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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12759 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.26614/2025 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso Parte_1 dall'Avv. Nicolangela Tino del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Crescenzio n. 9
OPPONENTE
E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' . CP_1
OPPOSTO E
, con sede legale in Roma, in Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Russo presso il cui studio in NA alla Via Domenico Cimarosa 65 elettivamente domicilia, giusta mandato allegato alla comparsa di risposta a firma del sig. (nella qualità di Responsabile del Contenzioso CP_3
Regionale – Atti Introduttivi del Giudizio Lazio virtù dei poteri a quest'ultimo conferiti con procura speciale rilasciata dal dott. nella Controparte_4 sua qualità di Presidente dell'Agenzia delle Entrate NE nonché legale rappresentante pro tempore, per atto per Notar in Roma Persona_2 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024.
OPPOSTO E
, (già Controparte_5 Controparte_6
, in persona del suo Capo p.t. dott.
[...] Controparte_7 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv Floridia Monforte unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari : l'avv De Rosa Donato, e/o l'avv. Ceccarelli Sandra, e/o l'avv. , l'avv. Intorcia Controparte_8
NA, e/o l'avv. Geron Matteo, e/o l'avv. Battaglia Vincenzo e/o l'avv. NA NN e/o l'avv. Sarno Laura giusta delega in calce, ed elettivamente domiciliato, per la carica, presso l' stesso sito in Via M. Brighenti, CP_5
23 – 00159 – Roma
OPPOSTO
all'udienza dell'11.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore delle parti opposte che liquida in favore di e in €1.864,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore di in CP_9
€5.359,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore dell' in € 4.287,20 per Controparte_5 compensi. Roma , 11.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 22.7.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l e l'Agenzia delle CP_1
Entrate NE e , avanzando le Controparte_5 seguenti conclusioni:
“in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 097762202500011936000 dell' Controparte_10
per tutti i motivi suesposti:
[...] b) nel merito:
1)accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 097762202500011936000 dell' Controparte_10 per i motivi suesposti e, per l'effetto, procedere all'annullamento della stessa, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso;
2)accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di parte avversa ad ottenere le somme portate nella comunicazione impugnate in relazione ai sottostanti avvisi di addebito CP_1 ed alla cartella dell' ; Controparte_6
3)annullare le correlative iscrizioni a ruolo.” Deduceva il ricorrente che in data 4.7.2025 aveva ricevuto da la CP_9 notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n.097762202500011936000 avente ad oggetto tra gli altri anche i seguenti atti avverso i quali proponeva opposizione e precisamente:
“1) Cartella n. 09720230198801481000, asseritamente notificata il 18.3.2024, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall Controparte_11
, in relazione all'anno 2020 di importo pari ad euro
[...]
54.347,14; 2) Avviso di addebito n. 39720230012200010000, asseritamente notificato l'8.2.2024, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall'
[...]
– Sede di Roma Ostia Lido, in relazione all'anno Controparte_1
2022 di importo pari ad euro 2.314,08. 3) Avviso di addebito n. 39720220005687300000, asseritamente notificato il 3.9.2022, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall'
[...]
– Sede di Roma Ostia Lido, in relazione all'anno Controparte_1
2020 di importo pari ad euro 2.221,77; 4) Avviso di addebito n. 39720220016982348000, asseritamente notificato il 23.9.2022, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall'
[...]
– Sede di Roma Ostia Lido, in relazione all'anno Controparte_1
2014 di importo pari ad euro 4.005,69; 5) Avviso di addebito n. 39720220026221692000, asseritamente notificato il 10.3.2023, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall'
[...]
– Sede di Roma Ostia Lido, in relazione all'anno Controparte_1
2021 di importo pari ad euro 2.260,40; 6)Avviso di addebito n. 39720230012200010000, asseritamente notificato l'8.2.2024, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall'
[...]
– Sede di Roma Ostia Lido, in relazione all'anno Controparte_1
2022 di importo pari ad euro 2.320,18; 7) Avviso di addebito n. 39720240015118569000, asseritamente notificato il 18.11.2024, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall' Controparte_1
– Sede di Roma Ostia Lido, in relazione all'anno
[...] Controparte_1
2023 di importo pari ad euro 3.693,99.”
Deduceva il ricorrente la nullità /illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per intervenuta sospensione del pignoramento presso terzi che traeva origine dai medesimi atti
Deduceva che con provvedimento del 19.6.2025 il Tribunale di Roma aveva accolto l'istanza di sospensiva avverso detto pignoramento e che tale provvedimento impediva quindi ulteriori azioni esecutive.
Deduceva il ricorrente la nullità /o inesistenza della comunicazione preventiva di ipoteca per mancata notifica degli atti prodromici.
Deduceva poi la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per difetto di motivazione.
Deduceva la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per violazione della normativa ex art.25 comma 1 lett.a) del Dlgs 46/1999 che prevedeva l'iscrizione dei contributi dovuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello previsto per il versamento. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva l' contestando che la comunicazione preventiva di ipoteca CP_1 costituisse un atto esecutivo essendo un mero avviso di possibile prosecuzione o esecuzione in assenza del pagamento e deduceva la legittimità della citata notifica pur in costanza di sospensione del pignoramento. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine agli atti adottati da successivamente alla notifica degli avvisi di addebito essendo CP_9 CP_9
l'unico soggetto deputato alla riscossione. Eccepiva la tardività del ricorso perché l'opposizione era stata presentata oltre i 40 giorni dalla avvenuta notifica degli avvisi di addebito. Deduceva che gli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione preventiva di ipoteca erano stati tutti regolarmente notificati e depositava documentazione al riguardo. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e della istanza di sospensiva.
3.Si costituiva Agenzia delle Entrate NE opponendosi alla istanza di sospensiva. Precisava che la comunicazione preventiva di ipoteca non rientrava tra gli atti impugnabili elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 in incidendo sulla sfera giuridica e patrimoniale del contribuente rappresentando un mero avviso di future azioni di carattere esecutivo. Precisava che la comunicazione preventiva di ipoteca non riguardava tutti i crediti oggetto del pignoramento provvisoriamente sospeso dal giudice. Contestava che la cartella di pagamento relativa al credito dell
[...]
non fosse stata notificata e depositava documentazione Controparte_5 al riguardo . Contestava anche che gli altri atti indicati in ricorso non fossero stati notificati ed evidenziava che nessuna attività veniva svolta da per la notifica CP_9 degli avvisi di addebito. Si opponeva alla istanza di sospensiva.
4.Si costituiva l' eccependo ilo Controparte_5 difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi della comunicazione preventiva di ipoteca. Contestava che la cartella non fosse mai stata notificata avendo il ricorrente proposto opposizione avverso la stessa quale amministratore della società Assieme Real Estate srl, ricorso rigettato dal Tribunale di Roma e deduceva che quindi il ricorrente aveva piena conoscenza della stessa. Evidenziava che la cartella indicava il credito preteso sulla base dell'Ordinanza ingiunzione e delle spese relative alla sentenza di rigetto della opposizione a ordinanza ingiunzione. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
5.Alla prima udienza del 6.11.2025 chiedeva la riunione del presente CP_9 giudizio al giudizio 14323/2025, chiedeva la riunione al giudizio CP_1
n.14323/2025 e 8634/2025, l' si rimetteva e parte Controparte_6 opponente si opponeva alla riunione. Il giudice il giudice, rigettava la richiesta di riunione e l'istanza di sospensiva e rinviava la causa per discussione alla udienza dell'11.12.2025 con termine per note. Alla udienza dell'11.12.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 6.Per giurisprudenza consolidata la parte che deduce di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale può proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto con cui viene a conoscenza di dette cartelle esattoriali o avvisi di addebito ( Ordinanza 24506/2016). L'opposizione agli atti esecutivi deve invece essere proposta entro i 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Nel caso di specie il ricorso è stato depositato in data 22.7.2025 e quindi entro il termine di 20 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca ( avvenuta pacificamente in data 4.7.2025) . È quindi ammissibile sia l'opposizione per vizi formali della comunicazione preventiva di ipoteca sia l'opposizione agli avvisi di addebito e alla cartella esattoriale richiamati dalla comunicazione preventiva di ipoteca. 7.Riguardo ai vizi formali della comunicazione preventiva di ipoteca le doglianze di parte ricorrente non sono fondate richiamando la comunicazione gli avvisi di addebito e la cartella esattoriale e riportando altresì l'intero periodo oggetto della pretesa contributiva dell e del credito CP_1 dell' . Controparte_5
La comunicazione preventiva di ipoteca è quindi adeguatamente motivata per relationem agli atti prodromici alla stessa. 7. Infondata è poi la doglianza della illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca in quanto preclusa dal provvedimento di sospensione della opposizione al pignoramento presso terzi avente ad oggetto i medesimi avvisi e cartelle esattoriali. Infatti come correttamente sottolineato dalle parti opposte la notifica della comunicazione qui opposta è pienamente legittima proprio perché non costituisce un atto esecutivo bensì un mero avviso di prosecuzione dell'esecuzione in assenza del dovuto pagamento. Ricevere una comunicazione preventiva non significa che l'ipoteca sia già stata iscritta. Significa invece che l'ente creditore, come nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate NE, intende procedere in tal senso, trattasi cioè un avviso
“preventivo” che ben può essere notificato anche se il pignoramento avente ad oggetto i crediti per cui si procede sia stato sospeso. 8. Infondato è anche l'assunto della mancata notifica della cartella esattoriale e degli avvisi di addebito indicati in ricorso Infatti l' ha depositato la documentazione che prova la notifica CP_1 dell'avviso di addebito n.39720230012200010000 in data 8.2.2024 per compiuta giacenza (avviso di addebito indicato come n. 2 nell'elenco del ricorso) Anche ha depositato la prova della notifica della cartella CP_9
n.09720230198801481000 in data 18.3.2024 ( indicata al n.1 nell'elenco del ricorso). Del resto l' ha depositato l'opposizione Controparte_5 avverso detta cartella avanzata dal ricorrente non in proprio ma quale rappresentante legale della società ASSIEME REAL ESTATE SRL con ricorso del 4.4.2024, opposizione rigettata dal tribunale di Roma con sentenza n. 607/2025 per difetto di legittimazione attiva. Infine si sottolinea che con sentenza n.11252/2025 del 6.11.2025 questo giudice ha rigettato l'opposizione alla intimazione di pagamento n.09720259019989331/000 notificata in data 27.3.2025 avente ad oggetto la cartella e l'avviso di addebito sopra richiamati ( nn. 1 e 2 nell'elenco del ricorso)
Inoltre l' ha depositato la documentazione che prova la notifica degli CP_1 altri avvisi di addebito impugnati in particolare :.
