Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1909
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Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Nullità e illegittimità comunitaria derivata per mancata disapplicazione normativa interna

    Il contrasto con il diritto europeo genera annullabilità e non nullità degli atti amministrativi. La violazione del diritto UE non rende la norma attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo, ma vizia l'atto amministrativo in sé, che deve essere impugnato nei termini di decadenza. Le sentenze europee riguardavano criteri di riassegnazione o rimborso, non il prelievo a monte. La certezza del diritto e il principio di non rimettere in discussione decisioni amministrative definitive prevalgono.

  • Rigettato
    Decadenza ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73

    I termini di decadenza previsti dall'art. 25 del d.p.r. 602/1973 si applicano solo alle imposte dirette e all'IVA, non ai crediti non tributari come il prelievo latte, anche se riscosso con procedure coattive tributarie. Pertanto, tale norma non è applicabile al caso di specie.

  • Rigettato
    Illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero

    L'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti è equiparata all'iscrizione a ruolo, ma ciò non implica una duplicazione del debito. La disciplina non esclude la riscossione coattiva tramite ruolo ordinario. Gli atti presupposti sono efficaci rispetto alle annualità in contestazione.

  • Rigettato
    Errata quantificazione del debito per mancata imputazione di somme già recuperate sui premi PAC

    Le doglianze relative all'errata quantificazione e alla mancata imputazione di somme già recuperate, così come la contestazione dell'an e del quantum debeatur, dovevano essere sollevate tempestivamente avverso gli atti presupposti, ormai definitivi.

  • Rigettato
    Mancata notifica o nullità della notifica degli atti presupposti

    I profili relativi alla presunta irritualità della notifica dell'avviso di accertamento e all'incompletezza dei riferimenti integrano vizi di legittimità degli atti impositivi a monte, che dovevano essere tempestivamente impugnati. Essendo tali atti divenuti definitivi, tali censure non sono più deducibili.

  • Rigettato
    Nullità per mancata indicazione della data di esecutività del ruolo

    La mancata indicazione della data di definitività costituisce una mera irregolarità della cartella di pagamento. Trattasi di vizio proprio della cartella che andava dedotto tempestivamente avverso quest'ultima e non fatto valere in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento a valle.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancanza dei requisiti essenziali e contestazione della procedura di recupero

    Le doglianze relative alla procedura di recupero, all'an e quantum della pretesa, agli interessi e agli oneri di riscossione dovevano essere sollevate tempestivamente avverso gli atti presupposti a monte, che sono stati ritenuti legittimi dal TAR.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria

    Il prelievo supplementare non è una prestazione periodica, quindi non si applica l'art. 2948 c.c. Il termine prescrizionale è decennale ex art. 2946 c.c. Non è applicabile il termine breve ex art. 3, Reg. CE 2988/95, poiché riguarda irregolarità che pregiudicano il bilancio UE, mentre nel caso delle quote latte la tutela è assicurata dagli Stati. La prescrizione decennale non è decorsa a causa della pendenza di giudizi (sentenza TAR Lazio 4502/2014) e delle notifiche di precedenti intimazioni (2014, 2015), che hanno interrotto o sospeso il decorso dei termini. La prescrizione degli interessi, soggetta a termine quinquennale, non è decorsa a causa della sospensione dei termini per emergenza COVID-19 e per il passaggio all'agente della riscossione.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha esaminato l'appello proposto da AGEA e ADER avverso la sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso di Marco Furlan, il quale impugnava un'intimazione di pagamento relativa a prelievi latte per le annate 1998/1999 e 2000/2001, oltre ad atti presupposti e conseguenti, tra cui un atto di pignoramento. Il ricorrente aveva sollevato plurimi motivi di ricorso, tra cui la nullità degli atti per contrasto con normativa comunitaria, la decadenza ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73, la prescrizione della pretesa, l'illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero, l'errata quantificazione del debito per mancata imputazione di somme già recuperate, la mancata notifica degli atti presupposti, la nullità per mancata indicazione della data di esecutività del ruolo e la nullità dell'intimazione per mancanza di requisiti essenziali. L'amministrazione appellante aveva contestato l'accoglimento del ricorso di primo grado, sostenendo che l'annullamento relativo all'annata 1998/1999 non inficiava la pretesa per l'annata 2000/2001. Il privato, costituitosi in appello, aveva chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine, l'accoglimento dei motivi assorbiti in primo grado.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta in appello dall'amministrazione, ritenendola ammissibile in quanto attestante la formazione di un giudicato esterno o comunque rilevante per evitare contrasti giurisprudenziali. Ha poi esaminato i motivi riproposti dal privato, dichiarandoli infondati. In particolare, ha ritenuto infondato il motivo relativo alla prescrizione, affermando l'applicabilità del termine decennale ordinario per il capitale e escludendo l'applicabilità del Regolamento CE n. 2988/1995, poiché la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata dagli Stati. Ha altresì respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ritenendo la questione non pertinente e l'atto chiaro. Riguardo alla decadenza ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73, ha chiarito che tale norma si applica solo alle imposte dirette e all'IVA, non essendo il prelievo latte un'imposta tributaria. Ha altresì rigettato i motivi relativi alla duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero, nonché all'errata quantificazione del debito, ritenendo che un'eventuale duplicazione non costituisca vizio di illegittimità e che gli atti presupposti abbiano conservato efficacia. Ha infine considerato inammissibili le censure relative alla mancata notifica degli atti presupposti e alla nullità dell'intimazione per mancata indicazione della data di esecutività del ruolo, poiché tali vizi, se sussistenti, avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente avverso gli atti presupposti stessi. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha rigettato i motivi riproposti dal privato, respingendo il ricorso di primo grado per la parte relativa all'annata 2000/2001 e compensando le spese del doppio grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1909
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1909
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo