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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/11/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Daniele Venier Presidente rel. dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 333/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
9.10.2024 da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. GABRIELE BANO, presso il cui studio C.F._2
in TOLMEZZO, Via Ermacora n. 15, risultano elettivamente domiciliati, per procura alle liti allegata a tergo dell'atto di citazione in appello e depositata nel fascicolo informatico
APPELLANTI contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. SILVIA QUERINI, presso il cui studio C.F._4 in San Vito al Tagliamento, Piazza Pescheria n. 14, risultano elettivamente domiciliati, per procura redatta su foglio separato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di risposta
APPELLATI
e pagina 1 di 27 (C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_4
), (C.F. ) C.F._6 Controparte_5 C.F._7
APPELLATI-CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 489/2024 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il
13.8.2024 e notificata il 10.9.2024 – “usucapione”
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note depositate l'11.7.2025:
“NEL MERITO: per le causali esposte in narrativa voglia la Corte di Appello di Trieste, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande avanzate dagli attori, sia in via principale sia in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Spese e compensi di entrambi i gradi integralmente rifusi, compresa la fase della mediazione.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: per le causali esposte in narrativa voglia la Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare gli attori a:
a) ricostruire il muro comune tra i mappali 124 e 125 (doc. 04 e 08), che hanno integralmente demolito per creare la piazzola di sosta così come dovranno demolire il muretto di contenimento sul retro del loro immobile costruito anch'esso sulla proprietà della signora Parte_2 al Fg. 10 mapp. 91 (doc. 09);
b) demolire la porzione di canaletta di cemento che invade parzialmente il fondo di proprietà di
Fg. 10 mapp. 125 (doc. 10), ripristinando inoltre il corretto scolo delle Parte_2
acque meteoriche prima del loro abusivo intervento che ha modificato lo stato dei luoghi e le pendenze dei terreni a monte;
c) rimettere in pristino stato i luoghi così come esistenti prima del loro intervento del 2017, quindi asportando il getto in calcestruzzo, i materiali di riporto e la ghiaia posata a terra, livellando e riportando il terreno al piano di campagna come era in origine su tutti i mappali interessati e ciò partendo dalla pubblica via.
Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi, compresa la fase della mediazione”.
Per gli appellati: come da note depositate l'11.7.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte,
NEL MERITO:
pagina 2 di 27 = Respinta ogni contraria e diversa istanza, rigettare l'appello e le domande tutte siccome ex adverso proposte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n.
489/2024 resa dal Tribunale di Pordenone.-
= Spese del presente grado di giudizio interamente rifuse, oltre oneri.-
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA EVENTUALE:
= Nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi fondata la domanda di usucapione avanzata in principalità dagli attori con conseguente accoglimento dell'appello, dichiararsi la costituzione ex artt. 1032 e 1051 c.c. di servitù di transito (pedonale e carraio) a favore del fondo distinto in Comune di Forgaria nel RI (UD) al Foglio 10 mappali 596 e 124 (di proprietà di
e a carico dei fondi sempre distinti in Comune di Forgaria nel Controparte_1 CP_2
RI (UD) rispettivamente al Foglio 10 mappali 151, 469 e 470 (di proprietà di
[...]
), al Foglio 10 mappale 140 (di proprietà di , al Foglio 10 mappale CP_4 CP_3
142 (di proprietà di , al Foglio 10 mappali 456 e 125 (di proprietà di Parte_1 [...]
, lungo la stradina sterrata esistente in loco (con sedime avente ampiezza pari a ml. Parte_2
4,30 in corrispondenza dell'innesto con la strada pubblica, per raccordarsi ad una ampiezza pari a ml. 2,90 in corrispondenza del confine tra i mappali 151 e 142 per poi mantenere un'ampiezza costante di ml. 2,90 e lunghezza pari a circa ml. 42,40), con versamento dell'indennità dovuta ex art. 1053 c.c. a favore dei fondi serventi come da quantificazione operata dal CTU geom. nell'elaborato peritale in atti;
Persona_1
= Spese del presente grado di giudizio interamente rifuse, oltre oneri”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e convenivano innanzi al Tribunale di Pordenone Controparte_1 CP_2 [...]
, e CP_3 Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Controparte_5 chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carraio, a favore del loro fondo censito al catasto del Comune di Forgaria nel RI
(UD) al Foglio 10, mappali 596 e 124, e a carico dei fondi delle parti convenute censiti al catasto al Foglio 10 del medesimo Comune, mappali 151 e 470 (di proprietà della ), 140 (di CP_1
proprietà del , 142 (di proprietà di , 456 e 125 (di proprietà della CP_3 Parte_1
. In via subordinata chiedevano di dichiarare la costituzione di servitù coattiva ex art. Parte_2
1051 c.c. di transito pedonale e carraio a favore e a peso dei medesimi immobili. Formulavano
pagina 3 di 27 infine, e in ogni caso, domanda di condanna di e Parte_1 Controparte_5 [...]
alla rimozione di tutti gli interdetti che impedivano il passaggio e alla cessazione di Parte_2 ogni condotta che pregiudicava il transito.
Esponevano di avere avuto accesso, ab immemorabili, al proprio fabbricato con area di pertinenza attraverso una stradina, il cui sedime, della larghezza di circa tre metri, interessava i fondi - sopra indicati - dei convenuti, precisando che, sino alla fine degli anni '70 del secolo scorso esisteva in loco solo un percorso pedonale di ampiezza pari a circa un metro - un metro e mezzo che ricalcava il segnavia CAI 818, mentre nel 1981 era stata aperta al traffico veicolare la viabilità pubblica (via Ledrania), realizzata attorno agli anni 1978/1979 unitamente alla costruzione dell'acquedotto lungo il tracciato del percorso pedonale, per l'effetto notevolmente ampliato. Gli attori deducevano che da allora tutti i frontisti, tra cui i propri danti causa, avevano iniziato a utilizzare il transito – caratterizzato dapprima da un sedime sterrato ed erboso, e in seguito sistemato e inghiaiato - anche con veicoli e mezzi meccanici. Allegavano di avere essi stessi, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione del fabbricato di loro proprietà, provveduto a manutenere il sedime apportando ulteriore ghiaia, iniziativa non gradita da Parte_1
e i quali avevano da allora assunto comportamenti Controparte_5 Parte_2 molesti, posizionando numerosi interdetti (quali nastri di cantiere, una catena sorretta da paletti, pietre) onde impedire il transito. Rilevavano, infine, che erano rimaste senza esito le richieste di ripristino e cessazione delle molestie, reiterate anche mediante esperimento della procedura di mediazione.
2. Dei convenuti si costituivano i soli e mentre gli altri Parte_1 Parte_2 erano dichiarati contumaci.
Contestavano che l'accesso ai fondi degli attori fosse avvenuto secondo le modalità esposte in citazione, rilevando che i mappali 596 e 124 erano stati da sempre – e sino al 2017 - raggiungibili esclusivamente attraverso il percorso pedonale CAI 818; allegavano che i terreni oggetto, secondo gli attori, di servitù di transito carraio, erano stati in realtà tenuti a prato sino al
2016/2017, allorché era stato realizzato il sedime stradale onde consentire il transito – assentito dai convenuti – dei mezzi d'opera sino al cantiere ove erano in atto i lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato dagli attori e con l'impegno, non ottemperato, da parte di questi ultimi di rimettere, all'esito, in pristino stato il manto erboso.
pagina 4 di 27 Aggiungevano: che con la ristrutturazione gli attori avevano realizzato nel luglio 2018, sul mappale 124, un'area destinata al parcheggio, dopo avere demolito, senza il consenso della comproprietaria il muro comune in pietra di confine con il mappale 125, modificando Parte_2
in modo rilevante la micro-orografia dei luoghi e provocando una sensibile variazione del naturale deflusso delle acque meteoriche sui terreni;
che solo da allora gli attori avevano potuto raggiungere con mezzi il mappale 124, circostanza in precedenza impossibile per la presenza in loco di un rudere in stato di abbandono, che impediva il transito per accedere all'immobile insistente sul mappale 596, che era possibile raggiungere solo a piedi, come peraltro confermato dalle stesse fotografie “storiche” allegate ex adverso, da cui emergeva che le autovetture erano sempre parcheggiate sui fondi dei convenuti e mai su quelli – irraggiungibili - degli attori.
I convenuti contestavano inoltre di avere posizionato gli interdetti lamentati dagli attori.
Insistevano per il rigetto della domanda principale, contestando anche quella subordinata, non sussistendo i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di transito carraio, in quanto il conveniente uso del proprio fondo di cui all'art. 1051 c.c. non poteva coincidere con la mera comodità degli attori di parcheggiare l'autovettura “sotto casa ed evitare così una camminata di nemmeno 50 metri” (pag. 9 della comparsa di risposta), tale essendo la distanza tra la loro abitazione e la pubblica via, provocando un rilevante danno ai convenuti che – in caso di costituzione del diritto di servitù a peso di porzione del mappale 125 – si sarebbero vista impedita la possibilità di ricostruzione del vecchio edificio ivi insistente con conseguente azzeramento del valore economico del terreno, e dovendosi in ogni caso evidenziare come gli attori avessero diverso accesso alla pubblica via attraverso i mappali 152 e 126 di proprietà dei loro zii
[...]
ed , già ora utilizzati. Pt_3 Parte_4
Infine, in via riconvenzionale, i convenuti chiedevano di condannare gli attori alla ricostruzione del muro in comune tra i mappali 124 e 125, nonché alla demolizione sia del muretto di contenimento sul retro del loro immobile costruito sul mappale 91 di proprietà della Parte_2 sia della porzione di canaletta di cemento che invadeva parzialmente il fondo della stessa ripristinando il corretto scolo della acque meteoriche, e a rimettere in pristino stato i Parte_2
luoghi come esistenti prima del 2017, asportando quindi i materiali di riporto e la ghiaia, e livellando e riportando il terreno al piano di campagna partendo dalla pubblica via.
pagina 5 di 27 3. Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., gli attori replicavano alla comparsa avversaria, contestando le domande riconvenzionali.
Veniva svolta istruttoria orale e disposta c.t.u. intesa ad accertare lo stato dei luoghi, a rilevare l'esatto tracciato della servitù di passaggio oggetto di causa, a verificare la dedotta interclusione,
a stimare l'indennità ex art. 1053 c.c., e a individuare i terreni sui quali ricade la canaletta di cemento indicata dai convenuti.
4. Con sentenza n. 489/2024 il Tribunale di Pordenone: 1) accertava l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo attoreo di cui ai mappali
124 e 596 e a peso dei fondi dei convenuti di cui ai mappali 151, 469, 470 (di proprietà di
[...]
), 140 (di proprietà di , 142 (di proprietà di 456 e 125 CP_4 CP_3 Parte_1
(di proprietà di , secondo il tracciato graficamente rappresentato dal c.t.u.; Parte_2
2) condannava la a rimuovere i sassi e le aiuole collocati sul tracciato della servitù Parte_2
posto sul mappale 125, e ordinava a e di astenersi dal Controparte_5 Parte_1 collocare lungo il tracciato della servitù oggetti idonei ad aggravarne o impedirne l'accesso; 3) rigettava le domande riconvenzionali delle parti convenute;
4) condannava Parte_1
e alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori e Parte_2 Controparte_5
a farsi carico integralmente degli oneri della c.t.u., compensando le spese tra gli attori da un lato e la e il dall'altro. CP_1 CP_3
Il giudice premetteva che, secondo la consolidata giurisprudenza, ai fini del requisito dell'apparenza, richiesto dall'art. 1061 c.c. per l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, non occorre necessariamente un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, essendo sufficiente un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione, visibile, di accesso al fondo dominante attraverso quello servente.
Evidenziava quindi che l'area e il sedime oggetto della domanda presentavano, ancor prima delle opere di sistemazione effettuate dagli attori, “un terreno battuto con presenza di carraie” (pag.
4 della sentenza), rilevato dalle ortofoto prodotte in giudizio che ne evidenziavano la continuativa presenza dal 1988 al 2011, e che rendeva evidente la sua funzione di accesso carrabile al fondo dominante mediante i fondi serventi.
pagina 6 di 27 In secondo luogo, le risultanze testimoniali consentivano di affermare che per oltre vent'anni gli attori e, prima, i loro danti causa erano transitati sui fondi dei convenuti, sia a piedi, sia con mezzi meccanici.
In particolare, il giudice riteneva inattendibile la deposizione del teste avendo Testimone_1 costui – pur affermatosi amico di – reso dichiarazioni incoerenti sia nella Controparte_5
parte in cui aveva riconosciuto le autovetture di cui quest'ultimo e suo padre erano proprietari negli anni '90 (così confermando una circostanza favorevole ai convenuti, e cioè che le fotografie in atti documentavano autovetture dei convenuti parcheggiate nella loro proprietà), ma non anche quella di cui il era attualmente proprietario dal 2016 (circostanza sfavorevole a Pt_1 quest'ultimo, costituita dall'avere posizionato il veicolo in modo da ostruire l'accesso al sedime di cui è causa), sia allorché, pur a risalente conoscenza dei luoghi, non aveva riconosciuto nelle fotografie esibitegli il rudere un tempo presente sul mappale 456 di proprietà della Parte_2
riconoscendo invece il rudere che ricadeva nella proprietà attorea, sia infine allorché aveva dapprima affermato che e i suoi familiari posteggiavano sempre le loro Parte_1 autovetture lungo la strada pubblica, salvo poi prendere atto dalle fotografie della presenza degli automezzi nelle loro proprietà.
Riteneva poi priva di riscontri la deposizione del teste – il quale aveva dichiarato Testimone_2
che e i suoi familiari facevano accesso meramente sporadico dalla pubblica via Parte_1 ai loro fondi, al solo fine di portare presso l'abitazione materiali edili e previo assenso della proprietaria del terreno sottostante – “considerato che tali circostanze, spontaneamente riferite dal teste, non sono state fatte oggetto di capitoli di prova per testi ovvero per interpello e, perciò, non hanno costituito oggetto di prova” (pag. 5 della sentenza), deposizione che il giudice qualificava - al pari di quella di - irrilevante, “laddove hanno riferito di non Testimone_1 essere stati testimoni diretti di accessi veicolari lungo la stradina, da parte degli attori e loro danti causa, trattandosi nella fattispecie di servitù discontinua, il cui esercizio si realizza mediante atti occasionali e intermittenti, perfettamente compatibile con l'ipotesi che soggetti estranei ai luoghi di causa non vi abbiano personalmente assistito ovvero posto attenzione, conservandone la memoria anche a distanza di molti anni” (pag. 6).
pagina 7 di 27 Evidenziava che i testi indicati dagli attori avevano invece riferito, in maniera precisa e circostanziata e facendo riferimento alle fotografie via via esibite nel corso delle deposizioni, il transito pedonale e con mezzi effettuato sin dagli anni '80 dagli attori e dai loro danti causa.
In particolare, aveva riferito che , padre e dante causa di Testimone_3 Persona_2 [...]
, era solito parcheggiare la propria autovettura all'interno del mappale 124, nello spazio CP_1
immediatamente antistante il rudere ricoperto da vegetazione ivi presente, spazio che in altre occasioni veniva occupato anche da altre automobili comunque riconducibili alla cerchia familiare degli attori. Le testimoni avevano inoltre descritto un utilizzo e un accesso ai luoghi che risultava coerente con la destinazione degli immobili a seconde case e luogo di ritrovo, per lo più familiare, e realizzato in modo ricorrente, continuativo e pubblico, rispetto al quale non constavano opposizioni – se non solo dopo la ristrutturazione immobiliare di recente effettuata dagli attori - mosse nel corso dei decenni dai proprietari degli altri fondi, e infine riscontrato tanto dalla documentazione fotografica prodotta, che documentava l'accesso veicolare sino a raggiungere il mappale 124, quanto dalle ortofoto dell'area, che mostravano ciascuna la presenza di un sedime che si era mantenuto negli anni sterrato, “evidentemente in ragione dei passaggi veicolari intervenuti e ripetuti nel tempo” (pag. 6).
Quanto all'identificazione del sedime di transito, era recepita la rappresentazione grafica del c.t.u..
In ordine, infine, alla domanda attorea di rimozione degli interdetti e di cessazione delle molestie, il Tribunale osservava che dall'istruttoria documentale e orale era emerso: che CP_5
era il proprietario dell'autovettura Fiat Panda collocata all'imbocco della stradina in
[...] questione;
che era il proprietario dell'autovettura collocata più a monte a Parte_1
ostruire l'accesso e il recesso dal mappale 124; che le aiuole e le pietre collocate sui mappali 125 di e 456 di insistevano sul sedime destinato all'esercizio Parte_2 Parte_1
della servitù di passaggio.
Infine, le domande riconvenzionali dei convenuti erano integralmente respinte.
Il giudice rilevava che la canaletta di scolo delle acque - pur accertata come sconfinante all'interno del mappale 125 della – era stata commissionata e realizzata da soggetti Parte_2 estranei alla causa, e il muretto di contenimento era stato realizzato su commissione dallo stesso
Quanto alla demolizione del muro del rudere attoreo presente sul mappale 124, Parte_1
pagina 8 di 27 il giudice rilevava che la documentazione fotografica e le mappe catastali prodotte non evidenziavano la preesistente esistenza di edifici tra loro in aderenza. Osservava “che le disposizioni di cui all'art 880 c.c. regolamentano le sole ipotesi di muro sul confine che divide due edifici (comma 1) ovvero che divide due cortili/giardini/orti/campi (comma 2), ma non anche la diversa ipotesi in cui ad essere divisi siano entità prediali tra loro disomogenee quali un edificio ed un giardino/campo, come nella fattispecie, e che “non operando, pertanto, la presunzione legale di comunione, si può certamente affermare che il muro risulta essere di proprietà esclusiva degli attori, valorizzando in tal senso anche le deposizioni delle testi di parte attrice, che hanno dichiarato di aver riscontrato in loco la presenza di una croce di risalente fattura, sul muro di terrazzamento più a monte, la cui ideale prosecuzione in modo perpendicolare rispetto al muretto cui è apposta genera una linea che si colloca integralmente al di qua dell'edificio e del muretto demolito, che ricade così integralmente nella particella attorea” (pag. 8).
Quanto, infine, alle opere eseguite sul sedime stradale, riteneva “assorbente la considerazione che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1064 e 1069 c.c. il titolare del fondo dominante ha anche il diritto di eseguire le opere necessarie a conservare la servitù oltre a quelle necessarie per l'esercizio della stessa sì che, laddove gli attori fossero stati accertati come gli autori dei lavori di sistemazione del sottofondo stradale, tale opera dovrebbe comunque qualificarsi come strettamente necessaria al godimento della servitù, dovendo gli attori procedere all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito nella loro proprietà” (pag. 8).
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello e sulla base Parte_1 Parte_2 dei seguenti motivi.
5.1 Con il primo, hanno contestato la ritenuta sussistenza del requisito dell'apparenza della servitù, la quale non può ricavarsi dalle ortofoto prodotte sub doc. 22 dagli attori, nelle quali si intravedono, peraltro solo in modo sfuocato, delle tracce che sono frutto del dilavamento delle acque meteoriche sul sentiero CAI e che si interrompono comunque ben prima dell'accesso al preteso fondo dominante conto.
Viceversa, dal compendio fotografico dei convenuti, non valutato, emergeva l'inesistenza dell'asserito tracciato carrabile che dalla strada pubblica porterebbe al fondo degli attori,
pagina 9 di 27 tracciato la cui apparenza era sorta solo nel 2017 a opera di questi ultimi a seguito dei lavori di ristrutturazione del loro immobile.
5.2 Con il secondo motivo, hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'esercizio del possesso ad usucapionem, allegando come il mappale 124 fosse occupato, prima del 2018, da un vecchio rudere ingombro di piante rampicanti, risultando perciò irraggiungibile con mezzi meccanici.
Dall'istruttoria documentale e testimoniale era emerso, al più, solo uno sporadico accesso carraio ai fondi dalla strada pubblica, che mai aveva raggiunto i mappali 124 e 596 ed era avvenuto solo per esigenze di carico/scarico di merce o per lavori di ristrutturazione, essendo quindi del tutto inidoneo a integrare transito esercitato con l'animus possidendi necessario ai fini dell'usucapione; del resto, dalle fotografie emergeva come le automobili fossero parcheggiate sempre e solo sui fondi dei convenuti.
5.3 Con il terzo motivo, ha lamentato l'errata valutazione delle deposizioni testimoniali, sostenendo che il teste fosse da ritenersi, contrariamente a quanto affermato Testimone_1 dal giudice di primo grado, pienamente attendibile, avendo sinceramente ammesso di non ricordare alcune circostanze molto risalenti nel tempo. Quanto al teste il fatto che Tes_2 avesse riferito alcuni fatti spontaneamente era sintomatico della sua credibilità; egli era comunque stato indicato anche a prova contraria sui capitoli articolati dagli attori. Ha quindi lamentato che il giudice di primo grado abbia ritenuto attendibili i testi indicati dagli attori, nonostante gli stretti rapporti di parentela che li legano a questi ultimi, e pur a fronte di numerose incoerenze e contraddizioni nelle loro deposizioni, come il definire “casa” (testi ed Tes_4 [...]
) un fabbricato rurale in stato di abbandono, riferire che la staccionata tra i mappali 123 Tes_3
e 125 sarebbe in loco da “circa un paio di anni” anziché, come risultava dalle fotografie, dagli anni '90 ( ), errare nell'indicazione delle dimensioni del muretto oggetto di Parte_5
domanda riconvenzionale ( ). Ulteriore contestazione riguarda infine la Parte_5 valutazione delle risultanze della c.t.u. nella parte riguardante le fioriere collocate sulla proprietà
(mappale 125) e di cui la sentenza ha ordinato la rimozione, nonostante esse – secondo Parte_2
l'accertamento del consulente – non ostacolassero il preteso transito.
5.4 Con il quarto motivo, gli appellanti hanno lamentato il rigetto delle loro domande riconvenzionali.
pagina 10 di 27 Quanto a quella di demolizione della porzione di canaletta di cemento che invade parzialmente il fondo era stata respinta sulla base di una motivazione (il fatto che fosse stata Parte_2 commissionata e realizzata da soggetti estranei al giudizio) errata, sia in quanto il manufatto era stato costruito dalla ditta degli zii degli attori ma in occasione dei lavori di ristrutturazione commissionati da , su cui ricadeva quindi la relativa responsabilità, sia in quanto Controparte_1
la canaletta era piuttosto “un muretto di contenimento/rampa utile a permettere il passaggio di autoveicoli per raggiungere la porzione del mappale 124” (pag. 17 dell'atto di appello), quindi a vantaggio esclusivo degli attori stessi.
Quanto, in secondo luogo, al muretto di contenimento sul retro dell'immobile attoreo costruito sul mappale 91 della la domanda di demolizione era stata respinta in quanto esso Parte_2
sarebbe stato realizzato su commissione dello stesso motivazione illogica in Parte_1 quanto il fatto che il ne avesse chiesta la costruzione a seguito degli importanti Pt_1
interventi di ricostruzione operati dagli attori non significava che tale muro dovesse essere costruito all'interno della sua proprietà.
Ulteriore censura riguarda il rigetto della domanda relativa alla ricostruzione del muro comune tra i mappali 124 e 125, motivato sulla base del rilievo che detto muro sia di proprietà esclusiva degli attori “non essendovi prova di una preesistente esistenza di edifici tra loro in aderenza e valorizzando l'asserita presenza di una croce di risalente fattura sul muro di terrazzamento più
a monte la cui ideale prosecuzione genererebbe una linea che colloca l'edificio integralmente nella proprietà attorea”. Gli appellanti hanno sostenuto che dalle mappe in atti il muro in pietra a confine tra i due mappali risultava di proprietà comune con la convenuta circostanza Parte_2 riscontrata anche dalla presenza di una croce incisa in asse muro su porzione della muratura superstite che in sede di sopralluogo il CTU aveva avuto modo di verificare. Sussisteva al riguardo, inoltre, violazione dell'art. 880 c.c. nella parte in cui il Tribunale non aveva tenuto conto delle risultanze del c.t.u. in ordine all'individuazione del confine nella mezzeria del muro interno tra due proprietà di un ex fabbricato in linea, e quindi alla comproprietà del muro.
Errato era infine il rigetto della domanda di rimessione in pristino stato dei fondi, poiché quanto eseguito dagli attori non era costituito, come ritenuto dal giudice di primo grado, da opere strettamente necessarie al godimento della servitù, ma da lavori di sbancamento, getto di calcestruzzo e ghiaia per poter accedere (come del resto rilevato dalla stessa sentenza) con mezzi pagina 11 di 27 meccanici al cantiere, attraverso l'asportazione del manto erboso, condotta riconducibile all'art. 843 c.c., e non invece agli articoli 1064 e 1069 c.c..
5.5 Con l'ultimo motivo è stata ribadita l'infondatezza della domanda – non esaminata dal
Tribunale, in quanto subordinata – di costituzione della servitù coattiva di passaggio, non essendo giustificata la pretesa degli attori di ottenere un accesso veicolare dalla via pubblica al solo fine di “evitare di farsi 42,40 metri a piedi per accedere al proprio immobile, come fanno tutti gli altri proprietari, in un contesto … di elevata valenza naturalistica e turistica…” (pag. 21 dell'atto di appello), così cagionando un danno agli appellanti, derivante dall'impossibilità di ricostruire l'immobile prima esistente sui mappali 125 e 456.
Ciò esposto, e hanno chiesto – in riforma della sentenza Parte_1 Parte_2
impugnata – il rigetto delle domande avversarie formulate in primo grado, e l'accoglimento delle loro domande riconvenzionali.
6. Si sono costituiti e contestando in fatto e in diritto Controparte_1 CP_2
l'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
6.1 Quanto al primo motivo, hanno rilevato che l'esistenza della stradina – un tempo sterrata ed erbosa per essersi formata naturalmente per effetto del passaggio e quindi inghiaiata e tale da denotare a propria univoca funzione di accesso ai diversi fabbricati ivi esistenti, diversamente interclusi – era stata confermata sia dalla c.t.u., sia dalle ortofoto con data certa, sia dalle ulteriori e fotografie allegate.
6.2 In ordine al secondo motivo, hanno evidenziato che la prova dell'esercizio del transito, coerente con la destinazione degli immobili a seconde case o luogo di ritrovo, era stato correttamente desunto dalle deposizioni testimoniali di ed , attendibili e Tes_4 Testimone_3
riscontrate dalle emergenze documentali e dalle risultanze della c.t.u..
6.3 Hanno quindi contestato il terzo motivo, con il quale gli appellanti hanno lamentato l'errata valutazione delle prove testimoniali, sostenendo che il giudice aveva correttamente e ampiamente esposto le ragioni della ritenuta inattendibilità dei testi e valorizzando le Tes_5 Tes_2
deposizioni, coerenti e precise, di ed , anche in relazione alla descrizione Tes_4 Testimone_3
della staccionata e del muretto.
6.4 Quanto alle domande riconvenzionali, le censure degli appellanti non coglievano nel segno, posto che: la canaletta di raccolta delle acque meteoriche – la quale, peraltro, ricade nella pagina 12 di 27 proprietà per soli 0,24 mq. - era stata realizzata, come confermato dai testi, da Parte_2 [...]
per finalità di maggiore decoro e pulizia dell'area esistente dinanzi ai fabbricati di sua Pt_4 proprietà; che il muro di contenimento retrostante era stato eseguito da su Parte_3
richiesta dell'appellante che quello abbattuto in occasione dei lavori di ristrutturazione Pt_1 del fabbricato attoreo non era un muro comune in pietra di confine tra i mappali 124 e 125, in quanto al momento dell'acquisto, nel 2016, esistevano solo resti di un vecchio fabbricato precedentemente crollato, e che sul mappale 125 non era mai esistito alcun fabbricato, presente invece nel mappale 126, onde era inapplicabile – come ritenuto dal giudice di primo grado - la disposizione di cui all'art. 880 c.c., essendo i mappali confinanti entità prediali diverse tra loro;
che, in ogni caso, il c.t.u. non era stato incaricato di determinare l'esatta linea di confine tra i due mappali, accertata solo incidentalmente e in modo approssimativo;
che, infine, gli appellanti non avevano provato che i lavori di sbancamento e getto di calcestruzzo fossero stati eseguiti dagli appellati, limitatisi ad avere effettuato la manutenzione del passaggio con riporto di ghiaia al termine dei lavori di ristrutturazione a causa dei dissesti provocati dal transito dei mezzi pesanti.
6.5 Relativamente alla domanda – rimasta assorbita - di costituzione di servitù coattiva, hanno rilevato come l'interclusione del loro fondo sia stata accertata dalla c.t.u., non potendo considerarsi mero capriccio quello di raggiungere il proprio fabbricato anche con veicoli, posto che l'alternativa sarebbe costituita dal lasciare le autovetture posteggiate su strada stretta di montagna senza aree adibite a parcheggio.
Gli appellati hanno quindi, in via subordinata eventuale, riproposto la domanda di costituzione di servitù coattiva già formulata in primo grado.
7. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
21.10.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
8. Il primo e il secondo motivo d'appello meritano accoglimento e possono essere congiuntamente trattati, riguardando entrambi i presupposti necessari ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio carraio (in particolare, apparenza della servitù e possesso utile).
8.1 Va sottolineato, preliminarmente, che la sentenza di primo grado ha dichiarato l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sia pedonale che carraio.
pagina 13 di 27 Tuttavia, in entrambi i motivi di gravame si contesta la sussistenza dei predetti presupposti per l'usucapione con esclusivo riferimento al passaggio veicolare sul sedime oggetto di causa, e non anche con riferimento a quello pedonale.
E, invero, nell'atto di appello non solo si contesta l'esistenza, sulla base delle fotografie, del solo
“presunto tracciato carrabile che dalla strada pubblica porterebbe all'immobile di proprietà attorea”, si afferma che l'attuale apparenza del tracciato “carrabile” sarebbe sorta solo nel 2017
(pag. 7) e si contesta il possesso ad usucapionem limitatamente al “transito veicolare” e ad esso solo, ma viene esplicitamente affermato che “quella pedonale [la servitù] non è mai stata contestata naturalmente” (pag. 8).
Pertanto, il thema decidendum è costituito unicamente dall'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio carraio, dovendo ritenersi confermata, in quanto non specificamente impugnata, la statuizione di primo grado relativa all'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale.
8.2 Ebbene, i primi due motivi di gravame meritano accoglimento, non potendosi ritenere provato l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio carraio a favore del fondo degli attori appellati (mappali nn. 596 e 124) e a peso dei fondi dei convenuti appellanti (mappali nn. 456,
125 e 142) e non appellanti (mappali nn. 151, 469 e 470 di proprietà di n. 140 Controparte_4
di proprietà del ). CP_3
Va premesso che il tracciato carrabile nella sua attuale configurazione e apparenza era sorto – per stessa ammissione dei convenuti appellanti – solo nel 2017, quando gli attori avevano iniziato i lavori di ristrutturazione del loro immobile e, a tal fine, avevano creato un transito che “parte a sud da via Ledrania dipartendosi dalla medesima via all'interno del mappale fg. 10 n. 151
(proprietà contumace), per proseguire all'interno dei mappali fg. 10 n. 142 Controparte_4
(proprietà convenuto) e fg. 10 n. 140 (proprietà contumace), e Parte_1 CP_3
di seguito proseguire all'interno del mappale fg. 10 n. 470 (proprietà Controparte_4 contumace), continuando all'interno dei mappali fg. 10 n. 125 e 456 (proprietà CP_6
convenuta) ed infine sboccare all'interno dei mappali fg. 10 n. 124 (proprietà
[...] CP_1
e attori)” (pag.
4-5 c.t.u. geom. ).
[...] CP_2 Controparte_7
pagina 14 di 27 Tale transito “appare nel suo primo tratto inghiaiato, in parte sistemato con sottofondo in conglomerato cementizio, con evidenti carraie che man mano che il transito si allontana dalla via pubblica, anche se presenti, tendono a diminuire in evidenza” (pag. 4 della c.t.u.).
Pertanto, non è in contestazione l'attuale presenza di un evidente tracciato carrabile avente sbocco proprio nel mappale attoreo n. 124 a partire dall'anno 2017.
Quanto all'accertamento dell'apparenza di un tracciato carrabile anche prima di tale data – apparenza necessaria ai fini dell'acquisto per usucapione della relativa servitù di passaggio – è condivisibile il rilievo mosso dagli appellanti, secondo cui le ortofoto di cui al doc. 22 di parte attrice risulterebbero di difficile lettura.
Più specificamente, va osservato che le immagini relative agli anni 1988, 1994, 1998, 2003, 2007
e 2011 risultano molto sfuocate e consentono, al più, di individuare delle confuse e sgranate tracce di un passaggio carrabile che, comunque, si interrompono ben prima del punto in cui sono collocati i fondi pretesi dominanti (ossia i mappali nn. 569 e 124).
L'unica foto sufficientemente nitida è quella di cui alla pagina 1 del citato doc. 22 di parte attrice, che riporta lo stato dei luoghi risalente all'anno 2012. Dall'immagine sembrerebbe in effetti evincersi la presenza di carraie, che però si interrompono sul mappale n. 125 di proprietà della all'altezza della linea di confine con il mappale n. 604: il tracciato, dunque, si arresta Parte_2
ben prima del mappale n. 124 di proprietà degli attori (come risulta dal confronto tra l'ortofoto in esame e la planimetria esplicativa di cui all'allegato 1 della già citata c.t.u.).
L'assenza (prima del 2017) di un tracciato carraio che giungesse fino al mappale n. 124 di proprietà attorea risulta confermata anche dalle foto di cui al doc. 5 prodotto in primo grado da parte convenuta, che raffigurano il sedime ancora tenuto a prato in prossimità dei mappali attorei, senza che però si possa scorgere la presenza di tracce evidenti di passaggio veicolare sul terreno.
Né le foto di cui al doc. 9 di parte attrice consentono di addivenire a conclusioni diverse, posto che dall'esame delle stesse (la cui datazione rimane incerta) non è possibile scorgere la presenza di un tracciato carraio avente sbocco sul fondo attoreo, men che mai dotato di quelle caratteristiche di evidenza e permanenza necessarie affinché possa discorrersi di una servitù c.d. apparente.
Non risulta quindi provata la presenza di tracce di passaggio carraio – visibili e permanenti – inequivocabilmente create per l'accesso ai fondi asseritamente dominanti, ossia ai mappali n.
pagina 15 di 27 596 e 124 (sul punto, v. Cass., 27/4/2004, n. 8039, secondo cui “il requisito dell'apparenza della servitù richiede la sussistenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù stessa;
in particolare, in riferimento alla servitù di passaggio […] occorre che, dal suo tracciato
o da altra opera o segno di raccordo su di esso esistente si possa desumere, senza incertezze o ambiguità, la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e che
l'esistenza dell'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso
l'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, in una situazione in cui il proprietario del fondo asseritamente dominante passava per il fondo servente attraverso due diversi sentieri, i quali erano funzionali sicuramente alle attività svolte nel fondo servente, mentre non risultavano segni inequivocabili atti a far ritenere che i passaggi fossero stati creati per l'utilità del fondo asseritamente dominante)”).
8.3 In difetto della prova della c.d. apparenza, peraltro, non è dirimente la constatazione della presenza di veicoli parcheggiati in prossimità dei fabbricati disposti lungo il sedime di transito, come evincibile dalle foto di cui al citato doc. 9 di parte attrice.
Del resto, sono gli stessi convenuti appellanti ad ammettere che in effetti vi era un passaggio veicolare lungo la stradina, seppur saltuario (ad esempio, in occasione di feste o ritrovi estivi), o legato a contingenti esigenze di carico e scarico merci, al contempo precisando che in tali occasioni i veicoli venivano parcheggiati sui fondi serventi, poiché il mappale n. 124 degli attori era occupato da un rudere (v. foto di cui al doc. 9 di parte attrice, che raffigurano automobili piene di masserizie o, comunque, parcheggiate con portiere e bagagliaio aperto o, ancora, il furgone del padre del convenuto , utilizzato proprio per svolgere lavori). Parte_1
In questo senso, mette conto osservare che, prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione intrapresi dagli odierni appellati, il mappale n. 596 era un vecchio stavolo in pessimo stato di manutenzione, mentre il n. 124 era appunto occupato da un vecchio rudere ingombro di piante rampicanti: è quindi del tutto verosimile ritenere che, sino alla ristrutturazione di tali fondi di proprietà attorea, il passaggio veicolare diretto al predetto fondo fosse appunto avvenuto solo occasionalmente o per necessità contingenti e che, quindi, non si fosse creato in quell'ultimo tratto del sedime un passaggio carraio evidente e permanente, avente l'inequivoca funzione di accesso al fondo attoreo.
pagina 16 di 27 Ed invero, un transito veicolare saltuario e meramente occasionale – pur astrattamente compatibile con l'esercizio di una servitù discontinua come quella di passaggio – non può condurre all'acquisto per usucapione del relativo diritto reale a favore del fondo asseritamente dominante ove, come nel caso di specie, non sia riscontrabile la presenza di un “tracciato tale da denotare la sua funzione – visibile, non equivoca e permanente – di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente” (Cass., Sez. II, 12/4/2023, n. 9693).
Considerata – per le ragioni esposte - la carenza di prova del requisito dell'apparenza e del possesso ad usucapionem, non può ritenersi quindi intervenuto l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio carraio a favore dei mappali nn. 124 e 596.
I primi due motivi d'appello devono essere accolti, con conseguente riforma della sentenza di primo grado in parte qua.
9. Quanto alle doglianze mosse con il terzo motivo d'appello, esse restano assorbite nell'accoglimento dei primi due motivi di gravame. La valutazione delle prove dichiarative operata dal primo giudice viene infatti censurata dagli appellanti nella misura in cui conduce a ritenere acquistata per usucapione la servitù di passaggio carraio a favore del fondo attoreo;
ma detto acquisto a titolo originario, come detto sopra, non può ritenersi intervenuto.
10. L'accoglimento dei primi due motivi d'appello – e, quindi, il rigetto della domanda attorea di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio carraio – determina la necessità di esaminare la domanda di costituzione coattiva del diritto reale ex art. 1051 c.c., formulata in via di mero subordine da e e rimasta assorbita nel Controparte_1 CP_2
giudizio di primo grado.
10.1 Va in primo luogo chiarito che i mappali di cui ai nn. 124 e 596 di proprietà attorea formano un unico corpo;
a seguito dei lavori di ristrutturazione intrapresi dagli appellati nel 2017, il mappale n. 124 è stato infatti pavimentato a uso posto auto.
Ebbene, il fondo di proprietà degli attori risulta effettivamente intercluso rispetto alla via pubblica.
Sul punto vanno richiamate le condivisibili conclusioni cui è giunto il dott. che nella Per_1
sua c.t.u. ha chiarito che “il fondo degli attori, fatto salvo l'accesso pedonale attraverso il sentiero CAI 817-818 a giudizio dello scrivente non normalmente usufruibile rispetto alle
pagina 17 di 27 esigenze di fruizione e gestione degli immobili limitrofi della borgata Ledrania, risulta intercluso rispetto alla pubblica via” (pag. 6 della relazione).
Nella consulenza, invero, si dà conto del fatto che “in prossimità del mappale 124 (di proprietà attorea), quindi a nord ovest della borgata esiste l'imbocco del vecchio sentiero ora sentiero
CAI n. 817-818 […]. Detto sentiero risulta percorribile solo pedonalmente e risulta mediamente di limitate dimensioni mt 1-1,5 di larghezza, dotato di pavimentazione sconnessa, privo di pubblica illuminazione e di qualsiasi opera di urbanizzazione e non normalmente usufruibile rispetto alle attuali esigenze di fruizione e gestione degli immobili limitrofi della borgata
Ledrania” (pag. 4).
Il c.t.u. ha quindi precisato che, dopo la realizzazione della strada pubblica risalente al 1980,
“l'orografia dei luoghi (pendii, terrazzamenti, muri di contenimento, ecc.) indica come unico accesso “naturale” […] quello che avviene attraverso il transito in causa, fatto salvo l'accesso pedonale di cui al precedente punto [n.d.e.: quello consentito dal citato sentiero CAI]” (pag. 5).
Pertanto, non colgono nel segno le osservazioni formulate dai c.t.p., secondo cui il fondo attoreo non sarebbe affatto intercluso dalla pubblica via, essendo accessibile a piedi da due direzioni proprio tramite il predetto sentiero.
Il sentiero CAI consente sì l'accesso al fondo attoreo, ma si tratta appunto di un accesso solo pedonale e all'evidenza tutt'altro che agevole (v. foto nn. 12, 13 e 18 allegate alla c.t.u.).
Come condivisibilmente ritenuto dal c.t.u., un sentiero in consimili condizioni non può essere ritenuto idoneo a garantire l'assolvimento delle normali e quotidiane esigenze di fruizione del fondo attoreo: si tratta di un sentiero dalla pavimentazione sconnessa e privo di pubblica illuminazione, che dovrebbe essere utilizzato con qualsiasi condizione metereologica e anche da soggetti con eventuali problematiche di salute/deambulatorie o che necessitano di trasportare pesi o carichi (banalmente, le buste della spesa).
Il fondo attoreo, quindi, risulta certamente intercluso con riferimento al traffico veicolare ma, anche, a ben vedere, con riferimento al passaggio pedonale (come affermato dal c.t.u.), posto che il sentiero CAI non è idoneo a garantire la normale fruizione del fondo attoreo. E tuttavia, come precisato supra, non si pone in questa sede la necessità di costituire coattivamente anche la servitù di passaggio pedonale, posto che rimane fermo l'acquisto per usucapione della stessa, già accertato e dichiarato dal Tribunale.
pagina 18 di 27 10.2 Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, dunque, la pretesa attorea di utilizzare il transito carraio oggetto di causa non è ascrivibile a una mera comodità ovvero a un “capriccio”.
In questo senso, non pare superfluo sottolineare che dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999 si è registrato un mutamento di prospettiva in tema di servitù di passaggio. Come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità in una causa relativa alla costituzione di servitù coattiva di passo carraio a favore di un fondo non intercluso (Cass., 10/4/2018, n. 8817), detto istituto “non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale”; la Suprema Corte ha quindi chiarito che “l'art.
1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili”.
Sul punto, si veda anche Cass. 3/8/2012, n. 14103, che, occupandosi di stabilire se sia tutelabile ex artt. 1051 e 1052 c.c. la richiesta di passo carrabile in relazione alle necessità abitative di un fondo già provvisto di accesso pedonale, ha giudicato “corretta la decisione assunta dai giudici di merito, che è conforme ad un precedente di legittimità (Cass. 10045/08), a mente del quale ai sensi dell'art. 1052 cod. civ. - da leggere alla luce della sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale - la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover costituire una servitù di passaggio in favore di un fondo non del tutto intercluso, in base all'affermazione secondo cui è impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici)”.
Ciò posto, già in precedenza la giurisprudenza aveva del resto chiarito che, in tema di costituzione coattiva della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c., “per stabilire se la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale od anche per il transito dei veicoli è necessario procedere alla valutazione comparativa degli opposti interessi da tutelare;
ne consegue che
l'interclusione non giustifica la costituzione di una servitù di transito veicolare, qualora, essendo la pretesa fatta valere non per una situazione di effettiva necessità, ma per esigenze di maggiore
pagina 19 di 27 comodità, l'accoglimento della domanda comporterebbe un sacrificio eccessivo alla normale destinazione del fondo servente, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito”
(Cass., 30/3/1989, n. 1558).
Nel caso di specie, allora, devono ritenersi sussistenti le esigenze abitative di cui si è detto, non riconducibili a delle mere “comodità” o a dei “capricci”, ma proprio a quella “situazione di effettiva necessità” richiesta dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo citata.
10.3 Al contempo, in un'ottica di valutazione comparativa degli opposti interessi in gioco, non risulta dimostrato che la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carraio determinerebbe un sacrificio eccessivo alla normale destinazione del fondo servente.
Ed invero, quanto a quest'ultimo aspetto, gli appellanti si sono limitati genericamente ad allegare che “sul fondo 125 e 126 vi era un vecchio edificio che i convenuti hanno acquistato con l'intento di una sua ricostruzione nelle vicinanze dell'altro loro immobile. La costituzione coattiva di una servitù di transito carraia su tale porzione del fondo sul mapp. 125, creerebbe un danno enorme ai convenuti, che si vedrebbero negata la possibilità di ricostruzione con azzeramento del valore economico del terreno” (pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione I grado;
cfr., negli stessi termini, pag. 22 atto d'appello).
Va premesso che il transito ricade sul mappale n. 125 per 14,07 metri quadrati e sul mappale n.
456 (ex n. 126) per 14,82 metri quadrati (v. pag. 6 c.t.u.) e che “la porzione di transito che insiste sul mappale 125 (proprietà convenuta) si trova immediatamente a ridosso Parte_2
di un sedime di costruzione teoricamente “recuperabile ai fini edili” generando certamente un danneggiamento al fondo servente” (pag. 5 c.t.u.).
A fronte di tali dati, la genericità dell'allegazione non consente di comprendere in che termini la costituzione della servitù di passaggio veicolare possa addirittura ostare radicalmente alla ristrutturazione che gli appellanti dichiarano di voler intraprendere. Peraltro, non è dato conoscere il grado di concretezza di tale proposito, posto che – al netto di una ormai risalente richiesta di variazione del P.R.G.C. del giugno del 2011 (v. pag. 15 c.t.u.) – non viene allegata alcuna informazione utile in tal senso (un progetto, ad esempio, o la richiesta di un finanziamento,
o comunque altra documentazione dalla quale si evinca la serietà e attualità dell'intento di ricostruire l'immobile sul fondo servente). Pertanto, non risulta fornita alcuna prova del fatto che i fondi serventi (in particolare il mappale n. 125) subirebbero un sacrificio eccessivo per la loro pagina 20 di 27 normale destinazione in conseguenza della costituzione della servitù di passaggio carraio (posto che il problema neppure si pone per quello pedonale).
La c.t.u., dunque, sia pur nell'evidenziare “un danneggiamento al fondo servente”, non accerta affatto la sussistenza di un sacrificio sproporzionato a carico del citato fondo, ma si limita ad offrire delle risposte ai fini della determinazione dell'indennizzo.
10.4 Deve quindi essere accolta la domanda formulata in via di mero subordine dagli odierni appellati con la comparsa di costituzione in appello, e, per l'effetto, deve accertarsi e dichiararsi la costituzione di una servitù di transito carraio a favore del fondo distinto in Comune di Forgaria nel RI (UD) al Foglio 10 mappali nn. 596 e 124 (di proprietà di e Controparte_1 CP_2
e a carico dei fondi siti nel medesimo Comune al Foglio 10, mappali nn. 151, 469 e 470
[...]
(di proprietà di ), 140 (di proprietà di , 142 (di proprietà di Controparte_4 CP_3
, 456 e 125 (di proprietà di , con tracciato come Parte_1 Parte_2
rappresentato graficamente nella relazione tecnica del c.t.u. geom. allegato Controparte_8
1.
10.5 In difetto di specifica domanda, nessuna indennità deve essere liquidata ai proprietari dei predetti fondi serventi, posto che “il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente, che può essere comunque proposta anche in separato giudizio” (Cass. 21/6/2010, n.
14922).
Ed invero nel presente giudizio (sia di primo che di secondo grado), i convenuti appellanti, pur contestando la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di costituzione coattiva della servitù, non hanno formulato domanda di riconoscimento dell'indennità.
11. Costituita coattivamente la servitù di passaggio carraio, deve essere confermata la condanna alla rimozione degli interdetti collocati sul sedime sul quale insiste il diritto reale e, in particolare, la condanna di a rimuovere i sassi e le aiuole collocati sul tracciato della Parte_2 servitù di passaggio posto sulla sua proprietà di cui al mappale n. 125 fg. 10. Deve altresì essere confermato l'ordine, rivolto a e di astenersi dal collocare Controparte_5 Parte_1
lungo il tracciato della servitù di passaggio oggetti idonei ad aggravarne od impedirne l'esercizio.
12. L'ulteriore e ultimo motivo d'appello, con cui si censura il mancato accoglimento delle domande riconvenzionali formulate in primo grado dai convenuti, deve essere rigettato.
pagina 21 di 27 12.1 Quanto alla domanda di demolizione della porzione di canaletta di cemento che invade parzialmente il fondo e che, come si ricava dalla c.t.u. (cfr. pag. 7), ricade solo per Parte_2
0,24 metri quadri nel mappale n. 125 di proprietà della predetta, nel gravame gli appellanti riconoscono che la canaletta è stata “materialmente costruita dalla ditta degli zii in occasione dei lavori di ristrutturazione commissionati dall'attore ” (pag. 17 appello). Gli Controparte_1
appellanti si limitano quindi a sostenere che – al di là dell'individuazione del materiale esecutore dei lavori – l'obbligo di demolizione ricadrebbe sugli attori stessi, posto che erano stati questi ultimi a commissionare la realizzazione della canaletta e che il manufatto andava a vantaggio esclusivo dei fondi attorei.
Le circostanze dedotte dagli appellanti, tuttavia, sono rimaste smentite.
Da un lato, infatti, le prove testimoniali hanno dimostrato univocamente che la canaletta era stata costruita su iniziativa del padre di . Testimone_3
Quest'ultima ha dichiarato: “la canalina raffigurata in foto l'ha costruita a mio papà, un tempo era proprietario di un'impresa edile. Quest'opera mio padre l'ha realizzata di sua iniziativa, anche per dare un migliore risultato estetico alla zona, vista la recente ristrutturazione fatta da
”. Controparte_1
Sul punto, la teste citata è da ritenersi credibile, posto che ella non avrebbe avuto alcun interesse a rendere tale dichiarazione, riguardante il suo stesso padre, ove non veritiera.
La sua deposizione, peraltro, trova riscontro in quella di “questa canalina di Parte_5
scolo è stata materialmente realizzata dai miei zii e in occasione dei Pt_3 Parte_4
lavori di ristrutturazione commissionati da mio fratello a un'impresa edile di Cornino. Al tempo
i miei zii erano già in pensione ma avendo lavorato nel settore edile hanno dato una mano con i lavori. Per la realizzazione di questa canalina sono stati direttamente i miei zii che hanno assunto autonomamente l'iniziativa di realizzarla”.
Dalla deposizione dell'ulteriore teste escusso, , non è peraltro emerso alcun Testimone_6 elemento di segno contrario.
Dall'altro lato, la c.t.u. ha disatteso la tesi secondo cui il manufatto sarebbe andato a vantaggio esclusivo del fondo attoreo, chiarendo invece che “la canaletta risulta ricompresa in più esteso manufatto palesemente realizzato al fine di proteggere dalle acque meteoriche, provenienti dal
pagina 22 di 27 sentiero CAI, i fabbricati mappali 603 (proprietà ), 122 (proprietà Parte_4 Per_3
Per_
e ) e 469 ( contumace)” (pag. 5 della relazione).
[...] Controparte_4
Pertanto, sia l'iniziativa, sia la materiale realizzazione della canaletta sono da attribuirsi a soggetti terzi rispetto agli odierni appellati, sicché deve essere rigettata la domanda di demolizione del manufatto – e conseguente ripristino dello scolo delle acque meteoriche – proposta nei confronti di questi ultimi.
12.2 Quanto, in secondo luogo, al muretto di contenimento sito sul retro dell'immobile attoreo n. 596 e costruito sul mappale n. 91 della deve giungersi ad analoghe conclusioni. Parte_2
Anche in tal caso è emerso che il manufatto era stato realizzato su richiesta di e Parte_1 materialmente costruito da . Parte_3
In questo senso sono le concordi deposizioni di ed . Parte_5 Tes_3
In particolare, la prima, con riferimento ai doc. 25 di parte attrice e 9 di parte convenuta, riferiva:
“il muretto rappresentato in alto nella foto, che corre lungo il pendio del terreno, è stato richiesto da che ha affidato la realizzazione ai miei zii ed ...”. Parte_1 Pt_3 Parte_4
La seconda teste, sempre con riferimento al doc. 25 di parte attrice, dichiarava del tutto concordemente che: “ ... il muretto di contenimento raffigurato in foto ed evidenziato è stato fatto da mio zio su commissione di ”. Pt_3 Parte_1
Del resto, la circostanza che fosse stato a chiedere l'erezione di un muro di Parte_1 contenimento a difesa del suo fondo, in conseguenza dei poderosi lavori di ristrutturazione sul mappale attoreo, è stata pacificamente ammessa dagli stessi convenuti appellanti (v. pag. 14 della memoria conclusionale di primo grado), i quali si sono limitati a sostenere che detto muro doveva essere costruito all'interno della proprietà attorea e non di quella della Parte_2
Ebbene, essendo pacificamente emerso anche in questo caso che l'iniziativa e la materiale realizzazione del muro di contenimento sono da attribuirsi a soggetti terzi rispetto agli odierni appellati, deve essere rigettata la domanda di demolizione del muro di contenimento proposta nei confronti di questi ultimi.
12.3 Quanto alle censure relative al rigetto della domanda di ricostruzione del muro comune tra i mappali nn. 124 e 125, dagli atti emerge che il mappale n. 124 di proprietà attorea era originariamente occupato da un rudere, poi demolito con i lavori di ristrutturazione che dal 2018 hanno reso il predetto mappale un'area pavimentata, adibita a uso parcheggio.
pagina 23 di 27 Diversamente, il mappale n. 125 di proprietà della è sempre rimasto privo di Parte_2
costruzioni (o, comunque, sicuramente privo di costruzioni in aderenza).
Tale circostanza emerge, come correttamente rilevato dal primo giudice, sia dalle mappe catastali in atti, sia dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti (in particolare quella antecedente all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della parte attrice;
v. docc. 5 e 19 di parte convenuta).
Il muro in pietra esistente tra i citati mappali, pertanto, non può essere considerato in comproprietà, posto che secondo la giurisprudenza, la presunzione di comunione del muro divisorio si applica esclusivamente al muro che divida entità prediali omogenee (cortile da cortile, orto da orto) e non è quindi operante quando trattasi di entità prediali diverse, come nel caso di muro che divida un edificio da un cortile ovvero un cortile da un fondo agricolo. In questo senso, si veda Cass., 22/6/2007, n. 14609, secondo cui “ai sensi dell'art. 880 cod. civ., la presunzione di comunione riguarda soltanto il muro che divide entità prediali omogenee
(edificio da edificio, cortile da cortile, orto da orto, ecc.), non trovando applicazione nel caso di entità prediali diverse. (Nella specie, è stata esclusa la presunzione di comunione del muro che divideva un fondo agricolo da un cortile)”.
Assodato che il muro di pietra tra i mappali nn. 124 e 125 non è in comunione (o che, quantomeno, gli appellanti non hanno assolto all'onere di dimostrare la comproprietà del muro, ossia il presupposto della loro domanda riconvenzionale, che va pertanto respinta), rimane del tutto indimostrata anche l'esatta posizione del muro.
Il primo giudice è giunto, sul punto, ad affermare che il muro insisteva completamente sul fondo attoreo, “valorizzando le deposizioni delle testi di parte attrice, che hanno dichiarato di aver riscontrato in loco la presenza di una croce di risalente fattura, sul muro di terrazzamento più a monte, la cui ideale prosecuzione in modo perpendicolare rispetto al muretto cui è apposta genera una linea che si colloca integralmente al di qua dell'edificio e del muretto demolito, che ricade così nella particella attorea” (pag. 8 della sentenza).
La teste dichiarava, invero, con riferimento ai doc. 4, 8 e 9 di parte convenuta: Parte_5
“Il muretto che vedo raffigurato è sempre stato, negli anni, come rappresentato in foto, presentando quella medesima altezza e lunghezza. Oltre lo stesso crescevano degli arbusti che ricadevano sulla proprietà di terzi. Quando mio fratello ha acquistato anche tale particella sono stati abbattuti gli arbusti per pulire la zona, come si vede in foto. Lì vicino, ma non
pagina 24 di 27 immediatamente a confine, è stato demolito il rudere di cui ho già parlato. A.D. avv. Querini: sul muretto terrazzato che si vede nella parte alta, leggermente più arretrato di profondità, abbiamo notato una recente realizzazione di una croce incisa sulla roccia, posta in linea con la linea di mezzeria del muretto di cui ho parlato prima, quello più basso raffigurato in fronte foto.
Questa nuova croce l'abbiamo notata in tempi recenti io e mio fratello e l'abbiamo anche fotografata. Ispezionando la zona di quel muro abbiamo notato anche una seconda croce, anch'essa incisa nella roccia del muretto più alto, ma di antica fattura. La stessa è caso posizionata più verso il mappale 125, così che dalla sua prosecuzione ideale risulta che il muretto basso di cui ho parlato si trova a ricadere interamente all'interno del fondo di mio fratello”.
La teste visionando il doc. 8 di parte convenuta, ha negli stessi termini Testimone_3 dichiarato: “il muretto che si vede parzialmente demolito faceva parte della struttura invasa dall'edera di cui ho parlato e fortemente crollata negli anni. Dopo la demolizione che ha realizzato mio cugino è rimasto solo quel pezzo di muratura. Per quanto a mia conoscenza, anche vedendo le vecchie mappe catastali di cui al doc. 7 di parte attrice, tale rudere insisteva interamente all'interno della particella 124”.
Tuttavia, le deposizioni sopra riportate – a tratti vaghe e imprecise – presentano un contenuto ampiamente valutativo e, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non consentono di per sé sole di addivenire all'esatta determinazione della posizione del muro. Né la c.t.u. offre elementi utili in tal senso, posto che la questione non ha nemmeno formato oggetto di quesito peritale. Pertanto, non risulta provato se il muro insistesse sul fondo degli appellati ovvero su quello dell'appellante Parte_2
Anche la domanda riconvenzionale volta alla ricostruzione del muro deve pertanto essere rigettata.
12.4 Infine, basti rilevare che, a seguito della costituzione coattiva della servitù di passaggio, anche l'ultima domanda riconvenzionale formulata dagli odierni appellanti – avente ad oggetto la rimessione in pristino del transito oggetto di causa – deve essere rigettata.
La cementificazione e l'inghiaiamento del sedime risultano infatti strettamente funzionali al passaggio (specialmente quello dei veicoli), così come effettivamente in atto già dal 2017; sicché
pagina 25 di 27 risulterebbe del tutto illogico smantellare lo stato dei luoghi, ricostituendo il sedime a prato, una volta accertati i presupposti per la costituzione coattiva della servitù ex art. 1051 c.c.
13. Venendo, in conclusione, alle spese, va osservato che gli odierni appellanti, pur vedendosi accolti i primi due motivi di gravame, sono risultati prevalentemente soccombenti, in ragione dell'intervenuto accoglimento della domanda di costituzione coattiva della servitù formulata in subordine dagli appellati (parzialmente soccombenti, a loro volta, sulla domanda principale); gli appellanti, inoltre, hanno visto rigettate tutte le loro domande riconvenzionali.
Pertanto, la prevalente soccombenza degli appellanti giustifica la parziale compensazione – in ragione di 1/3 – delle spese di entrambi i gradi, con condanna degli appellanti alla rifusione, in favore degli appellati, dei residui due terzi, secondo la liquidazione operata in dispositivo, la quale tiene conto, per il primo grado, di quanto liquidato in sentenza, e per il presente grado – riconosciute le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale – dei valori indicati nella nota spese di parte appellata, la quale espone valori inferiori ai parametri medi previsti dal D.M.
55/2014 (come aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione pertinente, dovendosi apportare una ulteriore diminuzione per la sola fase istruttoria (atteso che nel giudizio di appello non si è provveduto all'assunzione di prove).
13.1 Va disposta l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti costituite e quelle contumaci.
13.2 Le spese della c.t.u., già liquidate dal Tribunale, devono essere analogamente regolate secondo la soccombenza delle parti (esclusi i convenuti contumaci non appellanti) e vanno poste per 1/3 a carico gli appellati e per 2/3 a carico degli odierni appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 333/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto conferma:
- rigetta la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio carraio a favore del fondo delle parti attrici e censito Controparte_1 CP_2
al Catasto terreni del Comune di Forgaria nel RI (UD) al Foglio 10 mappali 596 e 124, ed a carico dei fondi delle parti convenute censiti al Catasto del medesimo Comune, Foglio 10 mapp.
pagina 26 di 27 151, 469, 470 (di proprietà di ), 140 (di proprietà di , 142 (di Controparte_4 CP_3
proprietà di , 456 e 125 (di proprietà di;
Parte_1 Parte_2
- accerta e dichiara la costituzione coattiva della servitù di passaggio carraio a favore del fondo distinto in Comune di Forgaria nel RI (UD) al Foglio 10 mappali nn. 596 e 124 (di proprietà di e e a carico dei fondi siti nel medesimo Comune al Foglio Controparte_1 CP_2
10, mappali nn. 151, 469 e 470 (di proprietà di ), 140 (di proprietà di Controparte_4 [...]
, 142 (di proprietà di , 456 e 125 (di proprietà di , CP_3 Parte_1 Parte_2
con tracciato come rappresentato graficamente nella relazione del c.t.u. geom. CP_7
allegato 1, da intendersi qui integralmente richiamata;
[...]
- condanna gli appellanti alla rifusione, in favore degli appellati, dei due terzi delle spese di lite, che liquida per tale frazione – quanto al primo grado – in euro 2.000,00 per compensi ed euro
137,10 per esborsi, e – quanto al presente grado – in euro 1.620,00 per compensi, oltre – per entrambi i gradi – a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta – ex lege, e compensando tra le parti il restante terzo;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra le parti costituite e quelle contumaci;
- pone le spese di c.t.u., nella misura già liquidata in primo grado, per 1/3 a carico degli appellati e per 2/3 a carico degli appellanti.
Trieste, 4 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Daniele Venier
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca
Baradel, magistrato ordinario in tirocinio
Il Presidente estensore dott. Daniele Venier
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Daniele Venier Presidente rel. dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 333/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
9.10.2024 da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. GABRIELE BANO, presso il cui studio C.F._2
in TOLMEZZO, Via Ermacora n. 15, risultano elettivamente domiciliati, per procura alle liti allegata a tergo dell'atto di citazione in appello e depositata nel fascicolo informatico
APPELLANTI contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. SILVIA QUERINI, presso il cui studio C.F._4 in San Vito al Tagliamento, Piazza Pescheria n. 14, risultano elettivamente domiciliati, per procura redatta su foglio separato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di risposta
APPELLATI
e pagina 1 di 27 (C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_4
), (C.F. ) C.F._6 Controparte_5 C.F._7
APPELLATI-CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 489/2024 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il
13.8.2024 e notificata il 10.9.2024 – “usucapione”
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note depositate l'11.7.2025:
“NEL MERITO: per le causali esposte in narrativa voglia la Corte di Appello di Trieste, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande avanzate dagli attori, sia in via principale sia in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Spese e compensi di entrambi i gradi integralmente rifusi, compresa la fase della mediazione.
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: per le causali esposte in narrativa voglia la Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare gli attori a:
a) ricostruire il muro comune tra i mappali 124 e 125 (doc. 04 e 08), che hanno integralmente demolito per creare la piazzola di sosta così come dovranno demolire il muretto di contenimento sul retro del loro immobile costruito anch'esso sulla proprietà della signora Parte_2 al Fg. 10 mapp. 91 (doc. 09);
b) demolire la porzione di canaletta di cemento che invade parzialmente il fondo di proprietà di
Fg. 10 mapp. 125 (doc. 10), ripristinando inoltre il corretto scolo delle Parte_2
acque meteoriche prima del loro abusivo intervento che ha modificato lo stato dei luoghi e le pendenze dei terreni a monte;
c) rimettere in pristino stato i luoghi così come esistenti prima del loro intervento del 2017, quindi asportando il getto in calcestruzzo, i materiali di riporto e la ghiaia posata a terra, livellando e riportando il terreno al piano di campagna come era in origine su tutti i mappali interessati e ciò partendo dalla pubblica via.
Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi, compresa la fase della mediazione”.
Per gli appellati: come da note depositate l'11.7.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte,
NEL MERITO:
pagina 2 di 27 = Respinta ogni contraria e diversa istanza, rigettare l'appello e le domande tutte siccome ex adverso proposte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n.
489/2024 resa dal Tribunale di Pordenone.-
= Spese del presente grado di giudizio interamente rifuse, oltre oneri.-
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA EVENTUALE:
= Nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi fondata la domanda di usucapione avanzata in principalità dagli attori con conseguente accoglimento dell'appello, dichiararsi la costituzione ex artt. 1032 e 1051 c.c. di servitù di transito (pedonale e carraio) a favore del fondo distinto in Comune di Forgaria nel RI (UD) al Foglio 10 mappali 596 e 124 (di proprietà di
e a carico dei fondi sempre distinti in Comune di Forgaria nel Controparte_1 CP_2
RI (UD) rispettivamente al Foglio 10 mappali 151, 469 e 470 (di proprietà di
[...]
), al Foglio 10 mappale 140 (di proprietà di , al Foglio 10 mappale CP_4 CP_3
142 (di proprietà di , al Foglio 10 mappali 456 e 125 (di proprietà di Parte_1 [...]
, lungo la stradina sterrata esistente in loco (con sedime avente ampiezza pari a ml. Parte_2
4,30 in corrispondenza dell'innesto con la strada pubblica, per raccordarsi ad una ampiezza pari a ml. 2,90 in corrispondenza del confine tra i mappali 151 e 142 per poi mantenere un'ampiezza costante di ml. 2,90 e lunghezza pari a circa ml. 42,40), con versamento dell'indennità dovuta ex art. 1053 c.c. a favore dei fondi serventi come da quantificazione operata dal CTU geom. nell'elaborato peritale in atti;
Persona_1
= Spese del presente grado di giudizio interamente rifuse, oltre oneri”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e convenivano innanzi al Tribunale di Pordenone Controparte_1 CP_2 [...]
, e CP_3 Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Controparte_5 chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carraio, a favore del loro fondo censito al catasto del Comune di Forgaria nel RI
(UD) al Foglio 10, mappali 596 e 124, e a carico dei fondi delle parti convenute censiti al catasto al Foglio 10 del medesimo Comune, mappali 151 e 470 (di proprietà della ), 140 (di CP_1
proprietà del , 142 (di proprietà di , 456 e 125 (di proprietà della CP_3 Parte_1
. In via subordinata chiedevano di dichiarare la costituzione di servitù coattiva ex art. Parte_2
1051 c.c. di transito pedonale e carraio a favore e a peso dei medesimi immobili. Formulavano
pagina 3 di 27 infine, e in ogni caso, domanda di condanna di e Parte_1 Controparte_5 [...]
alla rimozione di tutti gli interdetti che impedivano il passaggio e alla cessazione di Parte_2 ogni condotta che pregiudicava il transito.
Esponevano di avere avuto accesso, ab immemorabili, al proprio fabbricato con area di pertinenza attraverso una stradina, il cui sedime, della larghezza di circa tre metri, interessava i fondi - sopra indicati - dei convenuti, precisando che, sino alla fine degli anni '70 del secolo scorso esisteva in loco solo un percorso pedonale di ampiezza pari a circa un metro - un metro e mezzo che ricalcava il segnavia CAI 818, mentre nel 1981 era stata aperta al traffico veicolare la viabilità pubblica (via Ledrania), realizzata attorno agli anni 1978/1979 unitamente alla costruzione dell'acquedotto lungo il tracciato del percorso pedonale, per l'effetto notevolmente ampliato. Gli attori deducevano che da allora tutti i frontisti, tra cui i propri danti causa, avevano iniziato a utilizzare il transito – caratterizzato dapprima da un sedime sterrato ed erboso, e in seguito sistemato e inghiaiato - anche con veicoli e mezzi meccanici. Allegavano di avere essi stessi, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione del fabbricato di loro proprietà, provveduto a manutenere il sedime apportando ulteriore ghiaia, iniziativa non gradita da Parte_1
e i quali avevano da allora assunto comportamenti Controparte_5 Parte_2 molesti, posizionando numerosi interdetti (quali nastri di cantiere, una catena sorretta da paletti, pietre) onde impedire il transito. Rilevavano, infine, che erano rimaste senza esito le richieste di ripristino e cessazione delle molestie, reiterate anche mediante esperimento della procedura di mediazione.
2. Dei convenuti si costituivano i soli e mentre gli altri Parte_1 Parte_2 erano dichiarati contumaci.
Contestavano che l'accesso ai fondi degli attori fosse avvenuto secondo le modalità esposte in citazione, rilevando che i mappali 596 e 124 erano stati da sempre – e sino al 2017 - raggiungibili esclusivamente attraverso il percorso pedonale CAI 818; allegavano che i terreni oggetto, secondo gli attori, di servitù di transito carraio, erano stati in realtà tenuti a prato sino al
2016/2017, allorché era stato realizzato il sedime stradale onde consentire il transito – assentito dai convenuti – dei mezzi d'opera sino al cantiere ove erano in atto i lavori di ristrutturazione dell'immobile acquistato dagli attori e con l'impegno, non ottemperato, da parte di questi ultimi di rimettere, all'esito, in pristino stato il manto erboso.
pagina 4 di 27 Aggiungevano: che con la ristrutturazione gli attori avevano realizzato nel luglio 2018, sul mappale 124, un'area destinata al parcheggio, dopo avere demolito, senza il consenso della comproprietaria il muro comune in pietra di confine con il mappale 125, modificando Parte_2
in modo rilevante la micro-orografia dei luoghi e provocando una sensibile variazione del naturale deflusso delle acque meteoriche sui terreni;
che solo da allora gli attori avevano potuto raggiungere con mezzi il mappale 124, circostanza in precedenza impossibile per la presenza in loco di un rudere in stato di abbandono, che impediva il transito per accedere all'immobile insistente sul mappale 596, che era possibile raggiungere solo a piedi, come peraltro confermato dalle stesse fotografie “storiche” allegate ex adverso, da cui emergeva che le autovetture erano sempre parcheggiate sui fondi dei convenuti e mai su quelli – irraggiungibili - degli attori.
I convenuti contestavano inoltre di avere posizionato gli interdetti lamentati dagli attori.
Insistevano per il rigetto della domanda principale, contestando anche quella subordinata, non sussistendo i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di transito carraio, in quanto il conveniente uso del proprio fondo di cui all'art. 1051 c.c. non poteva coincidere con la mera comodità degli attori di parcheggiare l'autovettura “sotto casa ed evitare così una camminata di nemmeno 50 metri” (pag. 9 della comparsa di risposta), tale essendo la distanza tra la loro abitazione e la pubblica via, provocando un rilevante danno ai convenuti che – in caso di costituzione del diritto di servitù a peso di porzione del mappale 125 – si sarebbero vista impedita la possibilità di ricostruzione del vecchio edificio ivi insistente con conseguente azzeramento del valore economico del terreno, e dovendosi in ogni caso evidenziare come gli attori avessero diverso accesso alla pubblica via attraverso i mappali 152 e 126 di proprietà dei loro zii
[...]
ed , già ora utilizzati. Pt_3 Parte_4
Infine, in via riconvenzionale, i convenuti chiedevano di condannare gli attori alla ricostruzione del muro in comune tra i mappali 124 e 125, nonché alla demolizione sia del muretto di contenimento sul retro del loro immobile costruito sul mappale 91 di proprietà della Parte_2 sia della porzione di canaletta di cemento che invadeva parzialmente il fondo della stessa ripristinando il corretto scolo della acque meteoriche, e a rimettere in pristino stato i Parte_2
luoghi come esistenti prima del 2017, asportando quindi i materiali di riporto e la ghiaia, e livellando e riportando il terreno al piano di campagna partendo dalla pubblica via.
pagina 5 di 27 3. Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., gli attori replicavano alla comparsa avversaria, contestando le domande riconvenzionali.
Veniva svolta istruttoria orale e disposta c.t.u. intesa ad accertare lo stato dei luoghi, a rilevare l'esatto tracciato della servitù di passaggio oggetto di causa, a verificare la dedotta interclusione,
a stimare l'indennità ex art. 1053 c.c., e a individuare i terreni sui quali ricade la canaletta di cemento indicata dai convenuti.
4. Con sentenza n. 489/2024 il Tribunale di Pordenone: 1) accertava l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo attoreo di cui ai mappali
124 e 596 e a peso dei fondi dei convenuti di cui ai mappali 151, 469, 470 (di proprietà di
[...]
), 140 (di proprietà di , 142 (di proprietà di 456 e 125 CP_4 CP_3 Parte_1
(di proprietà di , secondo il tracciato graficamente rappresentato dal c.t.u.; Parte_2
2) condannava la a rimuovere i sassi e le aiuole collocati sul tracciato della servitù Parte_2
posto sul mappale 125, e ordinava a e di astenersi dal Controparte_5 Parte_1 collocare lungo il tracciato della servitù oggetti idonei ad aggravarne o impedirne l'accesso; 3) rigettava le domande riconvenzionali delle parti convenute;
4) condannava Parte_1
e alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori e Parte_2 Controparte_5
a farsi carico integralmente degli oneri della c.t.u., compensando le spese tra gli attori da un lato e la e il dall'altro. CP_1 CP_3
Il giudice premetteva che, secondo la consolidata giurisprudenza, ai fini del requisito dell'apparenza, richiesto dall'art. 1061 c.c. per l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, non occorre necessariamente un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, essendo sufficiente un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione, visibile, di accesso al fondo dominante attraverso quello servente.
Evidenziava quindi che l'area e il sedime oggetto della domanda presentavano, ancor prima delle opere di sistemazione effettuate dagli attori, “un terreno battuto con presenza di carraie” (pag.
4 della sentenza), rilevato dalle ortofoto prodotte in giudizio che ne evidenziavano la continuativa presenza dal 1988 al 2011, e che rendeva evidente la sua funzione di accesso carrabile al fondo dominante mediante i fondi serventi.
pagina 6 di 27 In secondo luogo, le risultanze testimoniali consentivano di affermare che per oltre vent'anni gli attori e, prima, i loro danti causa erano transitati sui fondi dei convenuti, sia a piedi, sia con mezzi meccanici.
In particolare, il giudice riteneva inattendibile la deposizione del teste avendo Testimone_1 costui – pur affermatosi amico di – reso dichiarazioni incoerenti sia nella Controparte_5
parte in cui aveva riconosciuto le autovetture di cui quest'ultimo e suo padre erano proprietari negli anni '90 (così confermando una circostanza favorevole ai convenuti, e cioè che le fotografie in atti documentavano autovetture dei convenuti parcheggiate nella loro proprietà), ma non anche quella di cui il era attualmente proprietario dal 2016 (circostanza sfavorevole a Pt_1 quest'ultimo, costituita dall'avere posizionato il veicolo in modo da ostruire l'accesso al sedime di cui è causa), sia allorché, pur a risalente conoscenza dei luoghi, non aveva riconosciuto nelle fotografie esibitegli il rudere un tempo presente sul mappale 456 di proprietà della Parte_2
riconoscendo invece il rudere che ricadeva nella proprietà attorea, sia infine allorché aveva dapprima affermato che e i suoi familiari posteggiavano sempre le loro Parte_1 autovetture lungo la strada pubblica, salvo poi prendere atto dalle fotografie della presenza degli automezzi nelle loro proprietà.
Riteneva poi priva di riscontri la deposizione del teste – il quale aveva dichiarato Testimone_2
che e i suoi familiari facevano accesso meramente sporadico dalla pubblica via Parte_1 ai loro fondi, al solo fine di portare presso l'abitazione materiali edili e previo assenso della proprietaria del terreno sottostante – “considerato che tali circostanze, spontaneamente riferite dal teste, non sono state fatte oggetto di capitoli di prova per testi ovvero per interpello e, perciò, non hanno costituito oggetto di prova” (pag. 5 della sentenza), deposizione che il giudice qualificava - al pari di quella di - irrilevante, “laddove hanno riferito di non Testimone_1 essere stati testimoni diretti di accessi veicolari lungo la stradina, da parte degli attori e loro danti causa, trattandosi nella fattispecie di servitù discontinua, il cui esercizio si realizza mediante atti occasionali e intermittenti, perfettamente compatibile con l'ipotesi che soggetti estranei ai luoghi di causa non vi abbiano personalmente assistito ovvero posto attenzione, conservandone la memoria anche a distanza di molti anni” (pag. 6).
pagina 7 di 27 Evidenziava che i testi indicati dagli attori avevano invece riferito, in maniera precisa e circostanziata e facendo riferimento alle fotografie via via esibite nel corso delle deposizioni, il transito pedonale e con mezzi effettuato sin dagli anni '80 dagli attori e dai loro danti causa.
In particolare, aveva riferito che , padre e dante causa di Testimone_3 Persona_2 [...]
, era solito parcheggiare la propria autovettura all'interno del mappale 124, nello spazio CP_1
immediatamente antistante il rudere ricoperto da vegetazione ivi presente, spazio che in altre occasioni veniva occupato anche da altre automobili comunque riconducibili alla cerchia familiare degli attori. Le testimoni avevano inoltre descritto un utilizzo e un accesso ai luoghi che risultava coerente con la destinazione degli immobili a seconde case e luogo di ritrovo, per lo più familiare, e realizzato in modo ricorrente, continuativo e pubblico, rispetto al quale non constavano opposizioni – se non solo dopo la ristrutturazione immobiliare di recente effettuata dagli attori - mosse nel corso dei decenni dai proprietari degli altri fondi, e infine riscontrato tanto dalla documentazione fotografica prodotta, che documentava l'accesso veicolare sino a raggiungere il mappale 124, quanto dalle ortofoto dell'area, che mostravano ciascuna la presenza di un sedime che si era mantenuto negli anni sterrato, “evidentemente in ragione dei passaggi veicolari intervenuti e ripetuti nel tempo” (pag. 6).
Quanto all'identificazione del sedime di transito, era recepita la rappresentazione grafica del c.t.u..
In ordine, infine, alla domanda attorea di rimozione degli interdetti e di cessazione delle molestie, il Tribunale osservava che dall'istruttoria documentale e orale era emerso: che CP_5
era il proprietario dell'autovettura Fiat Panda collocata all'imbocco della stradina in
[...] questione;
che era il proprietario dell'autovettura collocata più a monte a Parte_1
ostruire l'accesso e il recesso dal mappale 124; che le aiuole e le pietre collocate sui mappali 125 di e 456 di insistevano sul sedime destinato all'esercizio Parte_2 Parte_1
della servitù di passaggio.
Infine, le domande riconvenzionali dei convenuti erano integralmente respinte.
Il giudice rilevava che la canaletta di scolo delle acque - pur accertata come sconfinante all'interno del mappale 125 della – era stata commissionata e realizzata da soggetti Parte_2 estranei alla causa, e il muretto di contenimento era stato realizzato su commissione dallo stesso
Quanto alla demolizione del muro del rudere attoreo presente sul mappale 124, Parte_1
pagina 8 di 27 il giudice rilevava che la documentazione fotografica e le mappe catastali prodotte non evidenziavano la preesistente esistenza di edifici tra loro in aderenza. Osservava “che le disposizioni di cui all'art 880 c.c. regolamentano le sole ipotesi di muro sul confine che divide due edifici (comma 1) ovvero che divide due cortili/giardini/orti/campi (comma 2), ma non anche la diversa ipotesi in cui ad essere divisi siano entità prediali tra loro disomogenee quali un edificio ed un giardino/campo, come nella fattispecie, e che “non operando, pertanto, la presunzione legale di comunione, si può certamente affermare che il muro risulta essere di proprietà esclusiva degli attori, valorizzando in tal senso anche le deposizioni delle testi di parte attrice, che hanno dichiarato di aver riscontrato in loco la presenza di una croce di risalente fattura, sul muro di terrazzamento più a monte, la cui ideale prosecuzione in modo perpendicolare rispetto al muretto cui è apposta genera una linea che si colloca integralmente al di qua dell'edificio e del muretto demolito, che ricade così integralmente nella particella attorea” (pag. 8).
Quanto, infine, alle opere eseguite sul sedime stradale, riteneva “assorbente la considerazione che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1064 e 1069 c.c. il titolare del fondo dominante ha anche il diritto di eseguire le opere necessarie a conservare la servitù oltre a quelle necessarie per l'esercizio della stessa sì che, laddove gli attori fossero stati accertati come gli autori dei lavori di sistemazione del sottofondo stradale, tale opera dovrebbe comunque qualificarsi come strettamente necessaria al godimento della servitù, dovendo gli attori procedere all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito nella loro proprietà” (pag. 8).
5. Avverso la sentenza hanno proposto appello e sulla base Parte_1 Parte_2 dei seguenti motivi.
5.1 Con il primo, hanno contestato la ritenuta sussistenza del requisito dell'apparenza della servitù, la quale non può ricavarsi dalle ortofoto prodotte sub doc. 22 dagli attori, nelle quali si intravedono, peraltro solo in modo sfuocato, delle tracce che sono frutto del dilavamento delle acque meteoriche sul sentiero CAI e che si interrompono comunque ben prima dell'accesso al preteso fondo dominante conto.
Viceversa, dal compendio fotografico dei convenuti, non valutato, emergeva l'inesistenza dell'asserito tracciato carrabile che dalla strada pubblica porterebbe al fondo degli attori,
pagina 9 di 27 tracciato la cui apparenza era sorta solo nel 2017 a opera di questi ultimi a seguito dei lavori di ristrutturazione del loro immobile.
5.2 Con il secondo motivo, hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'esercizio del possesso ad usucapionem, allegando come il mappale 124 fosse occupato, prima del 2018, da un vecchio rudere ingombro di piante rampicanti, risultando perciò irraggiungibile con mezzi meccanici.
Dall'istruttoria documentale e testimoniale era emerso, al più, solo uno sporadico accesso carraio ai fondi dalla strada pubblica, che mai aveva raggiunto i mappali 124 e 596 ed era avvenuto solo per esigenze di carico/scarico di merce o per lavori di ristrutturazione, essendo quindi del tutto inidoneo a integrare transito esercitato con l'animus possidendi necessario ai fini dell'usucapione; del resto, dalle fotografie emergeva come le automobili fossero parcheggiate sempre e solo sui fondi dei convenuti.
5.3 Con il terzo motivo, ha lamentato l'errata valutazione delle deposizioni testimoniali, sostenendo che il teste fosse da ritenersi, contrariamente a quanto affermato Testimone_1 dal giudice di primo grado, pienamente attendibile, avendo sinceramente ammesso di non ricordare alcune circostanze molto risalenti nel tempo. Quanto al teste il fatto che Tes_2 avesse riferito alcuni fatti spontaneamente era sintomatico della sua credibilità; egli era comunque stato indicato anche a prova contraria sui capitoli articolati dagli attori. Ha quindi lamentato che il giudice di primo grado abbia ritenuto attendibili i testi indicati dagli attori, nonostante gli stretti rapporti di parentela che li legano a questi ultimi, e pur a fronte di numerose incoerenze e contraddizioni nelle loro deposizioni, come il definire “casa” (testi ed Tes_4 [...]
) un fabbricato rurale in stato di abbandono, riferire che la staccionata tra i mappali 123 Tes_3
e 125 sarebbe in loco da “circa un paio di anni” anziché, come risultava dalle fotografie, dagli anni '90 ( ), errare nell'indicazione delle dimensioni del muretto oggetto di Parte_5
domanda riconvenzionale ( ). Ulteriore contestazione riguarda infine la Parte_5 valutazione delle risultanze della c.t.u. nella parte riguardante le fioriere collocate sulla proprietà
(mappale 125) e di cui la sentenza ha ordinato la rimozione, nonostante esse – secondo Parte_2
l'accertamento del consulente – non ostacolassero il preteso transito.
5.4 Con il quarto motivo, gli appellanti hanno lamentato il rigetto delle loro domande riconvenzionali.
pagina 10 di 27 Quanto a quella di demolizione della porzione di canaletta di cemento che invade parzialmente il fondo era stata respinta sulla base di una motivazione (il fatto che fosse stata Parte_2 commissionata e realizzata da soggetti estranei al giudizio) errata, sia in quanto il manufatto era stato costruito dalla ditta degli zii degli attori ma in occasione dei lavori di ristrutturazione commissionati da , su cui ricadeva quindi la relativa responsabilità, sia in quanto Controparte_1
la canaletta era piuttosto “un muretto di contenimento/rampa utile a permettere il passaggio di autoveicoli per raggiungere la porzione del mappale 124” (pag. 17 dell'atto di appello), quindi a vantaggio esclusivo degli attori stessi.
Quanto, in secondo luogo, al muretto di contenimento sul retro dell'immobile attoreo costruito sul mappale 91 della la domanda di demolizione era stata respinta in quanto esso Parte_2
sarebbe stato realizzato su commissione dello stesso motivazione illogica in Parte_1 quanto il fatto che il ne avesse chiesta la costruzione a seguito degli importanti Pt_1
interventi di ricostruzione operati dagli attori non significava che tale muro dovesse essere costruito all'interno della sua proprietà.
Ulteriore censura riguarda il rigetto della domanda relativa alla ricostruzione del muro comune tra i mappali 124 e 125, motivato sulla base del rilievo che detto muro sia di proprietà esclusiva degli attori “non essendovi prova di una preesistente esistenza di edifici tra loro in aderenza e valorizzando l'asserita presenza di una croce di risalente fattura sul muro di terrazzamento più
a monte la cui ideale prosecuzione genererebbe una linea che colloca l'edificio integralmente nella proprietà attorea”. Gli appellanti hanno sostenuto che dalle mappe in atti il muro in pietra a confine tra i due mappali risultava di proprietà comune con la convenuta circostanza Parte_2 riscontrata anche dalla presenza di una croce incisa in asse muro su porzione della muratura superstite che in sede di sopralluogo il CTU aveva avuto modo di verificare. Sussisteva al riguardo, inoltre, violazione dell'art. 880 c.c. nella parte in cui il Tribunale non aveva tenuto conto delle risultanze del c.t.u. in ordine all'individuazione del confine nella mezzeria del muro interno tra due proprietà di un ex fabbricato in linea, e quindi alla comproprietà del muro.
Errato era infine il rigetto della domanda di rimessione in pristino stato dei fondi, poiché quanto eseguito dagli attori non era costituito, come ritenuto dal giudice di primo grado, da opere strettamente necessarie al godimento della servitù, ma da lavori di sbancamento, getto di calcestruzzo e ghiaia per poter accedere (come del resto rilevato dalla stessa sentenza) con mezzi pagina 11 di 27 meccanici al cantiere, attraverso l'asportazione del manto erboso, condotta riconducibile all'art. 843 c.c., e non invece agli articoli 1064 e 1069 c.c..
5.5 Con l'ultimo motivo è stata ribadita l'infondatezza della domanda – non esaminata dal
Tribunale, in quanto subordinata – di costituzione della servitù coattiva di passaggio, non essendo giustificata la pretesa degli attori di ottenere un accesso veicolare dalla via pubblica al solo fine di “evitare di farsi 42,40 metri a piedi per accedere al proprio immobile, come fanno tutti gli altri proprietari, in un contesto … di elevata valenza naturalistica e turistica…” (pag. 21 dell'atto di appello), così cagionando un danno agli appellanti, derivante dall'impossibilità di ricostruire l'immobile prima esistente sui mappali 125 e 456.
Ciò esposto, e hanno chiesto – in riforma della sentenza Parte_1 Parte_2
impugnata – il rigetto delle domande avversarie formulate in primo grado, e l'accoglimento delle loro domande riconvenzionali.
6. Si sono costituiti e contestando in fatto e in diritto Controparte_1 CP_2
l'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
6.1 Quanto al primo motivo, hanno rilevato che l'esistenza della stradina – un tempo sterrata ed erbosa per essersi formata naturalmente per effetto del passaggio e quindi inghiaiata e tale da denotare a propria univoca funzione di accesso ai diversi fabbricati ivi esistenti, diversamente interclusi – era stata confermata sia dalla c.t.u., sia dalle ortofoto con data certa, sia dalle ulteriori e fotografie allegate.
6.2 In ordine al secondo motivo, hanno evidenziato che la prova dell'esercizio del transito, coerente con la destinazione degli immobili a seconde case o luogo di ritrovo, era stato correttamente desunto dalle deposizioni testimoniali di ed , attendibili e Tes_4 Testimone_3
riscontrate dalle emergenze documentali e dalle risultanze della c.t.u..
6.3 Hanno quindi contestato il terzo motivo, con il quale gli appellanti hanno lamentato l'errata valutazione delle prove testimoniali, sostenendo che il giudice aveva correttamente e ampiamente esposto le ragioni della ritenuta inattendibilità dei testi e valorizzando le Tes_5 Tes_2
deposizioni, coerenti e precise, di ed , anche in relazione alla descrizione Tes_4 Testimone_3
della staccionata e del muretto.
6.4 Quanto alle domande riconvenzionali, le censure degli appellanti non coglievano nel segno, posto che: la canaletta di raccolta delle acque meteoriche – la quale, peraltro, ricade nella pagina 12 di 27 proprietà per soli 0,24 mq. - era stata realizzata, come confermato dai testi, da Parte_2 [...]
per finalità di maggiore decoro e pulizia dell'area esistente dinanzi ai fabbricati di sua Pt_4 proprietà; che il muro di contenimento retrostante era stato eseguito da su Parte_3
richiesta dell'appellante che quello abbattuto in occasione dei lavori di ristrutturazione Pt_1 del fabbricato attoreo non era un muro comune in pietra di confine tra i mappali 124 e 125, in quanto al momento dell'acquisto, nel 2016, esistevano solo resti di un vecchio fabbricato precedentemente crollato, e che sul mappale 125 non era mai esistito alcun fabbricato, presente invece nel mappale 126, onde era inapplicabile – come ritenuto dal giudice di primo grado - la disposizione di cui all'art. 880 c.c., essendo i mappali confinanti entità prediali diverse tra loro;
che, in ogni caso, il c.t.u. non era stato incaricato di determinare l'esatta linea di confine tra i due mappali, accertata solo incidentalmente e in modo approssimativo;
che, infine, gli appellanti non avevano provato che i lavori di sbancamento e getto di calcestruzzo fossero stati eseguiti dagli appellati, limitatisi ad avere effettuato la manutenzione del passaggio con riporto di ghiaia al termine dei lavori di ristrutturazione a causa dei dissesti provocati dal transito dei mezzi pesanti.
6.5 Relativamente alla domanda – rimasta assorbita - di costituzione di servitù coattiva, hanno rilevato come l'interclusione del loro fondo sia stata accertata dalla c.t.u., non potendo considerarsi mero capriccio quello di raggiungere il proprio fabbricato anche con veicoli, posto che l'alternativa sarebbe costituita dal lasciare le autovetture posteggiate su strada stretta di montagna senza aree adibite a parcheggio.
Gli appellati hanno quindi, in via subordinata eventuale, riproposto la domanda di costituzione di servitù coattiva già formulata in primo grado.
7. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
21.10.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio.
8. Il primo e il secondo motivo d'appello meritano accoglimento e possono essere congiuntamente trattati, riguardando entrambi i presupposti necessari ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio carraio (in particolare, apparenza della servitù e possesso utile).
8.1 Va sottolineato, preliminarmente, che la sentenza di primo grado ha dichiarato l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sia pedonale che carraio.
pagina 13 di 27 Tuttavia, in entrambi i motivi di gravame si contesta la sussistenza dei predetti presupposti per l'usucapione con esclusivo riferimento al passaggio veicolare sul sedime oggetto di causa, e non anche con riferimento a quello pedonale.
E, invero, nell'atto di appello non solo si contesta l'esistenza, sulla base delle fotografie, del solo
“presunto tracciato carrabile che dalla strada pubblica porterebbe all'immobile di proprietà attorea”, si afferma che l'attuale apparenza del tracciato “carrabile” sarebbe sorta solo nel 2017
(pag. 7) e si contesta il possesso ad usucapionem limitatamente al “transito veicolare” e ad esso solo, ma viene esplicitamente affermato che “quella pedonale [la servitù] non è mai stata contestata naturalmente” (pag. 8).
Pertanto, il thema decidendum è costituito unicamente dall'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio carraio, dovendo ritenersi confermata, in quanto non specificamente impugnata, la statuizione di primo grado relativa all'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale.
8.2 Ebbene, i primi due motivi di gravame meritano accoglimento, non potendosi ritenere provato l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio carraio a favore del fondo degli attori appellati (mappali nn. 596 e 124) e a peso dei fondi dei convenuti appellanti (mappali nn. 456,
125 e 142) e non appellanti (mappali nn. 151, 469 e 470 di proprietà di n. 140 Controparte_4
di proprietà del ). CP_3
Va premesso che il tracciato carrabile nella sua attuale configurazione e apparenza era sorto – per stessa ammissione dei convenuti appellanti – solo nel 2017, quando gli attori avevano iniziato i lavori di ristrutturazione del loro immobile e, a tal fine, avevano creato un transito che “parte a sud da via Ledrania dipartendosi dalla medesima via all'interno del mappale fg. 10 n. 151
(proprietà contumace), per proseguire all'interno dei mappali fg. 10 n. 142 Controparte_4
(proprietà convenuto) e fg. 10 n. 140 (proprietà contumace), e Parte_1 CP_3
di seguito proseguire all'interno del mappale fg. 10 n. 470 (proprietà Controparte_4 contumace), continuando all'interno dei mappali fg. 10 n. 125 e 456 (proprietà CP_6
convenuta) ed infine sboccare all'interno dei mappali fg. 10 n. 124 (proprietà
[...] CP_1
e attori)” (pag.
4-5 c.t.u. geom. ).
[...] CP_2 Controparte_7
pagina 14 di 27 Tale transito “appare nel suo primo tratto inghiaiato, in parte sistemato con sottofondo in conglomerato cementizio, con evidenti carraie che man mano che il transito si allontana dalla via pubblica, anche se presenti, tendono a diminuire in evidenza” (pag. 4 della c.t.u.).
Pertanto, non è in contestazione l'attuale presenza di un evidente tracciato carrabile avente sbocco proprio nel mappale attoreo n. 124 a partire dall'anno 2017.
Quanto all'accertamento dell'apparenza di un tracciato carrabile anche prima di tale data – apparenza necessaria ai fini dell'acquisto per usucapione della relativa servitù di passaggio – è condivisibile il rilievo mosso dagli appellanti, secondo cui le ortofoto di cui al doc. 22 di parte attrice risulterebbero di difficile lettura.
Più specificamente, va osservato che le immagini relative agli anni 1988, 1994, 1998, 2003, 2007
e 2011 risultano molto sfuocate e consentono, al più, di individuare delle confuse e sgranate tracce di un passaggio carrabile che, comunque, si interrompono ben prima del punto in cui sono collocati i fondi pretesi dominanti (ossia i mappali nn. 569 e 124).
L'unica foto sufficientemente nitida è quella di cui alla pagina 1 del citato doc. 22 di parte attrice, che riporta lo stato dei luoghi risalente all'anno 2012. Dall'immagine sembrerebbe in effetti evincersi la presenza di carraie, che però si interrompono sul mappale n. 125 di proprietà della all'altezza della linea di confine con il mappale n. 604: il tracciato, dunque, si arresta Parte_2
ben prima del mappale n. 124 di proprietà degli attori (come risulta dal confronto tra l'ortofoto in esame e la planimetria esplicativa di cui all'allegato 1 della già citata c.t.u.).
L'assenza (prima del 2017) di un tracciato carraio che giungesse fino al mappale n. 124 di proprietà attorea risulta confermata anche dalle foto di cui al doc. 5 prodotto in primo grado da parte convenuta, che raffigurano il sedime ancora tenuto a prato in prossimità dei mappali attorei, senza che però si possa scorgere la presenza di tracce evidenti di passaggio veicolare sul terreno.
Né le foto di cui al doc. 9 di parte attrice consentono di addivenire a conclusioni diverse, posto che dall'esame delle stesse (la cui datazione rimane incerta) non è possibile scorgere la presenza di un tracciato carraio avente sbocco sul fondo attoreo, men che mai dotato di quelle caratteristiche di evidenza e permanenza necessarie affinché possa discorrersi di una servitù c.d. apparente.
Non risulta quindi provata la presenza di tracce di passaggio carraio – visibili e permanenti – inequivocabilmente create per l'accesso ai fondi asseritamente dominanti, ossia ai mappali n.
pagina 15 di 27 596 e 124 (sul punto, v. Cass., 27/4/2004, n. 8039, secondo cui “il requisito dell'apparenza della servitù richiede la sussistenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù stessa;
in particolare, in riferimento alla servitù di passaggio […] occorre che, dal suo tracciato
o da altra opera o segno di raccordo su di esso esistente si possa desumere, senza incertezze o ambiguità, la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e che
l'esistenza dell'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso
l'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, in una situazione in cui il proprietario del fondo asseritamente dominante passava per il fondo servente attraverso due diversi sentieri, i quali erano funzionali sicuramente alle attività svolte nel fondo servente, mentre non risultavano segni inequivocabili atti a far ritenere che i passaggi fossero stati creati per l'utilità del fondo asseritamente dominante)”).
8.3 In difetto della prova della c.d. apparenza, peraltro, non è dirimente la constatazione della presenza di veicoli parcheggiati in prossimità dei fabbricati disposti lungo il sedime di transito, come evincibile dalle foto di cui al citato doc. 9 di parte attrice.
Del resto, sono gli stessi convenuti appellanti ad ammettere che in effetti vi era un passaggio veicolare lungo la stradina, seppur saltuario (ad esempio, in occasione di feste o ritrovi estivi), o legato a contingenti esigenze di carico e scarico merci, al contempo precisando che in tali occasioni i veicoli venivano parcheggiati sui fondi serventi, poiché il mappale n. 124 degli attori era occupato da un rudere (v. foto di cui al doc. 9 di parte attrice, che raffigurano automobili piene di masserizie o, comunque, parcheggiate con portiere e bagagliaio aperto o, ancora, il furgone del padre del convenuto , utilizzato proprio per svolgere lavori). Parte_1
In questo senso, mette conto osservare che, prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione intrapresi dagli odierni appellati, il mappale n. 596 era un vecchio stavolo in pessimo stato di manutenzione, mentre il n. 124 era appunto occupato da un vecchio rudere ingombro di piante rampicanti: è quindi del tutto verosimile ritenere che, sino alla ristrutturazione di tali fondi di proprietà attorea, il passaggio veicolare diretto al predetto fondo fosse appunto avvenuto solo occasionalmente o per necessità contingenti e che, quindi, non si fosse creato in quell'ultimo tratto del sedime un passaggio carraio evidente e permanente, avente l'inequivoca funzione di accesso al fondo attoreo.
pagina 16 di 27 Ed invero, un transito veicolare saltuario e meramente occasionale – pur astrattamente compatibile con l'esercizio di una servitù discontinua come quella di passaggio – non può condurre all'acquisto per usucapione del relativo diritto reale a favore del fondo asseritamente dominante ove, come nel caso di specie, non sia riscontrabile la presenza di un “tracciato tale da denotare la sua funzione – visibile, non equivoca e permanente – di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente” (Cass., Sez. II, 12/4/2023, n. 9693).
Considerata – per le ragioni esposte - la carenza di prova del requisito dell'apparenza e del possesso ad usucapionem, non può ritenersi quindi intervenuto l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio carraio a favore dei mappali nn. 124 e 596.
I primi due motivi d'appello devono essere accolti, con conseguente riforma della sentenza di primo grado in parte qua.
9. Quanto alle doglianze mosse con il terzo motivo d'appello, esse restano assorbite nell'accoglimento dei primi due motivi di gravame. La valutazione delle prove dichiarative operata dal primo giudice viene infatti censurata dagli appellanti nella misura in cui conduce a ritenere acquistata per usucapione la servitù di passaggio carraio a favore del fondo attoreo;
ma detto acquisto a titolo originario, come detto sopra, non può ritenersi intervenuto.
10. L'accoglimento dei primi due motivi d'appello – e, quindi, il rigetto della domanda attorea di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio carraio – determina la necessità di esaminare la domanda di costituzione coattiva del diritto reale ex art. 1051 c.c., formulata in via di mero subordine da e e rimasta assorbita nel Controparte_1 CP_2
giudizio di primo grado.
10.1 Va in primo luogo chiarito che i mappali di cui ai nn. 124 e 596 di proprietà attorea formano un unico corpo;
a seguito dei lavori di ristrutturazione intrapresi dagli appellati nel 2017, il mappale n. 124 è stato infatti pavimentato a uso posto auto.
Ebbene, il fondo di proprietà degli attori risulta effettivamente intercluso rispetto alla via pubblica.
Sul punto vanno richiamate le condivisibili conclusioni cui è giunto il dott. che nella Per_1
sua c.t.u. ha chiarito che “il fondo degli attori, fatto salvo l'accesso pedonale attraverso il sentiero CAI 817-818 a giudizio dello scrivente non normalmente usufruibile rispetto alle
pagina 17 di 27 esigenze di fruizione e gestione degli immobili limitrofi della borgata Ledrania, risulta intercluso rispetto alla pubblica via” (pag. 6 della relazione).
Nella consulenza, invero, si dà conto del fatto che “in prossimità del mappale 124 (di proprietà attorea), quindi a nord ovest della borgata esiste l'imbocco del vecchio sentiero ora sentiero
CAI n. 817-818 […]. Detto sentiero risulta percorribile solo pedonalmente e risulta mediamente di limitate dimensioni mt 1-1,5 di larghezza, dotato di pavimentazione sconnessa, privo di pubblica illuminazione e di qualsiasi opera di urbanizzazione e non normalmente usufruibile rispetto alle attuali esigenze di fruizione e gestione degli immobili limitrofi della borgata
Ledrania” (pag. 4).
Il c.t.u. ha quindi precisato che, dopo la realizzazione della strada pubblica risalente al 1980,
“l'orografia dei luoghi (pendii, terrazzamenti, muri di contenimento, ecc.) indica come unico accesso “naturale” […] quello che avviene attraverso il transito in causa, fatto salvo l'accesso pedonale di cui al precedente punto [n.d.e.: quello consentito dal citato sentiero CAI]” (pag. 5).
Pertanto, non colgono nel segno le osservazioni formulate dai c.t.p., secondo cui il fondo attoreo non sarebbe affatto intercluso dalla pubblica via, essendo accessibile a piedi da due direzioni proprio tramite il predetto sentiero.
Il sentiero CAI consente sì l'accesso al fondo attoreo, ma si tratta appunto di un accesso solo pedonale e all'evidenza tutt'altro che agevole (v. foto nn. 12, 13 e 18 allegate alla c.t.u.).
Come condivisibilmente ritenuto dal c.t.u., un sentiero in consimili condizioni non può essere ritenuto idoneo a garantire l'assolvimento delle normali e quotidiane esigenze di fruizione del fondo attoreo: si tratta di un sentiero dalla pavimentazione sconnessa e privo di pubblica illuminazione, che dovrebbe essere utilizzato con qualsiasi condizione metereologica e anche da soggetti con eventuali problematiche di salute/deambulatorie o che necessitano di trasportare pesi o carichi (banalmente, le buste della spesa).
Il fondo attoreo, quindi, risulta certamente intercluso con riferimento al traffico veicolare ma, anche, a ben vedere, con riferimento al passaggio pedonale (come affermato dal c.t.u.), posto che il sentiero CAI non è idoneo a garantire la normale fruizione del fondo attoreo. E tuttavia, come precisato supra, non si pone in questa sede la necessità di costituire coattivamente anche la servitù di passaggio pedonale, posto che rimane fermo l'acquisto per usucapione della stessa, già accertato e dichiarato dal Tribunale.
pagina 18 di 27 10.2 Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, dunque, la pretesa attorea di utilizzare il transito carraio oggetto di causa non è ascrivibile a una mera comodità ovvero a un “capriccio”.
In questo senso, non pare superfluo sottolineare che dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999 si è registrato un mutamento di prospettiva in tema di servitù di passaggio. Come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità in una causa relativa alla costituzione di servitù coattiva di passo carraio a favore di un fondo non intercluso (Cass., 10/4/2018, n. 8817), detto istituto “non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale”; la Suprema Corte ha quindi chiarito che “l'art.
1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili”.
Sul punto, si veda anche Cass. 3/8/2012, n. 14103, che, occupandosi di stabilire se sia tutelabile ex artt. 1051 e 1052 c.c. la richiesta di passo carrabile in relazione alle necessità abitative di un fondo già provvisto di accesso pedonale, ha giudicato “corretta la decisione assunta dai giudici di merito, che è conforme ad un precedente di legittimità (Cass. 10045/08), a mente del quale ai sensi dell'art. 1052 cod. civ. - da leggere alla luce della sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale - la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover costituire una servitù di passaggio in favore di un fondo non del tutto intercluso, in base all'affermazione secondo cui è impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici)”.
Ciò posto, già in precedenza la giurisprudenza aveva del resto chiarito che, in tema di costituzione coattiva della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c., “per stabilire se la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale od anche per il transito dei veicoli è necessario procedere alla valutazione comparativa degli opposti interessi da tutelare;
ne consegue che
l'interclusione non giustifica la costituzione di una servitù di transito veicolare, qualora, essendo la pretesa fatta valere non per una situazione di effettiva necessità, ma per esigenze di maggiore
pagina 19 di 27 comodità, l'accoglimento della domanda comporterebbe un sacrificio eccessivo alla normale destinazione del fondo servente, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito”
(Cass., 30/3/1989, n. 1558).
Nel caso di specie, allora, devono ritenersi sussistenti le esigenze abitative di cui si è detto, non riconducibili a delle mere “comodità” o a dei “capricci”, ma proprio a quella “situazione di effettiva necessità” richiesta dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo citata.
10.3 Al contempo, in un'ottica di valutazione comparativa degli opposti interessi in gioco, non risulta dimostrato che la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carraio determinerebbe un sacrificio eccessivo alla normale destinazione del fondo servente.
Ed invero, quanto a quest'ultimo aspetto, gli appellanti si sono limitati genericamente ad allegare che “sul fondo 125 e 126 vi era un vecchio edificio che i convenuti hanno acquistato con l'intento di una sua ricostruzione nelle vicinanze dell'altro loro immobile. La costituzione coattiva di una servitù di transito carraia su tale porzione del fondo sul mapp. 125, creerebbe un danno enorme ai convenuti, che si vedrebbero negata la possibilità di ricostruzione con azzeramento del valore economico del terreno” (pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione I grado;
cfr., negli stessi termini, pag. 22 atto d'appello).
Va premesso che il transito ricade sul mappale n. 125 per 14,07 metri quadrati e sul mappale n.
456 (ex n. 126) per 14,82 metri quadrati (v. pag. 6 c.t.u.) e che “la porzione di transito che insiste sul mappale 125 (proprietà convenuta) si trova immediatamente a ridosso Parte_2
di un sedime di costruzione teoricamente “recuperabile ai fini edili” generando certamente un danneggiamento al fondo servente” (pag. 5 c.t.u.).
A fronte di tali dati, la genericità dell'allegazione non consente di comprendere in che termini la costituzione della servitù di passaggio veicolare possa addirittura ostare radicalmente alla ristrutturazione che gli appellanti dichiarano di voler intraprendere. Peraltro, non è dato conoscere il grado di concretezza di tale proposito, posto che – al netto di una ormai risalente richiesta di variazione del P.R.G.C. del giugno del 2011 (v. pag. 15 c.t.u.) – non viene allegata alcuna informazione utile in tal senso (un progetto, ad esempio, o la richiesta di un finanziamento,
o comunque altra documentazione dalla quale si evinca la serietà e attualità dell'intento di ricostruire l'immobile sul fondo servente). Pertanto, non risulta fornita alcuna prova del fatto che i fondi serventi (in particolare il mappale n. 125) subirebbero un sacrificio eccessivo per la loro pagina 20 di 27 normale destinazione in conseguenza della costituzione della servitù di passaggio carraio (posto che il problema neppure si pone per quello pedonale).
La c.t.u., dunque, sia pur nell'evidenziare “un danneggiamento al fondo servente”, non accerta affatto la sussistenza di un sacrificio sproporzionato a carico del citato fondo, ma si limita ad offrire delle risposte ai fini della determinazione dell'indennizzo.
10.4 Deve quindi essere accolta la domanda formulata in via di mero subordine dagli odierni appellati con la comparsa di costituzione in appello, e, per l'effetto, deve accertarsi e dichiararsi la costituzione di una servitù di transito carraio a favore del fondo distinto in Comune di Forgaria nel RI (UD) al Foglio 10 mappali nn. 596 e 124 (di proprietà di e Controparte_1 CP_2
e a carico dei fondi siti nel medesimo Comune al Foglio 10, mappali nn. 151, 469 e 470
[...]
(di proprietà di ), 140 (di proprietà di , 142 (di proprietà di Controparte_4 CP_3
, 456 e 125 (di proprietà di , con tracciato come Parte_1 Parte_2
rappresentato graficamente nella relazione tecnica del c.t.u. geom. allegato Controparte_8
1.
10.5 In difetto di specifica domanda, nessuna indennità deve essere liquidata ai proprietari dei predetti fondi serventi, posto che “il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente, che può essere comunque proposta anche in separato giudizio” (Cass. 21/6/2010, n.
14922).
Ed invero nel presente giudizio (sia di primo che di secondo grado), i convenuti appellanti, pur contestando la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di costituzione coattiva della servitù, non hanno formulato domanda di riconoscimento dell'indennità.
11. Costituita coattivamente la servitù di passaggio carraio, deve essere confermata la condanna alla rimozione degli interdetti collocati sul sedime sul quale insiste il diritto reale e, in particolare, la condanna di a rimuovere i sassi e le aiuole collocati sul tracciato della Parte_2 servitù di passaggio posto sulla sua proprietà di cui al mappale n. 125 fg. 10. Deve altresì essere confermato l'ordine, rivolto a e di astenersi dal collocare Controparte_5 Parte_1
lungo il tracciato della servitù di passaggio oggetti idonei ad aggravarne od impedirne l'esercizio.
12. L'ulteriore e ultimo motivo d'appello, con cui si censura il mancato accoglimento delle domande riconvenzionali formulate in primo grado dai convenuti, deve essere rigettato.
pagina 21 di 27 12.1 Quanto alla domanda di demolizione della porzione di canaletta di cemento che invade parzialmente il fondo e che, come si ricava dalla c.t.u. (cfr. pag. 7), ricade solo per Parte_2
0,24 metri quadri nel mappale n. 125 di proprietà della predetta, nel gravame gli appellanti riconoscono che la canaletta è stata “materialmente costruita dalla ditta degli zii in occasione dei lavori di ristrutturazione commissionati dall'attore ” (pag. 17 appello). Gli Controparte_1
appellanti si limitano quindi a sostenere che – al di là dell'individuazione del materiale esecutore dei lavori – l'obbligo di demolizione ricadrebbe sugli attori stessi, posto che erano stati questi ultimi a commissionare la realizzazione della canaletta e che il manufatto andava a vantaggio esclusivo dei fondi attorei.
Le circostanze dedotte dagli appellanti, tuttavia, sono rimaste smentite.
Da un lato, infatti, le prove testimoniali hanno dimostrato univocamente che la canaletta era stata costruita su iniziativa del padre di . Testimone_3
Quest'ultima ha dichiarato: “la canalina raffigurata in foto l'ha costruita a mio papà, un tempo era proprietario di un'impresa edile. Quest'opera mio padre l'ha realizzata di sua iniziativa, anche per dare un migliore risultato estetico alla zona, vista la recente ristrutturazione fatta da
”. Controparte_1
Sul punto, la teste citata è da ritenersi credibile, posto che ella non avrebbe avuto alcun interesse a rendere tale dichiarazione, riguardante il suo stesso padre, ove non veritiera.
La sua deposizione, peraltro, trova riscontro in quella di “questa canalina di Parte_5
scolo è stata materialmente realizzata dai miei zii e in occasione dei Pt_3 Parte_4
lavori di ristrutturazione commissionati da mio fratello a un'impresa edile di Cornino. Al tempo
i miei zii erano già in pensione ma avendo lavorato nel settore edile hanno dato una mano con i lavori. Per la realizzazione di questa canalina sono stati direttamente i miei zii che hanno assunto autonomamente l'iniziativa di realizzarla”.
Dalla deposizione dell'ulteriore teste escusso, , non è peraltro emerso alcun Testimone_6 elemento di segno contrario.
Dall'altro lato, la c.t.u. ha disatteso la tesi secondo cui il manufatto sarebbe andato a vantaggio esclusivo del fondo attoreo, chiarendo invece che “la canaletta risulta ricompresa in più esteso manufatto palesemente realizzato al fine di proteggere dalle acque meteoriche, provenienti dal
pagina 22 di 27 sentiero CAI, i fabbricati mappali 603 (proprietà ), 122 (proprietà Parte_4 Per_3
Per_
e ) e 469 ( contumace)” (pag. 5 della relazione).
[...] Controparte_4
Pertanto, sia l'iniziativa, sia la materiale realizzazione della canaletta sono da attribuirsi a soggetti terzi rispetto agli odierni appellati, sicché deve essere rigettata la domanda di demolizione del manufatto – e conseguente ripristino dello scolo delle acque meteoriche – proposta nei confronti di questi ultimi.
12.2 Quanto, in secondo luogo, al muretto di contenimento sito sul retro dell'immobile attoreo n. 596 e costruito sul mappale n. 91 della deve giungersi ad analoghe conclusioni. Parte_2
Anche in tal caso è emerso che il manufatto era stato realizzato su richiesta di e Parte_1 materialmente costruito da . Parte_3
In questo senso sono le concordi deposizioni di ed . Parte_5 Tes_3
In particolare, la prima, con riferimento ai doc. 25 di parte attrice e 9 di parte convenuta, riferiva:
“il muretto rappresentato in alto nella foto, che corre lungo il pendio del terreno, è stato richiesto da che ha affidato la realizzazione ai miei zii ed ...”. Parte_1 Pt_3 Parte_4
La seconda teste, sempre con riferimento al doc. 25 di parte attrice, dichiarava del tutto concordemente che: “ ... il muretto di contenimento raffigurato in foto ed evidenziato è stato fatto da mio zio su commissione di ”. Pt_3 Parte_1
Del resto, la circostanza che fosse stato a chiedere l'erezione di un muro di Parte_1 contenimento a difesa del suo fondo, in conseguenza dei poderosi lavori di ristrutturazione sul mappale attoreo, è stata pacificamente ammessa dagli stessi convenuti appellanti (v. pag. 14 della memoria conclusionale di primo grado), i quali si sono limitati a sostenere che detto muro doveva essere costruito all'interno della proprietà attorea e non di quella della Parte_2
Ebbene, essendo pacificamente emerso anche in questo caso che l'iniziativa e la materiale realizzazione del muro di contenimento sono da attribuirsi a soggetti terzi rispetto agli odierni appellati, deve essere rigettata la domanda di demolizione del muro di contenimento proposta nei confronti di questi ultimi.
12.3 Quanto alle censure relative al rigetto della domanda di ricostruzione del muro comune tra i mappali nn. 124 e 125, dagli atti emerge che il mappale n. 124 di proprietà attorea era originariamente occupato da un rudere, poi demolito con i lavori di ristrutturazione che dal 2018 hanno reso il predetto mappale un'area pavimentata, adibita a uso parcheggio.
pagina 23 di 27 Diversamente, il mappale n. 125 di proprietà della è sempre rimasto privo di Parte_2
costruzioni (o, comunque, sicuramente privo di costruzioni in aderenza).
Tale circostanza emerge, come correttamente rilevato dal primo giudice, sia dalle mappe catastali in atti, sia dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti (in particolare quella antecedente all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della parte attrice;
v. docc. 5 e 19 di parte convenuta).
Il muro in pietra esistente tra i citati mappali, pertanto, non può essere considerato in comproprietà, posto che secondo la giurisprudenza, la presunzione di comunione del muro divisorio si applica esclusivamente al muro che divida entità prediali omogenee (cortile da cortile, orto da orto) e non è quindi operante quando trattasi di entità prediali diverse, come nel caso di muro che divida un edificio da un cortile ovvero un cortile da un fondo agricolo. In questo senso, si veda Cass., 22/6/2007, n. 14609, secondo cui “ai sensi dell'art. 880 cod. civ., la presunzione di comunione riguarda soltanto il muro che divide entità prediali omogenee
(edificio da edificio, cortile da cortile, orto da orto, ecc.), non trovando applicazione nel caso di entità prediali diverse. (Nella specie, è stata esclusa la presunzione di comunione del muro che divideva un fondo agricolo da un cortile)”.
Assodato che il muro di pietra tra i mappali nn. 124 e 125 non è in comunione (o che, quantomeno, gli appellanti non hanno assolto all'onere di dimostrare la comproprietà del muro, ossia il presupposto della loro domanda riconvenzionale, che va pertanto respinta), rimane del tutto indimostrata anche l'esatta posizione del muro.
Il primo giudice è giunto, sul punto, ad affermare che il muro insisteva completamente sul fondo attoreo, “valorizzando le deposizioni delle testi di parte attrice, che hanno dichiarato di aver riscontrato in loco la presenza di una croce di risalente fattura, sul muro di terrazzamento più a monte, la cui ideale prosecuzione in modo perpendicolare rispetto al muretto cui è apposta genera una linea che si colloca integralmente al di qua dell'edificio e del muretto demolito, che ricade così nella particella attorea” (pag. 8 della sentenza).
La teste dichiarava, invero, con riferimento ai doc. 4, 8 e 9 di parte convenuta: Parte_5
“Il muretto che vedo raffigurato è sempre stato, negli anni, come rappresentato in foto, presentando quella medesima altezza e lunghezza. Oltre lo stesso crescevano degli arbusti che ricadevano sulla proprietà di terzi. Quando mio fratello ha acquistato anche tale particella sono stati abbattuti gli arbusti per pulire la zona, come si vede in foto. Lì vicino, ma non
pagina 24 di 27 immediatamente a confine, è stato demolito il rudere di cui ho già parlato. A.D. avv. Querini: sul muretto terrazzato che si vede nella parte alta, leggermente più arretrato di profondità, abbiamo notato una recente realizzazione di una croce incisa sulla roccia, posta in linea con la linea di mezzeria del muretto di cui ho parlato prima, quello più basso raffigurato in fronte foto.
Questa nuova croce l'abbiamo notata in tempi recenti io e mio fratello e l'abbiamo anche fotografata. Ispezionando la zona di quel muro abbiamo notato anche una seconda croce, anch'essa incisa nella roccia del muretto più alto, ma di antica fattura. La stessa è caso posizionata più verso il mappale 125, così che dalla sua prosecuzione ideale risulta che il muretto basso di cui ho parlato si trova a ricadere interamente all'interno del fondo di mio fratello”.
La teste visionando il doc. 8 di parte convenuta, ha negli stessi termini Testimone_3 dichiarato: “il muretto che si vede parzialmente demolito faceva parte della struttura invasa dall'edera di cui ho parlato e fortemente crollata negli anni. Dopo la demolizione che ha realizzato mio cugino è rimasto solo quel pezzo di muratura. Per quanto a mia conoscenza, anche vedendo le vecchie mappe catastali di cui al doc. 7 di parte attrice, tale rudere insisteva interamente all'interno della particella 124”.
Tuttavia, le deposizioni sopra riportate – a tratti vaghe e imprecise – presentano un contenuto ampiamente valutativo e, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non consentono di per sé sole di addivenire all'esatta determinazione della posizione del muro. Né la c.t.u. offre elementi utili in tal senso, posto che la questione non ha nemmeno formato oggetto di quesito peritale. Pertanto, non risulta provato se il muro insistesse sul fondo degli appellati ovvero su quello dell'appellante Parte_2
Anche la domanda riconvenzionale volta alla ricostruzione del muro deve pertanto essere rigettata.
12.4 Infine, basti rilevare che, a seguito della costituzione coattiva della servitù di passaggio, anche l'ultima domanda riconvenzionale formulata dagli odierni appellanti – avente ad oggetto la rimessione in pristino del transito oggetto di causa – deve essere rigettata.
La cementificazione e l'inghiaiamento del sedime risultano infatti strettamente funzionali al passaggio (specialmente quello dei veicoli), così come effettivamente in atto già dal 2017; sicché
pagina 25 di 27 risulterebbe del tutto illogico smantellare lo stato dei luoghi, ricostituendo il sedime a prato, una volta accertati i presupposti per la costituzione coattiva della servitù ex art. 1051 c.c.
13. Venendo, in conclusione, alle spese, va osservato che gli odierni appellanti, pur vedendosi accolti i primi due motivi di gravame, sono risultati prevalentemente soccombenti, in ragione dell'intervenuto accoglimento della domanda di costituzione coattiva della servitù formulata in subordine dagli appellati (parzialmente soccombenti, a loro volta, sulla domanda principale); gli appellanti, inoltre, hanno visto rigettate tutte le loro domande riconvenzionali.
Pertanto, la prevalente soccombenza degli appellanti giustifica la parziale compensazione – in ragione di 1/3 – delle spese di entrambi i gradi, con condanna degli appellanti alla rifusione, in favore degli appellati, dei residui due terzi, secondo la liquidazione operata in dispositivo, la quale tiene conto, per il primo grado, di quanto liquidato in sentenza, e per il presente grado – riconosciute le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale – dei valori indicati nella nota spese di parte appellata, la quale espone valori inferiori ai parametri medi previsti dal D.M.
55/2014 (come aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione pertinente, dovendosi apportare una ulteriore diminuzione per la sola fase istruttoria (atteso che nel giudizio di appello non si è provveduto all'assunzione di prove).
13.1 Va disposta l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti costituite e quelle contumaci.
13.2 Le spese della c.t.u., già liquidate dal Tribunale, devono essere analogamente regolate secondo la soccombenza delle parti (esclusi i convenuti contumaci non appellanti) e vanno poste per 1/3 a carico gli appellati e per 2/3 a carico degli odierni appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 333/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto conferma:
- rigetta la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio carraio a favore del fondo delle parti attrici e censito Controparte_1 CP_2
al Catasto terreni del Comune di Forgaria nel RI (UD) al Foglio 10 mappali 596 e 124, ed a carico dei fondi delle parti convenute censiti al Catasto del medesimo Comune, Foglio 10 mapp.
pagina 26 di 27 151, 469, 470 (di proprietà di ), 140 (di proprietà di , 142 (di Controparte_4 CP_3
proprietà di , 456 e 125 (di proprietà di;
Parte_1 Parte_2
- accerta e dichiara la costituzione coattiva della servitù di passaggio carraio a favore del fondo distinto in Comune di Forgaria nel RI (UD) al Foglio 10 mappali nn. 596 e 124 (di proprietà di e e a carico dei fondi siti nel medesimo Comune al Foglio Controparte_1 CP_2
10, mappali nn. 151, 469 e 470 (di proprietà di ), 140 (di proprietà di Controparte_4 [...]
, 142 (di proprietà di , 456 e 125 (di proprietà di , CP_3 Parte_1 Parte_2
con tracciato come rappresentato graficamente nella relazione del c.t.u. geom. CP_7
allegato 1, da intendersi qui integralmente richiamata;
[...]
- condanna gli appellanti alla rifusione, in favore degli appellati, dei due terzi delle spese di lite, che liquida per tale frazione – quanto al primo grado – in euro 2.000,00 per compensi ed euro
137,10 per esborsi, e – quanto al presente grado – in euro 1.620,00 per compensi, oltre – per entrambi i gradi – a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta – ex lege, e compensando tra le parti il restante terzo;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra le parti costituite e quelle contumaci;
- pone le spese di c.t.u., nella misura già liquidata in primo grado, per 1/3 a carico degli appellati e per 2/3 a carico degli appellanti.
Trieste, 4 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Daniele Venier
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca
Baradel, magistrato ordinario in tirocinio
Il Presidente estensore dott. Daniele Venier
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