- l'avviso di addebito n. 39720220005687300000 è stato notificato per compiuta giacenza in data 3.9.2022 per compiuta giacenza ( n.3 elenco del ricorso);
- l'avviso di addebito n. 39720220016982348000 è stato notificato in data 23.9.2022 ( n.4 dell'elenco del ricorso);
- l'avviso di addebito n. 39720220026221692000 è stato notificato in data 10.3.2023 per compiuta giacenza ( n.5 dell'elenco del ricorso);
- l'avviso di addebito n. 39720230012200010000 è stato notificato in data 8.2.2024 per compiuta giacenza ( n. 6 dell'elenco del ricorso) ; - l'avviso di addebito n.39720240015118569000 è stato notificato in data 18.11.2024 ( n.7 dell'elenco del ricorso) . Tale documentazione non è stata contestata da parte ricorrente e prova dunque le notifiche dei citati atti, avuto riguardo anche al fatto che i dati delle notifiche corrispondono a quanto risulta dal ruolo di Agenzia delle Entrate NE. Non avendo la parte proposto opposizione avverso i citati avvisi di addebito e avverso la cartella esattoriale nel termine dei 40 giorni dalla data della loro notifica, il credito alla data della notifica degli avvisi di addebito è incontestabile. Infine si sottolinea che con sentenza n.11251/2025 del 6.11.2025 questo giudice ha rigettato l'opposizione alla intimazione di pagamento n.09720249133819429/000 notificata in data 19.2.2025 avente ad oggetto gli avvisi di addebito indicati ai nn. 3,4 e 5 nell'elenco del ricorso per le medesime motivazioni . La cartella di pagamento e tutti gli avvisi di addebito son poi oggetto del pignoramento presso terzi che parte ricorrente ha impugnato ed ha allegato al presente giudizio, pignoramento che evidenzia come gli atti presupposti alla comunicazione preventiva di ipoteca fossero ben conosciuti da parte opponente. Non avendo la parte proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito e avverso la cartella di pagamento nel termine dei 40 giorni dalla data della loro notifica, il credito alla data della notifica degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento è incontestabile. Non avendo inoltre parte ricorrente sollevato altre doglianze se non quella relativa alla mancata notifica degli atti e ai vizi formali della comunicazione preventiva di ipoteca ed essendo dette doglianze infondate, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sui minimi tabellari tenendo conto del valore dei crediti vantati dalle singole parti. Le spese in favore dell' sono Controparte_5 liquidate in dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.9 II comma D.Lgs.149/2015 (importo dovuto per compensi avvocato €5359,00- 20%=4287,20)
PQM
Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore delle parti opposte che liquida in favore di e in €1.864,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore di in CP_9
€5.359,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore dell' in € 4.287,20 per Controparte_5 compensi. Roma , 11.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.26614/2025 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso Parte_1 dall'Avv. Nicolangela Tino del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Crescenzio n. 9
OPPONENTE
E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' . CP_1
OPPOSTO E
, con sede legale in Roma, in Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Russo presso il cui studio in NA alla Via Domenico Cimarosa 65 elettivamente domicilia, giusta mandato allegato alla comparsa di risposta a firma del sig. (nella qualità di Responsabile del Contenzioso CP_3
Regionale – Atti Introduttivi del Giudizio Lazio virtù dei poteri a quest'ultimo conferiti con procura speciale rilasciata dal dott. nella Controparte_4 sua qualità di Presidente dell'Agenzia delle Entrate NE nonché legale rappresentante pro tempore, per atto per Notar in Roma Persona_2 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024.
OPPOSTO E
, (già Controparte_5 Controparte_6
, in persona del suo Capo p.t. dott.
[...] Controparte_7 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dal Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv Floridia Monforte unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari : l'avv De Rosa Donato, e/o l'avv. Ceccarelli Sandra, e/o l'avv. , l'avv. Intorcia Controparte_8
NA, e/o l'avv. Geron Matteo, e/o l'avv. Battaglia Vincenzo e/o l'avv. NA NN e/o l'avv. Sarno Laura giusta delega in calce, ed elettivamente domiciliato, per la carica, presso l' stesso sito in Via M. Brighenti, CP_5
23 – 00159 – Roma
OPPOSTO
all'udienza dell'11.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore delle parti opposte che liquida in favore di e in €1.864,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore di in CP_9
€5.359,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore dell' in € 4.287,20 per Controparte_5 compensi. Roma , 11.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 22.7.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l e l'Agenzia delle CP_1
Entrate NE e , avanzando le Controparte_5 seguenti conclusioni:
“in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 097762202500011936000 dell' Controparte_10
per tutti i motivi suesposti:
[...] b) nel merito:
1)accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 097762202500011936000 dell' Controparte_10 per i motivi suesposti e, per l'effetto, procedere all'annullamento della stessa, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso;
2)accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di parte avversa ad ottenere le somme portate nella comunicazione impugnate in relazione ai sottostanti avvisi di addebito CP_1 ed alla cartella dell' ; Controparte_6
3)annullare le correlative iscrizioni a ruolo.” Deduceva il ricorrente che in data 4.7.2025 aveva ricevuto da la CP_9 notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n.097762202500011936000 avente ad oggetto tra gli altri anche i seguenti atti avverso i quali proponeva opposizione e precisamente:
“1) Cartella n. 09720230198801481000, asseritamente notificata il 18.3.2024, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall Controparte_11
, in relazione all'anno 2020 di importo pari ad euro
[...]
