Ordinanza collegiale 25 marzo 2022
Ordinanza collegiale 27 giugno 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00196/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-ricorrente- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fabrizio Enrico Vecchione, Riccardo Vecchione e IO Passero, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Todisco, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino, Banca del Piemonte s.p.a., Ministero dello Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Quanto al ricorso principale e al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 12/05/2022:
- del provvedimento trasmesso con (e/o contenuto nella) comunicazione PEC inviata in data -OMISSIS- da FdG Fondo di Garanzia e siglata -OMISSIS- s.p.a. che, con riferimento alla posizione n. -OMISSIS-, « fa presente che la stessa è da intendersi respinta d’ufficio in quanto in seguito a comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato riscontrato: Informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Torino - AREA 1 bis - Prot. Uscita n. -OMISSIS-, nei confronti della società -ricorrente- S.R.L. (P.I./C.F. -OMISSIS-) in quanto sussiste il pericolo che l’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata ai sensi del d. lgs. n.159/2011, così come modificato dal d. lgs. n. 153/2014 »;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, non cognito;
Nonché per l’accertamento, ex art. 116 c.p.a., del diritto della ricorrente di avere accesso ai documenti richiesti a -OMISSIS- s.p.a. con istanza inviata a mezzo PEC in data -OMISSIS- e rinnovata in data -OMISSIS- e per l’adozione del conseguente ordine di esibizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- s.p.a.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IO NC LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -ricorrente- s.r.l. (di seguito anche “-ricorrente-”) ha impugnato, con ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti notificato in data 09/05/2022, la determinazione a mezzo della quale -OMISSIS- s.p.a. ha respinto la sua istanza di ammissione al Fondo pubblico di Garanzia, di cui all’art. 2, co. 100, lett. a) legge 23/12/1996 n. 662. Il presupposto dell’impugnato rigetto va ravvisato nell’emissione, a carico della società ricorrente, dell’informativa antimafia del -OMISSIS- (impugnata dinanzi a questo Tribunale, con ricorso rubricato al RG n. 498/2021).
A fondamento delle proprie impugnazioni -ricorrente- ha posto tre motivi di doglianza, diretti a mettere in luce l’illegittimità in via “derivata” della determinazione impugnata, in quanto fondata su di una informativa antimafia non adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio e comunque affetta da evidenti deficit istruttori e motivazionali, nonché a denunciare la violazione delle prerogative partecipative della società ricorrente, in quanto l’Amministrazione avrebbe inter alia omesso di trasmetterle il preavviso di rigetto ex art. 10- bis legge n. 241/1990.
2. – -OMISSIS- s.p.a. si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione della pretesa avversa. La resistente ha sostenuto che l’emanazione di un’interdittiva antimafia a carico di -ricorrente- costituisse motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di accesso al Fondo di Garanzia e che, dunque, il diniego delle misure finanziarie agevolative costituisse atto dovuto. La natura vincolata del provvedimento avrebbe inoltre reso irrilevante la contestata violazione del contraddittorio procedimentale, giacché ogni apporto partecipativo della società ricorrente non avrebbe consentito di modificare il contenuto dispositivo della disposizione impugnata.
3. – Con ordinanza del 25/03/2022 n. 284, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto all’istanza di accesso documentale ex art. 116 c.p.a. contenuta nel ricorso introduttivo, poiché -OMISSIS- s.p.a. aveva provveduto al deposito della documentazione richiesta all’esito della propria costituzione in giudizio.
Con nota del 15/04/2025, -ricorrente- ha chiesto che il procedimento fosse sospeso ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della definizione del menzionato giudizio RG n. 498/2021, avente ad oggetto l’impugnazione dell’informativa antimafia n. -OMISSIS- (atto presupposto al provvedimento di diniego di accesso al Fondo Pubblico di Garanzia, qui impugnato). Il Tribunale ha respinto l’istanza, reputando che l’esigenza di coordinamento delle decisioni invocata dalla ricorrente potesse essere soddisfatta mediante la contestuale fissazione delle udienze di discussione in entrambi i procedimenti (ord. 27/06/2025 n. 1091).
4. – Nel corso dell’udienza pubblica del 28/01/2026, il procuratore attoreo ha dichiarato che la società ricorrente ha perso interesse alla coltivazione del ricorso. La causa è stata quindi introitata per la decisione.
5. – Il ricorso è divenuto improcedibile.
La società ricorrente ha dichiarato, per il tramite del proprio difensore, di aver perso interesse alla coltivazione del ricorso, giacché l’interdittiva antimafia n. -OMISSIS- è stata resa inefficace dalla determinazione prefettizia emessa a norma dell’art. 91, co. 5 d.lgs. 159/2011 nelle more di questo giudizio.
Il procuratore attoreo ha inoltre escluso che -ricorrente- abbia interesse all’accertamento dell’illegittimità della determinazione gravata, a fini di risarcitori ex art. 34, co. 3 c.p.a.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale non può che limitarsi alla declaratoria di improcedibilità dei ricorsi, principale e per motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito.
6. – L’obiettiva peculiarità della vicenda controversa, connotata dal susseguirsi di pronunce giudiziali di opposto tenore, a fronte di un quadro indiziario sostanzialmente immutato, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara i ricorsi, principale e per motivi aggiunti, improcedibili ex art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente, ad esclusione espressa delle generalità dei procuratori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA PR, Presidente
IO NC LO, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NC LO | RA PR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.