CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 4213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4213 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RI EC CU RA FF GIOVANBATTISTA TONA - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: BU NA nato a (NIGERIA) il 22/03/1996 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Olga Mignolo che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari che ha condannato BU NA alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. e art. 5, comma 8- bis, d.lgs n.286 del 1998. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione BU NA, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Carlo Pinna Parpaglia, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l’incongruità della motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo in ordine ad entrambi i reati. Secondo il ricorrente la sentenza avrebbe sbrigativamente risposto al motivo di appello con il quale il difensore aveva dedotto che l’imputato aveva mostrato di propria iniziativa il documento agli agenti intervenuti e che il documento fu esibito, sebbene non richiesto, nell’ambito della pratica relativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Posto che i fatti sono stati ricostruiti dalle due sentenze di merito con valutazione conforme delle medesime emergenze processuali, il ricorso è generico in quanto le censure ivi articolate riproducono, anche letteralmente, e reiterano gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente tuttavia non ha in alcun modo Penale Sent. Sez. 1 Num. 4213 Anno 2026 Presidente: HI MO Relatore: IE TE Data Udienza: 07/11/2025 considerato e di cui non ha in sostanza tenuto conto al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato limitandosi, in maniera per l'appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione.È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 – 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, NE e altri, Rv. 243838 - 01) Deve, infatti rilevarsi che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza censurata che ha escluso, in punto di configurabilità dell’elemento soggettivo, la buona fede del ricorrente rilevando come dal verbale di arresto risultava che l’imputato, su richiesta degli operanti, aveva esibito il permesso di soggiorno e il passaporto contraffatto proprio nel corso di un’attività posta in essere dai pubblici ufficiali allo specifico fine di procedere alla compiuta identificazione dell’imputato e che, inoltre, si trattava di falsità non agevolmente riconoscibile, proprio perché utilizzato per ottenere il rilascio del permesso.
3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 07/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TE IE MO HI 2
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Olga Mignolo che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari che ha condannato BU NA alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. e art. 5, comma 8- bis, d.lgs n.286 del 1998. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione BU NA, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Carlo Pinna Parpaglia, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l’incongruità della motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo in ordine ad entrambi i reati. Secondo il ricorrente la sentenza avrebbe sbrigativamente risposto al motivo di appello con il quale il difensore aveva dedotto che l’imputato aveva mostrato di propria iniziativa il documento agli agenti intervenuti e che il documento fu esibito, sebbene non richiesto, nell’ambito della pratica relativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Posto che i fatti sono stati ricostruiti dalle due sentenze di merito con valutazione conforme delle medesime emergenze processuali, il ricorso è generico in quanto le censure ivi articolate riproducono, anche letteralmente, e reiterano gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente tuttavia non ha in alcun modo Penale Sent. Sez. 1 Num. 4213 Anno 2026 Presidente: HI MO Relatore: IE TE Data Udienza: 07/11/2025 considerato e di cui non ha in sostanza tenuto conto al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato limitandosi, in maniera per l'appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione.È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 – 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, NE e altri, Rv. 243838 - 01) Deve, infatti rilevarsi che il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza censurata che ha escluso, in punto di configurabilità dell’elemento soggettivo, la buona fede del ricorrente rilevando come dal verbale di arresto risultava che l’imputato, su richiesta degli operanti, aveva esibito il permesso di soggiorno e il passaporto contraffatto proprio nel corso di un’attività posta in essere dai pubblici ufficiali allo specifico fine di procedere alla compiuta identificazione dell’imputato e che, inoltre, si trattava di falsità non agevolmente riconoscibile, proprio perché utilizzato per ottenere il rilascio del permesso.
3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 07/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TE IE MO HI 2