Ordinanza collegiale 6 agosto 2019
Accoglimento
Sentenza 3 giugno 2021
Accoglimento
Sentenza 14 maggio 2024
Inammissibile
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/05/2025, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04523/2025REG.PROV.COLL.
N. 05343/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5343 del 2024, proposto da
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Fozzer e Sabrina Azzolini, con domicilio eletto presso lo studio Sabrina Azzolini in Trento, piazza Dante n. 15;
contro
Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Calegari, Nicola Creuso e Stefania Lago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ACI – Automobile Club d’Italia, ACI Informatica s.p.a., Automobile Club – ACI di Trento, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III n. 4287/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il TRGA di Trento, con sentenza n. 91 del 2019, respingeva il ricorso proposto da Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale s.p.a. (in seguito anche solo Ge.Fi.L.), avverso gli atti con il quali la Provincia autonoma di Trento (in seguito anche solo PAT) e l’Automobile Club – ACI di Trento (in seguito anche solo ACI) avevano concluso un accordo di collaborazione, riguardante la tenuta del registro e la riscossione delle tasse automobilistiche spettanti alla Provincia per il triennio 2019-2021.
Con il ricorso introduttivo, Ge.Fi.L. affermava che l’accordo tra l’ACI e la Provincia era basato sullo scambio tra un servizio ed un corrispettivo.
2. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4287 del 2024, statuiva l’illegittimità del predetto accordo per carenza dei cumulativi presupposti in presenza dei quali era ammesso l’accordo senza gara tra amministrazioni aggiudicatrici, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (ed in particolare dell’ordinanza della sezione Nona in data 30.6.2020 nella causa C – 618/19) e del Consiglio di Stato. Il Collegio di seconda istanza accoglieva per l’effetto anche la domanda risarcitoria spiegata da Ge.Fi.L.
3. La Provincia Autonoma di Trento ha proposto ricorso per revocazione della suddetta pronuncia, nella parte in cui reca la condanna della PAT al risarcimento del danno subito dal Ge.Fi.L. mediante la statuizione: ‘ essendo evidente che l’affidamento diretto oggetto del giudizio ha privato Ge.Fi.L. di rendersi aggiudicataria del servizio ’. La ricorrente assume che la pronuncia è fondata sull’erroneo presupposto che qualora nel 2019 la PAT non avesse stipulato un accordo di cooperazione con ACI avrebbe indetto una gara per l’affidamento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, nonché sull’erroneo presupposto processuale che la PAT non avesse eccepito in giudizio l’insussistenza di questo presupposto.
La Provincia ritiene che pur avendo eccepito nel corso del giudizio di appello che nel dicembre 2019 non avrebbe affatto indetto una gara, ma affidato il servizio de quo alla propria società in house , tale eccezione non sarebbe stata esaminata dal Collegio di secondo istanza, con la conseguenza che la condanna al risarcimento del danno sarebbe fondata sulla erronea supposizione della verità di fatto sostanziale, ossia la sussistenza di una chance non infima di aggiudicazione, e del fatto processuale della non contestazione di questo fatto. Il Giudice di appello, inoltre, avrebbe trascurato di pronunciarsi in ordine alla eccezione di merito relativa alla delimitazione della base di calcolo dell’utile, la quale avrebbe dovuto, secondo l’eccezione formulata dalla PAT essere limitata alle seguenti attività di ‘ 4) gestione delle comunicazioni ai contribuenti’ e di ‘5) gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti ’, con l’esclusione delle attività di postalizzazione e call center , che, per stessa ammissione di Ge.Fi.L., non sono da essa svolte.
La ricorrente ha precisato che, nella denegata ipotesi che non sia ritenuto errore revocatorio l’omesso esame della eccezione relativa all’azzeramento della chance di aggiudicazione per effetto della organizzazione della PAT, che include una società in house adibita alla riscossione delle entrate provinciali, in ogni caso integra un errore revocatorio la mancata considerazione dell’eccezione relativa alla base di calcolo dell’utile, fondata sull’accertamento contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato 6364/2023, al par. 9.3.1, sul Protocollo d’intesa del 2003, sull’art. 51 del d.l. n. 124/2019, sull’ammissione da parte di Ge.Fi.L. che le attività di postalizzazione e call center negli appalti da essa eseguiti sono affidati ad altri operatori economici. In conclusione, la ricorrente ha chiesto a questo Consiglio di Stato, in via principale, la revoca della condanna della Provincia autonoma di Trento al risarcimento del danno in favore di Ge.Fi.L. contenuta nella sentenza n. 4287/2024 e, in via subordinata, la revoca della condanna della Provincia autonoma di Trento al risarcimento del danno in favore di Gefil nei termini indicati nel par. 8 della stessa sentenza, nella parte in cui non limita la base di calcolo dell’utile presunto sul quale calcolare il danno da perdita di chance al solo utile calcolato sul compenso liquidato ad ACI per il triennio 2019 – 2021 relativo alle attività di comunicazione ai contribuenti ed alle attività di assistenza ai contribuenti, detratto il compenso per le attività di postalizzazione e call center .
4. Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale s.p.a. si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del ricorso per revocazione.
5. Le parti con memorie hanno precisato le proprie difese.
6. All’udienza del 27 febbraio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. La Provincia di Trento, con un unico articolato motivo, domanda la parziale revocazione della sentenza n. 4287 del 2024, con la quale questo Consiglio di Stato ha statuito l’illegittimità dell’accordo tra la PAT e l’ACI per carenza dei presupposti in presenza dei quali è stato ammesso l’accordo senza gara tra amministrazioni aggiudicatrici, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea e della giurisprudenza di legittimità, accogliendo per l’effetto anche la domanda di risarcimento del danno.
Il ricorso per revocazione, come precisato nella parte in fatto, è stato limitato solo alla pronuncia risarcitoria, lasciando incontestata la statuizione con la quale è stata accertata la carenza dei presupposti che legittimano l’omissione della gara per l’affidamento dei servizi assegnati ad ACI mediante l’accordo.
Invero, con la sentenza impugnata per revocazione, questo Consiglio di Stato ha accolto la domanda di risarcimento del danno, dichiarando (ai sensi dell’art. 34, commi 3 e 4, c.p.a.) la illegittimità dell’accordo Provincia ACI medio tempore interamente eseguito, e condannando l’Amministrazione al conseguente risarcimento del danno per l’equivalente per perdita di chance .
La ricorrente lamenta che il Collegio della sentenza revocanda ha richiamato le sole difese svolte dalla PAT nella memoria di costituzione depositata il 14 febbraio 2020, ma avrebbe trascurato del tutto di affrontare le eccezioni svolte nella memoria del 4 gennaio 2024 e nella memoria di replica del 16 gennaio 2024, al fine di contestare la pretesa risarcitoria di Ge.Fi.L.
Ad avviso dell’esponente, dalla lettura della sentenza si evincerebbe, con immediatezza, che il Giudice avrebbe del tutto trascurato di considerare ‘ il deposito documentale del 28 dicembre 2023 e le eccezioni formulate nella memoria del 4 gennaio 2024 e ribadite dalla Provincia nella memoria di replica del 16 gennaio relativamente alla domanda proposta da Ge.Fi.L. di condanna al risarcimento della chance perduta ’.
8. La denuncia non può trovare accoglimento per i principi di seguito enunciati.
8.1. L’art. 106 c.p.a. prevede che ‘ salvo quanto previsto dal comma 2, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile ’.
A sua volta, il citato art. 395 c.p.c., prevede, tra i casi di revocazione, quello in cui (n. 4), ‘ la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ’.
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo individuato i presupposti che identificano l’errore di fatto ‘revocatorio’, distinguendolo dall’errore di diritto che, come tale, non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione, evidenziando, in apice, che l’istituto della revocazione è rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio.
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità di questo Consiglio di Stato e della Corte Suprema di Cassazione, l’errore di fatto, idoneo a legittimare la domanda di revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4 c.p.c., è configurabile nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento, apprezzamento, interpretazione e valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio.
Per essere concretamente rilevante è necessario che esso: 1) derivi da una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato un atto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente; 2) sia accertabile e riscontrabile con immediatezza; 3) attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; 4) sussista un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la statuizione contenuta in sentenza. Conseguentemente l’errore di fatto revocatorio è configurabile laddove il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non in un mero difetto di motivazione della decisione (Cons. Stato, n. 1610 del 2017; id. n. 2840 del 2021).
Nella fattispecie, nessuno dei suddetti presupposti è configurabile.
Ciò in quanto, deve ritenersi insussistente l’errore revocatorio, dovendosi rilevare che vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Tenuto conto delle censure prospettate dalla Provincia Autonoma di Trento con il presente gravame, l’errore revocatorio denunciato per omessa valutazione del contenuto delle memorie depositate nel corso del giudizio, per avere rilievo avrebbe dovuto attenere ad un punto non controverso sul quale la decisione non aveva espressamente motivato, oltre ad essere un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando pertanto di un rapporto di causalità tra l’erronea percezione e la pronuncia stessa. Invece, non è contestato che la questione del risarcimento del danno, sia sotto il profilo dell’ammissibilità, sia sotto il profilo della sussistenza sotto il profilo della chance , sia sotto il profilo della determinazione del quantum , ha rappresentato motivo di discussione tra le parti, costituendo ragione di censura e di argomento di difesa.
Né si può ritenere l’errore revocatorio sotto il profilo dell’attività ricognitiva del Giudice di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo.
Si è già detto che l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge, come pretende la ricorrente, la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, n. 4796 del 2022; id. n. 2185 del 2020; id. n. 6749 del 2019; id. n. 6106 del 2019).
Nella vicenda processuale in esame, non vi è stata alcuna svista del Giudice sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sicché non si può rilevare un errore revocatorio laddove si contesti, come in effetti deduce la ricorrente, l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o si denunci l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando non si condivida il modo con cui è stata decisa la questione controversa (Cons. Stato, n. 3671 del 2018; id. n. 406 del 2018; id. n. 4928 del 2017; id. n. 1610 del 2017).
Per tale ragione, non può costituire errore revocatorio l’omesso esame della eccezione relativa all’azzeramento della chance di aggiudicazione per effetto della organizzazione della PAT, che include una società in house adibita alla riscossione delle entrate provinciali, o la mancata considerazione dell’eccezione relativa alla base di calcolo dell’utile (fondata sull’accertamento contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato 6364/2023, al par. 9.3.1, sul Protocollo d’intesa del 2003, sull’art. 51 del d.l. n. 124/2019, sull’ammissione da parte di Ge.Fi.L. che le attività di postalizzazione e call center negli appalti da essa eseguiti sono affidati ad altri operatori economici), dovendosi richiamare il principio di diritto enunciato da questo Consiglio di Stato, con sentenza resa in Adunanza Plenaria n. 21 del 2016, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui: “ non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte medesima a sostegno delle proprie conclusioni ”. Non può giustificare la revocazione una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, anche se implicitamente espressa (ma desumibile dall’iter argomentativo della pronuncia), perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, n. 3852 del 2015; id. n. 2346 del 2012). Di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono ‘fatti’ ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c. e perché tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. n. 6198 del 2005).
9. In definitiva, tenuto conto dei rilievi espressi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
10. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge se dovuti, da corrispondere a favore di Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO