Art. 3.
Le misure dei compensi e delle indennita' previsti dagli articoli 4 , 5 , 6 , 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , sono aumentate del 30 per cento.
La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le misure dei compensi e delle indennita' previsti dagli articoli 4 , 5 , 6 , 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , sono aumentate del 30 per cento.
La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.