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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 858/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTA Parte_1 P.IVA_1
ANDREA , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COSTA
ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSETTANI PAOLA Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BOIARDO 4 62012 CIVITANOVA MARCHE presso il difensore avv. ROSETTANI PAOLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso monitorio depositato in data 10.11.2023 dalla società il Controparte_1
Tribunale di Ancona, con decreto n° 1613/2023, emesso il 28.12.2023, ingiungeva alla società
[...]
di pagare, in favore della ricorrente, a titolo di saldo della fattura n. 7 del Parte_1
07.07.2022, relativa al rapporto di fornitura commerciale ivi indicato, la somma di € 12.925,29, oltre interessi legali maturati e maturandi e spese di procedura.
Avverso tale decreto, notificatole in data 04.01.2024, la proponeva Parte_1
opposizione, con atto di citazione notificato all'opposta il 12.02.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “ in via preliminare di rito accertarsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona
per i motivi esposti in narrativa del presente atto e dichiararsi quale competente il Tribunale di
Vicenza, o qualsiasi altro dovesse risultare, conseguentemente dichiararsi la nullità del decreto
ingiuntivo n. 613/2023 Ing., emesso dal Tribunale di Ancona e revocarlo, ordinando altresì la
cancellazione della causa dal ruolo;
In via subordinata di rito, nel caso di mancato accoglimento della
domanda di cui al punto sub 1, respingersi la eventuale richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., stante l'insussistenza del rapporto fondamentale invocato da
controparte ed in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
in
via subordinata di merito e gradata nel caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto
sub 1, accertarsi che nulla deve nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
conseguentemente revocarsi/annullarsi/dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 1613/2023 Ing.
emesso dal Tribunale di Ancona, per i motivi tutti esposti in narrativa;
in via ulteriormente
subordinata, nel caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda creditoria di _1
, compensarsi il credito che dovesse risultare dovuto in favore della predetta, con quello vantato da
[...]
pari ad € 5.246,16, o con la diversa misura che dovesse risultare di Parte_1
giustizia. In ogni caso spese e compensi di causa interamente rifusi, con la maggiorazione del 30% ex
D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1bis introdotto dal D.M. n. 37/2018 per il collegamento ipertestuale dei documenti versati in atti”. In via specifica l'opponente eccepiva: l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito, in favore di quello di Vicenza, foro del convenuto, trattandosi di obbligazione pecuniaria non liquida, posto che alla base del ricorso monitorio era stata posta solo una fattura recante pagina 2 di 8 una indicazione generica ed arbitraria inidonea a rendere predeterminato l'ammontare del preteso credito;
la insussistenza del rapporto fondamentale descritto nella fattura azionata in via monitoria in quanto ogni prestazione della opposta in favore della opponente era stata integralmente assolta;
che il versamento di € 1.000,00 del luglio 2022 non aveva alcuna correlazione con la suddetta fattura;
di essere creditrice nei confronti della opposta della somma di € 5.246,15 per merce fornita e non pagata di cui alle fatture e DDT allegati.
La società si costituiva regolarmente in giudizio per chiedere l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del
Giudice adito sollevata da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente
disporre la prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di
Ancona; concedere la provvisoria esecuzione totale o, in subordine, parziale del decreto ingiuntivo n.
1613/2023 emesso in data 28/12/2023 dal Tribunale di Ancona, non essendo l'opposizione proposta da
controparte di pronta soluzione né fondata su idonea prova scritta;
NEL MERITO In via principale:
per tutti i motivi esposti in narrativa e con qualsiasi statuizione, rigettare tutte le eccezioni, deduzioni e
domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo n. 1613/2023 emesso in data 28/12/2023 dal Tribunale di Ancona ( n. 5720/2023
RG ) per la somma di € 12.925,29, con ogni conseguenza di legge;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di compensazione avanzata da controparte a fronte di un controcredito di condannare quest'ultima al pagamento della somma Parte_1
maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.” L'opposta deduceva, in via specifica:
che si trattava di obbligazione pecuniaria liquida derivando da criteri oggettivi e predeterminati tra le parti che, da tempo, intrattenevano rapporti commerciali;
che erano solite adottare tale sistema per la realizzazione di impianti verso terze società; che l'impianto per cui era stata emessa la fattura n. 7 del
2022 veniva consegnato e realizzato presso la società di Bisceglie, presso la quale la Controparte_2
opposta eseguiva il collaudo alla presenza del sig. come emergeva dal verbale di Parte_2
collaudo e dalla dichiarazione del legale rappresentante della che nel giugno 2022 si Controparte_2
teneva un incontro presso la sede della opponente nel corso del quale le parti pattuivano il prezzo della operazione svolta presso la a seguito del quale veniva emessa la fattura oggi Controparte_2 pagina 3 di 8 contestata;
di avere saldato tutti i debiti nei confronti della opponente anche tramite compensazione con i maggiori crediti vantati dalla opposta nei confronti della Parte_1
Alla prima udienza del 06.09.2024 il Giudice formulava una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c.
che prevedeva il pagamento da parte della opponente nei confronti della opposta della somma di €
7.679,14 entro sessanta giorni con integrale compensazione delle spese di lite. Appurata l'accettazione della proposta solo da parte della opposta, con ordinanza del 18.10.2024 il Giudice, respinta la richiesta ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta per mancanza dei presupposti di legge, ammetteva le richieste istruttorie della opposta nei limiti ivi indicati. Espletate le prove orali, il Giudice, rigettata la richiesta di
CTU formulata dalla opposta per le ragioni da intendersi quivi richiamate, fissava, per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., l'udienza del
18.04.2025, da tenersi in forma di trattazione scritta. A tale udienza, il Giudice, dato atto del tempestivo deposito delle note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni ( da intendersi quivi riportate ) ad opera di entrambe le parti, tratteneva la causa in decisione.
Occorre in primo luogo evidenziare come infondata sia l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Ancona in favore di quella del Tribunale di Vicenza, quale foro del debitore, in quanto ai fini della competenza per territorio la liquidità e la certezza del credito vanno apprezzate ex ante, in base alla domanda della parte, e non ex post, in base alla risultanze dell'istruttoria emerse all'esito del giudizio.
Come chiarito dalla Suprema Corte ( cfr. Cass. Civ. 4792/2021 ), “ Chi si affermi creditore di “100”,
convenendo la persona indicata come debitore dinanzi al giudice del luogo di propria residenza, radica correttamente il giudizio, e la competenza del giudice adito non potrà certo venir meno in articulo mortis, per il fatto che, all'esito del giudizio, la domanda attorea si sia rivelata infondata nel merito.
Pertanto se a fondamento della domanda giudiziale l'attore invochi una ricognizione di debito avente per oggetto una somma di denaro, legittimamente il giudizio è radicato dinanzi al giudice del luogo del domicilio del creditore, in quanto è in quel luogo che vanno adempiute le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili ( Sez. 3, Sentenza n. 1268 del 21/04/1969, Rv. 339911 – 01: Sez. 2, Sentenza n. competente ( sez. 2 Sentenza n. 4821 del 30/05/1997, Rv. 504814 – 01; così pure Sez. 3 Sentenza n.
1085 del 16/04/1971 Rv. 351137- 01). Naturalmente può accadere che il convenuto, oltre a negare di essere debitore, eccepisca anche che il credito azionato dall'attore non sia affatto liquido;
che di conseguenza l'obbligazione sia querable e non portable;
e che pertanto il giudice competente per territorio sia quello del domicilio del debitore. In questo caso lo stabilire se il credito vantato dall'attore sia o non sia liquido è questione che andrà delibata dal giudice incidenter tantum, ai soli fini della competenza ed in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., comma 4, anche in questo caso a nulla rilevando ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum ( Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 772 del 20/02/20219, Rv. 653444-
01; Sez. 6 – 3 Ordinanza n. 6272 del 21/03/2014, Rv. 630200 – 01; Ordinanza n. 4024 del 18/02/2008,
Rv. 601900- 01…). Il “sistema” delineato da questa Corte con le pronunce appena ricordate può dunque così riassumersi: a) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicili del creditore, ex art. 1182 c.c., a nulla rilevando che all'esito del giudizio dovesse emergere che al momento in cui venne introdotta la domanda il credito era illiquido;
b) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro determinata, ed il convenuto contesti l'esistenza e l'ammontare del credito ( come nel caso di specie ) resta ferma la competenza del giudice del domicilio del creditore;
c) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata, ed il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti, per i fini di cui all'art.1182 c.c., che il credito vantato dall'attore fosse liquido od esigibile, la questione della liquidità del credito andrà
accertata incidenter tantum dal giudice, ai soli fini della competenza, ex art. 38 c.p.c., comma 4, e dunque senza nessuna incidenza sul merito della causa “.
Applicando tali principi al caso di specie ne deriva l'affermazione della competenza del Tribunale di
Ancona avendo la società attrice opposta chiesto il pagamento di una somma determinata e la società
convenuta opponente negato l'esistenza di ulteriori crediti da parte della opposta nei suoi confronti per avere già saldato ogni debito per i rapporti intercorsi tra le parti, tra cui anche quello relativo al montaggio e collaudo dell'impianto di verniciatura a polvere presso la Dopo Controparte_3
avere inizialmente negato l'esistenza del rapporto fondamentale indicato dall'opposta nella fattura azionata in via monitoria, l'opponente ha invero affermato di avere già saldato la prestazione ivi pagina 5 di 8 indicata appunto relativa al montaggio ed al collaudo del suddetto impianto. Ciò conduce ad affermare che l'opposta abbia agito in via monitoria per ottenere il pagamento di un credito liquido in base ad un titolo convenzionale, seppure non scritto, che ne aveva stabilito l'ammontare.
Quanto al merito del contendere, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte la parte che agisce per l'esatto adempimento del contratto ha l'onere di provare la fonte negoziale del proprio credito ( cfr. ex multis Cass. Civ. 13533/01 ) e la esecuzione della prestazione per la quale chiede di essere pagata.
Ebbene, nel caso di specie la avrebbe dovuto dimostrare che il lavoro svolto per il Controparte_1
macchinario acquistato da di Bisceglie potesse suffragare l'esistenza del credito Controparte_2
azionato in via monitoria, rispetto a quanto già versatole dalla opponente, ma sotto questo profilo nulla
è stato dimostrato.
In primo luogo tanto la fattura azionata in via monitoria quanto il verbale di collaudo e la dichiarazione del titolare della attestano che Fornitore dell'impianto sia stata la Controparte_2 Parte_1
e che l'opposta si sia curata solo del montaggio e del collaudo dell'impianto. Non rileva in
[...]
senso contrario la fattura di acquisto del macchinario dalla Castelli srl in assenza di ulteriori fatture di vendita attestanti il passaggio di proprietà dei singoli pezzi di cui ai DDT di trasporto dalla _1
alla Parte_1
La opposta neppure è stata in grado di dimostrare che si trattava di attività ulteriore rispetto a quella per la quale era già stata retribuita dalla opponente: depone anzi in senso contrario il riepilogo delle fatture e dei pagamenti prodotti come allegato 18 alla comparsa di costituzione. Da tale conteggio si evince l'inesistenza di alcun credito ulteriore della opposta nei confronti della opponente, tenuto conto pure del credito portato dalla fattura di cui al ricorso monitorio: a fine anno 2022 risulta un credito negativo di € 1.424,71.
Né può ritenersi prova adeguata del credito azionato in via monitoria la fattura n. 7 del 07.07.2022. Sul
punto soccorre, ancora una volta, l'insegnamento della Suprema Corte, così come l'orientamento costante e pacifico della giurisprudenza di merito secondo il quale “ la fattura, atto di formazione unilaterale, non costituisce valido elemento di prova ove il rapporto sia oggetto di contestazione: in tali casi, infatti, la fattura può costituire soltanto un indizio che onera la parte, laddove l'esistenza del credito in esso rappresentata sia contestata, di fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare del pagina 6 di 8 credito stesso, anche nel caso in cui sia intervenuto un pagamento parziale ed il creditore reclami la differenza “ ( cfr. Corte App. Ancona sent. 3030/2018 - Corte App. Milano 928/2019 – Trib. Parma
16/2019 – Cass. Civ. 9542/2018 ). Nel caso concreto il pagamento di € 1.000,00 da parte della opponente del luglio 2022 non reca alcun riferimento alla fattura n. 7 del luglio 2022, né la dizione acconto, ma solo “ come da accordi “ lasciando fondatamente presumere trattarsi della parte residua del credito spettante alla opposta.
Non sono emersi elementi di prova utili alla opposta neppure dall'espletata prova testimoniale: il teste di parte opposta rispetto al presunto accordo intercorso tra le parti a seguito del quale sarebbe stata emessa la fattura in contestazione ( circostanza non confermata dai testi della opponente ) ha dichiarato di non avere presenziato all'incontro e che l'ordine di fatturazione gli è pervenuto dal titolare della opposta, per cui la sua testimonianza non può assumere alcuna valenza probatoria trattandosi, sostanzialmente, di testimone “de relato actoris” ( cfr. Cass. ord. 3137/2016 ).
Sulla scorta delle pregresse considerazioni in accoglimento dell'opposizione spiegata da
[...]
il decreto ingiuntivo n. 1613/2023 emesso dal Tribunale di Ancona il Parte_1
28.12.2023 va pertanto revocato.
Quanto alle competenze di lite, liquidate come da parte dispositiva ex DM 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della causa, delle difese e dell'attività svolta vengono poste a carico di parte opposta in base al principio della soccombenza ( non si ritengono sussistenti giustificati motivi per la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1bis del DM 55/14 non essendosi rivelati i collegamenti ipertestuali utili )
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta
• In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n° 1613/2023 emesso dal
Tribunale di Ancona il 28.12.2023;
• Condanna, ex art. 91 c.p.c., in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1
rifondere alla controparte le spese processuali che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed €
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge. pagina 7 di 8 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Ancona, 29.04.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1095 del 30/04/1966, Rv. 322180 – 01 ). Eventuali eccezioni del convenuto circa l'esistenza o l'ammontare del credito non rendono illiquido quest'ultimo, ma, integrando fatti impeditivi della domanda, possono incidere solo sul merito della causa, non sulla individuazione del giudice pagina 4 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 858/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTA Parte_1 P.IVA_1
ANDREA , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COSTA
ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSETTANI PAOLA Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BOIARDO 4 62012 CIVITANOVA MARCHE presso il difensore avv. ROSETTANI PAOLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso monitorio depositato in data 10.11.2023 dalla società il Controparte_1
Tribunale di Ancona, con decreto n° 1613/2023, emesso il 28.12.2023, ingiungeva alla società
[...]
di pagare, in favore della ricorrente, a titolo di saldo della fattura n. 7 del Parte_1
07.07.2022, relativa al rapporto di fornitura commerciale ivi indicato, la somma di € 12.925,29, oltre interessi legali maturati e maturandi e spese di procedura.
Avverso tale decreto, notificatole in data 04.01.2024, la proponeva Parte_1
opposizione, con atto di citazione notificato all'opposta il 12.02.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “ in via preliminare di rito accertarsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona
per i motivi esposti in narrativa del presente atto e dichiararsi quale competente il Tribunale di
Vicenza, o qualsiasi altro dovesse risultare, conseguentemente dichiararsi la nullità del decreto
ingiuntivo n. 613/2023 Ing., emesso dal Tribunale di Ancona e revocarlo, ordinando altresì la
cancellazione della causa dal ruolo;
In via subordinata di rito, nel caso di mancato accoglimento della
domanda di cui al punto sub 1, respingersi la eventuale richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., stante l'insussistenza del rapporto fondamentale invocato da
controparte ed in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
in
via subordinata di merito e gradata nel caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto
sub 1, accertarsi che nulla deve nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
conseguentemente revocarsi/annullarsi/dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 1613/2023 Ing.
emesso dal Tribunale di Ancona, per i motivi tutti esposti in narrativa;
in via ulteriormente
subordinata, nel caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda creditoria di _1
, compensarsi il credito che dovesse risultare dovuto in favore della predetta, con quello vantato da
[...]
pari ad € 5.246,16, o con la diversa misura che dovesse risultare di Parte_1
giustizia. In ogni caso spese e compensi di causa interamente rifusi, con la maggiorazione del 30% ex
D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1bis introdotto dal D.M. n. 37/2018 per il collegamento ipertestuale dei documenti versati in atti”. In via specifica l'opponente eccepiva: l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito, in favore di quello di Vicenza, foro del convenuto, trattandosi di obbligazione pecuniaria non liquida, posto che alla base del ricorso monitorio era stata posta solo una fattura recante pagina 2 di 8 una indicazione generica ed arbitraria inidonea a rendere predeterminato l'ammontare del preteso credito;
la insussistenza del rapporto fondamentale descritto nella fattura azionata in via monitoria in quanto ogni prestazione della opposta in favore della opponente era stata integralmente assolta;
che il versamento di € 1.000,00 del luglio 2022 non aveva alcuna correlazione con la suddetta fattura;
di essere creditrice nei confronti della opposta della somma di € 5.246,15 per merce fornita e non pagata di cui alle fatture e DDT allegati.
La società si costituiva regolarmente in giudizio per chiedere l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del
Giudice adito sollevata da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente
disporre la prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di
Ancona; concedere la provvisoria esecuzione totale o, in subordine, parziale del decreto ingiuntivo n.
1613/2023 emesso in data 28/12/2023 dal Tribunale di Ancona, non essendo l'opposizione proposta da
controparte di pronta soluzione né fondata su idonea prova scritta;
NEL MERITO In via principale:
per tutti i motivi esposti in narrativa e con qualsiasi statuizione, rigettare tutte le eccezioni, deduzioni e
domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo n. 1613/2023 emesso in data 28/12/2023 dal Tribunale di Ancona ( n. 5720/2023
RG ) per la somma di € 12.925,29, con ogni conseguenza di legge;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di compensazione avanzata da controparte a fronte di un controcredito di condannare quest'ultima al pagamento della somma Parte_1
maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.” L'opposta deduceva, in via specifica:
che si trattava di obbligazione pecuniaria liquida derivando da criteri oggettivi e predeterminati tra le parti che, da tempo, intrattenevano rapporti commerciali;
che erano solite adottare tale sistema per la realizzazione di impianti verso terze società; che l'impianto per cui era stata emessa la fattura n. 7 del
2022 veniva consegnato e realizzato presso la società di Bisceglie, presso la quale la Controparte_2
opposta eseguiva il collaudo alla presenza del sig. come emergeva dal verbale di Parte_2
collaudo e dalla dichiarazione del legale rappresentante della che nel giugno 2022 si Controparte_2
teneva un incontro presso la sede della opponente nel corso del quale le parti pattuivano il prezzo della operazione svolta presso la a seguito del quale veniva emessa la fattura oggi Controparte_2 pagina 3 di 8 contestata;
di avere saldato tutti i debiti nei confronti della opponente anche tramite compensazione con i maggiori crediti vantati dalla opposta nei confronti della Parte_1
Alla prima udienza del 06.09.2024 il Giudice formulava una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c.
che prevedeva il pagamento da parte della opponente nei confronti della opposta della somma di €
7.679,14 entro sessanta giorni con integrale compensazione delle spese di lite. Appurata l'accettazione della proposta solo da parte della opposta, con ordinanza del 18.10.2024 il Giudice, respinta la richiesta ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta per mancanza dei presupposti di legge, ammetteva le richieste istruttorie della opposta nei limiti ivi indicati. Espletate le prove orali, il Giudice, rigettata la richiesta di
CTU formulata dalla opposta per le ragioni da intendersi quivi richiamate, fissava, per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., l'udienza del
18.04.2025, da tenersi in forma di trattazione scritta. A tale udienza, il Giudice, dato atto del tempestivo deposito delle note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni ( da intendersi quivi riportate ) ad opera di entrambe le parti, tratteneva la causa in decisione.
Occorre in primo luogo evidenziare come infondata sia l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Ancona in favore di quella del Tribunale di Vicenza, quale foro del debitore, in quanto ai fini della competenza per territorio la liquidità e la certezza del credito vanno apprezzate ex ante, in base alla domanda della parte, e non ex post, in base alla risultanze dell'istruttoria emerse all'esito del giudizio.
