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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Eliana Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 423/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Battaglia del Foro di ZA, C.F. , elettivamente domiciliato presso il CodiceFiscale_2
suo studio in ZA, P.zza Mazzini 2, giusto mandato unito digitalmente al ricorso, il quale avvocato ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax:
0471.1660008 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3
, e residente in [...], in qualità di imprenditore
[...]
individuale titolare dell'omonima impresa individuale corrente sotto l'insegna “Carrozzeria
Loreto di Franzoso Giovanni”, con sede legale in 39100 ZA (BZ), alla Via del Macello 65,
pagina 1 di 8 domicilio digitale Numero REA BZ – 200603, C.F. e numero Email_2
iscrizione al Registro imprese , P. IVA. (visura in doc. 1) CodiceFiscale_4 P.IVA_1
Resistente contumace
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) in persona del Presidente pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in ZA, via Andreas Hofer 3 H, rappresentato e difeso Controparte_3
dagli avv.ti Claudio Damoli (c.f. ; n. fax 045/591322; C.F._5
, OS CA (c.f. , n. Email_3 C.F._6
fax 045/591322, e LE ES (c.f. Email_4 Email_5
n. fax 045/591322), tutti procc. e anche domm. in ZA presso il loro C.F._7
studio in ZA via dei Conciapelli 40, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Litisconsorte necessario
In punto: domanda versamento contributi pensionistici: causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTARE E DICHIARARE che il signor nato a [...] il Controparte_1
21 giugno 1970, C.F. , in epigrafe compiutamente generalizzato e nella CodiceFiscale_3
qualità ivi indicata, ha omesso di versare al corrente in 39100 Controparte_2
ZA (BZ), alla Via A. Hofer 3H, C.F. i contributi pensionistici a favore del P.IVA_2
pagina 2 di 8 signor per i seguenti periodi: 2018 (3), 2020 (1, 2, 3, 4), 2021 (1, 2, 3, 4) e 2022 Parte_1
(1) e per una somma pari ad € 7.146,72.- netti;
- PER L'EFFETTO CONDANNARE il detto signor a versare a favore Controparte_1
del signor con pagamento diretto da effettuarsi a i contributi Parte_1 CP_2
pensionistici per i periodi 2018 (3), 2020 (1, 2, 3, 4), 2021 (1, 2, 3, 4) e 2022 (1), e quindi al pagamento dell'indicata somma di € 7.146,72.- (diconsi euro settemila centoquarantasei/72) oltre gli interessi maturandi sino al saldo ed altresì alle successive spese occorrende.
IN VIA SUBORDINATA:
- ACCERTARE E DICHIARARE che il signor nato a [...] il Controparte_1
21 giugno 1970, C.F. , e residente in [...]
Garibaldi 1, in epigrafe compiutamente generalizzato e nella qualità ivi indicata ha omesso di versare al corrente in 39100 ZA (BZ), alla Via A. Hofer 3H, Controparte_2
C.F. , i contributi pensionistici a favore del signor per i seguenti P.IVA_2 Parte_1
periodi: 2018 (3), 2020 (1, 2, 3, 4), 2021 (1, 2, 3, 4) e 2022 (1) e per una somma pari ad €
7.146,72.- netti;
- PER L'EFFETTO CONDANNARE il detto signor a versare in via Controparte_1
diretta al signor , i contributi pensionistici per i periodi 2018 (3), 2020 (1, 2, 3, 4), Parte_1
2021 (1, 2, 3, 4) e 2022 (1), e quindi al pagamento dell'indicata somma di € 7.146,72.- (euro settemila centoquarantasei/72) oltre gli interessi maturandi sino al saldo ed altresì alle successive spese occorrende o, comunque, nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
- Condannarsi Parte Resistente alle spese del presente giudizio e competenze professionali da liquidarsi come da D.M. 55/2014 aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis del citato decreto (“…tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in pagina 3 di 8 particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”).
Di parte CP_2
Nel merito: dichiararsi, per le ragioni esposte, il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e ordinarsi conseguentemente l'estromissione del medesimo dal Controparte_2 CP_2
presente giudizio.
In ogni caso: con refusione delle spese di lite ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24.07.2024 conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
esponendo al Tribunale di aver lavorato alle dipendenze Controparte_2
dell'impresa individuale convenuta dal 18.01.2018 al 19.02.2022; che secondo gli accordi contrattuali l'azienda avrebbe dovuto versare i contributi pensionistici integrativi a CP_2
Fondo pensione complementare;
che da una verifica effettuata presso era emerso che CP_2
la convenuta aveva omesso di versare i contributi per una somma pari ad euro 8.225,02 netti e per i seguenti periodi: 2018 (3). 2019 (4), 2020 (1, 2, 3, 4) 2021 (1, 2, 3, 4) 2022 (1); che la convenuta aveva riconosciuto espressamente il debito nell'ambito di un accordo transattivo il
22.06.2023 e in esecuzione del predetto accordo aveva anche effettuato il pagamento di euro
1.078,30 per il trimestre 4/2019 il 4.4.2024; che null'altro aveva versato e pertanto permaneva un debito di euro 7.146,72.-. Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
Il Fondo costituendosi in giudizio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 4 di 8 Parte convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza del 29.10.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 31.01.2025, concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
La domanda è fondata e troverà accoglimento.
Ma si proceda con ordine
Eccezione di difetto di legittimazione passiva
Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione. Controparte_2
L'eccezione non è fondata e va quindi disattesa.
Il Fondo Pensione Laborfonds è una forma di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano nel territorio del Trentino-Alto Adige, istituita dalle parti sociali (sindacati e associazioni di categoria), avente natura di associazione riconosciuta senza scopo di lucro, iscritta all'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
(Covip).
La disciplina dei fondi pensione è contenuta nel d.lgs. n. 252/2005 e non prevede – come correttamente rilevato da parte chiamata in causa - la titolarità, in capo agli stessi, del diritto di credito nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
Il d.lgs. n. 252/2005 non ha, infatti, recepito quanto stabilito nella legge delega n. 243 del 2004, che aveva previsto come criterio di delega l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione.
Ma se anche è così, non ne discende che non sussista un litisconsorzio obbligatorio nei confronti del Fondo Pensione CP_2
pagina 5 di 8 Erra parte nel ritenere che l'unica ragione che potrebbe portare a ritenere sussistente CP_2
un litisconsorzio necessario sarebbe la sussistenza di una contitolarità tra lavoratore e Fondo in ordine al credito connesso alla contribuzione complementare, contitolarità che, come si è detto, va esclusa per tutte le ragioni sopra esposte.
E' la sussistenza di un rapporto “trilatero”, quello che viene in essere a seguito dell'adesione del lavoratore al Fondo, che fa sorgere un litisconsorzio necessario.
Ancorchè il non sia legittimato ad agire per il recupero dei contributi di previdenza CP_2
complementare omessi, è l'unico soggetto legittimato a riceverli.
Per effetto dell'adesione (anche mediante il conferimento espresso o tacito del TFR) al contratto di previdenza complementare - contratto autonomo e distinto dal rapporto di lavoro che ne è il presupposto - il lavoratore acquista da un lato il diritto alla futura prestazione pensionistica nei confronti del Fondo, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 8 d. lgs. 252 cit., dall'altro, nei confronti del datore di lavoro, il diritto al versamento in favore del Fondo dei contributi e degli accantonamenti destinati a finanziare la posizione previdenziale, di cui egli non può esigere il pagamento in proprio diretto favore poiché estranei al proprio patrimonio (così, per tutte, Corte di
Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2018, n. 12009. Est. Campese).
Essendo stato configurato dal legislatore, per pacifica interpretazione giurisprudenziale, un rapporto trilaterale tra datore di lavoro, lavoratore e Fondo, con conseguente litisconsorzio necessario fra le tre parti, il lavoratore che pur disponga della prova cartolare e immediata dell'omesso versamento del datore di lavoro al Fondo (costituita da una parte dalle buste, paga, dal CUD o altro documento attestante la misura del tfr maturato, e dall'altra dalla comunicazione del Fondo che attesta al lavoratore il mancato versamento), come avvenuto nel giudizio de quo, non può d'altro canto accedere alla tutela monitoria del suo credito, che è la forma di tutela di merito più veloce ed efficace prevista dall'ordinamento, in quanto da un lato in sede monitoria non è possibile l'integrazione del contraddittorio anteriormente alla pronuncia del decreto ingiuntivo, data la particolare struttura del processo che si svolge inaudita altera parte, dall'altro pagina 6 di 8 l'art. 81 c.p.c. vieta che, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge si possa far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, o un diritto anche altrui (cioè, anche del Fondo), come nel caso di specie.
Il lavoratore pertanto è costretto a depositare un ricorso ordinario contro il datore di lavoro e nei confronti del Fondo, e ad affrontare l'attesa dei tempi più lunghi che connotano detto giudizio, con tutti i rischi legati all'eventuale insolvenza sopravvenuta del debitore.
Quantum
Nel caso di specie, le anomalie afferenti alla posizione individuale del sig. sono Parte_1
state oggetto di una comunicazione ad hoc da parte del Fondo e sono altresì state riconosciute dal datore di lavoro.
L'entità degli omessi versamenti è quindi documentalmente provata.
La domanda svolta da parte ricorrente in via principale troverà pieno accoglimento, rilevato altresì che il datore di lavoro, rimasto contumace, con il proprio comportamento ha dimostrato di nulla avere da contestare nemmeno sotto questo profilo rispetto alle pretese di parte ricorrente.
.-.-.-.-.-.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, parte convenuta verrà condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente in forza del principio della soccombenza, che verranno liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la natura contumaciale del giudizio e la semplicità delle questioni di diritto trattate, tenuto altresì conto che non è stata svolta attività istruttoria, peraltro con l'aumento del 30% come da
D.M. 55/2014 art. 4, co. 1 bis. Parte convenuta verrà condannata altresì alla rifusione delle spese di lite sostenute da sempre in forza del principio della soccombenza, liquidate CP_2 anch'esse in base ai medesimi principi.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ogni contraria eccezione respinta;
rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
accerta e dichiara che il signor ha omesso di versare al i Controparte_1 Controparte_2
contributi pensionistici a favore del signor per i seguenti periodi: 2018 (3), 2020 Parte_1
(1, 2, 3, 4), 2021 (1, 2, 3, 4) e 2022 (1) e per una somma pari ad € 7.146,72.- netti;
e per l'effetto condanna a versare a favore del signor con pagamento diretto da Controparte_1 Parte_1
effettuarsi a i contributi pensionistici per i periodi 2018 (3), 2020 (1, 2, 3, 4), 2021 (1, CP_2
2, 3, 4) e 2022 (1), e quindi al pagamento dell'indicata somma di € 7.146,72.- oltre gli interessi maturandi sino al saldo;
condanna lla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in Controparte_1
euro 2.422,55.-, euro 118,50 per C.U., oltre 15% spese generali, iva e cpa;
nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte che liquida in euro 1.863,50, oltre 15% spese CP_2
generali, iva e cpa.
ZA, 31.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Eliana Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 423/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Battaglia del Foro di ZA, C.F. , elettivamente domiciliato presso il CodiceFiscale_2
suo studio in ZA, P.zza Mazzini 2, giusto mandato unito digitalmente al ricorso, il quale avvocato ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax:
0471.1660008 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3
, e residente in [...], in qualità di imprenditore
[...]
individuale titolare dell'omonima impresa individuale corrente sotto l'insegna “Carrozzeria
Loreto di Franzoso Giovanni”, con sede legale in 39100 ZA (BZ), alla Via del Macello 65,
pagina 1 di 8 domicilio digitale Numero REA BZ – 200603, C.F. e numero Email_2
iscrizione al Registro imprese , P. IVA. (visura in doc. 1) CodiceFiscale_4 P.IVA_1
Resistente contumace
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) in persona del Presidente pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in ZA, via Andreas Hofer 3 H, rappresentato e difeso Controparte_3
dagli avv.ti Claudio Damoli (c.f. ; n. fax 045/591322; C.F._5
, OS CA (c.f. , n. Email_3 C.F._6
fax 045/591322, e LE ES (c.f. Email_4 Email_5
n. fax 045/591322), tutti procc. e anche domm. in ZA presso il loro C.F._7
studio in ZA via dei Conciapelli 40, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Litisconsorte necessario
In punto: domanda versamento contributi pensionistici: causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTARE E DICHIARARE che il signor nato a [...] il Controparte_1
21 giugno 1970, C.F. , in epigrafe compiutamente generalizzato e nella CodiceFiscale_3
qualità ivi indicata, ha omesso di versare al corrente in 39100 Controparte_2
ZA (BZ), alla Via A. Hofer 3H, C.F. i contributi pensionistici a favore del P.IVA_2
pagina 2 di 8 signor per i seguenti periodi: 2018 (3), 2020 (1, 2, 3, 4), 2021 (1, 2, 3, 4) e 2022 Parte_1
(1) e per una somma pari ad € 7.146,72.- netti;
- PER L'EFFETTO CONDANNARE il detto signor a versare a favore Controparte_1
del signor con pagamento diretto da effettuarsi a i contributi Parte_1 CP_2
pensionistici per i periodi 2018 (3), 2020 (1, 2, 3, 4), 2021 (1, 2, 3, 4) e 2022 (1), e quindi al pagamento dell'indicata somma di € 7.146,72.- (diconsi euro settemila centoquarantasei/72) oltre gli interessi maturandi sino al saldo ed altresì alle successive spese occorrende.
IN VIA SUBORDINATA:
- ACCERTARE E DICHIARARE che il signor nato a [...] il Controparte_1
21 giugno 1970, C.F. , e residente in [...]
Garibaldi 1, in epigrafe compiutamente generalizzato e nella qualità ivi indicata ha omesso di versare al corrente in 39100 ZA (BZ), alla Via A. Hofer 3H, Controparte_2
C.F. , i contributi pensionistici a favore del signor per i seguenti P.IVA_2 Parte_1
periodi: 2018 (3), 2020 (1, 2, 3, 4), 2021 (1, 2, 3, 4) e 2022 (1) e per una somma pari ad €
7.146,72.- netti;
- PER L'EFFETTO CONDANNARE il detto signor a versare in via Controparte_1
diretta al signor , i contributi pensionistici per i periodi 2018 (3), 2020 (1, 2, 3, 4), Parte_1
2021 (1, 2, 3, 4) e 2022 (1), e quindi al pagamento dell'indicata somma di € 7.146,72.- (euro settemila centoquarantasei/72) oltre gli interessi maturandi sino al saldo ed altresì alle successive spese occorrende o, comunque, nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
- Condannarsi Parte Resistente alle spese del presente giudizio e competenze professionali da liquidarsi come da D.M. 55/2014 aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis del citato decreto (“…tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in pagina 3 di 8 particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”).
Di parte CP_2
Nel merito: dichiararsi, per le ragioni esposte, il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e ordinarsi conseguentemente l'estromissione del medesimo dal Controparte_2 CP_2
presente giudizio.
In ogni caso: con refusione delle spese di lite ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24.07.2024 conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
esponendo al Tribunale di aver lavorato alle dipendenze Controparte_2
dell'impresa individuale convenuta dal 18.01.2018 al 19.02.2022; che secondo gli accordi contrattuali l'azienda avrebbe dovuto versare i contributi pensionistici integrativi a CP_2
Fondo pensione complementare;
che da una verifica effettuata presso era emerso che CP_2
la convenuta aveva omesso di versare i contributi per una somma pari ad euro 8.225,02 netti e per i seguenti periodi: 2018 (3). 2019 (4), 2020 (1, 2, 3, 4) 2021 (1, 2, 3, 4) 2022 (1); che la convenuta aveva riconosciuto espressamente il debito nell'ambito di un accordo transattivo il
22.06.2023 e in esecuzione del predetto accordo aveva anche effettuato il pagamento di euro
1.078,30 per il trimestre 4/2019 il 4.4.2024; che null'altro aveva versato e pertanto permaneva un debito di euro 7.146,72.-. Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
Il Fondo costituendosi in giudizio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
pagina 4 di 8 Parte convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza del 29.10.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 31.01.2025, concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
La domanda è fondata e troverà accoglimento.
Ma si proceda con ordine
Eccezione di difetto di legittimazione passiva
Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione. Controparte_2
L'eccezione non è fondata e va quindi disattesa.
Il Fondo Pensione Laborfonds è una forma di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano nel territorio del Trentino-Alto Adige, istituita dalle parti sociali (sindacati e associazioni di categoria), avente natura di associazione riconosciuta senza scopo di lucro, iscritta all'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
(Covip).
La disciplina dei fondi pensione è contenuta nel d.lgs. n. 252/2005 e non prevede – come correttamente rilevato da parte chiamata in causa - la titolarità, in capo agli stessi, del diritto di credito nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
Il d.lgs. n. 252/2005 non ha, infatti, recepito quanto stabilito nella legge delega n. 243 del 2004, che aveva previsto come criterio di delega l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione.
Ma se anche è così, non ne discende che non sussista un litisconsorzio obbligatorio nei confronti del Fondo Pensione CP_2
pagina 5 di 8 Erra parte nel ritenere che l'unica ragione che potrebbe portare a ritenere sussistente CP_2
un litisconsorzio necessario sarebbe la sussistenza di una contitolarità tra lavoratore e Fondo in ordine al credito connesso alla contribuzione complementare, contitolarità che, come si è detto, va esclusa per tutte le ragioni sopra esposte.
E' la sussistenza di un rapporto “trilatero”, quello che viene in essere a seguito dell'adesione del lavoratore al Fondo, che fa sorgere un litisconsorzio necessario.
Ancorchè il non sia legittimato ad agire per il recupero dei contributi di previdenza CP_2
complementare omessi, è l'unico soggetto legittimato a riceverli.
Per effetto dell'adesione (anche mediante il conferimento espresso o tacito del TFR) al contratto di previdenza complementare - contratto autonomo e distinto dal rapporto di lavoro che ne è il presupposto - il lavoratore acquista da un lato il diritto alla futura prestazione pensionistica nei confronti del Fondo, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 8 d. lgs. 252 cit., dall'altro, nei confronti del datore di lavoro, il diritto al versamento in favore del Fondo dei contributi e degli accantonamenti destinati a finanziare la posizione previdenziale, di cui egli non può esigere il pagamento in proprio diretto favore poiché estranei al proprio patrimonio (così, per tutte, Corte di
Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2018, n. 12009. Est. Campese).
Essendo stato configurato dal legislatore, per pacifica interpretazione giurisprudenziale, un rapporto trilaterale tra datore di lavoro, lavoratore e Fondo, con conseguente litisconsorzio necessario fra le tre parti, il lavoratore che pur disponga della prova cartolare e immediata dell'omesso versamento del datore di lavoro al Fondo (costituita da una parte dalle buste, paga, dal CUD o altro documento attestante la misura del tfr maturato, e dall'altra dalla comunicazione del Fondo che attesta al lavoratore il mancato versamento), come avvenuto nel giudizio de quo, non può d'altro canto accedere alla tutela monitoria del suo credito, che è la forma di tutela di merito più veloce ed efficace prevista dall'ordinamento, in quanto da un lato in sede monitoria non è possibile l'integrazione del contraddittorio anteriormente alla pronuncia del decreto ingiuntivo, data la particolare struttura del processo che si svolge inaudita altera parte, dall'altro pagina 6 di 8 l'art. 81 c.p.c. vieta che, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge si possa far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, o un diritto anche altrui (cioè, anche del Fondo), come nel caso di specie.
Il lavoratore pertanto è costretto a depositare un ricorso ordinario contro il datore di lavoro e nei confronti del Fondo, e ad affrontare l'attesa dei tempi più lunghi che connotano detto giudizio, con tutti i rischi legati all'eventuale insolvenza sopravvenuta del debitore.
Quantum
Nel caso di specie, le anomalie afferenti alla posizione individuale del sig. sono Parte_1
state oggetto di una comunicazione ad hoc da parte del Fondo e sono altresì state riconosciute dal datore di lavoro.
L'entità degli omessi versamenti è quindi documentalmente provata.
La domanda svolta da parte ricorrente in via principale troverà pieno accoglimento, rilevato altresì che il datore di lavoro, rimasto contumace, con il proprio comportamento ha dimostrato di nulla avere da contestare nemmeno sotto questo profilo rispetto alle pretese di parte ricorrente.
.-.-.-.-.-.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, parte convenuta verrà condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente in forza del principio della soccombenza, che verranno liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la natura contumaciale del giudizio e la semplicità delle questioni di diritto trattate, tenuto altresì conto che non è stata svolta attività istruttoria, peraltro con l'aumento del 30% come da
D.M. 55/2014 art. 4, co. 1 bis. Parte convenuta verrà condannata altresì alla rifusione delle spese di lite sostenute da sempre in forza del principio della soccombenza, liquidate CP_2 anch'esse in base ai medesimi principi.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ogni contraria eccezione respinta;
rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
accerta e dichiara che il signor ha omesso di versare al i Controparte_1 Controparte_2
contributi pensionistici a favore del signor per i seguenti periodi: 2018 (3), 2020 Parte_1
(1, 2, 3, 4), 2021 (1, 2, 3, 4) e 2022 (1) e per una somma pari ad € 7.146,72.- netti;
e per l'effetto condanna a versare a favore del signor con pagamento diretto da Controparte_1 Parte_1
effettuarsi a i contributi pensionistici per i periodi 2018 (3), 2020 (1, 2, 3, 4), 2021 (1, CP_2
2, 3, 4) e 2022 (1), e quindi al pagamento dell'indicata somma di € 7.146,72.- oltre gli interessi maturandi sino al saldo;
condanna lla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in Controparte_1
euro 2.422,55.-, euro 118,50 per C.U., oltre 15% spese generali, iva e cpa;
nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte che liquida in euro 1.863,50, oltre 15% spese CP_2
generali, iva e cpa.
ZA, 31.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 8 di 8