Decreto cautelare 22 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 21 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 28 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01909/2026REG.PROV.COLL.
N. 00117/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2024, proposto da
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
AR UR, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e AR Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere, n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 881/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AR UR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. VA UZ e uditi per le parti gli avvocati Angela Palmisano per delega dell'avv. Maddalena Aldegheri e l'avv. dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2021 il signor AR UR ha chiesto al Tar per il Veneto l’annullamento:
(i) della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 077 202190007118 33/000” intestata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Padova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 26 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 64.487,41 - su “residuo” ruolo GE “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella GE n. 30020180000011258000 asseritamente notificata il 04 gennaio 2019 e asseritamente inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1998/1999 e 2000/2001;
(ii) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente, compresi:
(ii-a) il “residuo ruolo” emesso da GE ai sensi del decreto-legge n.27/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2019 ed ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta;
(ii_b) l’“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72-bis, d.p.r. n.602/1973)” intestato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Padova comunicato a mezzo racc. a.r. ricevuta il 13.12.2021 –codice indentificato del fascicolo: 77/2021/1805 – codice identificativo della procedura esecutiva: 07784202100000152001.
2. Con il ricorso introduttivo il signor UR, dopo aver dato conto del fatto che parte dei prelievi iscritti nell’unico ruolo riattivato con l’intimazione impugnata erano sub judice (segnatamente, il prelievo 1998/99), svolgeva i seguenti motivi di ricorso:
I. Nullità e comunque illegittimità derivata degli atti impugnati siccome formati sulla base di atti anti-comunitari, per mancata disapplicazione della normativa interna in materia, e degli atti conseguenti, stante la sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24.01.18 in causa C-433/15 e, per i prelievi indicati nell’intimazione impugnata, anche le sentenze interpretative della stessa Corte di Giustizia UE 27.06.19 in causa C-348/18,11.09.21 in causa C-46/18 e 13.01.22 in causa C-377/19, ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia: - sia per effettuazione di compensazioni eseguite in violazione della normativa comunitaria, come ora definitivamente confermato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 27.06.19 in causa C-348/18, 11.09.19 in causa C-46/18 e 13.01.22 in causa C-377/19 - v. motivo I -1; - sia perché presuppongono illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 2 dicembre 2014 in causa T-661/11 –Repubblica italiana / Commissione, doc. 10 TAR) e, addirittura, che in sede penale (v. doc. 11 TAR) sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE - v. motivo I -2.
II. Decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73 (pagg.14/15 ricorso).
III. Intervenuta prescrizione della pretesa di GE, sia a titolo di capitale che di interessi: in via principale, ai sensi dell’art. 3 del Reg. (CEE) 2988/1995, in subordine, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., ovvero, in estremo subordine, anche ai sensi dell’art. 2946 c.c., fermi per gli interessi la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.
IV. Illegittima duplicazione del ruolo – Illegittima duplicazione delle procedure di recupero – Illegittimità della procedura di recupero.
V. Errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC - alla data di presentazione del ricorso di primo grado (almeno Euro 2.858,19); - contestazione dell’ an e del quantum della pretesa per recupero per compensazione di prelievi, gravati di interessi, non esigibili e non dovuti.
VI. Mancata indicazione e comunque mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - Conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – Mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo - Violazione delle procedure di recupero.
VII. Nullità per violazione dell’art. 25, comma 2-bis, d.p.r. n. 602/73 per mancata indicazione della data in cui il “residuo ruolo” GE è stato reso esecutivo.
VIII. Nullità dell’intimazione per mancanza dei requisiti essenziali (art. 21- septies , l. n. 241/90) - Contestazione della procedura di recupero –Contestazione dell’ an e del quantum della pretesa – Contestazione della pretesa di interessi, anche di mora e oneri di riscossione.
3. Nel giudizio di primo grado si costituiva ADER, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con sentenza n. 881/2023 il Tar per il Veneto ha accolto il ricorso.
4.1 Il Tar:
- ha considerato assorbente la censura che faceva leva sull’intervenuta pronuncia n. 5684/2022 con il quale il Consiglio di Stato ha annullato la compensazione nazionale riferita all’annata 1998/1999;
- ha ritenuto che l’annullamento dei provvedimenti relativi al regime delle cc.dd. quote latte per l’annata lattiero-casearia 1998/1999 – annata contemplata –unitamente all’annata 2000/2001- dall’intimazione di pagamento impugnata, ha determinato il venir meno, con riferimento a tale annata, del titolo esecutivo per cui GE ha avviato la riscossione, essendo la compensazione atto presupposto della cartella di pagamento di cui è intimato, con l’atto gravato, il pagamento.
4.2 Il Tar ha quindi ritenuto che:
- in conseguenza dell’annullamento del titolo presupposto (per quanto parziale rispetto alla cartella di cui all’intimazione gravata, non essendo contemplata l’annata 2000/2001), è necessario effettuare- eventualmente e sussistendone i relativi presupposti - una nuova iscrizione a ruolo, atteso che non è ammissibile “correggere” l’importo iscritto a ruolo con un provvedimento di sgravio che adatti le somme eventualmente rideterminate a seguito dell’annullamento dell’atto presupposto, poiché la precedente iscrizione a ruolo non ha più alcun titolo giuridicamente valido su cui fondarsi ed è, pertanto, illegittima;
- con l’ulteriore conseguenza che l’intera intimazione di pagamento impugnata deve considerarsi illegittima.
5. Avverso la sentenza n. 881/2023 del Tar per il Veneto hanno proposto appello GE e ADER.
6. Si è costituito il signor AR UR chiedendo il rigetto dell’appello e in subordine l’accoglimento dei motivi del ricorso di primo grado ritenuti assorbiti dal Tar.
7. Con la sentenza non definitiva n. 1736/2025 la Sezione:
- ha accolto il primo motivo dell’appello proposto da GE e ADER, statuendo che l’annullamento degli atti impugnati riguarda unicamente l’annata 1998/1999 mentre non risulta annullata l’annata 2000/2001;
- ha dichiarato assorbito il secondo motivo di appello;
- ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione delle censure non esaminate dal Tar e riproposte dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
8. All’udienza del 5 febbraio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Si rende necessario, a questo punto, la disamina dei motivi di primo grado, ritualmente riproposti dall’appellato.
Tali motivi, peraltro, ripropongono in maniera pedissequa censure già più volte affrontate e rigettate dalla Sezione.
2. La parte appellata eccepisce in via preliminare l’inammissibilità della nuova documentazione depositata dall’avvocatura in grado di appello al solo dichiarato scopo di sopperire alle carenze istruttorie del giudizio di primo grado (nel quale GE non era costituita).
2.1 L’eccezione non può essere accolta.
2.2. Questa Sezione ha più volte ribadito (v., ex multis , sentenza 836/2025) il principio secondo il quale non è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti nell’ipotesi in cui:
a) il Tar emana un’ordinanza istruttoria per acquisire gli atti presupposti dell’intimazione impugnata al fine di accertare l’eventuale interruzione del termine di prescrizione;
b) le P.A. (ADER e GE) resistenti, che ne hanno avuto conoscenza, non adempiono in alcun modo;
c) il Tar accoglie il ricorso ritenendo, in mancanza di prove sull’esistenza di atti interruttivi, intervenuta la prescrizione, applicando nella sostanza l’art. 64, comma 4, c.p.a.;
d) le dette P.A. appellano e, non dicendo alcunché sul mancato adempimento dell’ordine istruttorio in primo grado, depositano tutti gli atti (documenti) i quali provano, invece, che il termine è stato interrotto e quindi il credito preteso non si è prescritto.
La Sezione ha anche chiarito le ipotesi nelle quali detto principio può subire deroghe. In particolare nella sentenza n. 907/2025 si è affermato che:
« riaffermato che, di norma, non è possibile supplire in appello ad una ingiustificata carenza probatoria di primo grado della parte, in base alla complessità e alle caratteristiche dello specifico caso ed alla condotta processuale delle parti in causa complessivamente considerata, nella discrezionalità che deve riconoscersi a ciascun collegio giudicante nella valutazione dei requisiti di cui all’art. 104 c.p.a., a titolo meramente esemplificativo, può ritenersi ipotizzabile una deroga all’orientamento principale innanzi delineato nei casi in cui:
- in primo grado l’amministrazione abbia comunque adempiuto, seppur in modo non completo, ma fornendo comunque evidenze che tendono a smentire l’eccezione di prescrizione dei ricorrenti (cfr. Cons. St. 9999/2024);
- si chieda l’acquisizione di uno specifico documento che provi incontrovertibilmente l’erroneità della statuizione di primo grado, senza la necessità di un’ulteriore attività di trattazione (indagini fattuali e ricostruzioni ermeneutiche);
- si chieda l’acquisizione di un documento avente ad oggetto una sentenza che integra un giudicato di merito che conferma il credito portato dal provvedimento impugnato, in quanto suscettibile di escludere immediatamente con efficacia di giudicato l’intervenuta estinzione del debito;
- sussistano ragioni specifiche - esposte dalla parte rimasta inerte – che giustifichino la condotta ed impongano l’esercizio dei poteri officiosi ».
Questa Sezione ha più volte chiarito che pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di nuovi documenti depositati in appello dalla parte che ha omesso di produrli in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio impartito dal primo giudice, devono invece sempre essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025, Id. Cons. Stato sez. VI, del 26.9.2025 n. 7547; Id. sez. VI 7097/2025). Difatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2026 n. 972).
Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello” (v., tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2026, n. 271).
Pertanto, in applicazione dei predetti principi deve considerarsi ammissibile la produzione della sentenza del Tar Lazio n. 4502/2014 (su cui vedi infra) nonché delle intimazioni di cui pure si parlerà nel prosieguo.
3. In via preliminare ed assorbente la parte appellata ripropone il terzo motivo del ricorso di primo grado, rubricato: « Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione - Intervenuta prescrizione delle pretesa creditoria di GE (pagg. 15/16 ricorso introduttivo) ».
La pretesa creditoria di GE sarebbe prescritta:
- in via principale, per il decorso del termine quadriennale di prescrizione di cui all’art. 1, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995;
- in via subordinata, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.;
- in via ulteriormente subordinata, per il decorso del termine decennale di prescrizione, ex art. 2946 c.c., fermo comunque per gli interessi il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.
3.1 Il motivo è infondato.
Il Collegio, in primo luogo, non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in subiecta materia , almeno per quanto riguarda la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale ( ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato, sez. III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”).
In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050).
Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021 n. 8659), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1316/2024).
3.2 Con riferimento alla ipotizzata applicabilità del termine di prescrizione quadriennale, la parte appellata ha chiesto al giudice adito, quale giudice di ultima istanza, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, anche ai sensi dell’art. 267 del TFUE, per chiarire la seguente questione di diritto: « se, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 – che, all’art. 34,par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario – e nel rispetto dei principi unionali della certezza del diritto, di non discriminazione e di proporzionalità, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2899/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare il termine di prescrizione quadriennale dettato dall’art. 3, comma 1, di tale regolamento ».
La Sezione ha già esaminato e respinto questo tipo di richiesta nella sentenza n. 1316/2024. Il Collegio non intende discostarsi dalle conclusioni ivi raggiunte che di seguito si trascrivono (punti da 6.1.2 a 6.1.2.2.2):
« 6.1.2.1. La finalità dell’obbligo del rinvio pregiudiziale è quella di assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, la quale sarebbe pregiudicata laddove all’interno dei vari ordinamenti nazionali si consolidassero orientamenti ermeneutici difformi.
Di talché, il giudice nazionale di ultima istanza è obbligato a sollevare la questione di pregiudizialità comunitaria, con le sole eccezioni individuate dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza c.d. Cilfit del 6ottobre 1982, causa 283/81, e, più recentemente, nella sentenza c.d. Consorzio Italian Management/Catania Multiservizi 6 ottobre 2021, causa561/19.
La sentenza del 2021 costituisce una lieve evoluzione rispetto a quella del 1982, atteso che le eccezioni all’obbligo di rinvio risultano modificate e precisate ma con conferma sostanziale dei presupposti per la rimessione.
Tali deroghe possono essere così riassunte:
1) la questione non è “pertinente” (secondo la dizione utilizzata nel caso Cilfit) o non è “rilevante” (secondo la dizione utilizzata nel caso Catania Multiservizi);
2) la disposizione eurounitaria di cui è causa abbia già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia;
3) non vi siano ragionevoli dubbi sull’interpretazione di una norma eurounitaria.
La Corte di Giustizia, nei paragrafi da 40 a 46 della sentenza Catania Multiservizi, con riferimento alla terza eccezione, ha altresì indicato i criteri interpretativi ai quali il giudice nazionale di ultima istanza deve far riferimento per concludere sull’assenza di elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole.
Da ultimo, la Corte di Giustizia, Sesta Sezione, con l’ordinanza del 15dicembre 2022, causa 597/21, a seguito di un ulteriore rinvio pregiudiziale di questo Consiglio di Stato in ordine alla terza ipotesi derogatoria, ha così statuito:
“L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea.
Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte”.
6.1.2.2. Nel caso di specie, l’eccezione prevista dal giudice europeo all’obbligo di rinvio sussiste sia con riferimento alla irrilevanza ed alla non pertinenza della questione sollevata, sia con riferimento alla presenza del c.d. atto chiaro, che non necessita di ulteriori interpretazioni.
6.1.2.2.1. La non pertinenza e, quindi, l’irrilevanza della questione discende dall’inconferenza del “richiamo al termine di prescrizione delle azioni giudiziarie indicato all’art. 3 comma 1 Reg. (CE, Eurotom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Unione, ma soprattutto perché l’articolo citato contempla unicamente la “prescrizione delle azioni giudiziarie” e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto invia amministrativa, in forme e con modalità “autoritative”.
Pertanto, l’irrilevanza discende dalla considerazione che la fattispecie oggetto del giudizio non rientra nel perimetro applicativo delle invocate disposizioni europee.
La non rilevanza della questione esclude il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia richiesto dall’appellante.
6.1.2.2.2. Per altro, verso, si ritiene di confermare l’orientamento di merito che ha evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui “Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”) nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale).
In altri termini, il Regolamento 2988/1995 cit. detta una disciplina omogena delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (oggi Unione Europea) e, all’art. 3,disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle “irregolarità”, definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo come “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”.
Nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995 cit., dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende: in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003[abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui tali Stati non versino al FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia, precedentemente FEAOG)l'importo dovuto nei termini previsti, le somme vengono trattenute dalla Comunità a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla Politica Agricola Comune.
Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati, mentre è compito delle autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61).
Di conseguenza, in ragione della chiarezza del disposto normativo che ne esclude l’applicabilità alla fattispecie controversa, il credito erariale verso i produttori è soggetto alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29dicembre 2023, n. 11301) ».
3.3 Deve escludersi che nella specie il termine decennale sia decorso.
Nella specie si discute della campagna lattiera 2000/01.
Analizzando il secondo motivo dell’appello principale di GE, si è detto che con la sentenza n. 4502/2014, il Tar per il Lazio, ha respinto il ricorso del produttore avverso l’imputazione di prelievo per la campagna 2000/01; tale pronuncia deve ritenersi passata in giudicato, poiché non appellata dal produttore nei termini di legge.
La prescrizione non decorre nella pendenza di un giudizio, secondo la regola generale dell’art. 2945 comma 2 c.c., anche quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore. Per GE la proposizione di una domanda da parte del debitore costituisce impedimento ex art. 2935 c.c. all’esercizio del diritto. Non è ipotizzabile che la durata dei giudizi relativi ai crediti contestati non debba essere considerata ai sensi dell’art. 2945 cc. e che la costituzione in giudizio dell’Amministrazione con conseguente richiesta di rigetto del ricorso non possa essere considerata atto idoneo alla interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.
Alla luce di detti principi, si deve ritenere che la prescrizione sia ricominciata a decorrere dall’esito del giudizio conclusosi nel 2014: gli atti impugnati, pertanto, sono stati emessi nel termine decennale.
Le somme indicate negli atti impugnati per l’annata 2000/01 sono dunque dovute, sicuramente per quanto attiene al capitale.
3.3.1 Non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità del documento rappresentato dalla pronuncia del Tar per il Lazio n. 4502/2014 sollevata dal privato perché prodotta solo in appello.
L’articolo 104 del c.p.a. ammette la possibilità di produrre nuovi mezzi di prova o documenti in appello se indispensabili ai fini della decisione della causa.
La sentenza Tar per il Lazio n. 4502/2014 ha queste caratteristiche. Peraltro essa deve essere necessariamente tenuta presente al fine di evitare l’insorgenza di conflitti di giudicato.
3.3.2 Si deve inoltre considerare che prima dell’intimazione di pagamento in questa sede impugnata sono state ritualmente notificate al produttore le seguenti intimazioni ex art. 8- quinques , comma 1, l. 33/09:
(i) n. GE.AGA.2014.0034383 del 18 giugno 2014, ritualmente notificata al produttore relativa alla campagna lattiera 1998/99, alla quale è seguita da parte del produttore richiesta di rateizzazione, rigettata con provvedimento prot. n. GE.AGA.2014.0049826 del 18/09/2014, recapitata il 25/06/2014 (con riferimento ai suddetti provvedimenti si segnala che con sentenza n. 580/2015 il Tar Veneto ha dichiarato inammissibile e/o ha respinto il ricorso proposto dal produttore avverso la suddetta intimazione, accogliendolo limitatamente agli interessi; Avverso detta pronuncia il produttore ha proposto appello al Consiglio di Stato, attualmente pendente);
(ii) n. GE.AGA.2015.0025380 del 7 maggio 2015, notificata al produttore in data 01 giugno 2015 relativa alla campagna lattiera 2000/01, alla quale non è seguita da parte del produttore alcuna richiesta di rateizzazione.
La produzione di detti ultimi documenti in grado di appello è ammissibile sulla base dei principi dianzi richiamati ed è rilevante anche al fine di escludere la prescrizione degli interessi.
Nella specie non è decorso neanche il termine quinquennale.
La cartella GE n. 30020180000011258000 è stata notificata il 04 gennaio 2019 mentre l’intimazione è stata notificata nell’ottobre 2021.
In tale lasso temporale il corso della prescrizione è stato sospeso in due distinti frangenti e segnatamente:
-dal 1° aprile al 15 luglio 2019 ex art. 8- quinquies , commi 10 e ss., del d.l. n. 33 del 2009 “per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione” stabilendo che “A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10- bis . Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'GE o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 10- ter . Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti: a) i termini di prescrizione; b) le procedure di riscossione coattiva; c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi”;
-dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in forza della normativa connessa all’emergenza COVID-19, ex art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 e successive modifiche.
Ne deriva che la pretesa relativa agli interessi non si è prescritta, anche considerando detta pretesa soggetta al termine di prescrizione quinquennale.
4. Viene riproposto il primo motivo del ricorso di primo grado rubricato: « Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU” (pagg. 6/14 ricorso introduttivo) ».
Con il primo motivo è stata eccepita la nullità o comunque l’illegittimità comunitaria derivata dell’atto impugnato per mancata disapplicazione della normativa interna in materia (stante la sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24.01.18 in causa C-433/15 e anche la sentenza interpretativa della stessa Corte di Giustizia UE 27.06.19 in causa C-348/18) ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia sia per effettuazione di compensazioni/restituzioni eseguite sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà dal diritto comunitario, sia perché presuppongono illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 02.12.14 in causa T-661/11 – Repubblica italiana/Commissione) e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE.