Come chiarito dalla Suprema Corte ( cfr. Cass. Civ. 4792/2021 ), “ Chi si affermi creditore di “100”,
convenendo la persona indicata come debitore dinanzi al giudice del luogo di propria residenza, radica correttamente il giudizio, e la competenza del giudice adito non potrà certo venir meno in articulo mortis, per il fatto che, all'esito del giudizio, la domanda attorea si sia rivelata infondata nel merito.
Pertanto se a fondamento della domanda giudiziale l'attore invochi una ricognizione di debito avente per oggetto una somma di denaro, legittimamente il giudizio è radicato dinanzi al giudice del luogo del domicilio del creditore, in quanto è in quel luogo che vanno adempiute le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili ( Sez. 3, Sentenza n. 1268 del 21/04/1969, Rv. 339911 – 01: Sez. 2, Sentenza n. competente ( sez. 2 Sentenza n. 4821 del 30/05/1997, Rv. 504814 – 01; così pure Sez. 3 Sentenza n.
1085 del 16/04/1971 Rv. 351137- 01). Naturalmente può accadere che il convenuto, oltre a negare di essere debitore, eccepisca anche che il credito azionato dall'attore non sia affatto liquido;
che di conseguenza l'obbligazione sia querable e non portable;
e che pertanto il giudice competente per territorio sia quello del domicilio del debitore. In questo caso lo stabilire se il credito vantato dall'attore sia o non sia liquido è questione che andrà delibata dal giudice incidenter tantum, ai soli fini della competenza ed in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., comma 4, anche in questo caso a nulla rilevando ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum ( Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 772 del 20/02/20219, Rv. 653444-
01; Sez. 6 – 3 Ordinanza n. 6272 del 21/03/2014, Rv. 630200 – 01; Ordinanza n. 4024 del 18/02/2008,
Rv. 601900- 01…). Il “sistema” delineato da questa Corte con le pronunce appena ricordate può dunque così riassumersi: a) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicili del creditore, ex art. 1182 c.c., a nulla rilevando che all'esito del giudizio dovesse emergere che al momento in cui venne introdotta la domanda il credito era illiquido;
b) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro determinata, ed il convenuto contesti l'esistenza e l'ammontare del credito ( come nel caso di specie ) resta ferma la competenza del giudice del domicilio del creditore;
c) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata, ed il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti, per i fini di cui all'art.1182 c.c., che il credito vantato dall'attore fosse liquido od esigibile, la questione della liquidità del credito andrà
accertata incidenter tantum dal giudice, ai soli fini della competenza, ex art. 38 c.p.c., comma 4, e dunque senza nessuna incidenza sul merito della causa “.
Applicando tali principi al caso di specie ne deriva l'affermazione della competenza del Tribunale di
Ancona avendo la società attrice opposta chiesto il pagamento di una somma determinata e la società
convenuta opponente negato l'esistenza di ulteriori crediti da parte della opposta nei suoi confronti per avere già saldato ogni debito per i rapporti intercorsi tra le parti, tra cui anche quello relativo al montaggio e collaudo dell'impianto di verniciatura a polvere presso la Dopo Controparte_3
avere inizialmente negato l'esistenza del rapporto fondamentale indicato dall'opposta nella fattura azionata in via monitoria, l'opponente ha invero affermato di avere già saldato la prestazione ivi pagina 5 di 8 indicata appunto relativa al montaggio ed al collaudo del suddetto impianto. Ciò conduce ad affermare che l'opposta abbia agito in via monitoria per ottenere il pagamento di un credito liquido in base ad un titolo convenzionale, seppure non scritto, che ne aveva stabilito l'ammontare.
Quanto al merito del contendere, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte la parte che agisce per l'esatto adempimento del contratto ha l'onere di provare la fonte negoziale del proprio credito ( cfr. ex multis Cass. Civ. 13533/01 ) e la esecuzione della prestazione per la quale chiede di essere pagata.
Ebbene, nel caso di specie la avrebbe dovuto dimostrare che il lavoro svolto per il Controparte_1
macchinario acquistato da di Bisceglie potesse suffragare l'esistenza del credito Controparte_2
azionato in via monitoria, rispetto a quanto già versatole dalla opponente, ma sotto questo profilo nulla
è stato dimostrato.
In primo luogo tanto la fattura azionata in via monitoria quanto il verbale di collaudo e la dichiarazione del titolare della attestano che Fornitore dell'impianto sia stata la Controparte_2 Parte_1
e che l'opposta si sia curata solo del montaggio e del collaudo dell'impianto. Non rileva in
[...]
senso contrario la fattura di acquisto del macchinario dalla Castelli srl in assenza di ulteriori fatture di vendita attestanti il passaggio di proprietà dei singoli pezzi di cui ai DDT di trasporto dalla _1
alla Parte_1
La opposta neppure è stata in grado di dimostrare che si trattava di attività ulteriore rispetto a quella per la quale era già stata retribuita dalla opponente: depone anzi in senso contrario il riepilogo delle fatture e dei pagamenti prodotti come allegato 18 alla comparsa di costituzione. Da tale conteggio si evince l'inesistenza di alcun credito ulteriore della opposta nei confronti della opponente, tenuto conto pure del credito portato dalla fattura di cui al ricorso monitorio: a fine anno 2022 risulta un credito negativo di € 1.424,71.
Né può ritenersi prova adeguata del credito azionato in via monitoria la fattura n. 7 del 07.07.2022. Sul
punto soccorre, ancora una volta, l'insegnamento della Suprema Corte, così come l'orientamento costante e pacifico della giurisprudenza di merito secondo il quale “ la fattura, atto di formazione unilaterale, non costituisce valido elemento di prova ove il rapporto sia oggetto di contestazione: in tali casi, infatti, la fattura può costituire soltanto un indizio che onera la parte, laddove l'esistenza del credito in esso rappresentata sia contestata, di fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare del pagina 6 di 8 credito stesso, anche nel caso in cui sia intervenuto un pagamento parziale ed il creditore reclami la differenza “ ( cfr. Corte App. Ancona sent. 3030/2018 - Corte App. Milano 928/2019 – Trib. Parma
16/2019 – Cass. Civ. 9542/2018 ). Nel caso concreto il pagamento di € 1.000,00 da parte della opponente del luglio 2022 non reca alcun riferimento alla fattura n. 7 del luglio 2022, né la dizione acconto, ma solo “ come da accordi “ lasciando fondatamente presumere trattarsi della parte residua del credito spettante alla opposta.
Non sono emersi elementi di prova utili alla opposta neppure dall'espletata prova testimoniale: il teste di parte opposta rispetto al presunto accordo intercorso tra le parti a seguito del quale sarebbe stata emessa la fattura in contestazione ( circostanza non confermata dai testi della opponente ) ha dichiarato di non avere presenziato all'incontro e che l'ordine di fatturazione gli è pervenuto dal titolare della opposta, per cui la sua testimonianza non può assumere alcuna valenza probatoria trattandosi, sostanzialmente, di testimone “de relato actoris” ( cfr. Cass. ord. 3137/2016 ).
Sulla scorta delle pregresse considerazioni in accoglimento dell'opposizione spiegata da
[...]
il decreto ingiuntivo n. 1613/2023 emesso dal Tribunale di Ancona il Parte_1
28.12.2023 va pertanto revocato.
Quanto alle competenze di lite, liquidate come da parte dispositiva ex DM 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della causa, delle difese e dell'attività svolta vengono poste a carico di parte opposta in base al principio della soccombenza ( non si ritengono sussistenti giustificati motivi per la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 1bis del DM 55/14 non essendosi rivelati i collegamenti ipertestuali utili )
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta
• In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n° 1613/2023 emesso dal
Tribunale di Ancona il 28.12.2023;
• Condanna, ex art. 91 c.p.c., in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1
rifondere alla controparte le spese processuali che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed €
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge. pagina 7 di 8 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Ancona, 29.04.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1095 del 30/04/1966, Rv. 322180 – 01 ). Eventuali eccezioni del convenuto circa l'esistenza o l'ammontare del credito non rendono illiquido quest'ultimo, ma, integrando fatti impeditivi della domanda, possono incidere solo sul merito della causa, non sulla individuazione del giudice pagina 4 di 8