TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 385/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 385/2024
All'udienza del 3 febbraio 2025, ad ore 9.00 innanzi al dott. Santo Sutera, sono comparsi i procuratori delle parti, nonché il sig. personalmente. Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Graviano preliminarmente chiede l'estromissione dei documenti nuovi depositati da controparte con le note conclusive e nel merito conclude riportandosi alle proprie note e a tutti i propri atti.
L'Avv. Curci insiste nell'ammissione dei documenti depositati con le note conclusive, in quanto trattasi di produzione costituitasi successivamente ai termini previsti, precisando che ad oggi i documenti oggetto del decreto ingiuntivo opposto non sono stati consegnati;
nel merito conclude come da note e riportandosi a tutti i propri atti.
L'Avv. Graviano contesta quanto dedotto da controparte rilevando che la lettera del 2.01.2025 a firma dell'Avv. Curci non può essere considerata di data successiva essendo un atto di parte e che, in ogni caso, così come spiegato in atti, gli atti trasmessi erano e sono a disposizione nel sito del Condominio e pertanto non di formazione successiva.
L'Avv. Curci dichiara che tali documenti richiesti non sono presenti sul sito del condominio e che parte opponente non ha provato la presenza dei predetti documenti nel sito.
Entrambi chiedono che la causa venga decisa. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del
Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, alle ore 15.33, mediante lettura di dispositivo, e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°385 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
Parte_2
Nata a Palermo il 23.12.1972, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolino C.F._1
Graviano, per mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
( ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) nata a [...] il [...],
[...] C.F._3 Controparte_3
( ) nata a [...] il [...], ( ) C.F._4 Parte_1 C.F._5
nato a [...] il [...] non in proprio ma nella qualità di procuratore speciale del sig. ( ) giusta procura generale del 20.06.2023 a CP_4 C.F._6
pagina 2 di 6 cura del notaio dott. (REP. N. 1789 – RACC. N. 1277), rappresentati e difesi Parte_3
dagli Avv.ti Francesco P. Curci e Stefano Ponza per mandato in atti.
OPPOSTI
Oggetto: Altri Rapporti condominiali.
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile,
in persona del Giudice Monocratico Dr. Santo Sutera, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'opponente ; Parte_2
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n°4109/23 emesso dal Tribunale Civile di Palermo in data 25.10.2023 nel procedimento monitorio portante n.12880/23 r.g., notificato in data
01.12.2023;
3. Condanna gli opposti, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Pt_1
n.q. di procuratore speciale di , in solido tra loro, alla refusione in
[...] CP_4
favore dell'opponente , delle spese processuali che si liquidano in € 3.809,00 Parte_2
per compensi professionali, € 286,00 per spese documentate, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Motivi della Decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 gennaio 2024, il sig. ha Parte_2
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n°4109/23 emesso dal Tribunale di Palermo il 25.10.2023,
con cui gli era stato ingiunto la consegna di documenti condominiali relativi al Condominio di corso
Fiume n°12, Palermo, dallo stesso amministrato.
Preliminarmente, parte opponente eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva in ordine all'opposto decreto ingiuntivo per essere stato citato in proprio e non nella qualità di amministratore del Condominio di corso Fiume n°12, Palermo.
pagina 3 di 6 Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta, la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto con condanna alle spese.
Si costituivano in giudizio gli opposti, contestando le difese articolate da parte opponente con riferimento all'eccezione preliminare e chiedevano, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento delle spese processuali.
All'udienza odierna la causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, è stata posta in decisione previa precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ebbene, alla luce delle risultanze processuali e delle difese spiegate, si ritiene fondata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva formulata da parte opponente T_
, atteso che lo stesso è stato citato in proprio e non nella qualità di amministratore del
[...]
Condominio cui fa riferimento la richiesta di documenti oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
La questione sollevata attiene al problema della legittimazione passiva dell'amministratore, in proprio o nella qualità di legale rappresentante del condominio, nel caso di richiesta di documenti condominiali.
Sul punto sussistono due orientamenti:
I) Il primo ritiene sussistente la legittimazione passiva in capo all'amministratore, in proprio poiché soggetto obbligato sarebbe l'amministratore e nessun altro;
II) il secondo e maggioritario orientamento, viceversa, ritiene che legittimato passivo sia l'amministratore, nella sua qualità di legale rappresentante del condominio ovvero il condominio in persona dell'amministratore.
Detto orientamento, cui questo Giudice ritiene di uniformarsi, è quello maggiormente aderente al dato legislativo per le seguenti ragioni.
Al pari di quanto asserisce la giurisprudenza in tema di obbligo dell'amministratore di comunicare, al creditore che ne faccia richiesta, i nomi dei condòmini morosi, in forza dell'art. 63 disp.
pagina 4 di 6 att. c.c., legittimato passivo in tali giudizi è il Condominio in persona dell'amministratore e ciò, in quanto soggetto obbligato è sì l'amministratore, ma solo ed esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione.
Tale soluzione, infatti, è l'unica in grado di assicurare tutela al creditore di una prestazione, sia esso il terzo creditore dell'ente, per il caso di cui all'art. 63 disp. att. c.c., o il condomino richiedente accesso alla documentazione ex artt. 1129/1130-bis c.c., come nel caso in esame, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo gestorio, ossia, in altri termini, alla sostituzione dell'amministratore.
Ed infatti, ragionando diversamente e intendendo la legittimazione dell'amministratore in proprio, quest'ultimo sarebbe tenuto agli obblighi di legge anche se medio tempore cessato dalla carica e dunque non più in possesso della documentazione richiesta.
In conclusione, premesso che l'obbligo posto dalla legge a carico dell'amministratore trova il suo fondamento giustificativo nel rapporto di mandato che lo lega all'ente di gestione, per il caso in cui l'amministratore non ottemperi ai suoi doveri ed il Condominio, in persona dell'amministratore, venga condannato, rimane salva l'azione di responsabilità dovuta all'eventuale inerzia dell'organo gestionale e ciò, al fine di essere ristorato delle negative ripercussioni economiche della condotta inerte dell'amministratore.
Ne consegue che nel presente giudizio, il sig. , citato in causa in proprio e non Parte_2
nella qualità di amministratore di Condominio, non ha alcuna legittimazione passiva e, il decreto ingiuntivo in oggetto deve essere revocato.
Per il principio della soccombenza, gli opposti in solido tra loro devono rifondere l'opponente
, delle spese del giudizio liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri Parte_2
dettati dal D.M. 147/2022, nella misura minima, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale.
Così è deciso in Palermo, il 10.02.2025.
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dott. Santo Sutera
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 385/2024
All'udienza del 3 febbraio 2025, ad ore 9.00 innanzi al dott. Santo Sutera, sono comparsi i procuratori delle parti, nonché il sig. personalmente. Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Graviano preliminarmente chiede l'estromissione dei documenti nuovi depositati da controparte con le note conclusive e nel merito conclude riportandosi alle proprie note e a tutti i propri atti.
L'Avv. Curci insiste nell'ammissione dei documenti depositati con le note conclusive, in quanto trattasi di produzione costituitasi successivamente ai termini previsti, precisando che ad oggi i documenti oggetto del decreto ingiuntivo opposto non sono stati consegnati;
nel merito conclude come da note e riportandosi a tutti i propri atti.
L'Avv. Graviano contesta quanto dedotto da controparte rilevando che la lettera del 2.01.2025 a firma dell'Avv. Curci non può essere considerata di data successiva essendo un atto di parte e che, in ogni caso, così come spiegato in atti, gli atti trasmessi erano e sono a disposizione nel sito del Condominio e pertanto non di formazione successiva.
L'Avv. Curci dichiara che tali documenti richiesti non sono presenti sul sito del condominio e che parte opponente non ha provato la presenza dei predetti documenti nel sito.
Entrambi chiedono che la causa venga decisa. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del
Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, alle ore 15.33, mediante lettura di dispositivo, e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°385 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
Parte_2
Nata a Palermo il 23.12.1972, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolino C.F._1
Graviano, per mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
( ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) nata a [...] il [...],
[...] C.F._3 Controparte_3
( ) nata a [...] il [...], ( ) C.F._4 Parte_1 C.F._5
nato a [...] il [...] non in proprio ma nella qualità di procuratore speciale del sig. ( ) giusta procura generale del 20.06.2023 a CP_4 C.F._6
pagina 2 di 6 cura del notaio dott. (REP. N. 1789 – RACC. N. 1277), rappresentati e difesi Parte_3
dagli Avv.ti Francesco P. Curci e Stefano Ponza per mandato in atti.
OPPOSTI
Oggetto: Altri Rapporti condominiali.
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile,
in persona del Giudice Monocratico Dr. Santo Sutera, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'opponente ; Parte_2
2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n°4109/23 emesso dal Tribunale Civile di Palermo in data 25.10.2023 nel procedimento monitorio portante n.12880/23 r.g., notificato in data
01.12.2023;
3. Condanna gli opposti, , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Pt_1
n.q. di procuratore speciale di , in solido tra loro, alla refusione in
[...] CP_4
favore dell'opponente , delle spese processuali che si liquidano in € 3.809,00 Parte_2
per compensi professionali, € 286,00 per spese documentate, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Motivi della Decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 gennaio 2024, il sig. ha Parte_2
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n°4109/23 emesso dal Tribunale di Palermo il 25.10.2023,
con cui gli era stato ingiunto la consegna di documenti condominiali relativi al Condominio di corso
Fiume n°12, Palermo, dallo stesso amministrato.
Preliminarmente, parte opponente eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva in ordine all'opposto decreto ingiuntivo per essere stato citato in proprio e non nella qualità di amministratore del Condominio di corso Fiume n°12, Palermo.
pagina 3 di 6 Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta, la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto con condanna alle spese.
Si costituivano in giudizio gli opposti, contestando le difese articolate da parte opponente con riferimento all'eccezione preliminare e chiedevano, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento delle spese processuali.
All'udienza odierna la causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, è stata posta in decisione previa precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ebbene, alla luce delle risultanze processuali e delle difese spiegate, si ritiene fondata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva formulata da parte opponente T_
, atteso che lo stesso è stato citato in proprio e non nella qualità di amministratore del
[...]
Condominio cui fa riferimento la richiesta di documenti oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
La questione sollevata attiene al problema della legittimazione passiva dell'amministratore, in proprio o nella qualità di legale rappresentante del condominio, nel caso di richiesta di documenti condominiali.
Sul punto sussistono due orientamenti:
I) Il primo ritiene sussistente la legittimazione passiva in capo all'amministratore, in proprio poiché soggetto obbligato sarebbe l'amministratore e nessun altro;
II) il secondo e maggioritario orientamento, viceversa, ritiene che legittimato passivo sia l'amministratore, nella sua qualità di legale rappresentante del condominio ovvero il condominio in persona dell'amministratore.
Detto orientamento, cui questo Giudice ritiene di uniformarsi, è quello maggiormente aderente al dato legislativo per le seguenti ragioni.
Al pari di quanto asserisce la giurisprudenza in tema di obbligo dell'amministratore di comunicare, al creditore che ne faccia richiesta, i nomi dei condòmini morosi, in forza dell'art. 63 disp.
pagina 4 di 6 att. c.c., legittimato passivo in tali giudizi è il Condominio in persona dell'amministratore e ciò, in quanto soggetto obbligato è sì l'amministratore, ma solo ed esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione.
Tale soluzione, infatti, è l'unica in grado di assicurare tutela al creditore di una prestazione, sia esso il terzo creditore dell'ente, per il caso di cui all'art. 63 disp. att. c.c., o il condomino richiedente accesso alla documentazione ex artt. 1129/1130-bis c.c., come nel caso in esame, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo gestorio, ossia, in altri termini, alla sostituzione dell'amministratore.
Ed infatti, ragionando diversamente e intendendo la legittimazione dell'amministratore in proprio, quest'ultimo sarebbe tenuto agli obblighi di legge anche se medio tempore cessato dalla carica e dunque non più in possesso della documentazione richiesta.
In conclusione, premesso che l'obbligo posto dalla legge a carico dell'amministratore trova il suo fondamento giustificativo nel rapporto di mandato che lo lega all'ente di gestione, per il caso in cui l'amministratore non ottemperi ai suoi doveri ed il Condominio, in persona dell'amministratore, venga condannato, rimane salva l'azione di responsabilità dovuta all'eventuale inerzia dell'organo gestionale e ciò, al fine di essere ristorato delle negative ripercussioni economiche della condotta inerte dell'amministratore.
Ne consegue che nel presente giudizio, il sig. , citato in causa in proprio e non Parte_2
nella qualità di amministratore di Condominio, non ha alcuna legittimazione passiva e, il decreto ingiuntivo in oggetto deve essere revocato.
Per il principio della soccombenza, gli opposti in solido tra loro devono rifondere l'opponente
, delle spese del giudizio liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri Parte_2
dettati dal D.M. 147/2022, nella misura minima, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale.
Così è deciso in Palermo, il 10.02.2025.
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dott. Santo Sutera
pagina 6 di 6