4.1 Il motivo è infondato. Esso, muovendo da alcune note pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, ripropone interpretazioni già respinte in precedenti pronunce del Consiglio di Stato (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez.VI, 09/02/2024 n. 1316).
La giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce motivo di annullabilità e non di nullità (cfr. ex plurimis , da ultimo, Cons. Stato, VI, 29 dicembre 2023, n. 11301; Cons. Stato, VI, 29 novembre 2023, n. 10303; Cons Stato, VI; 7 agosto 2023, n. 7609).
In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21-septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’Amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (cfr. ex plurimis , Cons. Stato,Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. Stato, Sez. II, 7 aprile 2022, n.2580; id. 25marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai)rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr.sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea.
Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE Randstad del 21dicembre2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori.
4.2 La parte appellata, nel caso si nutrano dubbi sulla possibilità, anzi sul dovere, da parte dei Giudici interni e dell’amministrazione, di non mettere in esecuzione atti formati sulla base di norme contrarie al diritto comunitario, fa istanza di sottoporre le seguenti questioni interpretative alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 276 TFUE:
« se gli artt. 260 e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire che uno Stato membro, condannato per non aver saputo applicare il diritto UE relativo al regime di contingentamento delle c.d. “quote latte” (di cui ai regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07) e dopo che la Corte di Giustizia UE ha interpretato i relativi regolamenti chiarendo che norme del tipo di quelle applicate in tale Stato membro per la quantificazione dei prelievi supplementari non sono compatibili con il diritto UE, possa continuare a pretendere dai soggetti che hanno prodotto oltre la propria quota il pagamento dei prelievi latte calcolati sulla base di norme interne non compatibili con il diritto UE, senza prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di condanna »;
« se i regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07, che hanno confermato il regime di contingentamento per il latte vaccino in sede UE per i periodi dal 1995/96 al 2008/09, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire ad uno Stato membro, già condannato ai sensi dell’art. 260 del Trattato per non aver saputo dare applicazione dal regime dal 1995/96 al 2008/09, di mantenere in vigore una normativa incompatibile con il diritto UE e quindi di pretendere, solo da una parte di produttori, il pagamento dei prelievi che avrebbero dovuto essere imputati ad altri e quindi maggiori di quelli dovuti ».
4.3 Nell’ipotesi in cui, « conformemente alle norme di procedura dello Stato membro interessato, i motivi sollevati dinanzi a un giudice di cui all’articolo 267, terzo comma TFUE, debbano essere dichiarati irricevibili, una domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere considerata necessaria e rilevante affinché tale giudice possa decidere […]. Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la ratio giustificativa di una questione pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia » (Corte di giustizia UE, sez. I, 15 marzo 2017, C-3716, Lucio Cesare Aquino).
5. Viene riproposto il secondo motivo del ricorso di primo grado rubricato: « Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione” (pagg. 14/15 ricorso introduttivo) ».
L’art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73 prevede espressamente che il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio e tale norma si applicherebbe anche per il recupero dei prelievi latte, per gli espressi richiami contenuti nell’art. 8-quinquies, comma 10, l. n. 33/09 (anche all’art.18, del d.lgs. n. 46/99 che, a sua volta, richiama le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del d.p.r. 602/73) sia nella precedente che nell’attuale formulazione.
Dall’esame degli atti impugnati, risulta che la P.A. è in ogni caso decaduta dalla possibilità di procedere al recupero dei prelievi di cui all’intimazione qui impugnata ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73.
Ed infatti risulta ampiamente decorso il termine di decadenza biennale rispetto ai singoli “accertamenti” del prelievo per i periodi indicati nell’intimazione impugnata (1998/99 e 2000/01) compiuti ogni fine periodo e “notificati” peraltro solo ai primi acquirenti.
5.1 Il motivo è infondato.
A decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 10, d.l. n.5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina (art. 30) sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698).
Con specifico riferimento, alla denunciata violazione dell’art. 25 del d.p.r. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art.36-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua).
In altri termini, è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772).
Il rinvio all’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del d.l. 5/2009, non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, del d.p.r. n. 602/1973 (due anni dall’accertamento del debito).
6. Vengono riproposti il quarto e il quinto motivo del ricorso di primo grado rubricati:
(IV) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e 27 segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Illegittima duplicazione del ruolo – Illegittima duplicazione delle procedure di recupero – Illegittimità della procedura di recupero” (pagg. 16/19 ricorso introduttivo) »;
(V) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC - Contestazione dell’an e del quantum della pretesa” (pagg. 19/21 ricorso introduttivo) ».
In particolare:
- con il quinto motivo di ricorso, è stato eccepito che il “residuo ruolo” di cui all’impugnata intimazione deriva da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte, derivante dall’iscrizione nel Registro debitori ex art. 8- ter l. n. 33/09 - ruolo, quest’ultimo, utilizzato da GE per operare (illegittimamente) il recupero dei prelievi, gravati di interessi non dovuti, anche se non definitivamente accertati, attraverso la compensazione con i premi PAC - alla data di presentazione del ricorso di primo grado, almeno Euro 25.738,61.
- con il sesto motivo è stata altresì eccepita l’illegittimità dell’intimazione, sia con riferimento all’ an che al quantum debeatur , anche perché nella medesima risultano esposte a debito somme non dovute, già (illegittimamente) recuperate per compensazione da GE con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente - alla data di presentazione del ricorso di primo grado, almeno Euro 25.738,61, senza riconoscimento delle stesse a credito del ricorrente.
6.1 Il quinto e il sesto motivo riproposti sono infondati.
Il Collegio non intende discostarsi da quanto statuito dalla Sezione, su identiche censure, nella sentenza n. 6127/2024.
Un’eventuale duplicazione del ruolo non costituisce un vizio di illegittimità posto che la disciplina di cui agli art. 8- ter e 8- quinquies , della l. n. 33/09 non prevede testualmente che l’incaricato della riscossione possa procedere alla riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare unicamente ed in via esclusiva in forza del ruolo derivante dall’iscrizione nel registro debitori.
In questo senso va osservato che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8- ter , 1° comma, della legge n. 33 del 2009, istituito presso GE, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8- ter , 2° comma, l. n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021).
Né può predicarsi, con riferimento alle annualità in contestazione, il venir meno dei corrispondenti titoli legittimanti l’iscrizione a ruolo atteso che, come ampliamento illustrato in precedenza, gli atti presupposti hanno conservato efficacia rispetto ad esse.
7. Viene riproposto il sesto motivo del ricorso di primo grado rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - Conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – Mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo - violazione delle procedure di recupero” (pagg. 21/24 ricorso introduttivo) ».
I debiti “per prelievo latte” inseriti nella cartella presupposta all’intimazione impugnata, derivano da atti di accertamento/imputazione del prelievo a carico dell’azienda ricorrente formati dall’Amministrazione con riferimento ad ogni singola campagna che sono a tutti gli effetti da qualificarsi quali “provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei privati” e, come tali, “recettizi”, in quanto destinati a produrre direttamente i propri effetti (negativi) nella sfera giuridica dei produttori di latte, destinatari del pagamento indicato nei medesimi. Per tale motivo, l’efficacia degli atti di accertamento/imputazione del prelievo supplementare presupposti ai debiti indicati nell’intimazione impugnata, non può prescindere da una valida notifica dei medesimi ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 21- bis l. n. 241/90. Inoltre, la validità dell’intimazione qui impugnata, dipende dall’effettiva e validità notifica anche delle presupposte intimazioni di versamento ex L. n. 33/09. Ebbene, con il motivo VII di ricorso è stata eccepita l’illegittimità ovvero la nullità dell’intimazione di pagamento ADER impugnata, per mancata indicazione degli atti notificati al ricorrente, ovvero per mancata notifica all’azienda ricorrente degli atti di accertamento, di intimazione ex l. n. 33/09 e della stessa cartella presupposti, anche per violazione dell’art. 21- bis , l. n. 241/90, oltre che per violazione della normativa comunitaria in materia (che impone che si proceda a “notificare” gli atti di accertamento del prelievo), nonché per violazione delle procedure di cui alla L. n. 33/09, e segnatamente per violazione dell’art. 8-ter L. n. 33/09 per essere stati iscritti nel Registro debitori prelievi latte non definitivamente accertati.
7.1 La censura appare mal calibrata.
Quelli dedotti a mezzo di essa sono, infatti, profili (come l’asserita irritualità della notifica dell’avviso di accertamento a monte e della incompletezza dei riferimenti ivi contenuti) che poteva, al più, integrare vizi di legittimità dell’atto impositivo a monte e che andavano tempestivamente dedotti avverso di esso. Gli stessi, proprio inerendo avvisi di accertamento divenuti definitivi non sono, per contro, qui più deducibili.
8. Viene riproposto il settimo motivo del ricorso di primo grado rubricato: « Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 e degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Eccesso di potere (pagg. 24/25 ricorso introduttivo) ».
Con il motivo VII di ricorso è stata eccepita l’illegittimità ovvero la nullità degli atti impugnati, per mancata indicazione della data in cui il “residuo ruolo” è stato reso esecutivo.
Poiché ai sensi dell’art. 25, comma 2- bis , d.p.r. 602/73 è espressamente previsto che “La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui è ruolo è stato reso esecutivo”, poiché nel caso di specie la riattivazione è avvenuta sulla base di un ruolo diverso da quello indicato nella presupposta cartella GE, l’ADER, avrebbe dovuto procedere alla notifica di una nuova cartella esattoriale o quantomeno avrebbe dovuto quantomeno indicare nell’intimazione de quo, quando il “residuo ruolo” formato da GE ex d.l. 27/2019 è stato reso esecutivo.
8.1 La doglianza non merita positivo apprezzamento.
Al di là della considerazione che la mancata indicazione della data di definitività costituisce al più una mera irregolarità della cartella di pagamento, trattasi di vizio proprio di quest’ultima che per le medesime ragioni esposte al punto precedente andava dedotto tempestivamente avverso questa e non fatto valere surrettiziamente in questa sede avverso l’intimazione di pagamento a valle.
9. Viene riproposto l’ottavo motivo di ricorso in primo grado rubricato: « Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di recupero – Contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nell’intimazione di pagamento impugnata – Contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione (pagg. 25/29 ricorso introduttivo) ».
Si contesta la legittimità della procedura di recupero: (i) con riferimento all’illegittimità della procedura stessa; (ii) con riferimento agli importi capitale ed agli interessi; (iii) con riferimento agli interessi - anche di mora; (iv) con riferimento agli oneri di riscossione; (v) con riferimento al “residuo ruolo” indicato nell’intimazione impugnata; (vi) illegittimità della pretesa per difetto di motivazione.
9.1 Le doglianze in parola andavano, ancora una volta, per quanto si è in precedenza rilevato, tempestivamente mosse avverso gli atti presupposti a monte che la sentenza del Tar per il Lazio ha ritenuto legittimi.
10. Per le ragioni sopra esposte i motivi riproposti da parte appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a sono tutti da disattendere.
Le spese del doppio grado possono essere compensate, stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, richiamata la sentenza parziale di accoglimento dell’appello principale proposto da GE e da ADER, rigetta i motivi riproposti da AR UR ai sensi dell’art. 101 c.p.a. e, per l’effetto finale, respinge il ricorso di primo grado per la parte relativa all’annata 2000/01;
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI MO, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
VA UZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA UZ | RI MO |
IL SEGRETARIO