Art. 8.
Il numero 1) del primo comma dell'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , e' sostituito dal seguente:
"1 fino a L. 15.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000".
Il numero 1) del primo comma dell'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , e' sostituito dal seguente:
"1 fino a L. 15.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000".