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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO SALVATORE, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1537/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Olevano Romano - Via Del Municipio N. 1 00035 Olevano Romano RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240030718651000 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1107/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti
Resistente/Appellato: si riporta e chiede lo stralcio delle memorie integrative in quanto non sussistono i presepposti dell'art.24 d.l.g.s. 546/92 movendo contestazioni all'avviso del comune notificato il 20/2/2023 antecedentemente alla proposizione del ricorso e non avendo rispettato il principio del contraddittorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione n. 05720240030718651000 di € 891,00, chiedendo in via cautelare la sospensione e nel merito l'annullamento della stessa per l'inesistenza della pretesa impositiva. Sostiene il ricorrente che la cartella è stata emessa per la riscossione coattiva del tributo AP per l'anno 2023, ma detta imposta è stata abrogata con effetto dal 01/01/2021 in forza dell'art. 1 comma 837 L. 160/2019, che ha sostituito la
AP con il c.d. canone unico mercatale.
Si costituisce il Comune di Olevano Romano, per chiedere il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Essendo, la tassa AP, stata abrogata con effetto dal 01/01/2021 giustamente, il Comune di Olevano
Romano, ha inviato in data 20.02.2023 l'avviso di accertamento al ricorrente che, non avendo effettuato il relativo pagamento della nuova tassa prevista dall'art.1 comma 837 della legge 160/2019 (canone unico mercatale) si è visto notificare la cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il canone unico patrimoniale dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, adottato in sostituzioe della
AP, risulta essere un tributo sostanzialmente equivalente a quest'ultimo e il ricorrente ne era ben a conoscenza. Quindi, appare che la pretesa di annullamento avanzata con il proprio ricorso sia un semplice tentativo di strumentalizzare a proprio favore un semplice errore formale addebitabile esclusivamente al concessionario. Inoltre, si fa presente che la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Roma si è già pronunciata su casi simili (sentenze n. 9423/2025 del 07/07/2025, n. 14021/2025 del
21/10/2025 e n. 15861/2025 del 28/11/202) rigettando i ricorsi. SI ritiene, inoltre, che il ricorrente era in grado di abbinare il ruolo con il suddetto avviso di pagamento, contenente l'invito del Comune al pagamento del canone di mercato anno 2023; vieppiù nella consapevolezza di non aver versato il canone richiesto. La cartella reca un vizio meramente formale, infatti - pur indicando erroneamente il tributo
AP (errore ascrivibile unicamente all'ente concessionario, avendo il Comune trasmesso il ruolo con espresso riferimento al canone di mercato) - fa espresso riferimento all'avviso di liquidazione del 15/02/2023 notificato il 20/02/2023 e regolarmente ricevuto dal ricorrente. Quest'ultimo, pertanto, era in grado di abbinare il ruolo con il predetto avviso, che conteneva l'invito del Comune al pagamento del canone di mercato anno 2023.
Per tale ragione il ricorso viene respinto. In considerazione della particolarità della controversia si ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO SALVATORE, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1537/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Olevano Romano - Via Del Municipio N. 1 00035 Olevano Romano RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240030718651000 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1107/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti
Resistente/Appellato: si riporta e chiede lo stralcio delle memorie integrative in quanto non sussistono i presepposti dell'art.24 d.l.g.s. 546/92 movendo contestazioni all'avviso del comune notificato il 20/2/2023 antecedentemente alla proposizione del ricorso e non avendo rispettato il principio del contraddittorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione n. 05720240030718651000 di € 891,00, chiedendo in via cautelare la sospensione e nel merito l'annullamento della stessa per l'inesistenza della pretesa impositiva. Sostiene il ricorrente che la cartella è stata emessa per la riscossione coattiva del tributo AP per l'anno 2023, ma detta imposta è stata abrogata con effetto dal 01/01/2021 in forza dell'art. 1 comma 837 L. 160/2019, che ha sostituito la
AP con il c.d. canone unico mercatale.
Si costituisce il Comune di Olevano Romano, per chiedere il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Essendo, la tassa AP, stata abrogata con effetto dal 01/01/2021 giustamente, il Comune di Olevano
Romano, ha inviato in data 20.02.2023 l'avviso di accertamento al ricorrente che, non avendo effettuato il relativo pagamento della nuova tassa prevista dall'art.1 comma 837 della legge 160/2019 (canone unico mercatale) si è visto notificare la cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il canone unico patrimoniale dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, adottato in sostituzioe della
AP, risulta essere un tributo sostanzialmente equivalente a quest'ultimo e il ricorrente ne era ben a conoscenza. Quindi, appare che la pretesa di annullamento avanzata con il proprio ricorso sia un semplice tentativo di strumentalizzare a proprio favore un semplice errore formale addebitabile esclusivamente al concessionario. Inoltre, si fa presente che la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Roma si è già pronunciata su casi simili (sentenze n. 9423/2025 del 07/07/2025, n. 14021/2025 del
21/10/2025 e n. 15861/2025 del 28/11/202) rigettando i ricorsi. SI ritiene, inoltre, che il ricorrente era in grado di abbinare il ruolo con il suddetto avviso di pagamento, contenente l'invito del Comune al pagamento del canone di mercato anno 2023; vieppiù nella consapevolezza di non aver versato il canone richiesto. La cartella reca un vizio meramente formale, infatti - pur indicando erroneamente il tributo
AP (errore ascrivibile unicamente all'ente concessionario, avendo il Comune trasmesso il ruolo con espresso riferimento al canone di mercato) - fa espresso riferimento all'avviso di liquidazione del 15/02/2023 notificato il 20/02/2023 e regolarmente ricevuto dal ricorrente. Quest'ultimo, pertanto, era in grado di abbinare il ruolo con il predetto avviso, che conteneva l'invito del Comune al pagamento del canone di mercato anno 2023.
Per tale ragione il ricorso viene respinto. In considerazione della particolarità della controversia si ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico respinge il ricorso e compensa le spese.