Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/05/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
02/05/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1364/2022 R.G., promossa da
, nato a [...] l'[...] e residente in [...], contrada Pagliara n. 34, Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato, in Brolo via Ferrara n. 99, presso studio CodiceFiscale_1 dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente-
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente-
OGGETTO: Iscrizione elenchi braccianti agricoli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato in data 20/04/2022, parte ricorrente esponeva:
- Che il ricorrente, svolge da tempo l'attività di bracciante agricola e, come tale, il medesima è regolarmente iscritto negli appositi elenchi anagrafici dei lavoratori di cui alla L. n. 1949/1940.
- Che l'odierno ricorrente, per l'anno 2018, ha prestato la propria attività alle dipendenze della ditta
[...]
di S.Angelo di Brolo – con sede in S.Angelo di Brolo via Scarapullì n. 22-… PVA - CP_2 P.IVA_1 per un totale di giornate lavorative pari a 103 e circa sette ore al giorno (6.50) con la mansione di bracciante agricolo ed attività connesse, ricevendo la relativa retribuzione.
- Che, per il suddetto periodo, il ricorrente ha percepito la legittima retribuzione prevista dalla legge e il rapporto lavorativo veniva regolarmente confermato tanto che il ricorrente risultava iscritto negli appositi elenchi agricoli del Comune di residenza.
- Che la parte istante ha svolto diligentemente il proprio lavoro di bracciante agricolo consistito principalmente nella ripulitura e coltivazione dei fondi e nella cernita e raccolta delle nocciole;
- Che l'istante, al pari degli altri lavoratori, si recavano sui fondi - siti nel Comune di Roccella Valdemone,
S. Domenica Vittoria e S. Angelo di Brolo - con mezzi propri e talvolta venivano accompagnati anche dal datore di lavoro.
- Che il ricorrente per l'anno 2018, relativamente al rapporto di lavoro con l'azienda , ha Controparte_2 regolarmente presentato domanda, ai sensi dell'art.6 comma 29. Del D.L. n. 536/87, convertito nella Legge 29.2.1988, n.48, per come modificato dall'art. 7, comma 4 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito con modificazioni in legge 389/89, entro il 31 marzo dell'anno successivo, per ottenere il pagamento della indennità di disoccupazione agricola, avendone i requisiti di legge ovvero il biennio assicurativo e contributivo minimo;
- Che, tuttavia, nonostante la regolarità del rapporto di lavoro a tempo determinato l – a seguito di CP_1 accertamento ispettivo - ha proceduto arbitrariamente alla mancata iscrizione e/o cancellazione ingiustificata ed arbitraria dagli EE AA del Comune di residenza nonchè delle giornate in agricoltura per l'anno suddetto comunicato a mezzo a/r allegata;
- Che tale provvedimento è stato adottato dall sulla scorta di valutazioni unilaterali e Controparte_3 senza effettuare alcun contraddittorio, né è stato basato su informazioni di sorta che, ove assunte, non avrebbero certamente indotto l all'adozione del pregiudizievole ed illegittimo provvedimento nei CP_1
- Che avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, chiedendo l'annullamento del provvedimento e l'immediata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che alla data odierna non ha sortito l'esito sperato. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con provvedimento depositato in data 28/04/2022, emesso dal precedente Giudicante Dr. Arena, veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 14/07/2023, assegnando alla parte ricorrente i CP_ termini di legge per la notifica del ricorso e del decreto all' All'udienza del 14/07/2023, tenuta con modalità virtuale, compariva, depositando note scritte, solo il procuratore di parte ricorrente, il quale chiedeva la rimessione in termini, che veniva concessa, e la CP_ causa veniva rinviata all'udienza del 07/06/2024, per la notifica all' nei termini di legge, del ricorso e del provvedimento autorizzativo.
All'udienza del 07/06/2024, tenuta con modalità virtuale, compariva, depositando note scritte, solo il procuratore di parte ricorrente, il quale chiedeva la rimessione in termini, che veniva concessa, e la CP_ causa veniva rinviata all'udienza del 02/05/2025, per la notifica all' nei termini di legge, del ricorso e del provvedimento autorizzativo.
Successivamente veniva disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. CP_ Con memoria depositata in data 18/04/2025, si costituiva l' eccependo: la violazione dell'art. 291 del c.p.c. e l'estinzione del giudizio, insistendo in ogni caso per l'inammissibilità del ricorso. Rilevava, che l'udienza del 14.07.2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e la ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per rinotificare all gli atti Controparte_4 introduttivi del giudizio.
Che il Tribunale di Patti, rinviava il giudizio de quo al successivo 07.06.2024- “ Rimette in termine parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente provvedimento alla parte resistente, nei termini di legge”.
Che parte ricorrente ometteva di rinotificare gli atti introduttivi del giudizio per il 07.06.2024 ed il
Tribunale autorizzava, nuovamente, la rinotifica degli atti per l'udienza del 02.05.2025.
Che in data 01.04.2025 la ricorrente notificava ricorso e decreto udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., E ai seguenti indirizzi PEC , Email_1
[...] E E Emai_
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53.msg..
Argomentava tra i motivi, tra i motivi addotti a sostegno della tesi che:
Come anticipato, codesto Tribunale con provvedimento del 14.07.2023, ai sensi dell'art. 291 del c.p.c., rimetteva in termini parte ricorrente per la notifica degli atti introduttivi all per Controparte_4
l'udienza del 07.06.2024, fissando altresì il termine perentorio, per detto adempimento, in quello dei termini di legge ovvero 30 dall'art. 415 c.p.c. (07.06.2024); orbene, parte avversa ometteva del tutto di provvedere a detto adempimento;
non solo, infatti, la notificazione degli atti introduttivi ora posta in essere, per l'udienza del 02.05.2025, è nulla, essendo stata eseguita agli indirizzi PEC sopra indicati, cui non corrisponde – sede legale e agenzia Patti - il domicilio digitale dell'Ente previdenziale, CP_1 risultante dai pubblici registri di cui all'art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012 e s.m.i., cui indirizzare la notificazione degli atti giudiziari.
Infatti, a far tempo già dall'08 marzo 2024, l'Istituto ha provveduto ad iscrivere nel Registro degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche - Registro PP.AA. del
Ministero della Giustizia - gli indirizzi PEC di tutte le Dire-zioni provinciali, Filiali metropolitane e
Agenzie territoriali dell' legittimate alla ricezione delle notifiche degli atti giudiziari, come CP_1 previsto dall'art.16, commi 12 e ss., decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, successivamente modificato dall'art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.
La sede legale dell' corrisponde all'indirizzo PEC - CP_1
t, ragione per la quale la notificazione da Email_7 ultimo eseguita da controparte è nulla.
L'evidente e non contestabile violazione dell'art. 291 del c.p.c. ha già determinato l'estinzione del giudizio e comunque l'inammissibilità del ricorso. La costituzione dell' , infatti, in questa specifica circostanza non vale a sanare il vizio della lesione CP_1 della corretta integrazione del contraddittorio, considerato che parte ricorrente, era stata già rimessa in termini per detto adempimento dal Tribunale, ex art. 291 del c.p.c., per l'udienza del 07.06.2024, rispetto alla quale addirittura controparte ha del tutto omesso il relativo adempimento, cui ha provveduto per una successiva udienza – quella del 02.05.2025 - con notifica di cui si è rilevata anche la nullità.
Concludeva, per quanto sopra esposto, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque l'estinzione del giudizio, sì come previsto dall'art. 291 del c.p.c. 3^ comma. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 02/05/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Preliminarmente, va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso va dichiarato improcedibile, ed estinto, e, conseguentemente la domanda va rigettata.
Per costante giurisprudenza, e per previsione di legge, nel processo del lavoro, la mancata prova della notifica alla controparte del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, determina l'estinzione del giudizio, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 415 IV comma, e, 307 III comma c.p.c..
Tale estinzione opera, ipso jure, per il verificarsi del solo fatto estintivo previsto dalla legge, e la dichiarazione relativa ha efficacia retroattiva, ovvero opera ex tunc. CP_ La mancata prova della notifica alla controparte, nel caso in esame per l'udienza fissata a seguito del deposito del ricorso, determina l'improcedibilità del ricorso, nemmeno ovviabile con l'autorizzazione concessa dal Giudice alla rinnovazione della notifica. (Cass. 30/07/2008, n.20604;
Tribunale Milano sentenza n.2174/2010 del 16/03-13/05/2010).
Si osserva che, pur volendo aderire al più recente orientamento della Sezione Lavoro della Suprema
Corte
(Cass. Lav. n. 1483/2015), che ha superato la portata generale della suddetta pronuncia del 2008, affermando che nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, che è perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti, in specie però la rimessione in termini è stata concessa all'udienza virtuale del 14/07/2023, e parte ricorrente non ha provveduto a tale notifica, CP_ nei termini di legge, all' per l'udienza fissata del 07/06/2024. CP_ A tale data, parte ricorrente è stata rimessa nuovamente in termini per la notifica all' nei termini di legge, per l'udienza fissata del 02/05/2025, successivamente sostituita con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. CP_ L' costituendosi ha eccepito, l'improcedibilità ed inammissibilità del giudizio, evidenziando che la sua costituzione non sana l'omessa notifica da parte della ricorrente, come specificato in memoria. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c. CP_ Nel caso di specie, dopo ben due omesse notifiche, la notifica effettuata all è avvenuta solo in data
01/04/2015, ben oltre il termine assegnato, ed addirittura, oltre il termine dei tre mesi indicato come tempo massimo dall'art. 291 c.p.c. La perentorietà del termine, dunque, preclude una valutazione nel merito, essendo sottratta alla discrezionalità del giudice sul punto. CP_ Peraltro, la costituzione dell' non può sanare il mancato rispetto del termine, mancato rispetto peraltro eccepito.
Pertanto, il presente giudizio va dichiarato improcedibile con la conseguente estinzione.
La stessa sezione di questo Tribunale, con numerose sentenze, si è pronunziata sul punto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 CP_ contro l' così provvede:
1)Rigetta il ricorso, dichiarandolo improcedibile e conseguentemente estinto;
2) Compensa le spese di lite;
Così deciso in Patti, 02/05/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia