Cass. civ., sez. III, sentenza 23/11/1963, n. 3014
CASS
Sentenza 23 novembre 1963

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L'iscrizione nei registri della popolazione di un comune non costituisce prova assoluta della residenza di un cittadino nel comune medesimo, ben potendo il terzo dimostrare che la residenza effettiva del soggetto era, in un determinato soggetto, diversa da quella risultante dai registri.*

Nel caso di obbligazioni da fatto illecito, come nelle ipotesi previste dai numeri due e tre del comma secondo dell'art 1219 cod civ, gli effetti della mora si verificano indipendentemente dall'intimazione del creditorè il debitore, cioe, incorre nella mora di diritto. Cio, peraltro, non esclude la possibilita che il creditore rivolga al debitore un'intimazione o una richiesta scritta, ne che a questa debba essere negata ogni efficacia, ed in particolare, quella d'interrompere la prescrizione, a norma dell'art 2943 cod civ.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/11/1963, n. 3014
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3014
    Data del deposito : 23 novembre 1963

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