Decreto cautelare 23 giugno 2025
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00695/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01738/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2025, proposto da Grecale di EL ND & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campo nell'Elba, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Calvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- dell'ordinanza del Comune di Campo nell'Elba n. 73 del 22 maggio 2025;
-nonché avverso gli atti presupposti e conseguenziali, tra cui la nota prot. n. 7840 del 20 maggio 2025, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale - Ufficio Demanio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campo nell'Elba;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa US AP e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società Grecale di EL ND & C. S.a.s. da circa tredici anni esercita l’attività di noleggio di lettini e ombrelloni in prossimità della spiaggia di Fetovaia, nel Comune di Campo nell'Elba, sul terreno catastalmente censito al foglio 42, particella 20.
Il 12 febbraio 2025 il signor EL presentava al S.U.A.P. del Comune di Campo nell'Elba la SC prot. 2209, avente ad oggetto l’avvio dell’attività stagionale di noleggio per l’anno 2025, in ossequio all’art. 27, comma 7 del Regolamento comunale di gestione del demanio marittimo, in virtù del quale la segnalazione doveva essere presentata ogni anno entro il 15 aprile.
A partire dal 21 aprile 2025 la società iniziava perciò l’attività stagionale di noleggio.
2. Il 22 maggio 2025, e quindi dopo 99 giorni dalla presentazione della SC (12 febbraio 2025), il Comune notificava alla società Grecale S.a.s. l’ordinanza n. 73/2025, con la quale si ingiungeva « il divieto di prosecuzione dell’attività di noleggio ombrelloni-sdraio-lettini, di cui alla SC Pratica S.U.A.P. 28/2025, prot. n. 2209 del 12 febbraio 2025 », in quanto il signor EL, secondo l’Amministrazione, aveva falsamente dichiarato che il terreno privato, destinato all’attività di noleggio, rispettava « le prescrizioni di cui al comma 7 dell’art 27 del regolamento sopra citato », non risultando l’area destinata a noleggio urbanisticamente compatibile con l’esercizio dell’attività stessa.
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società Grecale S.a.s. impugnava la succitata ordinanza n. 73/2025 chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i seguenti motivi di gravame.
In primo luogo, la società ricorrente evidenziava la tardività del provvedimento inibitorio, che avrebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni dalla presentazione della SC ai sensi dell’art. 19 L. 241/1990, nonché l’insussistenza di una falsa dichiarazione ex art. 19, commi 3 e 4, e 21 nonies L. 241/1990; secondariamente, si evidenziava che, nel merito, la destinazione urbanistica era compatibile con l’attività commerciale dell’istante.
4. Si costituiva in giudizio il Comune, resistendo al ricorso.
5. La domanda cautelare, trattata all’udienza camerale del 24 luglio 2025, veniva accolta con ordinanza n. 419/2025, secondo cui: « il ricorso appare suscettibile di un positivo apprezzamento in quanto: risulta accertato che l’ordinanza n. 73 del 22 maggio 2025 è stata emanata ben oltre il termine di consolidamento della SC (prot. n. 2209) del 12 febbraio 2025, di cui all’art. 19, comma 3° della legge n. 241/1990; nemmeno appare corretto il riferimento all’istituto dell’autotutela in ragione del fatto che, l’asserita mancanza della conformità urbanistica del terreno destinato all’attività di noleggio (motivazione quest’ultima alla base del provvedimento impugnato), non appare suscettibile di integrare una “falsa rappresentazione dei fatti” e, quindi, un presupposto per il ricorso allo strumento di cui all’art. 21 nonies ».
6. In vista dell’udienza di trattazione, il Comune dava atto di avere annullato in autotutela l’ordinanza impugnata, con conseguente cessazione della materia del contendere in capo alla società ricorrente.
In effetti, il Comune versava in atti la propria ordinanza di annullamento d’ufficio n. 133 del 31 luglio 2025, con la quale, richiamati gli argomenti dedotti nell’ordinanza cautelare della Sezione n. 419/2025, veniva caducata, siccome (evidentemente) ritenuta illegittima, l’ordinanza impugnata con l’atto introduttivo del presente giudizio.
La Grecale S.a.s., dal canto proprio, evidenziava di avere ulteriormente interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, avendo in animo la successiva instaurazione di una causa risarcitoria nei confronti del Comune.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa era trattenuta in decisione.
7. Con riferimento alla domanda di annullamento dell’ordinanza comunale n. 73/2025 il Collegio, vista la documentazione in atti, e rilevato l’intervenuto annullamento d’ufficio del provvedimento de quo , ritiene che, essendo stato in toto soddisfatto l’interesse azionato in giudizio dalla società Grecale S.a.s., la causa debba essere definita con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a.
7.1. Deve tuttavia accertarsi l’illegittimità dell’atto impugnato, come richiesto dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a.
L’ordinanza comunale n. 73/2025 si appalesa invero illegittima in quanto adottata dal Comune quando era ormai decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 19 comma 3 L. 241/1990 per l’adozione del provvedimento di divieto della prosecuzione dell’attività segnalata, e non potendo ravvisarsi, nelle dichiarazioni rese dal ricorrente nell’ambito della SC del 12 febbraio 2025, alcuna falsa attestazione idonea a consentire alla PA l’adozione dell’atto inibitorio oltre il termine succitato.
8. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza (virtuale) e vengono perciò poste a carico del Comune di Campo nell’Elba, che dovrà rifonderle alla società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere; accerta l’illegittimità dell’ordinanza comunale n. 73/2025, per le ragioni e nei termini descritti in motivazione.
Condanna il Comune di Campo nell’Elba alla refusione, in favore della società Grecale di EL ND & C. S.a.s., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella somma di euro 3.000,00 ( MI /00) oltre accessori di legge, maggiorata dell’importo pagato per il contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND AR, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
US AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US AP | ND AR |
IL SEGRETARIO