Trib. Bolzano, sentenza 31/01/2025, n. 15
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Sentenza 31 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Eliana Marchesini del Tribunale Ordinario di Bolzano, riguarda una controversia tra un lavoratore e il suo datore di lavoro, con il Fondo Pensione Laborfonds coinvolto come litisconsorte necessario. La parte ricorrente ha richiesto di accertare l'omissione da parte del datore di lavoro nel versamento dei contributi pensionistici, chiedendo la condanna al pagamento di una somma di € 7.146,72, oltre agli interessi. Il Fondo, invece, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere il soggetto legittimato a ricevere i contributi.

Il Giudice ha disatteso l'eccezione del Fondo, affermando che, sebbene non possa agire per il recupero dei contributi, è l'unico legittimato a riceverli. Ha quindi riconosciuto la sussistenza di un rapporto trilatero tra lavoratore, datore di lavoro e Fondo, che giustifica la necessità di coinvolgere tutte le parti nel giudizio. La decisione ha accolto integralmente le richieste del ricorrente, condannando il datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi e alle spese legali, evidenziando la prova documentale dell'omissione e il comportamento contumace del datore di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bolzano, sentenza 31/01/2025, n. 15
    Giurisdizione : Trib. Bolzano
    Numero : 15
    Data del deposito : 31 gennaio 2025

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