54.347,14; 2) Avviso di addebito n. 39720230012200010000, asseritamente notificato l'8.2.2024, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall'
[...]
– Sede di Roma Ostia Lido, in relazione all'anno Controparte_1
2022 di importo pari ad euro 2.314,08. 3) Avviso di addebito n. 39720220005687300000, asseritamente notificato il 3.9.2022, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall'
[...]
– Sede di Roma Ostia Lido, in relazione all'anno Controparte_1
2020 di importo pari ad euro 2.221,77; 4) Avviso di addebito n. 39720220016982348000, asseritamente notificato il 23.9.2022, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall'
[...]
– Sede di Roma Ostia Lido, in relazione all'anno Controparte_1
2014 di importo pari ad euro 4.005,69; 5) Avviso di addebito n. 39720220026221692000, asseritamente notificato il 10.3.2023, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall'
[...]
– Sede di Roma Ostia Lido, in relazione all'anno Controparte_1
2021 di importo pari ad euro 2.260,40; 6)Avviso di addebito n. 39720230012200010000, asseritamente notificato l'8.2.2024, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall'
[...]
– Sede di Roma Ostia Lido, in relazione all'anno Controparte_1
2022 di importo pari ad euro 2.320,18; 7) Avviso di addebito n. 39720240015118569000, asseritamente notificato il 18.11.2024, avente ad oggetto asserite pretese vantate dall' Controparte_1
– Sede di Roma Ostia Lido, in relazione all'anno
[...] Controparte_1
2023 di importo pari ad euro 3.693,99.”
Deduceva il ricorrente la nullità /illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per intervenuta sospensione del pignoramento presso terzi che traeva origine dai medesimi atti
Deduceva che con provvedimento del 19.6.2025 il Tribunale di Roma aveva accolto l'istanza di sospensiva avverso detto pignoramento e che tale provvedimento impediva quindi ulteriori azioni esecutive.
Deduceva il ricorrente la nullità /o inesistenza della comunicazione preventiva di ipoteca per mancata notifica degli atti prodromici.
Deduceva poi la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per difetto di motivazione.
Deduceva la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per violazione della normativa ex art.25 comma 1 lett.a) del Dlgs 46/1999 che prevedeva l'iscrizione dei contributi dovuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello previsto per il versamento. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva l' contestando che la comunicazione preventiva di ipoteca CP_1 costituisse un atto esecutivo essendo un mero avviso di possibile prosecuzione o esecuzione in assenza del pagamento e deduceva la legittimità della citata notifica pur in costanza di sospensione del pignoramento. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine agli atti adottati da successivamente alla notifica degli avvisi di addebito essendo CP_9 CP_9
l'unico soggetto deputato alla riscossione. Eccepiva la tardività del ricorso perché l'opposizione era stata presentata oltre i 40 giorni dalla avvenuta notifica degli avvisi di addebito. Deduceva che gli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione preventiva di ipoteca erano stati tutti regolarmente notificati e depositava documentazione al riguardo. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e della istanza di sospensiva.
