sofferenze soggettive determinate dalla malattia e dal successivo decesso, si stima di poter quantificare in € 190.000,00, per ciascuno dei figli, l'entità del pregiudizio, inteso nella sua globalità e comprensivo di ogni perdita non patrimoniale provocata dall'illecito. Con riguardo al coniuge convivente può essere stimato e quantificato un pregiudizio in termini monetari pari ad € 350.000,00.
Deve essere riconosciuto il danno patrimoniale costituito dagli esborsi, pari ad €
1.400,00, per le spese funebri.
Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo, in base al pronunciato e per studio, introduzione, istruttoria e decisione con la maggiorazione ex art., 4, comma II, D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/22).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al NRG
7280/2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, accoglie la domanda e condanna l' , Controparte_1
in persona del legale rapp. te p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale che si liquida:
1. In € 190.000,00 ciascuno per , e Parte_2 Parte_4 Parte_3
, già rivalutati all'attualità, oltre interessi legali da calcolare sulle somme
[...]
pagina 12 di 13 devalutate secondo Istat alla data del 10.03.17, e progressivamente incrementate anno per anno per effetto della rivalutazione Istat, a titolo di danno non patrimoniale.
2. In € 350.000,00 per , già rivalutati all'attualità, oltre interessi Parte_1
legali da calcolare sulle somme devalutate secondo Istat alla data del 10.03.17, e progressivamente incrementate anno per anno per effetto della rivalutazione
Istat, a titolo di danno non patrimoniale.
3. Condanna la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale, nei confronti degli attori, liquidato in € 1.400,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della prima messa in mora.
- Condanna la convenuta Controparte_1
in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle spese
[...]
processuali, liquidate in € 573,50 per esborsi ed € 20.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione agli avv. Corrada Andria e Daniela Andria per dichiarazione di antistatarietà; pone a carico della convenuta soccombente le spese di consulenza tecnica di ufficio, come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Salerno, lì 26 giugno 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7289 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 4.02.25.
TRA
, , E Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e quali eredi di , rappresentati e Parte_4 Persona_1
difesi dagli avv.ti Corrada Andria e Daniela Andria, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, telematicamente domiciliati come in atti.
ATTORI
E
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale, con sede in
[...]
pagina 1 di 13 via S. Leonardo - 84131 , rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Annarita CP_1
Colantuono (C.F. ), giusta mandato a tergo della comparsa di CodiceFiscale_1
costituzione, indirizzo p.e.c.: Email_1
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Risarcimento danni in materia di responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note per l'udienza cartolare del 4.02.25, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 15 luglio 2019 gli attori, in proprio e nella spiegata qualità di eredi, citavano in giudizio l' Controparte_1
allegando che il giorno 27/02/2017 il loro
[...]
congiunto, , veniva trasportato per un'insufficienza respiratoria presso Persona_1
la struttura sanitaria convenuta, ove veniva ricoverato presso il reparto di Pneumologia, con diagnosi di bronco polmonite cronica riacutizzata. Allegavano gli attori che durante tale ricovero, precisamente in data 10 marzo 2017, fu causata al paziente, con l'applicazione di una sonda rettale, una perforazione intestinale, che determinò il passaggio di materiale fecale dal colon alla cavità peritoneale. Diagnosticato quanto occorso, alle ore 14.00 dello stesso giorno fu comunicata al paziente e ai suoi familiari la necessità di sottoporre il Consiglio ad un intervento d'urgenza salva vita. Tuttavia, tale intervento non fu mai eseguito e alle ore 21.05 si constatò l'exitus del paziente.
Allegavano quindi gli attori la negligente condotta dei sanitari della convenuta Azienda ospedaliera, della quale chiedevano accertarsi la responsabilità nella determinazione del pagina 2 di 13 decesso del loro congiunto e alla quale chiedevano il ristoro di tutti i danni subiti - in proprio e nella documentata qualità di eredi- in conseguenza della dedotta malpractice.
Gli attori precisavano altresì che, prima dell'instaurarsi del presente giudizio, avevano vanamente costituito in mora l'ente responsabile e proposto domanda di mediazione ex
D.L. 28/2010, conclusasi con un verbale negativo per assenza della parte invitata, assolvendo così alla prescritta condizione di procedibilità. Si costituiva in giudizio la convenuta impugnando l'atto introduttivo e chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto. All'udienza di prima trattazione, su istanza delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc per il deposito di memorie integrative;
quindi, all'esito dei rispettivi depositi veniva ammessa la prova per testi richiesta da parte attrice, e successivamente veniva disposta consulenza medico legale.
Veniva quindi conferito incarico al Collegio designato, che, all'esito delle operazioni peritali, depositava il proprio elaborato, rispondendo anche alle osservazioni sollevate da parte convenuta. All'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, tenutasi in modalità scritta, la causa veniva quindi trattenuta per la sentenza, con concessione alle parti dei termini cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita accoglimento.
Deve ritenersi che il decesso di sia dipeso – in assenza di una causa Persona_1
alternativa documentata – dal comportamento omissivo dei sanitari della convenuta azienda universitaria.
Costituisce oramai giurisprudenza consolidata che in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno-evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione pagina 3 di 13 (perseguimento delle “leges artis” nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione o la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (così Cass., Sez. 3 -
, Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019; v. anche Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 24073 del
13/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 15993 del 21/7/2011; Sez. U, Sentenza n. 577 dell'11/1/2008).
Nel campo della responsabilità medica, in specie, il ciclo causale a monte è quello relativo all'evento dannoso, e deve essere provato dal danneggiato;
invece, il secondo ciclo causale, a valle, è quello relativo alla possibilità di adempiere, che deve essere provato dal danneggiante. Talché, mentre il danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, il debitore deve provare l'esatta esecuzione della prestazione o l'impossibilità dell'esatta esecuzione dovuta ad una causa imprevedibile ed inevitabile (Cass. Civ. Sez. III n.
4864/21).
Nel caso di specie, la concatenazione degli eventi induce alla formulazione di un giudizio probabilistico di dipendenza del decesso dalla condotta colposa del personale dell'azienda ospedaliera, consentendo di riscontrare il nesso eziologico tra fatto e danno.
pagina 4 di 13 In effetti, nell'imputazione di un evento dannoso a titolo di omissione, occorre assumere a termine iniziale di valutazione la condotta omissiva del comportamento dovuto ed accertare se l'evento non si sarebbe verificato ove l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, nella riscontrata insussistenza di fattori eziologici alternativi.
L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato
"controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno.
I principi generali che regolano la causalità sono anche in materia civile delineati dagli artt. 40 e 41 CP e dalla "regolarità causale"; ciò che muta rispetto all'accertamento penale è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328), mentre nel secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".
Detto standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi, che potrebbe anche mancare, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e allo stesso tempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (cd. probabilità logica). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (ed. evidence and inference nei sistemi anglosassoni).
La causalità dell'evento morte con l'omissione della sottoposizione del paziente ad intervento chirurgico da subito definito urgente dai sanitari risulta sufficientemente acclarata dalle indagini espletate dal collegio medico legale. pagina 5 di 13 In definitiva del fatto deve rispondere l'azienda ospedaliera convenuta, essendo provato l'evento lesivo dell'integrità fisica di cui si discute, la dipendenza causale rispetto all'unico accadimento potenzialmente idoneo a generare l'exitus del paziente in quel momento e per quelle cause.
Nessuna concreta allegazione è stata fatta dalla azienda convenuta, né, tanto più, nessuna prova liberatoria è stata fornita al fine di poter ritenere interrotto il nesso causale fra l'operato dei sanitari (e comunque, in genere, dell'organizzazione della struttura sanitaria) e la morte del paziente.
Nello specifico, così hanno relazionato i consulenti nominati dal tribunale, dott. Per_2
medico legale, e dott. specialista in chirurgia: “…A seguito dei presenti Per_3
accertamenti medico-legali, sulla scorta della documentazione sanitaria visionata, è possibile affermare che il GN , pensionato, di anni 74 (all'epoca Persona_1
dei fatti) in data 07/03/2017 veniva ricoverato presso la Unità Operativa di
Pneumologia dell'A.O.U “S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di , provenite CP_1
da altra struttura, in quanto affetto da “insuff. respiratoria acuta secondaria a BPCO.
Cardiomiopatia dilatativa postischemica”. Nel corso del Controparte_2
suddetto ricovero, in data 10/3/2017 alle ore 12.20 il GN veniva Per_1
sottoposto a consulenza chirurgica, nel corso della quale il chirurgo interpellato richiedeva in seguito alla presenza di un “….addome globoso e timpanico, rumori metallici all'auscultazione, esplorazione rettale, feci dure in ampolla normocromiche….”, oltre ad una TC dell'addome, il posizionamento di una “…sonda rettale e clistere evacuativo….”. Tale sonda rettale, come risulta dal diario infermieristico, veniva posizionata da un infermiere(a) di turno e subito dopo il suo posizionamento il paziente veniva inviato in TC per effettuare l'esame strumentale pagina 6 di 13 richiesto nella consulenza chirurgica. Dalla TC effettuata, risultava un quadro di addome acuto per la “…presenza di notevole falda di aria libera in centro-addome come da perforazione…”. Orbene, tra l'introduzione della sonda rettale e
l'evidenziazione del quadro di addome acuto perforativo alla TC sembra rispettato il criterio cronologico, così come il criterio topografico e della consecuzione fenomenologica, indispensabili per il riconoscimento del nesso di causalità materiale.
Invero, sulla scorta di quanto in precedenza argomentato, a cui si rimanda, dalla documentazione sanitaria in Atti non è in alcun modo possibile sapere se la perforazione fosse preesistente all'introduzione della sonda o se la stessa sia stata la causa della perforazione, né si evince chiaramente a che livello sia intervenuta la perforazione. Per questo motivo non è possibile escludere con certezza che la perforazione sia avvenuta ad altri livelli (ad es. gastrico, colico, etc.) in quanto il
“risultato” sarebbe stato sempre lo stesso, ovvero un quadro di addome acuto con aria libera nel peritoneo. Tuttavia, secondo il criterio del più probabile che non, possiamo concludere che, stante la circostanza che immediatamente dopo l'introduzione della sonda rettale da parte di personale infermieristico veniva rilevata la presenza di addome acuto, lo stesso può dirsi in relazione causale con la manovra innanzi descritta.
Inoltre, da quanto fin qui esposto, appare evidente come, a fronte di un'indicazione ad intervento chirurgico “urgente” posta correttamente dal chirurgo alle ore 14.20, solo alle ore 20.45 il Consiglio veniva portato in sala operatoria, con un ritardo di 6 ore rispetto alla prima diagnosi. Sulla scorta della Letteratura sopra citata, risulta oltremodo evidente come le indagini eseguite fossero altamente indicative di una patologia acuta a carico del tratto gastro-enterico (indipendentemente dall'origine della perforazione). Tale quadro clinico imponeva, pertanto, l'esecuzione, in tempi pagina 7 di 13 brevi, del trattamento medico-chirurgico più indicato, così come giustamente trascritto anche dal chirurgo d'urgenza. Non si può negare che il signor presentasse un Per_1
quadro clinico compromesso, soprattutto per quanto atteneva il complesso patologico a carico dell'apparato respiratorio;
tuttavia, tale composito quadro clinico avrebbe dovuto, a parere di chi scrive, ulteriormente indurre i Sanitari della Unità Operativa di
Pneumologia dell'Ospedale di ad un ancor più celere intervento, in CP_1
considerazione proprio del fatto che il quadro addominale potesse aggravare e/o essere aggravato dalle ulteriori patologie da cui risultava essere affetto il GN . In Per_1
sostanza, è possibile affermare che sono evidenziabili elementi di censura nell'operato dei CP_3 Controparte_4
in quanto l'omesso trattamento chirurgico della
[...]
perforazione addominale, disposto effettivamente con un ritardo di ben 6 ore rispetto alla prima corretta indicazione, ha impedito il necessario approccio in urgenza, favorendo l'evoluzione naturale della patologia addominale, con l'instaurarsi, verosimilmente, di quadro di peritonite diffusa e, di conseguenza, di una insufficienza multiorgano che ha condotto il signor al decesso. Il corretto e tempestivo Per_1
trattamento chirurgico da parte dei Sanitari della Unità Operativa di Pneumologia dell'Ospedale di avrebbe, infatti, potuto modificare il decorso della patologia in CP_1
questione, andando ad incidere non tanto sulla possibilità di guarigione dalla patologia stessa, quanto piuttosto sulla probabilità, in termini di chance, di sopravvivenza del
Consiglio”.
Gli attori , e risultano essere figli del de cuius, Parte_3 Pt_2 Pt_4
risultava coniuge convivente, al momento del decesso. Parte_1
pagina 8 di 13 Gli attori risultano legati, dunque, tutti da uno stretto rapporto di parentela con la cd. vittima primaria dell'illecito e, in assenza di evidenze contrarie, sono portatori del diritto al risarcimento del danno, non patrimoniale, subito a cagione dell'evento morte causalmente imputabile all'operato dell'azienda ospedaliera convenuta.
La conversione in termini pecuniari del danno deve essere compiuta in applicazione del metodo del punto variabile come recepito nelle recenti tabelle del tribunale di Roma, le quali consentono di ancorare la liquidazione, che pur rimane equitativa, a parametri specifici ed individuabili a priori, quali l'età della vittima e del congiunto, il grado di parentela, il rapporto di convivenza, la presenza di altri conviventi.
Trattandosi, infatti, di lesione di beni della persona, la valutazione deve conformarsi alla regola dell'art. 1226 c.c., secondo cui se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Il metodo della liquidazione equitativa non si traduce solo nella fissazione di un valore adeguato al caso concreto ma deve perseguire anche la parità di trattamento;
in regime di responsabilità civile pura – ossia non assicurata – non si rinviene un parametro legale che, per il fatto di imporsi come vincolante, sia idoneo pure a garantire risultati omogenei;
i limiti tradizionali di sindacabilità in Cassazione delle valutazioni equitative ex art. 1226 CC vanno superati, non potendo focalizzarsi solo sulla logicità, completezza e coerenza dell'iter logico motivazionale della pronuncia ovvero nella valutazione di congruità della liquidazione rispetto al caso concreto – liquidazione che non può essere simbolica o eccessiva – chiamando appunto in causa la parità di trattamento;
in definitiva l'adeguamento della regola astratta al caso concreto di cui si sostanzia l'operazione decisoria e che è coessenziale al concetto di equità, impone anche di considerare il profilo della non discriminazione rispetto a fattispecie identiche, poiché pagina 9 di 13 l'equità deve garantire la coerenza dell'ordinamento e la proporzione, ossia deve conformarsi al parametro costituzionale dell'art. 3 Cost.; in assenza di indicazioni legali
– la Corte ha ritenuto suo specifico compito individuare – al fine di garantire l'uniforme applicazione del diritto - il metodo che appunto assicura adeguamento della liquidazione al caso concreto e parità o uniformità di trattamento che appaiono ineliminabili dalla prospettiva dell'art. 1226 CC;
le tabelle milanesi, che rispondono ai criteri essenziali imposti dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1226 CC, debbono essere obbligatoriamente tenute presenti dal giudice di merito e ciò anche perché, essendo le più diffusamente utilizzate dagli uffici giudiziari, consentono di superare un principio di equità territorialmente circoscritta, operante entro un ambito locale ristretto. Il capo di pronuncia concernente la determinazione del quantum risarcibile ove adottato in violazione dei predetti parametri, si espone al sindacato non più in termini di adeguatezza della motivazione, ma di violazione di legge, potendo risultare direttamente disatteso l'art. 1226 CC, in coordinamento con l'art. 3 Cost.
Relativamente al danno non patrimoniale, occorre conferire continuità ai principi sanciti dalla nota sentenza delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972: il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, pertanto il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pagina 10 di 13 pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.
Il principio della unicità del risarcimento è destinato a coniugarsi con lo speculare principio della sua integralità.
Pertanto, la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale non può che essere unitaria, poiché la sofferenza è strettamente attinente alla sfera non patrimoniale e costituisce normale conseguenza della patologia come del decesso del congiunto.
È sicuramente risarcibile il danno iure proprio da recisione del rapporto parentale, a titolo di responsabilità extracontrattuale.
A tal fine costituisce ragionevole presunzione che la morte di abbia Persona_1
costituito la fonte di un patimento in primo luogo emotivo dei parenti, consapevoli, anche per la natura della malattia, della più che probabile rapida evoluzione infausta e quindi per il senso di frustrazione generato dal fatto di nulla potere per impedire la morte nonché della sua evitabilità ove fossero state adottate tutte le misure necessarie ad evitare il fatale evento.
Va poi apprezzato il pregiudizio provocato dalla perdita del congiunto, delle opportunità relazionali, dei momenti di svago, di condivisione della vita familiare, della vicinanza affettiva, del sostegno psicologico ed affettivo che il congiunto sarebbe stato in grado di offrire, pregiudizio che va apprezzato tenendo conto del numero dei componenti il pagina 11 di 13 nucleo familiare e dell'età dei congiunti nel periodo di insorgenza e di manifestazione della malattia.
Considerati allora i valori risultanti dalle tabelle del Tribunale di Roma, aggiornate all'anno 2025, per il danno da perdita del rapporto parentale, adeguatamente personalizzato il risarcimento, considerate l'età del danneggiato al momento del decesso
(anni 74) e quella dei parenti (tutti in età adulta), non conviventi con il defunto, le sofferenze soggettive determinate dalla malattia e dal successivo decesso, si stima di poter quantificare in € 190.000,00, per ciascuno dei figli, l'entità del pregiudizio, inteso nella sua globalità e comprensivo di ogni perdita non patrimoniale provocata dall'illecito. Con riguardo al coniuge convivente può essere stimato e quantificato un pregiudizio in termini monetari pari ad € 350.000,00.
Deve essere riconosciuto il danno patrimoniale costituito dagli esborsi, pari ad €
1.400,00, per le spese funebri.
Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo, in base al pronunciato e per studio, introduzione, istruttoria e decisione con la maggiorazione ex art., 4, comma II, D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/22).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al NRG
7280/2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, accoglie la domanda e condanna l' , Controparte_1
in persona del legale rapp. te p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale che si liquida:
1. In € 190.000,00 ciascuno per , e Parte_2 Parte_4 Parte_3
, già rivalutati all'attualità, oltre interessi legali da calcolare sulle somme
[...]
pagina 12 di 13 devalutate secondo Istat alla data del 10.03.17, e progressivamente incrementate anno per anno per effetto della rivalutazione Istat, a titolo di danno non patrimoniale.
2. In € 350.000,00 per , già rivalutati all'attualità, oltre interessi Parte_1
legali da calcolare sulle somme devalutate secondo Istat alla data del 10.03.17, e progressivamente incrementate anno per anno per effetto della rivalutazione
Istat, a titolo di danno non patrimoniale.
3. Condanna la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale, nei confronti degli attori, liquidato in € 1.400,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della prima messa in mora.
- Condanna la convenuta Controparte_1
in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle spese
[...]
processuali, liquidate in € 573,50 per esborsi ed € 20.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione agli avv. Corrada Andria e Daniela Andria per dichiarazione di antistatarietà; pone a carico della convenuta soccombente le spese di consulenza tecnica di ufficio, come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Salerno, lì 26 giugno 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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