Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 4213
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Incongruità della motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo

    Il ricorso è inammissibile perché generico, riproducendo gli argomenti già prospettati in appello, ai quali la Corte territoriale ha dato risposte adeguate ed esaustive. Il ricorrente non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. La sentenza ha escluso la buona fede del ricorrente, rilevando che l'esibizione del documento contraffatto è avvenuta su richiesta degli operanti durante un'attività di identificazione e che la falsità non era agevolmente riconoscibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 4213
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4213
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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