3.Si costituiva Agenzia delle Entrate NE opponendosi alla istanza di sospensiva. Precisava che la comunicazione preventiva di ipoteca non rientrava tra gli atti impugnabili elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 in incidendo sulla sfera giuridica e patrimoniale del contribuente rappresentando un mero avviso di future azioni di carattere esecutivo. Precisava che la comunicazione preventiva di ipoteca non riguardava tutti i crediti oggetto del pignoramento provvisoriamente sospeso dal giudice. Contestava che la cartella di pagamento relativa al credito dell
[...]
non fosse stata notificata e depositava documentazione Controparte_5 al riguardo . Contestava anche che gli altri atti indicati in ricorso non fossero stati notificati ed evidenziava che nessuna attività veniva svolta da per la notifica CP_9 degli avvisi di addebito. Si opponeva alla istanza di sospensiva.
4.Si costituiva l' eccependo ilo Controparte_5 difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi della comunicazione preventiva di ipoteca. Contestava che la cartella non fosse mai stata notificata avendo il ricorrente proposto opposizione avverso la stessa quale amministratore della società Assieme Real Estate srl, ricorso rigettato dal Tribunale di Roma e deduceva che quindi il ricorrente aveva piena conoscenza della stessa. Evidenziava che la cartella indicava il credito preteso sulla base dell'Ordinanza ingiunzione e delle spese relative alla sentenza di rigetto della opposizione a ordinanza ingiunzione. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
5.Alla prima udienza del 6.11.2025 chiedeva la riunione del presente CP_9 giudizio al giudizio 14323/2025, chiedeva la riunione al giudizio CP_1
n.14323/2025 e 8634/2025, l' si rimetteva e parte Controparte_6 opponente si opponeva alla riunione. Il giudice il giudice, rigettava la richiesta di riunione e l'istanza di sospensiva e rinviava la causa per discussione alla udienza dell'11.12.2025 con termine per note. Alla udienza dell'11.12.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 6.Per giurisprudenza consolidata la parte che deduce di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale può proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto con cui viene a conoscenza di dette cartelle esattoriali o avvisi di addebito ( Ordinanza 24506/2016). L'opposizione agli atti esecutivi deve invece essere proposta entro i 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Nel caso di specie il ricorso è stato depositato in data 22.7.2025 e quindi entro il termine di 20 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca ( avvenuta pacificamente in data 4.7.2025) . È quindi ammissibile sia l'opposizione per vizi formali della comunicazione preventiva di ipoteca sia l'opposizione agli avvisi di addebito e alla cartella esattoriale richiamati dalla comunicazione preventiva di ipoteca. 7.Riguardo ai vizi formali della comunicazione preventiva di ipoteca le doglianze di parte ricorrente non sono fondate richiamando la comunicazione gli avvisi di addebito e la cartella esattoriale e riportando altresì l'intero periodo oggetto della pretesa contributiva dell e del credito CP_1 dell' . Controparte_5
La comunicazione preventiva di ipoteca è quindi adeguatamente motivata per relationem agli atti prodromici alla stessa. 7. Infondata è poi la doglianza della illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca in quanto preclusa dal provvedimento di sospensione della opposizione al pignoramento presso terzi avente ad oggetto i medesimi avvisi e cartelle esattoriali. Infatti come correttamente sottolineato dalle parti opposte la notifica della comunicazione qui opposta è pienamente legittima proprio perché non costituisce un atto esecutivo bensì un mero avviso di prosecuzione dell'esecuzione in assenza del dovuto pagamento. Ricevere una comunicazione preventiva non significa che l'ipoteca sia già stata iscritta. Significa invece che l'ente creditore, come nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate NE, intende procedere in tal senso, trattasi cioè un avviso
“preventivo” che ben può essere notificato anche se il pignoramento avente ad oggetto i crediti per cui si procede sia stato sospeso. 8. Infondato è anche l'assunto della mancata notifica della cartella esattoriale e degli avvisi di addebito indicati in ricorso Infatti l' ha depositato la documentazione che prova la notifica CP_1 dell'avviso di addebito n.39720230012200010000 in data 8.2.2024 per compiuta giacenza (avviso di addebito indicato come n. 2 nell'elenco del ricorso) Anche ha depositato la prova della notifica della cartella CP_9
n.09720230198801481000 in data 18.3.2024 ( indicata al n.1 nell'elenco del ricorso). Del resto l' ha depositato l'opposizione Controparte_5 avverso detta cartella avanzata dal ricorrente non in proprio ma quale rappresentante legale della società ASSIEME REAL ESTATE SRL con ricorso del 4.4.2024, opposizione rigettata dal tribunale di Roma con sentenza n. 607/2025 per difetto di legittimazione attiva. Infine si sottolinea che con sentenza n.11252/2025 del 6.11.2025 questo giudice ha rigettato l'opposizione alla intimazione di pagamento n.09720259019989331/000 notificata in data 27.3.2025 avente ad oggetto la cartella e l'avviso di addebito sopra richiamati ( nn. 1 e 2 nell'elenco del ricorso)
Inoltre l' ha depositato la documentazione che prova la notifica degli CP_1 altri avvisi di addebito impugnati in particolare :.
- l'avviso di addebito n. 39720220005687300000 è stato notificato per compiuta giacenza in data 3.9.2022 per compiuta giacenza ( n.3 elenco del ricorso);
- l'avviso di addebito n. 39720220016982348000 è stato notificato in data 23.9.2022 ( n.4 dell'elenco del ricorso);
- l'avviso di addebito n. 39720220026221692000 è stato notificato in data 10.3.2023 per compiuta giacenza ( n.5 dell'elenco del ricorso);
- l'avviso di addebito n. 39720230012200010000 è stato notificato in data 8.2.2024 per compiuta giacenza ( n. 6 dell'elenco del ricorso) ; - l'avviso di addebito n.39720240015118569000 è stato notificato in data 18.11.2024 ( n.7 dell'elenco del ricorso) . Tale documentazione non è stata contestata da parte ricorrente e prova dunque le notifiche dei citati atti, avuto riguardo anche al fatto che i dati delle notifiche corrispondono a quanto risulta dal ruolo di Agenzia delle Entrate NE. Non avendo la parte proposto opposizione avverso i citati avvisi di addebito e avverso la cartella esattoriale nel termine dei 40 giorni dalla data della loro notifica, il credito alla data della notifica degli avvisi di addebito è incontestabile. Infine si sottolinea che con sentenza n.11251/2025 del 6.11.2025 questo giudice ha rigettato l'opposizione alla intimazione di pagamento n.09720249133819429/000 notificata in data 19.2.2025 avente ad oggetto gli avvisi di addebito indicati ai nn. 3,4 e 5 nell'elenco del ricorso per le medesime motivazioni . La cartella di pagamento e tutti gli avvisi di addebito son poi oggetto del pignoramento presso terzi che parte ricorrente ha impugnato ed ha allegato al presente giudizio, pignoramento che evidenzia come gli atti presupposti alla comunicazione preventiva di ipoteca fossero ben conosciuti da parte opponente. Non avendo la parte proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito e avverso la cartella di pagamento nel termine dei 40 giorni dalla data della loro notifica, il credito alla data della notifica degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento è incontestabile. Non avendo inoltre parte ricorrente sollevato altre doglianze se non quella relativa alla mancata notifica degli atti e ai vizi formali della comunicazione preventiva di ipoteca ed essendo dette doglianze infondate, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sui minimi tabellari tenendo conto del valore dei crediti vantati dalle singole parti. Le spese in favore dell' sono Controparte_5 liquidate in dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.9 II comma D.Lgs.149/2015 (importo dovuto per compensi avvocato €5359,00- 20%=4287,20)
PQM
Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese in favore delle parti opposte che liquida in favore di e in €1.864,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore di in CP_9
€5.359,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA e in favore dell' in € 4.287,20 per Controparte_5 compensi. Roma , 11.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso