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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1670/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16059/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259013389350000 BOLLO 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259013389350000 BOLLO 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259013389350000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1363/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
parti assenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 071 2025 90133893 50/000 per un importo complessivo pari ad euro 699,10
(seicentonovantanove/10) notificata in data 25.06.2025 nella parte relativa a:
-cartella di pagamento n. 07120130040271533000 presuntivamente notificata il 07.03.2013 tassa auto anno
2008;
-cartella di pagamento n. 07120140078872980000 presuntivamente notificata il 27.11.2014 tassa auto anno
2009;
-cartella di pagamento n. 07120150044483583000 presuntivamente notificata il 11.05.2015 tassa auto anno
2010.
A sostegno della proposta opposizione deduceva la mancata notifica degli atti prodromici eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite .
Si costituiva Agenzia Entrate SC la quale chiedeva il rigetto del ricorso eccependone la sua infondatezza per essere state notificate sia le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento impugnata, sia gli avvisi di accertamento e depositando anche una istanza di definizione agevolata presentata dal la parte ricorrente.
In data 15.1.2026 venivano depositate memorie illustrative
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si deve premettere che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 comma 2
d.p.r. 602/1973 (atto che si rende necessario decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento per procedere all'esecuzione) è da ritenersi senz'altro ammissibile, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 8279/2008; Cass SU 1065/2011).
Ovviamente, secondo la regola generale di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, l'opposizione è data per vizi propri e per vizi dell'atto presupposto solo ove quest'ultimo non sia stato notificato.
Al contrario l'Agenzia resistente ha documentato che le cartelle 07120130040271533000,
07120140078872980000, 07120150044483583000 sono state notificate rispettivamente il 7/3/2013,
27/11/2014, 11/05/2015. D'altrocanto queste stesse cartelle insieme ad altre erano state inserite dalla stessa parte ricorrente nell'istanza di definizione agevolata del 12.4.2019 depositata in atti e non contestata e pertanto erano certamente pervenute nella sfera di conoscenza della parte che oggi sostiene di non averle mai ricevute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €150,00 oltre accessori come per legge .
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16059/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259013389350000 BOLLO 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259013389350000 BOLLO 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259013389350000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1363/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
parti assenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l' intimazione di pagamento n. 071 2025 90133893 50/000 per un importo complessivo pari ad euro 699,10
(seicentonovantanove/10) notificata in data 25.06.2025 nella parte relativa a:
-cartella di pagamento n. 07120130040271533000 presuntivamente notificata il 07.03.2013 tassa auto anno
2008;
-cartella di pagamento n. 07120140078872980000 presuntivamente notificata il 27.11.2014 tassa auto anno
2009;
-cartella di pagamento n. 07120150044483583000 presuntivamente notificata il 11.05.2015 tassa auto anno
2010.
A sostegno della proposta opposizione deduceva la mancata notifica degli atti prodromici eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite .
Si costituiva Agenzia Entrate SC la quale chiedeva il rigetto del ricorso eccependone la sua infondatezza per essere state notificate sia le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento impugnata, sia gli avvisi di accertamento e depositando anche una istanza di definizione agevolata presentata dal la parte ricorrente.
In data 15.1.2026 venivano depositate memorie illustrative
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si deve premettere che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 comma 2
d.p.r. 602/1973 (atto che si rende necessario decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento per procedere all'esecuzione) è da ritenersi senz'altro ammissibile, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 8279/2008; Cass SU 1065/2011).
Ovviamente, secondo la regola generale di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, l'opposizione è data per vizi propri e per vizi dell'atto presupposto solo ove quest'ultimo non sia stato notificato.
Al contrario l'Agenzia resistente ha documentato che le cartelle 07120130040271533000,
07120140078872980000, 07120150044483583000 sono state notificate rispettivamente il 7/3/2013,
27/11/2014, 11/05/2015. D'altrocanto queste stesse cartelle insieme ad altre erano state inserite dalla stessa parte ricorrente nell'istanza di definizione agevolata del 12.4.2019 depositata in atti e non contestata e pertanto erano certamente pervenute nella sfera di conoscenza della parte che oggi sostiene di non averle mai ricevute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €150,00 oltre accessori come per legge .