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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/12/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 1781 dell'anno 2021
Pendente tra
Parte_1 avv. CANGELOSI ALESSIA parte attrice contro
Controparte_1 avv. TALAMONI FRANCO ANDREA parte convenuta sulle seguenti conclusioni: per parte attrice:
“- in via principale, voglia accogliere la presente opposizione per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto revocare l'opposto decreto n. 441 del 28 giugno 2021 , emesso dal Tribunale di Massa, perché infondato, ingiusto ed illegittimo. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale Ill.mo non accolga pienamente la presente opposizione, revochi parzialmente il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente ne riduca l'importo rideterminandolo nella misura ritenuta provata, equa e di giustizia. - In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione alle prove testimoniali, in quanto i capitoli di prova sono specifici e volti a provare un fatto fondamentale, ossia la certa conoscenza da parte di dell'avvenuta sanificazione.” Parte_2
Per parte convenuta:
“-In via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione avanzata non appare allo stato di pronta soluzione ne fondata su prova scritta e per tutte le motivazioni suesposte;
-In via principale: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali oltre spese generali e CPA come per legge;
In Via Istruttoria: ci si oppone fin d'ora all'ammissione della
P a g . 1 | 4 prova per testi richiesta da controparte in quanto tutti i capitoli indicati si riferiscono a situazioni documentali e comunque generiche e irrilevanti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE proponeva opposizione avverso il d.i. n. 441/2021 emesso dal Tribunale di Parte_3 Massa in data 28.06.2021. Si costituiva dispiegando le conclusioni in epigrafe. Controparte_2
La causa era istruita documentalmente.
Si dà atto che la causa era riassegnata con provvedimento esecutivo di variazione tabellare del 21.10.24 alla scrivente, dinanzi a cui le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 12.9.25, con concessione dei termini per conclusionali e repliche.
L'odierna vicenda processuale trae origine dalla convenzione per l'utilizzo di struttura ricettiva stipulata tra le parti. Parte opponente espone di aver sottoscritto con la convenzione per Controparte_2 l'utilizzo della struttura alberghiera “Villa Giada”, in forza della quale l'albergo metteva a disposizione camere per la quarantena di soggetti positivi al virus SARS-CoV-2, per il corrispettivo di € 30,90 + IVA al 10% giornalieri per ciascuna camera. La convenzione (cfr. all. 2 e 3 attrice) prevedeva una durata di sessanta giorni dal 23 settembre 2020 ed era stata prorogata fino al 31 dicembre 2020. In data 15.12.2020, la società opposta comunicava all' di non voler dare ulteriore corso a detta Parte_1 convenzione, nel rispetto del termine di preavviso pattuito. provvedeva a sanificare gli ambienti, Pt_3 dopo la dimissione dell'ultimo paziente, avvenuta l'8.1.21. Secondo parte attrice, la convenzione sarebbe terminata con la sanificazione, circostanza contestata da che aveva Controparte_2 richiesto il pagamento anche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile (fino al giorno 13), non avendo comunicato via pec alla controparte l'espletamento di tale incombente, come invece Pt_3 previsto dall'art. 13 della convenzione.
La ricostruzione in fatto non è controversa. ritiene sufficiente l'inoltro di comunicazione a mezzo Whatsapp a tale dipendente Pt_3 Persona_1 di “Villa Giada”, indicato da come referente della struttura (cfr. doc. 5 di parte attrice, Pt_3 erroneamente rinominato come doc. 3), laddove considera come attestante Controparte_2 l'avvenuto rilascio la prima pec inoltrata dall'opponente, risalente al 13.4.21, in pari data ricevuta (doc. 8 attrice;
doc. 6 convenuta – missiva del 19.4.21, in cui il legale dell'opposta dà atto della ricezione).
Ai fini della decisione della presente controversia assume rilevanza l'interpretazione dell'art. 13, che così statuisce: “le parti convengono che il presente accordo ha validità dal primo giorno successivo al periodo di preavviso iniziale, cioè decorre dal giorno 23 settembre 2020 per 60 giorni, con facoltà di disdetta o recesso anticipato da parte dell' con 15 giorni di preavviso, e comunque termina Parte_1 il giorno in cui viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze. Almeno una settimana prima della scadenza, ciascuna parte manifesta la volontà di concludere alla scadenza o prorogare per un ulteriore tempo. In caso di mancata comunicazione da entrambe le parti, la convenzione si intenderà tacitamente prorogata per un periodo di 15 giorni. In ogni caso, considerato che gli ospiti in quarantena potrebbero finire il proprio periodo nei giorni successivi alla scadenza, si concorda che, se necessario, la Pt_3 potrà rilasciare le camere e completare la sanificazione fino ad un massimo di 12 giorni oltre la data di scadenza pattuita. La quantificazione del numero di tali giorni sarà comunicata dalla alla Pt_3 Società entro la scadenza pattuita. In caso di mancata comunicazione si considera tale periodo supplementare fissato in 12 giorni. Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni dovranno essere effettuate per PEC o con altri mezzi definiti di comune accordo fra le parti. L'avvenuta sanificazione finale (che non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti) dell'intera struttura utilizzata dovrà essere comunicata via pec alla Società e detta comunicazione attesterà l'avvenuto rilascio della struttura e farà fede per il calcolo del dovuto”.
In primo luogo, si ribadisce la superfluità delle prove orali richieste da parte attrice, in quanto essenzialmente volte a provare fatti incontestati o documentali.
Premesso che l'art. 12 prevedeva quale foro convenzionale quello di Pisa (eccezione non tempestivamente sollevata), si osserva che il dettato contrattuale è chiaro nel prevedere la necessità di comunicazione a mezzo pec, non soltanto dell'avvenuta sanificazione (art. 13 ult.parte), ma anche di
P a g . 2 | 4 eventuali contestazioni da parte di – e, logicamente, anche delle controdeduzioni - (art. 9 “Nel Pt_3 caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la contesta per iscritto tramite PEC le Pt_3 inadempienze stesse”), nonché, infine, di proroghe o avvenuto rilascio e di ogni altra comunicazione ritenuta significativa, salvo diverso accordo tra le parti, di cui non vi è traccia (art. 13 c. 2 “Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni dovranno essere effettuate per PEC o con altri mezzi definiti di comune accordo fra le parti.”).
Se così è, risulta evidente la comune volontà dei contraenti di prevedere quale modalità generalizzata di comunicazione di tutti gli eventi rilevanti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni quella a mezzo pec. Peraltro, è esplicitato che, quanto alla comunicazione di avvenuta sanificazione, proprio la data di trasmissione della pec “attesterà l'avvenuto rilascio della struttura e farà fede per il calcolo del dovuto.” (art. 13 ult. parte). Ne emerge, pertanto, una finalità “certificativa” e non meramente comunicativa dell'avvenuto espletamento di tale attività, del resto coerente anche con le esigenze di garanzia di ordine e sanità pubblica, sottese alla prestazione.
Peraltro, è appena il caso di osservare che la piena conoscenza dell'avvenuta sanificazione da parte dell'opposta deriverebbe, secondo la ricostruzione di dallo scambio di messaggi Whatsapp in Pt_3 atti. A prescindere dall'assoluta estraneità di tale modalità comunicativa alla convenzione conclusa tra le parti, si evidenzia che lo stesso è avvenuto tra tale (che non risulta legale Persona_1 rappresentante della struttura alberghiera) e tale neppure legato da alcun rapporto di Persona_2 dipendenza con Pt_3
Tanto premesso, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Totale variazioni in diminuzione - € 3.808,00
Compenso totale € 3.808,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL GIUDICE definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1781 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta nei confronti Parte_1 di così provvede: Controparte_2
1. RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
2. CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_2
, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.808,00 per compenso professionale, oltre spese
[...]
P a g . 3 | 4 generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, se e come per legge dovuti.
MASSA, li 05/12/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
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