Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 145
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa impositiva per abrogazione del tributo

    Il giudice ha ritenuto che, sebbene il tributo AP sia stato abrogato, il Comune ha correttamente emesso un avviso di accertamento per il nuovo canone unico mercatale, sostanzialmente equivalente al precedente. L'errore nella cartella di pagamento, che indicava erroneamente il tributo AP, è stato considerato un vizio meramente formale ascrivibile al concessionario della riscossione, dato che l'avviso di liquidazione del Comune faceva riferimento al corretto canone. Il ricorrente era in grado di comprendere la pretesa impositiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 145
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 145
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo